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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3247 R.G. dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Giulianova alla via I. Nievo 33/B presso e nello studio
[...] dell'Avv. Maria Assunta Chiodi (Cod. Fisc. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta delega in atti
- ATTORE
E
(C.F./P.IVA , iscritta al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese di Bologna, REA 532836, con sede legale in Viale Carlo Pepoli n. 20 – 40123, Bologna (BO), in persona del proprio legare rappresentante pro tempore, Sig. (C.F. , CP_2 C.F._3 nato in [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Griffanti (PEC
– C.F. – FAX 02.87049374) del Foro Email_1 C.F._4 di Milano, con studio legale in Via Barona, n. 12 – 20142, Milano (MI), elettivamente domiciliata presso il medesimo, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto opposto, per la sussistenza dei gravi pregiudizi così come indicati in narrativa;
Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 26/10/2023, perchè già pendente, per la medesima sorte capitale e spese, altra procedura esecutiva fondata sullo stesso provvedimento monitorio, di talché parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno deducente.
Per l'opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: Rigettare l'opposizione spiegata dal Sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._5 nonché tutte le istanze ed eccezioni svolte nel proprio atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannare il Sig.
(C.F. )alla refusione in favore di Unico Socio, di tutte le spese di lite Parte_1 C.F._5 sostenute, considerando inoltre un'eventuale condanna al pagamento delle ulteriori spese a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto l'opposizione mossa ha evidentemente il solo scopo di dilatare i tempi dell'esecuzione ed è senza dubbio qualificabile quale abuso dello strumento processuale;
IN OGNI CASO Condannare il Sig. (C.F. ) al pagamento delle Parte_1 C.F._5 spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di precetto notificato in data 26/10/2023, la Controparte_1 ha intimato il pagamento a dell'importo complessivo di € 11.459,43, al fine di vedere Parte_1 soddisfatto il credito vantato in forza del decreto ingiuntivo confermato dalla Sentenza n. 988/2023
(R.G. n. 3783/2020), nonché il rimborso delle spese legali liquidate nella sentenza medesima, notificata unitamente al suddetto atto di precetto.
In data 15/11/2023, il Sig. , ha notificato telematicamente atto di citazione in opposizione Parte_1 al precetto del 16/10/2023 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando in fatto ed in diritto l'opposizione. CP_1
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Con l'unico motivo di opposizione il sig. eccepiva che: Parte_1 - prima della notifica del precetto era stato notificato, in data 15/07/2021, atto di pignoramento presso il terzo , quale datrice di lavoro dell'odierno istante, per un pignoramento Controparte_3 dell'importo complessivo di €. 9.540,33 (€. 6.360,22 aumentato della metà);
- conseguenzialmente a quanto sopra, al sig. , già dal mese di novembre 2021, veniva detratta Pt_1 dalla busta paga l'importo pignorato per il quale alla data di settembre 2023 risulterebbe un debito residuo di €. 3.840,24 in quanto la alla data di settembre 2023 aveva già percepito la somma di CP_1
€. 5.793,00 e, presumibilmente, nel corso dell'opposizione il debito era interamente soddisfatto e la procedura estinta.
Poiché l'opponente contesta il diritto della società precettante di agire esecutivamente l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione.
3. Opposizione all'esecuzione
La parte opposta ha contestato i motivi della opposizione deducendo che la procedura esecutiva alla quale l'opponente fa riferimento è la procedura esecutiva incardinata innanzi al Tribunale di
Civitavecchia, cui è stato attribuito R.G.E. n. 1082/2021 e che tale procedura è stata dichiarata estinta in data 14 aprile 2022 senza che si sia proceduto alla assegnazione delle somme pignorate. Pertanto non vi è stata alcuna soddisfazione del credito posto a fondamento del precetto impugnato.
La parte opponente, da parte sua, ha dedotto che la terza pignorata in tale procedura Controparte_3
, alle cui dipendenze il sig. lavora, ha continuato a vincolare parte dello stipendio a seguito
[...] Pt_1 del citato pignoramento ma non ha dato prova di tale circostanza perché, pur avendo fatto riferimento alle buste paga dalle quali risulterebbe tale circostanza, non le ha prodotte.
Non essendovi, quindi, prova della estinzione del debito posto a fondamento del precetto l'opposizione deve essere rigettata.
La mancata produzione in giudizio dell'atto di precetto impugnato preclude qualsiasi valutazione circa la moltiplicazione delle spese indicate nello stesso, dedotta dall'opponente.
4. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da €
5.201 ad € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3247/2023 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
[...]
Civitavecchia 10 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito