Decreto cautelare 8 ottobre 2021
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9708 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso a tre posti di Consigliere di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020;
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento di esclusione, con cui veniva espresso parere favorevole alla esclusione del ricorrente dal medesimo concorso;
- “ove occorra”, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente che abbia comportato l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale de qua , fra cui:
- la nota n.-OMISSIS- a firma del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, con cui veniva comunicato al ricorrente che l’ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva richiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell’articolo 3 del bando di concorso, parere volto ad accertare se il ricorrente fosse in possesso dei requisiti di ammissibilità al concorso in oggetto;
- la nota n. -OMISSIS-, con cui veniva trasmesso il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del -OMISSIS-;
- il bando di concorso, ove interpretato nel senso di precludere la partecipazione ai magistrati ritenuti privi della buona condotta;
- le c.d. “ Istruzioni per la consegna dei testi di consultazione e per lo svolgimento delle prove scritte ” nella parte in cui si è previsto che i codici fossero consegnati “ entro e non oltre il 5 ottobre 2021 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Vista la nota del 25 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 febbraio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso a tre posti di Consigliere di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020;
- si sono costituiti per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- il ricorrente, con dichiarazione depositata dal procuratore in data 25 gennaio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e ha domandato la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.