Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice PA GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 35530 del registro di segreteria, proposto dal sig. XX nato a [...] il XX (C.F. XX), nella sua qualità di amministratore di sostegno della signora XX, nata a XX (XX), in [...], rappresentato e difeso dall’ Avv. IM NO (C.F. [...]Pec: avv.simonepino@pec.it),
CONTRO
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto – 4^ Divisione, rappresentata come in atti – pec: previmil@postacert.difesa.it per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata, previo accertamento della causa di servizio delle infermità sofferte e della loro ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata per l’annullamento del Provvedimento negativo n. XX del Ministero della Difesa, notificato alla ricorrente il XX, per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme arretrate tutte, che risulteranno dovute a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, ivi compresi i trattamenti accessori connessi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge per l’ulteriore annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e in particolare il Parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio reso nell’adunanza n. XX del XX.
VISTO il codice di giustizia contabile;
UDITE le parti all’udienza del 19 dicembre 2025
FATTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data XX, la ricorrente per il tramite del proprio amministratore di sostegno ha riassunto il giudizio innanzi a questo Giudice evidenziando l’attività svolta nell’esercito italiano a partire dall’avvenuto arruolamento in ferma prefissata dal XX e dando contezza del percorso professionale culminato, a seguito della stressante attività psicofisica cui era sottoposta - e in particolare di un evento verificatosi durante l’attività di servizio in data XX, nel ricovero presso la struttura SPDC – Spedali Riunti di Livorno dalla quale veniva dimessa in data XX con la diagnosi: “XX”.
Riferiva poi che a seguito di ulteriori esami specialistici le veniva diagnosticato, in data XX un “XX” con conseguente giudizio di non idoneità al perseguimento del servizio quale XX.
Dal XX veniva collocata in congedo assoluto poiché non idonea al proseguimento del Servizio quale XX e riformata ex art. 16 comma P, elenco infermità.
Veniva, poi ritenuta non idonea al servizio militare incondizionato.
Con domanda presentata in data XX chiedeva la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata; tuttavia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere espresso nell’adunanza n. XX del XX non riconosceva la dipendenza dai fatti di servizio della patologia “Disturbo XX con manifestazioni XX in non completo compenso farmacologico” ritenendo che tale affezione fosse da considerare quale “XX, a trasmissione prevalentemente ereditaria, caratterizzata da variazioni cicliche di episodi XX e, come tali, non suscettibile di essere rapportata al servizio pur considerato in tutti i suoi aspetti, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”
Conseguentemente il Ministero della Difesa con il decreto indicato in epigrafe respingeva la suindicata domanda di pensione privilegiata.
Ha, quindi contestato la legittimità del cennato provvedimento sotto diversi profili innanzi a questo Giudice.
Tuttavia, con sentenza del 22 settembre 2021, n. 836 il ricorso è stato rigettato, ritenendo esaustivo il parere reso dai competenti organi statali.
Proposto appello, la Sezione Prima Giurisdizionale d’appello con sentenza n.439 del 10 novembre 2023 ha accolto le doglianze della odierna ricorrente ritenendo che il primo giudice avesse proceduto autonomamente a svolgere valutazioni tecniche caratterizzate da complessità, senza tener conto della documentazione prodotta a corredo del ricorso introduttivo giungendo a svolgere considerazioni ed a trarre conclusioni sull’infermità lamentata di contenuto essenzialmente medico legale, ritenendo, in estrema sintesi che la sentenza poi annullata fosse caratterizzata dal vizio di carenza motivazionale (più nel dettaglio motivazione apparente).
Nell’accogliere l’appello ha, quindi, rinviato la causa a questa Sezione ex art.170 c.g.c.
Da qui, quindi, l’avvenuta riassunzione del giudizio da parte dell’odierna ricorrente.
Si è costituito il Ministero della Difesa che ha eccepito l’infondatezza del ricorso A seguito dell’udienza del 9 ottobre 2024, con ordinanza n.61 dell’11 ottobre 2024 il giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti, di rendere parere medico-legale sui seguenti quesiti:
1. Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di richiedere, se si possa affermare che la patologia “Disturbo dell’XX con aspetti emotivi misti in trattamento psicofarmacologico permanente” riscontrata in capo alla XX sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto;
2. Specificare la classificazione tabellare delle eventuali riscontrate menomazioni in relazione alle tabelle allegate al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod. e int.”
L’adito organo ha depositato la propria definitiva relazione in data XX, ritenendo che la patologia lamentata sia dipendente da causa di servizio, e riconducibile alla 6^ categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 915/78.
All’udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza.
DIRITTO
Ritiene questo Giudice che alla luce dell’autorevole parere dell’adito organo tecnico – peraltro non attenzionato da alcuna osservazione di controparte – il ricorso deve trovare accoglimento.
Convince, infatti, l’articolato e meticoloso parere espresso dall’adito Collegio medico legale che, al termine della esaustiva relazione resa, ha concluso sostenendo che “[il disturbo dell’XX con aspetti emotivi misti in trattamento psicofarmacologico permanente] meglio identificabile come [pregresso disturbo dell’XX evoluto in disturbo XX in trattamento farmacologico continuativo] riscontrato in capo alla Sig.ra XX sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e riconducibile ad una sesta categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod. e int.”.
Nel dettaglio ha individuato la sussistenza di un nesso quantomeno di concausalità fra la patologia sofferta dalla ricorrente ed il servizio prestato sulla scorta di considerazioni medico legali (vedasi pag. 7-8 della relazione) alle quali, per brevità argomentativa si rimanda, in quanto pienamente condivisibili, ex art.17, comma 1 disp.att c.g.c ed art.5 c.g.c.
Come già detto, alcun elemento contrario è stato, poi, fornito dall’amministrazione della difesa per confutare le conclusioni sopra indicate.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, riconoscendo la sussistenza della causa di servizio ed il conseguente riconoscimento del richiesto trattamento di privilegio, nella categoria individuata dall’adito organo di consulenza tecnica, a decorrere dal XX.
Sui ratei arretrati spettano interessi e rivalutazione monetaria, calcolati come da dispositivo.
Anche le spese legali, ivi compreso quelle del giudizio di rinvio di secondo grado, vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed accerta la sussistenza della causa di servizio ed il conseguente diritto della XX al riconoscimento, dal XX, del trattamento privilegiato di XX categoria della tabella A, allegata al DPR 915/1978, oltre interessi e rivalutazione calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali nei confronti dell’Avv.to NO IM, dichiaratosi antistatario, a complessivi 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% .
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
PA SO
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 09/01/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 09/01/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo PA SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 09/01/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente