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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 997/2024 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Vincenzo Maione ed elettivamente domiciliato in
Ottaviano (NA) alla via Vecchia Sarno n. 100, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Assunta Battaglia ed C.F._2
elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Piazza Regina Margherita n. 22, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Anche le condizioni di separazione concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talché possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 85 P.2 S. A Uff.1 anno 1982 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune);
c) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 997/2024 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Vincenzo Maione ed elettivamente domiciliato in
Ottaviano (NA) alla via Vecchia Sarno n. 100, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Assunta Battaglia ed C.F._2
elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Piazza Regina Margherita n. 22, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Anche le condizioni di separazione concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talché possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 85 P.2 S. A Uff.1 anno 1982 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune);
c) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)