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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18560 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orsola Maria Rossi ed Parte_1 Ester Madonna E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.10.23, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: che in data 28.03.2023 presentava CP_1 domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che, in data 26.04.2023, l'Ente gli comunicava il rigetto della stessa affermando che il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge era superiore al limite massimo di euro 13.059,33 previsto dall'art.
3.comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023; che in data 11.05.2023 presentava ricorso al Comitato Provinciale dell senza ricevere alcun riscontro. CP_1 Pertanto, essendo privo di reddito e sussistendo gli altri requisiti di legge, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuto e percepire l'assegno sociale previsto ex art. 3 comma 6 legge 335/95 con decorrenza dal 28.03.2023 con condanna dell , in persona in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'assegno sociale in favore del ricorrente nonché dei ratei dovuti.
L , nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
All'odierna udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
L'assegno sociale è la prestazione assistenziale che la legge n. 335\1995 ha istituito in luogo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153\1969. Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza. Ove ricorrano tali condizioni, al raggiungimento del 65° anno d'età viene erogato l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335\1995. Per avere diritto alla pensione sociale (oggi assegno sociale) prevista per i cittadini ultrasessantacinquenni in stato di bisogno occorre che il soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un certo importo annuo, ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito a quello del coniuge, l'importo non sia superiore ad un certo
“tetto”. Richiama all'uopo la difesa dell l'art.3 comma 6 legge CP_1 n.335/95 che stabilisce quanto segue: con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si ricava che per gli anni 2021-2022-2023 non ha percepito alcun tipo di reddito (All.6-8) e il reddito della coniuge sig.ra rientra nei limiti di legge CP_2 stabiliti (All. 4- 5). Tanto basta a ritenere provato l'assunto difensiva del . Pertanto, Pt_1 il ricorso va accolto, con condanna dell al pagamento dell'assegno CP_1 sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex art. 3 comma 6 legge 335/95 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l , in persona in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente la suddetta prestazione, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art.7 L.533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al saldo. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, 27.05.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli