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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7153/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Domenico Pelosi ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Aversa, alla via Roma n. 3 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'avvocato Antonio CP_1 Luise ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Caserta Via Botticelli n.20 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato, in data 8.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato, alle dipendenze della società resistente, esercente l'attività di ristorante e bar, dal 13.04.2013 al
14.10.2019 con fittizio contratto part-time ed inquadramento nel livello 6° del CCNL Pubblici esercizi, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera di sala e successivamente di pasticciera addetta sia alla produzione di rosticceria per aperitivi, che alla produzione di pasticceria per le torte di compleanno;
di aver seguito due turni, la prima settimana dalle ore 06:30 alle ore 15:00 e la seconda dalle ore 15:00 alle ore 02:00; che a partire dall'11.04.2016 fino al 14.10.2019 aveva osservato il turno dalle 9.30 alle 19.30; di aver effettivamente lavorato tutti i giorni festivi dell'anno compresi Natale e
Pasqua; che era sottoposta al rispetto delle direttive ed al potere disciplinare della parte resistente.
Asseriva che nulla veniva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, lavoro supplementare svolto, straordinario, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie non godute. Deduceva, inoltre, che, per le mansioni effettivamente espletate, aveva diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL Pubblici
Esercizi.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal
13.04.2013 al 14.10.2019, con inquadramento nel livello 4° del CCNL per i Pubblici esercizi e, per 1 l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, di accertare il diritto alla percezione di una retribuzione proporzionata alle ore di lavoro effettivamente espletate per un importo complessivo di € 206.020,68 oltre accessori come per legge e vinte le spese di lite con distrazione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente con memoria difensiva CP_1 depositata in data 11.05.2023, con la quale eccepiva, preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso asserendo che la parte ricorrente aveva lavorato esclusivamente come barista e per circa 4 ore al giorno per le quali era stata correttamente retribuita;
che, peraltro, erano stati versati in favore della ricorrente euro 8.400,00 a titolo di trattamento di fine rapporto. Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Eccezione di nullità
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso in esame, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di retribuzione anche per inquadramento superiore ed altri emolumenti per i compiti concretamente assolti nell'arco temporale di riferimento della pretesa.
2 Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che la resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
Quanto al merito il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Mansioni superiori
In via preliminare oggetto della presente controversia è ancipite e riguarda il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti con mansioni di fatto svolte in misura maggiore rispetto all'avvenuto inquadramento e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento di tutte le differenze retributive connesse al concreto svolgimento della prestazione.
Giova evidenziare che secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata, il che implica anche la non coincidenza fra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica posseduta.
Inoltre, con specifico riferimento al pubblico impiego, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3). Di conseguenza, il pubblico dipendente che aspiri a differenze retributive connesse all'asserito espletamento di mansioni superiori, ha anche l'onere di allegare e dimostrare che le mansioni da lui espletate siano integralmente ascrivibili alla qualifica superiore ovvero, per l'ipotesi di mansioni in parte riconducibili alla qualifica posseduta ed in parte alla qualifica rivendicata, che le seconde fossero qualitativamente, quantitativamente e temporalmente prevalenti rispetto alle prime.
Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere - a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo –
3 l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), 2)
l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025).
Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori
(pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie “contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie.
Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dalla ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello IV del CCNL Pubblici Esercizi, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo di esplicitare le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stata effettivamente inquadrata. Né ha effettuato il necessario raffronto tra le differenti declaratorie contrattuali (di effettivo inquadramento e di quello rivendicato).
Non ha, pertanto, la ricorrente chiarito le caratteristiche e contenuti tipizzanti dei differenti livelli, né colto i fattori discriminanti tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze; tantomeno ha calato i dettagli operativi dell'uno e dell'altro livello nel suo vissuto professionale,
4 esplicandone la maggiore difficoltà, autonomia, esperienza, etc., e i più qualificanti riflessi rispetto al livello d'inquadramento.
Tale carenza priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere
Ed, infatti, come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di evidenziare, non è sufficiente ai fini per cui è causa, la semplice allegazione della fonte contrattuale non potendosi richiedere al giudice di effettuare nell'ambito della stessa un esame ed un riscontro i cui ambiti non siano già pedissequamente indicati al momento della definizione della domanda.
Diversamente il giudice andrebbe a sostituirsi alla parte con un'indagine propria, al di là delle allegazioni.
Solo l'esame delle declaratorie e quello dei tratti differenziali, di quelle prese in esame, consente una verifica del contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare, sulla base del materiale probatorio acquisito al giudizio, se esse siano stabilmente riconducibili al superiore inquadramento rivendicato oppure sussumibili nel livello di inquadramento già posseduto.
In conclusione parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Né può ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria e dei documenti allegati, atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
Pertanto, a fronte della predette lacune dell'atto introduttivo, nessuna utilità può avere l'espletamento della prova testimoniale: ed infatti, l'escussione di testi su circostanze articolate in capitoli, che non contengono alcun accenno agli elementi differenziali tra le due posizioni (quella di effettivo inquadramento e quella per cui si rivendica il superiore inquadramento) si palesa evidentemente superflua al fine della decisione.
Pertanto rileva il giudicante che la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive va rigettata.
Differenze retributive a titolo di lavoro straordinario /indennità per ferie non godute.
La parte ricorrente ha asserito di aver espletato la prestazione lavorativa per un tempo di gran lunga superiore all'orario di lavoro contrattualmente stabilito e di non aver goduto di ferie e permessi.
In relazione all'espletamento del lavoro straordinario deve applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso
5 per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”
(sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di
CASS. SEZ. II, 5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Ebbene i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale non hanno confermato le modalità di espletamento dell'attività lavorativa come dedotta in ricorso
Il teste di parte ricorrente, , vicino di casa della ricorrente, ha riferito '' La sede Testimone_1 della Dalì s.r.l. è situata nella piazzetta sita a Pianeta Mare. È un bar molto conosciuto Mi è capitato di CP_2 accompagnare a lavoro la ricorrente presso il bar alle 5:00 /06:00 del mattino e la sera anche andavo a CP_2 riprenderla 23:00/24:00. Altre volte mi è capitato di accompagnarla a lavoro verso le 12:00. Dal 2013 al 2019, ho fatto ciò per circa ¾ giorni a settimana su richiesta della famiglia della ricorrente. Ma poteva capitare anche due giorni a settimana. Non so dire se lavorasse tutto il tempo. Qualche volta mi sono fermato a questo bar con degli amici musicisti e ho visto la ricorrente al bar che serviva dietro al banco. L'ho vista che preparava i caffè e che serviva al banco i dolci o preparava i piatti per i tavolini. Mi sono recato in vari orari anche verso le 13:00 o le 16:00. Spesso ricordo di averla accompagnata nei festivi anche a Pasqua e Natale. Non ricordo con precisione per quante volte.' (cfr. verbale di udienza del 20.03.2023)
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha riferito : ''Ho lavorato alle dipendenze della Tes_2 CP_1 non ricordo il periodo, per circa 4 anni, ma sicuramento ho lavorato insieme alla ricorrente. Preciso che io sono andato via prima e se non sbaglio la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 2019. So questa circostanza in quanto me lo disse la ricorrente. Ho lavorato presso il bar della Dalì sito in Pineta Mare. Mi occupavo di tutto: rosticceria, caffetteria, pulizie e spesa. La ricorrente era addetta alla preparazione dei dolci, serviva i clienti, pendeva le ordinazioni, sparecchiava i
6 tavolini, raramente è stata addetta alla cassa. Le direttive sul lavoro venivano date da e Io Pt_2 Parte_3 lavoravo tutta la settimana con un giorno di riposo festivo a rotazione. Capitava durante la settimana il riposo. Lavoravo dalle ore 15:00 a chiusura, poteva capitare che il bar chiudeva alle 24:00, ma anche alle 4:00 di notte. La ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro. Godevamo di una settimana di ferie retribuite. Durante il giorno di festa non ci veniva pagata la retribuzione. Io e la ricorrente avevamo un contratto part time. Non ho avuto il trattamento di fine rapporto. Sono andato via perché ero esasperato ed ho trovato di meglio” (cfr. verbale di udienza del 5.02.2025).
Nel caso di specie, analizzando le deposizioni testimoniali sopra richiamate, ad avviso del giudicante, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di detto orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe, invero, fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato.
Difatti il teste (vicino di casa della ricorrente) si è limitato solo ad Testimone_1 accompagnare ed a riprendere la ricorrente sul luogo di lavoro e non ha contezza costante e diretta del suo lavoro quotidiano. A ciò va aggiunto che appare inverosimile che il teste, quale semplice vicino di casa della ricorrente, abbia potuto accompagnare quest'ultima sul luogo di lavoro alle 5:00 del mattino
(!) . A ciò va aggiunto che le dichiarazioni del teste appaiono in evidente contrasto con le allegazioni di cui al ricorso ove la prestazione lavorativa si legge iniziava, quando la ricorrente osservava il turno mattutino, alle ore 6:30 .
Infine, il teste , ex dipendente della resistente, ha fornito dichiarazioni vaghe e generiche Tes_2 circa il periodo di lavoro. Difatti egli non è in grado di ricordare il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente (“Ho lavorato alle dipendenze della non ricordo il periodo, per circa 4 CP_1 anni”). Inoltre ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato del 2019 in quanto riferito da quest'ultima ( “Preciso che io sono andato via prima e se non sbaglio la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 2019. So questa circostanza in quanto me lo disse la ricorrente”).
Nel caso di specie si è in presenza di una testimonianza de relato actoris la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Difatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte
e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. da ultimo Corte di Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).
7 Inoltre il detto teste ha esposto circostanze, in relazione all'orario di lavoro, in evidente contrasto con quanto dedotto in ricorso. Invero egli ha riferito: “ Io lavoravo tutta la settimana con un giorno di riposo festivo a rotazione. Capitava durante la settimana il riposo. Lavoravo dalle ore 15:00 a chiusura , poteva capitare che il bar chiudeva alle 24:00, ma anche alle 4:00 di notte. La ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro”.
Nel ricorso, al contrario, si legge che la ricorrente ha lavorato anche su turni anche mattutini (dalle ore
6:30 alle ore 15:30 ), circostanza mai menzionata dal predetto teste.
Pertanto, applicando tali condivisibili principi giuridici, innanzi richiamati, al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali, sopra riportate, non è emersa, con il rigore probatorio che la giurisprudenza richiede in suddetta materia, l'effettuazione della prestazione lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso ovvero l'espletamento delle ore di lavoro straordinario così come dedotte.
Ne consegue che la conseguente domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro supplementare/straordinario e festivo non può trovare accoglimento.
E', altresì, infondata, per le medesime considerazioni, la richiesta di condanna al pagamento di ferie e permessi non goduti in assenza di prova del fatto costitutivo.
Differenze retributive: Tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time nel periodo dedotto, dal 13/04/2013 al
14/10/2019, con inquadramento della ricorrente nel livello 6° del ccnl Pubblici Servizi , qualifica aiuto sala, orario di lavoro part time, trova riscontro nella documentazione allegata in atti (Cfr. buste paga – estratto contributivo) oltre a non essere stata contestata dalla parte resistente.
L'istante ha dedotto che la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, seppur indicate, in busta paga, non sono mai state corrisposte.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire
8 la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito, la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, per tutto il periodo di lavoro.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento delle dette mensilità a titolo di tredicesima e quattordicesima, per il periodo e l'orario di lavoro contrattualizzato, deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente.
Circa la quantificazione di dette somme va osservato quanto segue.
L'art. 149 del ccnl di categoria , rubricato “Tredicesima mensilità” prevede che “Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto ( pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
“ In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”
Ancora ai sensi dell'art. 150 del ccnl di categoria rubricato “-Quattordicesima mensilità” : “ Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari”
Tenuto conto della retribuzione indicata in busta paga, e dei parametri contenuti nel ccnl di categoria, la somma dovuta alla parte ricorrente, a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, risulta pari ad euro 4.854,24 (per ciascuna mensilità) per un importo complessivo dovuto pari ad euro
9.708,48,
Non sono, al contrario, dovute le differenze retributive rivendicate, a titolo di trattamento di fine rapporto in quanto detto emolumento , risulta già stato erogato dal datore di lavoro per le ore di lavoro contrattualizzate, per un importo netto di euro 8.400,00 (cfr. distinte di pagamento in atti) essendo indimostrato l'espletamento del lavoro supplementare e straordinario come dedotto.
In conclusione la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 9.708,48, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
9 Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà delle spese processuali è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.04.2013 al 14.10.2019 , secondo le modalità indicate in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 9.708,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) rigetta per il resto il ricorso
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato
Domenico Pelosi compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
10
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7153/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Domenico Pelosi ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Aversa, alla via Roma n. 3 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'avvocato Antonio CP_1 Luise ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Caserta Via Botticelli n.20 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato, in data 8.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato, alle dipendenze della società resistente, esercente l'attività di ristorante e bar, dal 13.04.2013 al
14.10.2019 con fittizio contratto part-time ed inquadramento nel livello 6° del CCNL Pubblici esercizi, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera di sala e successivamente di pasticciera addetta sia alla produzione di rosticceria per aperitivi, che alla produzione di pasticceria per le torte di compleanno;
di aver seguito due turni, la prima settimana dalle ore 06:30 alle ore 15:00 e la seconda dalle ore 15:00 alle ore 02:00; che a partire dall'11.04.2016 fino al 14.10.2019 aveva osservato il turno dalle 9.30 alle 19.30; di aver effettivamente lavorato tutti i giorni festivi dell'anno compresi Natale e
Pasqua; che era sottoposta al rispetto delle direttive ed al potere disciplinare della parte resistente.
Asseriva che nulla veniva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, lavoro supplementare svolto, straordinario, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie non godute. Deduceva, inoltre, che, per le mansioni effettivamente espletate, aveva diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL Pubblici
Esercizi.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal
13.04.2013 al 14.10.2019, con inquadramento nel livello 4° del CCNL per i Pubblici esercizi e, per 1 l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, di accertare il diritto alla percezione di una retribuzione proporzionata alle ore di lavoro effettivamente espletate per un importo complessivo di € 206.020,68 oltre accessori come per legge e vinte le spese di lite con distrazione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente con memoria difensiva CP_1 depositata in data 11.05.2023, con la quale eccepiva, preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso asserendo che la parte ricorrente aveva lavorato esclusivamente come barista e per circa 4 ore al giorno per le quali era stata correttamente retribuita;
che, peraltro, erano stati versati in favore della ricorrente euro 8.400,00 a titolo di trattamento di fine rapporto. Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Eccezione di nullità
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso in esame, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di retribuzione anche per inquadramento superiore ed altri emolumenti per i compiti concretamente assolti nell'arco temporale di riferimento della pretesa.
2 Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che la resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
Quanto al merito il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Mansioni superiori
In via preliminare oggetto della presente controversia è ancipite e riguarda il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti con mansioni di fatto svolte in misura maggiore rispetto all'avvenuto inquadramento e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento di tutte le differenze retributive connesse al concreto svolgimento della prestazione.
Giova evidenziare che secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata, il che implica anche la non coincidenza fra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica posseduta.
Inoltre, con specifico riferimento al pubblico impiego, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3). Di conseguenza, il pubblico dipendente che aspiri a differenze retributive connesse all'asserito espletamento di mansioni superiori, ha anche l'onere di allegare e dimostrare che le mansioni da lui espletate siano integralmente ascrivibili alla qualifica superiore ovvero, per l'ipotesi di mansioni in parte riconducibili alla qualifica posseduta ed in parte alla qualifica rivendicata, che le seconde fossero qualitativamente, quantitativamente e temporalmente prevalenti rispetto alle prime.
Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere - a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo –
3 l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), 2)
l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025).
Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori
(pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie “contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie.
Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dalla ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello IV del CCNL Pubblici Esercizi, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo di esplicitare le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stata effettivamente inquadrata. Né ha effettuato il necessario raffronto tra le differenti declaratorie contrattuali (di effettivo inquadramento e di quello rivendicato).
Non ha, pertanto, la ricorrente chiarito le caratteristiche e contenuti tipizzanti dei differenti livelli, né colto i fattori discriminanti tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze; tantomeno ha calato i dettagli operativi dell'uno e dell'altro livello nel suo vissuto professionale,
4 esplicandone la maggiore difficoltà, autonomia, esperienza, etc., e i più qualificanti riflessi rispetto al livello d'inquadramento.
Tale carenza priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere
Ed, infatti, come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di evidenziare, non è sufficiente ai fini per cui è causa, la semplice allegazione della fonte contrattuale non potendosi richiedere al giudice di effettuare nell'ambito della stessa un esame ed un riscontro i cui ambiti non siano già pedissequamente indicati al momento della definizione della domanda.
Diversamente il giudice andrebbe a sostituirsi alla parte con un'indagine propria, al di là delle allegazioni.
Solo l'esame delle declaratorie e quello dei tratti differenziali, di quelle prese in esame, consente una verifica del contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare, sulla base del materiale probatorio acquisito al giudizio, se esse siano stabilmente riconducibili al superiore inquadramento rivendicato oppure sussumibili nel livello di inquadramento già posseduto.
In conclusione parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Né può ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria e dei documenti allegati, atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
Pertanto, a fronte della predette lacune dell'atto introduttivo, nessuna utilità può avere l'espletamento della prova testimoniale: ed infatti, l'escussione di testi su circostanze articolate in capitoli, che non contengono alcun accenno agli elementi differenziali tra le due posizioni (quella di effettivo inquadramento e quella per cui si rivendica il superiore inquadramento) si palesa evidentemente superflua al fine della decisione.
Pertanto rileva il giudicante che la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive va rigettata.
Differenze retributive a titolo di lavoro straordinario /indennità per ferie non godute.
La parte ricorrente ha asserito di aver espletato la prestazione lavorativa per un tempo di gran lunga superiore all'orario di lavoro contrattualmente stabilito e di non aver goduto di ferie e permessi.
In relazione all'espletamento del lavoro straordinario deve applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso
5 per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”
(sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di
CASS. SEZ. II, 5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Ebbene i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale non hanno confermato le modalità di espletamento dell'attività lavorativa come dedotta in ricorso
Il teste di parte ricorrente, , vicino di casa della ricorrente, ha riferito '' La sede Testimone_1 della Dalì s.r.l. è situata nella piazzetta sita a Pianeta Mare. È un bar molto conosciuto Mi è capitato di CP_2 accompagnare a lavoro la ricorrente presso il bar alle 5:00 /06:00 del mattino e la sera anche andavo a CP_2 riprenderla 23:00/24:00. Altre volte mi è capitato di accompagnarla a lavoro verso le 12:00. Dal 2013 al 2019, ho fatto ciò per circa ¾ giorni a settimana su richiesta della famiglia della ricorrente. Ma poteva capitare anche due giorni a settimana. Non so dire se lavorasse tutto il tempo. Qualche volta mi sono fermato a questo bar con degli amici musicisti e ho visto la ricorrente al bar che serviva dietro al banco. L'ho vista che preparava i caffè e che serviva al banco i dolci o preparava i piatti per i tavolini. Mi sono recato in vari orari anche verso le 13:00 o le 16:00. Spesso ricordo di averla accompagnata nei festivi anche a Pasqua e Natale. Non ricordo con precisione per quante volte.' (cfr. verbale di udienza del 20.03.2023)
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha riferito : ''Ho lavorato alle dipendenze della Tes_2 CP_1 non ricordo il periodo, per circa 4 anni, ma sicuramento ho lavorato insieme alla ricorrente. Preciso che io sono andato via prima e se non sbaglio la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 2019. So questa circostanza in quanto me lo disse la ricorrente. Ho lavorato presso il bar della Dalì sito in Pineta Mare. Mi occupavo di tutto: rosticceria, caffetteria, pulizie e spesa. La ricorrente era addetta alla preparazione dei dolci, serviva i clienti, pendeva le ordinazioni, sparecchiava i
6 tavolini, raramente è stata addetta alla cassa. Le direttive sul lavoro venivano date da e Io Pt_2 Parte_3 lavoravo tutta la settimana con un giorno di riposo festivo a rotazione. Capitava durante la settimana il riposo. Lavoravo dalle ore 15:00 a chiusura, poteva capitare che il bar chiudeva alle 24:00, ma anche alle 4:00 di notte. La ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro. Godevamo di una settimana di ferie retribuite. Durante il giorno di festa non ci veniva pagata la retribuzione. Io e la ricorrente avevamo un contratto part time. Non ho avuto il trattamento di fine rapporto. Sono andato via perché ero esasperato ed ho trovato di meglio” (cfr. verbale di udienza del 5.02.2025).
Nel caso di specie, analizzando le deposizioni testimoniali sopra richiamate, ad avviso del giudicante, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di detto orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe, invero, fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato.
Difatti il teste (vicino di casa della ricorrente) si è limitato solo ad Testimone_1 accompagnare ed a riprendere la ricorrente sul luogo di lavoro e non ha contezza costante e diretta del suo lavoro quotidiano. A ciò va aggiunto che appare inverosimile che il teste, quale semplice vicino di casa della ricorrente, abbia potuto accompagnare quest'ultima sul luogo di lavoro alle 5:00 del mattino
(!) . A ciò va aggiunto che le dichiarazioni del teste appaiono in evidente contrasto con le allegazioni di cui al ricorso ove la prestazione lavorativa si legge iniziava, quando la ricorrente osservava il turno mattutino, alle ore 6:30 .
Infine, il teste , ex dipendente della resistente, ha fornito dichiarazioni vaghe e generiche Tes_2 circa il periodo di lavoro. Difatti egli non è in grado di ricordare il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente (“Ho lavorato alle dipendenze della non ricordo il periodo, per circa 4 CP_1 anni”). Inoltre ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato del 2019 in quanto riferito da quest'ultima ( “Preciso che io sono andato via prima e se non sbaglio la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 2019. So questa circostanza in quanto me lo disse la ricorrente”).
Nel caso di specie si è in presenza di una testimonianza de relato actoris la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Difatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte
e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. da ultimo Corte di Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).
7 Inoltre il detto teste ha esposto circostanze, in relazione all'orario di lavoro, in evidente contrasto con quanto dedotto in ricorso. Invero egli ha riferito: “ Io lavoravo tutta la settimana con un giorno di riposo festivo a rotazione. Capitava durante la settimana il riposo. Lavoravo dalle ore 15:00 a chiusura , poteva capitare che il bar chiudeva alle 24:00, ma anche alle 4:00 di notte. La ricorrente ha osservato il mio stesso orario di lavoro”.
Nel ricorso, al contrario, si legge che la ricorrente ha lavorato anche su turni anche mattutini (dalle ore
6:30 alle ore 15:30 ), circostanza mai menzionata dal predetto teste.
Pertanto, applicando tali condivisibili principi giuridici, innanzi richiamati, al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali, sopra riportate, non è emersa, con il rigore probatorio che la giurisprudenza richiede in suddetta materia, l'effettuazione della prestazione lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso ovvero l'espletamento delle ore di lavoro straordinario così come dedotte.
Ne consegue che la conseguente domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro supplementare/straordinario e festivo non può trovare accoglimento.
E', altresì, infondata, per le medesime considerazioni, la richiesta di condanna al pagamento di ferie e permessi non goduti in assenza di prova del fatto costitutivo.
Differenze retributive: Tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time nel periodo dedotto, dal 13/04/2013 al
14/10/2019, con inquadramento della ricorrente nel livello 6° del ccnl Pubblici Servizi , qualifica aiuto sala, orario di lavoro part time, trova riscontro nella documentazione allegata in atti (Cfr. buste paga – estratto contributivo) oltre a non essere stata contestata dalla parte resistente.
L'istante ha dedotto che la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, seppur indicate, in busta paga, non sono mai state corrisposte.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire
8 la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito, la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, per tutto il periodo di lavoro.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento delle dette mensilità a titolo di tredicesima e quattordicesima, per il periodo e l'orario di lavoro contrattualizzato, deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente.
Circa la quantificazione di dette somme va osservato quanto segue.
L'art. 149 del ccnl di categoria , rubricato “Tredicesima mensilità” prevede che “Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto ( pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
“ In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”
Ancora ai sensi dell'art. 150 del ccnl di categoria rubricato “-Quattordicesima mensilità” : “ Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari”
Tenuto conto della retribuzione indicata in busta paga, e dei parametri contenuti nel ccnl di categoria, la somma dovuta alla parte ricorrente, a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, risulta pari ad euro 4.854,24 (per ciascuna mensilità) per un importo complessivo dovuto pari ad euro
9.708,48,
Non sono, al contrario, dovute le differenze retributive rivendicate, a titolo di trattamento di fine rapporto in quanto detto emolumento , risulta già stato erogato dal datore di lavoro per le ore di lavoro contrattualizzate, per un importo netto di euro 8.400,00 (cfr. distinte di pagamento in atti) essendo indimostrato l'espletamento del lavoro supplementare e straordinario come dedotto.
In conclusione la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 9.708,48, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
9 Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà delle spese processuali è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.04.2013 al 14.10.2019 , secondo le modalità indicate in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 9.708,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) rigetta per il resto il ricorso
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato
Domenico Pelosi compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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