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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n . 3805/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nata il [...] 9 a Sparanise (CE), c .f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valente ed C.F._1 Per_1 elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Sirio n. 11
Attrice
E
in persona dei procuratori Monacelli Massimo e Basile Controparte_1
Giuliano, quale impresa designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Ga ranzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la con sede CP_2 legale in Mogliano Veneto (TV), in via Marocchesa n. 14, c.f.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Siconolfi Federico ed elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Circumvallazi one n. 77;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DIE DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 12.10.2022 , l ina ha Pt_2 Parte_3 convenuto in giudizio la società Generali Assicurazioni s.p.a. chiedendo di accertarne e dichiararne l'esclusiva responsabilità in ordine ad un sinistro del 13.3.2021 e, per l'effetto, di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti per danno biologico, estetico e da relazione, per danno morale e spese mediche, nonché per danno emergente e lucro cessante “nell'ambito della competenza per valore del Giudice di Pace adito”. In punto di fatto , la parte ha esposto che il giorno 13.03.2021, alle ore 11:00 circa, mentre stava camminando in Cervinara lungo via Scaccani , veniva investita da 1/4 un motociclo, non identificato, che stava procedendo in una posizione riservata ai pedoni e rovinava al suolo. La parte ha evidenziato, inoltre, che, a seguito della collisione, il conducente si allontanava velocemente a b ordo del veicolo, senza prestarle soccorso, rendendo impossibile accertarne le generalità ed annotare la targa del motociclo. Infine la parte ha dedotto che, a causa del sinistro, aveva riportato lesioni per le quali le veniva diagnosticato, presso l'Ospedale “Rummo” di Benevento, una “concussione con em atoma subgaleale e facciale” e che i traumi subiti le avevano impedito di attendere alle normali attività .
Con comparsa depositata il 16.02.2023, si è costituita la società Generali
Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda av versa. La convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
l'improponibilità della domanda per difetto de i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 148 del
D. Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle assicurazioni private ”); l'infondatezza della stessa per difetto di prova in ordine agli elementi della responsabilità civile da circolazione stradale. In particolare la parte ha contestato la richiesta risarcitoria, perché generica e contraddittoria, sia in ragione della delimitazione operata dall'attrice nei limiti di competenza del Giudice di Pace, sia perché indefinita ed asseritamente sproporzionata rispetto ai traumi effettivamente subiti, nonché per la carenza di prova in ordine ai danni non patrimoniali ed alle spese mediche sostenute.
Con successive note depositate il 09.03.2023, la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perché convenuta in proprio e non qua le impresa designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) .
Con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la parte attrice si è riportata al contenuto dei propri atti ed ha chiesto di ammettere “ interrogatorio per testi ”, nonché di disporre, se ritenuto necessario, C.T.U. medico-legale.
La domanda dell'attrice, così come formulata, è inammissibile, per assoluta genericità dell'atto di citazione nonché per indeterminatezza ed incertezza sul quantum richiesto.
In punto di diritto , deve essere ricordato che in giurisprudenza è pacifico che
“In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili
d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione st essa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla
2/4 quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, com ma 3, e 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6673 ).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, n ell'atto introduttivo del giudizio , la dinamica dell'incidente è descritta in maniera vaga e generica, sì da non consentire una puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa . Non è ad esempio precisato i n che modo e dove sia caduta l'attrice ossia sul marciapiede, sull'asfalto o sulle strisce pedonali, sì da poter vagliare scrupolosamente il grado di colpa del danneggiante in ordine alle norme precauzionali che avrebbe dovuto seguire. Risulta, inoltre, assolutamente indeterminato il quantum debetaur, anche in ragione della delimitazione, operata dall'attrice, nei limiti della competenza del Giudice di Pace.
Peraltro, la documentazione allegata da lla parte attrice a sostegno delle proprie richieste risarcitorie non offre elemen ti dirimenti utili alla ricostruzione del sinistro occorso ed alla corretta quantificazione dei danni subit i, di natura patrimoniale e non.
Agli atti, infatti, è presente il verbale del pronto soccorso “ del P.O. Persona_2
“Gaetano Rummo” di Benevento d el 14/03/2021 ed il referto dell'esame di TC massiccio facciale e cerebrale eseguito il 13/03/2021 presso l'U.O.C. Diagnostica per
Immagini e Radiologia Interventistica dell'A.O. di Alta Specialità “ Da Per_3 questa documentazione si evince che, al mom ento della valutazione in Pronto
Soccorso, non è stata rilvata alcuna lesione e si è raccomandata un'attenta osservazione della paziente nelle 48 ore successive, con dimissione e prognosi di giorni 7. Non è stata, dunque, fornita la prova di ricoveri o interventi successivi al periodo suindicato né di postumi invalidanti. Al contrario nel referto della vistita neurochirurgica ambulatoriale eseguita il 09/04/2021 presso l'A.O. “ si Per_3 consiglia “medicazione a giorni alterni con betadine per una settimana e controllo ambulatori ale tra due settimane ” e nel successivo referto del 23/04/2021 si riporta che l'ematoma sottocutaneo è in riassorbimento, per cui non sono apparsi necessari ulteriori controlli ambulatoriali.
In conclusione dall'esame de gli atti non è dato comprendere quale sia il danno biologico lamentato né come sia stata calcolata l'invalidità indicata .
La genericità e l'indeterminatezza della domanda avrebbero potuto essere meglio definite e precisate con le successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 1, che, tuttavia, non sono state depositate.
3/4 Da quanto esposto deriva la nullità della citazione in base all'art. 164, IV co., c.p.c. perché risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 c.p.c.
La domanda proposta va quindi dichiarata inammissibile, per assoluta ed insanabile indeterminatezza degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c.
A fini di mera compl etezza, vale solo rilevare che la prova è stata richiesta con riferimento a tutte le circostanze già specificate ed art icolate nell'atto di citazione sì che l'incompletezza, la fumosità, la lacunosità e genericità dell'atto introduttivo si riproducono simmetricamente anche nelle richieste istruttorie con conseguente inammissibilità anche delle stesse.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia , dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei dei valori minimi indicati nel D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda dell'attrice;
-condanna CI ina al pagamento in favore della li Italia s.p.a., Pt_3 CP_3 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.698,5 oltre 15% per spese generali , iva e e c.p.a. come per legge .
Così deciso all'esito dell'udienza del 24.10.2024 in data 11.11.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n . 3805/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nata il [...] 9 a Sparanise (CE), c .f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valente ed C.F._1 Per_1 elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Sirio n. 11
Attrice
E
in persona dei procuratori Monacelli Massimo e Basile Controparte_1
Giuliano, quale impresa designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Ga ranzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la con sede CP_2 legale in Mogliano Veneto (TV), in via Marocchesa n. 14, c.f.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Siconolfi Federico ed elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Circumvallazi one n. 77;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DIE DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 12.10.2022 , l ina ha Pt_2 Parte_3 convenuto in giudizio la società Generali Assicurazioni s.p.a. chiedendo di accertarne e dichiararne l'esclusiva responsabilità in ordine ad un sinistro del 13.3.2021 e, per l'effetto, di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti per danno biologico, estetico e da relazione, per danno morale e spese mediche, nonché per danno emergente e lucro cessante “nell'ambito della competenza per valore del Giudice di Pace adito”. In punto di fatto , la parte ha esposto che il giorno 13.03.2021, alle ore 11:00 circa, mentre stava camminando in Cervinara lungo via Scaccani , veniva investita da 1/4 un motociclo, non identificato, che stava procedendo in una posizione riservata ai pedoni e rovinava al suolo. La parte ha evidenziato, inoltre, che, a seguito della collisione, il conducente si allontanava velocemente a b ordo del veicolo, senza prestarle soccorso, rendendo impossibile accertarne le generalità ed annotare la targa del motociclo. Infine la parte ha dedotto che, a causa del sinistro, aveva riportato lesioni per le quali le veniva diagnosticato, presso l'Ospedale “Rummo” di Benevento, una “concussione con em atoma subgaleale e facciale” e che i traumi subiti le avevano impedito di attendere alle normali attività .
Con comparsa depositata il 16.02.2023, si è costituita la società Generali
Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda av versa. La convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
l'improponibilità della domanda per difetto de i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 148 del
D. Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle assicurazioni private ”); l'infondatezza della stessa per difetto di prova in ordine agli elementi della responsabilità civile da circolazione stradale. In particolare la parte ha contestato la richiesta risarcitoria, perché generica e contraddittoria, sia in ragione della delimitazione operata dall'attrice nei limiti di competenza del Giudice di Pace, sia perché indefinita ed asseritamente sproporzionata rispetto ai traumi effettivamente subiti, nonché per la carenza di prova in ordine ai danni non patrimoniali ed alle spese mediche sostenute.
Con successive note depositate il 09.03.2023, la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perché convenuta in proprio e non qua le impresa designata a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) .
Con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la parte attrice si è riportata al contenuto dei propri atti ed ha chiesto di ammettere “ interrogatorio per testi ”, nonché di disporre, se ritenuto necessario, C.T.U. medico-legale.
La domanda dell'attrice, così come formulata, è inammissibile, per assoluta genericità dell'atto di citazione nonché per indeterminatezza ed incertezza sul quantum richiesto.
In punto di diritto , deve essere ricordato che in giurisprudenza è pacifico che
“In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili
d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione st essa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla
2/4 quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, com ma 3, e 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6673 ).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, n ell'atto introduttivo del giudizio , la dinamica dell'incidente è descritta in maniera vaga e generica, sì da non consentire una puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa . Non è ad esempio precisato i n che modo e dove sia caduta l'attrice ossia sul marciapiede, sull'asfalto o sulle strisce pedonali, sì da poter vagliare scrupolosamente il grado di colpa del danneggiante in ordine alle norme precauzionali che avrebbe dovuto seguire. Risulta, inoltre, assolutamente indeterminato il quantum debetaur, anche in ragione della delimitazione, operata dall'attrice, nei limiti della competenza del Giudice di Pace.
Peraltro, la documentazione allegata da lla parte attrice a sostegno delle proprie richieste risarcitorie non offre elemen ti dirimenti utili alla ricostruzione del sinistro occorso ed alla corretta quantificazione dei danni subit i, di natura patrimoniale e non.
Agli atti, infatti, è presente il verbale del pronto soccorso “ del P.O. Persona_2
“Gaetano Rummo” di Benevento d el 14/03/2021 ed il referto dell'esame di TC massiccio facciale e cerebrale eseguito il 13/03/2021 presso l'U.O.C. Diagnostica per
Immagini e Radiologia Interventistica dell'A.O. di Alta Specialità “ Da Per_3 questa documentazione si evince che, al mom ento della valutazione in Pronto
Soccorso, non è stata rilvata alcuna lesione e si è raccomandata un'attenta osservazione della paziente nelle 48 ore successive, con dimissione e prognosi di giorni 7. Non è stata, dunque, fornita la prova di ricoveri o interventi successivi al periodo suindicato né di postumi invalidanti. Al contrario nel referto della vistita neurochirurgica ambulatoriale eseguita il 09/04/2021 presso l'A.O. “ si Per_3 consiglia “medicazione a giorni alterni con betadine per una settimana e controllo ambulatori ale tra due settimane ” e nel successivo referto del 23/04/2021 si riporta che l'ematoma sottocutaneo è in riassorbimento, per cui non sono apparsi necessari ulteriori controlli ambulatoriali.
In conclusione dall'esame de gli atti non è dato comprendere quale sia il danno biologico lamentato né come sia stata calcolata l'invalidità indicata .
La genericità e l'indeterminatezza della domanda avrebbero potuto essere meglio definite e precisate con le successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 1, che, tuttavia, non sono state depositate.
3/4 Da quanto esposto deriva la nullità della citazione in base all'art. 164, IV co., c.p.c. perché risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 c.p.c.
La domanda proposta va quindi dichiarata inammissibile, per assoluta ed insanabile indeterminatezza degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c.
A fini di mera compl etezza, vale solo rilevare che la prova è stata richiesta con riferimento a tutte le circostanze già specificate ed art icolate nell'atto di citazione sì che l'incompletezza, la fumosità, la lacunosità e genericità dell'atto introduttivo si riproducono simmetricamente anche nelle richieste istruttorie con conseguente inammissibilità anche delle stesse.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia , dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei dei valori minimi indicati nel D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda dell'attrice;
-condanna CI ina al pagamento in favore della li Italia s.p.a., Pt_3 CP_3 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.698,5 oltre 15% per spese generali , iva e e c.p.a. come per legge .
Così deciso all'esito dell'udienza del 24.10.2024 in data 11.11.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
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