TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 4404/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.02.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4404/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( - avv. Parte_1 P.IVA_1
PEPE ENRICO ( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( ) - avv. DE BLASIO GAETANO CP_1 C.F._2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/24, a
Pagina 1 di 3
mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 1.313,93 in favore di a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto. Eccepiva, in particolare, l'incompetenza funzionale del giudice adito, atteso che la società era stata attinta da provvedimento di sequestro conservativo con confisca emesso dal
Tribunale di Bologna in applicazione del codice antimafia;
nel merito, evidenziava l'avvenuto pagamento dell'emolumento richiesto ex adverso, tenuto conto dello scorporo dell'indennità di preavviso non concesso dal lavoratore a causa delle sue dimissioni immediate. Invocava, altresì, il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla controparte, stante la temerarietà della lite introdotta con il procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, associandosi alla eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla parte opponente e chiedendo il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cit..
In via preliminare e assorbente, come già rilevato in altri precedenti giudizi dello stesso tipo scrutinati dal presente Ufficio, va accolta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice penale che ha incardinato la procedura di sequestro, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in monitorio. Invero, visto il provvedimento di sequestro preventivo, pacificamente riconosciuto dalle parti, si rinviene che ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., art. 1 bis,
“in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”.
Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs. 159/11 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss.. In particolare, proprio quest'ultima disposizione introduce un particolare tipo di procedura concorsuale sotto la supervisione del giudice penale (“l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei
Pagina 2 di 3 r.g. 4404/24
crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”).
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice.
Inoltre, va respinta l'istanza attorea in merito al riconoscimento della responsabilità aggravata della parte opposta per introduzione di una lite temeraria, atteso che dagli atti non emerge in alcun modo la conoscenza del sequestro antimafia e, di conseguenza, la sua mala fede;
del resto, il lavoratore ha allegato l'inoltro di una mail di sollecito di pagamento rimasta senza riscontro. Le spese processuali sono, quindi, eccezionalmente compensate per la particolarità della decisione.
P. Q. M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
422/24 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da per CP_1 incompetenza funzionale del giudice adito;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 27.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3