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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Contributi correnti e arretrati a seguito di sentenza di reintegraAccesso limitatoLivio Bossotto · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 27260, decisa all'udienza del 6.2.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dagli Avv.ti Andrea
Bonanni Caione, Giulio Borrelli, Jessica Silla, Fabrizio D'Onofrio, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, la in persone del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n. 397 2024 00043764 63 000, notificatole a mezzo pec in data 6.6.2024, con il quale le era stato intimato il pagamento, da parte dell' , del complessivo importo di euro 47.156,70, quasi integralmente a titolo di CP_1
sanzioni civili per evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, calcolate sulla contribuzione versata in sede di regolarizzazione contributiva effettuata in ragione dell'annullamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, del licenziamento di due dipendenti.
A fondamento dell'opposizione ha fatto rilevare che, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 L. 300/1970, in caso di annullamento del licenziamento, in sede di
“versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”, non trovano applicazione le “sanzioni per omessa o ritardata contribuzione”, ma solo gli “interessi nella misura legale”, evidenziando poi come detta disposizione trovi applicazione non solo nel caso, specificamente previsto dal comma 4 dell'art. 18, del licenziamento disciplinare annullato, ma anche nell'ipotesi di annullamento della risoluzione del contratto disposta all'esito di procedura di licenziamento collettivo, per violazione dei criteri di scelta, come nel caso in esame, e dunque comunque sanzionata ai sensi del citato comma 4. In via subordinata, ha contestato la configurabilità degli estremi dell'evasione contributiva, in difetto tanto dell'elemento oggettivo dell'occultamento, quanto dell'intenzione specifica, da parte del datore di lavoro, di non versare i contributi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la revoca delle sanzioni civili per evasione contributiva.
pagina 2 di 9 Si è costituito in giudizio l , eccependo che la resistente avesse effettuato solo CP_1
pagamenti parziali ed in ritardo (segnatamente in data 16.4.2024, a fronte della condanna alla regolarizzazione contributiva disposta con sentenza depositata in data
20.2.2024, e dunque scaduto il termine di trenta giorni per darvi ottemperanza), con conseguente applicabilità dell'ordinario regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma
8, lett. b), L. 388/2000.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito dei chiarimenti resi dalle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
L'avviso di addebito impugnato (doc. n. 3 della produzione di parte ricorrente), reca l'intimazione al pagamento del complessivo importo di euro 47.156,70, di cui euro
632,75 ed euro 1.602,73 a titolo di contribuzione non versata, con relativi interessi di mora, nonché il restante importo, a titolo di sanzioni civili per evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, calcolate sulla contribuzione versata in sede di regolarizzazione contributiva.
In particolare, la regolarizzazione effettuata da parte della società opponente era dovuta in ragione dell'annullamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, del licenziamento di due lavoratori della (sigg.ri e ), Parte_1 Per_1 Per_2
disposto all'esito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L.
223/1991, con effetto dal 19.11.2022 (v. doc. n. 5 – sentenza n. 2089/2024).
Segnatamente, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta l'applicazione della “…disciplina di cui all'art. 18, comma 4 l. n. 300/1970, ricorrendo una chiara ipotesi di violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 l. n. 223/1991” (v. sentenza cit.), ha così disposto: “annulla il licenziamento intimato e per l'effetto ordina alla soc. di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro con Parte_1
assegnazione a mansioni fungibili;
condanna la soc. al Parte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria commisurata a 12
pagina 3 di 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €2.225,55, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati dei CP_2
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo;
condanna la soc. al versamento dei Parte_1
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”.
Tale sentenza, provvisoriamente esecutiva, non è stata, tra l'altro, appellata dalla società opponente, che pertanto nel darle esecuzione, ha: in data 22.2.2024, informato i lavoratori (Sigg.ri e ) dell'ordine di reintegrazione e invitato gli Parte_2 Pt_3
stessi a riprendere servizio presso la medesima sede di lavoro (doc. n. 6); in pari data, inviato la comunicazione obbligatoria UniLav, informando gli Enti competenti della ricostituzione dei rapporti di lavoro sopra indicati a seguito di annullamento del recesso
(doc. n. 7); in data 04.4.2024, provveduto alla trasmissione dei flussi (doc. n. CP_3
4, nonché doc. C in allegato alle note conclusionali); in data 16.4.2024, provveduto al versamento nei confronti dell' di contributi totali per euro 94.467,27 (doc. n. 9 – CP_1
F24 contributi) relativi ai seguenti periodi: da gennaio a dicembre 2022, per euro
73.362,88 (importo comprensivo delle quote di TFR al fondo di tesoreria, restituite dai lavoratori reintegrati); da gennaio a dicembre 2023 per euro 19.697,43; gennaio 2024 euro 1.406,96 (come da prospetto prodotto sub all. n. 10, i cui dati su versamenti sono confermati dalla nota dell'ufficio amministrativo allegata alle note conclusionali dell' ). CP_1
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la tesi dell , che, come detto, CP_1
riconosce le suddette “regolarizzazioni spontanee (denunce mensili) TS11, inviate dall'azienda in data 4.04.2024”, nonché i suddetti “pagamenti … in data 16.4.2024”, in ogni caso andavano calcolate “le sanzioni … secondo il regime dell'evasione contributiva, in quanto, se è vero che per il periodo dalla data di licenziamento fino al deposito della pronuncia giudiziale sulla contribuzione dovuta sono applicabili i soli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
pagina 4 di 9 contribuzione, è anche vero che l'adempimento sarebbe dovuto intervenire entro trenta giorni dalla data di deposito della pronuncia giudiziale”. Sicché stante il mancato rispetto di tale termine, “trova applicazione l'ordinario regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000” (v. memoria di costituzione ); CP_1
Ulteriormente argomenta l che “… a seguito dell'ordine di reintegrazione, dalla CP_1
data del deposito della sentenza il datore di lavoro era obbligato a denunciare e pagare
i contributi, sia per il periodo dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegrazione sia per il periodo successivo all'effettiva reintegrazione, dalla prima scadenza legale successiva all'ordine di reintegrazione e, pertanto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza. Sugli obblighi contributivi correnti, che decorrono dal giorno della reintegrazione, torna ad applicarsi l'ordinario regime sanzionatorio. Qualora la regolarizzazione non intervenga nel predetto termine di trenta giorni, si configura un'ipotesi di inadempimento che, come tale, comporta
l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio” (v. altro passaggio della memoria di costituzione ). CP_1
Tanto chiarito, giova prendere le mosse dal dettato normativo dell'art. 18, comma 4, L.
300/1970, secondo cui: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità
pagina 5 di 9 risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”.
E' bene sin da subito evidenziare che le tutele di cui al comma 4 dell'art. 18 trovano applicazione anche nel caso, come quello in esame, di annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta nell'ambito di una procedura di un licenziamento collettivo.
Dunque, in tali ipotesi, ai contributi dovuti dalla data di licenziamento e fino a quello di effettiva reintegra non si applica il regime ordinario delle sanzioni civili (omissione e/o evasione), essendo dovuti solo gli interessi nella misura legale.
In caso di reintegrazione dopo l'annullamento del licenziamento, i contributi da versare sono relativi ad un periodo che va ben oltre il mese di paga ordinario, laddove solo per i contributi relativi al periodo di paga ordinario può ritenersi sussistente l'obbligo, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 241/1997, di versamento “… entro il giorno sedici del mese di scadenza”. Il pagamento della contribuzione, effettuato in sede di regolarizzazione dopo la pronuncia di sentenza di annullamento del licenziamento, richiede, infatti, come evidenziato dalla difesa della società opponente, il tempo necessario ad effettuare i conteggi di quanto dovuto.
La norma citata trova dunque applicazione con riferimento al pagamento mensile del montante contributivo e non in caso di regolarizzazione da effettuarsi a seguito di un provvedimento giudiziario che impone il versamento della contribuzione maturata dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, allorché per il datore di lavoro non
è possibile rispettare il termine indicato dall' , ossia il giorno 16 del mese CP_1
pagina 6 di 9 successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga come avviene per i
“contributi ordinari”.
Siamo quindi in presenza di due fattispecie diverse: da una parte il versamento dei contributi correnti, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 18, d.lgs. 241/1997, dall'altra il pagamento dei contributi arretrati dovuti a seguito di sentenza di reintegra, da effettuarsi ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.- 300/1970.
Tale conclusione risulta confermata anche alla luce della la chiara individuazione dei principi di diritto applicabili in materia, da parte della sentenza delle Sezioni Unite n.
19665 del 18/09/2014, secondo cui “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell' evasione contributiva”.
Del resto, tali principi sono stati anche successivamente ribaditi dalla Suprema Corte
(Cass. 24/01/2019, n.2019), secondo cui “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una pronuncia dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato
pagina 7 di 9 motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva. Solo nel primo caso sono dovute dal datore di lavoro le sanzioni civili per omissione contributiva”.
Dunque, come chiarito anche dalle SS.UU., solo per il periodo successivo all'ordine di reintegra, riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva. E, pertanto, solo per il periodo di paga in corso alla data di deposito della sentenza di reintegrazione e ovviamente per quelli successivi, sussiste l'obbligo di pagamento dei contributi entro il termine di scadenza ovvero entro il giorno 16 del mese successivo.
Ebbene, venendo al caso di specie, la sentenza che ha annullato il licenziamento è stata adottata in data 20.2.2024, mentre il periodo contributivo preso in considerazione nell'AVA opposto è dal 1/2022 al 12/2023 e dunque anteriore all'ordine di reintegra.
Sicché, per tutto quanto sin qui osservato, nessuna sanzione (tanto più nessuna sanzione per evasione) poteva essere applicata.
Per completezza deve poi osservarsi che nell'avviso di addebito opposto è stato intimato anche il pagamento di alcuni piccoli importi a titolo di contribuzione;
segnatamente: euro 632,75 per il periodo 1/2022 – 12/2022; euro 201,33 ed euro 1.401,40 (per un totale di euro 1.602,73) per il periodo 1/2023 – 12/2023. Invero l nella memoria di CP_1
costituzione si è limitata a lamentare in termini del tutto generici il “parziale” pagamento delle somme richieste in sede di contribuzione, a fronte però della mancata contestazione da parte della società opponente delle somme richieste nell'AVA a titolo di contribuzione.
In sede di note conclusionali, l' ha meglio chiarito che, a fronte di somme dovute a CP_1
titolo di contributi per l'anno 2022 pari ad euro 73.995,63, la società ha pagato in data
16.4.2024 la minor somma di euro 73.362,88 (come dalla stessa riconosciuto – v. doc.
10), mentre, a fronte di somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2023 pari ad euro
21.300,16, la società ha pagato in data 16.4.2024 la minor somma di euro 19.697,43 (v. sempre doc. 19).
pagina 8 di 9
Considerato che
la società opponente all'udienza di discussione non ha contestato i suddetti importi, anzi dichiarando di essere disponibile a versare il residuo ancora dovuto, devono ritenersi ancora dovute a titolo di contribuzione le somme indicate nell'AVA opposto (ovvero, come detto, euro 632,75, euro 201,33 ed euro 1.401,40, per un totale di euro 2.235,48; somma quest'ultima sulla quale sono ancora dovuti, per quanto innanzi osservato, i soli interessi di mora).
L'avviso di addebito opposto va pertanto quasi integralmente annullato, confermandosene l'efficacia limitatamente all'importo di euro 2.235,48, ancora dovuto dalla società a titolo di contribuzione, oltre agli interessi di mora.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Annulla quasi integralmente l'avviso di addebito opposto, confermandone l'efficacia limitatamente all'importo di euro 2.235,48, ancora dovuto dalla società
a titolo di contribuzione, oltre agli interessi di mora;
2. Condanna l' a rifondere alla società opponente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 3.689,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 27260, decisa all'udienza del 6.2.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dagli Avv.ti Andrea
Bonanni Caione, Giulio Borrelli, Jessica Silla, Fabrizio D'Onofrio, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, la in persone del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n. 397 2024 00043764 63 000, notificatole a mezzo pec in data 6.6.2024, con il quale le era stato intimato il pagamento, da parte dell' , del complessivo importo di euro 47.156,70, quasi integralmente a titolo di CP_1
sanzioni civili per evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, calcolate sulla contribuzione versata in sede di regolarizzazione contributiva effettuata in ragione dell'annullamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, del licenziamento di due dipendenti.
A fondamento dell'opposizione ha fatto rilevare che, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 L. 300/1970, in caso di annullamento del licenziamento, in sede di
“versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”, non trovano applicazione le “sanzioni per omessa o ritardata contribuzione”, ma solo gli “interessi nella misura legale”, evidenziando poi come detta disposizione trovi applicazione non solo nel caso, specificamente previsto dal comma 4 dell'art. 18, del licenziamento disciplinare annullato, ma anche nell'ipotesi di annullamento della risoluzione del contratto disposta all'esito di procedura di licenziamento collettivo, per violazione dei criteri di scelta, come nel caso in esame, e dunque comunque sanzionata ai sensi del citato comma 4. In via subordinata, ha contestato la configurabilità degli estremi dell'evasione contributiva, in difetto tanto dell'elemento oggettivo dell'occultamento, quanto dell'intenzione specifica, da parte del datore di lavoro, di non versare i contributi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la revoca delle sanzioni civili per evasione contributiva.
pagina 2 di 9 Si è costituito in giudizio l , eccependo che la resistente avesse effettuato solo CP_1
pagamenti parziali ed in ritardo (segnatamente in data 16.4.2024, a fronte della condanna alla regolarizzazione contributiva disposta con sentenza depositata in data
20.2.2024, e dunque scaduto il termine di trenta giorni per darvi ottemperanza), con conseguente applicabilità dell'ordinario regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma
8, lett. b), L. 388/2000.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito dei chiarimenti resi dalle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
L'avviso di addebito impugnato (doc. n. 3 della produzione di parte ricorrente), reca l'intimazione al pagamento del complessivo importo di euro 47.156,70, di cui euro
632,75 ed euro 1.602,73 a titolo di contribuzione non versata, con relativi interessi di mora, nonché il restante importo, a titolo di sanzioni civili per evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, calcolate sulla contribuzione versata in sede di regolarizzazione contributiva.
In particolare, la regolarizzazione effettuata da parte della società opponente era dovuta in ragione dell'annullamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, del licenziamento di due lavoratori della (sigg.ri e ), Parte_1 Per_1 Per_2
disposto all'esito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L.
223/1991, con effetto dal 19.11.2022 (v. doc. n. 5 – sentenza n. 2089/2024).
Segnatamente, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta l'applicazione della “…disciplina di cui all'art. 18, comma 4 l. n. 300/1970, ricorrendo una chiara ipotesi di violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 l. n. 223/1991” (v. sentenza cit.), ha così disposto: “annulla il licenziamento intimato e per l'effetto ordina alla soc. di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro con Parte_1
assegnazione a mansioni fungibili;
condanna la soc. al Parte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria commisurata a 12
pagina 3 di 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €2.225,55, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati dei CP_2
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo;
condanna la soc. al versamento dei Parte_1
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”.
Tale sentenza, provvisoriamente esecutiva, non è stata, tra l'altro, appellata dalla società opponente, che pertanto nel darle esecuzione, ha: in data 22.2.2024, informato i lavoratori (Sigg.ri e ) dell'ordine di reintegrazione e invitato gli Parte_2 Pt_3
stessi a riprendere servizio presso la medesima sede di lavoro (doc. n. 6); in pari data, inviato la comunicazione obbligatoria UniLav, informando gli Enti competenti della ricostituzione dei rapporti di lavoro sopra indicati a seguito di annullamento del recesso
(doc. n. 7); in data 04.4.2024, provveduto alla trasmissione dei flussi (doc. n. CP_3
4, nonché doc. C in allegato alle note conclusionali); in data 16.4.2024, provveduto al versamento nei confronti dell' di contributi totali per euro 94.467,27 (doc. n. 9 – CP_1
F24 contributi) relativi ai seguenti periodi: da gennaio a dicembre 2022, per euro
73.362,88 (importo comprensivo delle quote di TFR al fondo di tesoreria, restituite dai lavoratori reintegrati); da gennaio a dicembre 2023 per euro 19.697,43; gennaio 2024 euro 1.406,96 (come da prospetto prodotto sub all. n. 10, i cui dati su versamenti sono confermati dalla nota dell'ufficio amministrativo allegata alle note conclusionali dell' ). CP_1
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la tesi dell , che, come detto, CP_1
riconosce le suddette “regolarizzazioni spontanee (denunce mensili) TS11, inviate dall'azienda in data 4.04.2024”, nonché i suddetti “pagamenti … in data 16.4.2024”, in ogni caso andavano calcolate “le sanzioni … secondo il regime dell'evasione contributiva, in quanto, se è vero che per il periodo dalla data di licenziamento fino al deposito della pronuncia giudiziale sulla contribuzione dovuta sono applicabili i soli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
pagina 4 di 9 contribuzione, è anche vero che l'adempimento sarebbe dovuto intervenire entro trenta giorni dalla data di deposito della pronuncia giudiziale”. Sicché stante il mancato rispetto di tale termine, “trova applicazione l'ordinario regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000” (v. memoria di costituzione ); CP_1
Ulteriormente argomenta l che “… a seguito dell'ordine di reintegrazione, dalla CP_1
data del deposito della sentenza il datore di lavoro era obbligato a denunciare e pagare
i contributi, sia per il periodo dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegrazione sia per il periodo successivo all'effettiva reintegrazione, dalla prima scadenza legale successiva all'ordine di reintegrazione e, pertanto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza. Sugli obblighi contributivi correnti, che decorrono dal giorno della reintegrazione, torna ad applicarsi l'ordinario regime sanzionatorio. Qualora la regolarizzazione non intervenga nel predetto termine di trenta giorni, si configura un'ipotesi di inadempimento che, come tale, comporta
l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio” (v. altro passaggio della memoria di costituzione ). CP_1
Tanto chiarito, giova prendere le mosse dal dettato normativo dell'art. 18, comma 4, L.
300/1970, secondo cui: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità
pagina 5 di 9 risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”.
E' bene sin da subito evidenziare che le tutele di cui al comma 4 dell'art. 18 trovano applicazione anche nel caso, come quello in esame, di annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta nell'ambito di una procedura di un licenziamento collettivo.
Dunque, in tali ipotesi, ai contributi dovuti dalla data di licenziamento e fino a quello di effettiva reintegra non si applica il regime ordinario delle sanzioni civili (omissione e/o evasione), essendo dovuti solo gli interessi nella misura legale.
In caso di reintegrazione dopo l'annullamento del licenziamento, i contributi da versare sono relativi ad un periodo che va ben oltre il mese di paga ordinario, laddove solo per i contributi relativi al periodo di paga ordinario può ritenersi sussistente l'obbligo, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 241/1997, di versamento “… entro il giorno sedici del mese di scadenza”. Il pagamento della contribuzione, effettuato in sede di regolarizzazione dopo la pronuncia di sentenza di annullamento del licenziamento, richiede, infatti, come evidenziato dalla difesa della società opponente, il tempo necessario ad effettuare i conteggi di quanto dovuto.
La norma citata trova dunque applicazione con riferimento al pagamento mensile del montante contributivo e non in caso di regolarizzazione da effettuarsi a seguito di un provvedimento giudiziario che impone il versamento della contribuzione maturata dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, allorché per il datore di lavoro non
è possibile rispettare il termine indicato dall' , ossia il giorno 16 del mese CP_1
pagina 6 di 9 successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga come avviene per i
“contributi ordinari”.
Siamo quindi in presenza di due fattispecie diverse: da una parte il versamento dei contributi correnti, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 18, d.lgs. 241/1997, dall'altra il pagamento dei contributi arretrati dovuti a seguito di sentenza di reintegra, da effettuarsi ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.- 300/1970.
Tale conclusione risulta confermata anche alla luce della la chiara individuazione dei principi di diritto applicabili in materia, da parte della sentenza delle Sezioni Unite n.
19665 del 18/09/2014, secondo cui “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell' evasione contributiva”.
Del resto, tali principi sono stati anche successivamente ribaditi dalla Suprema Corte
(Cass. 24/01/2019, n.2019), secondo cui “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una pronuncia dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato
pagina 7 di 9 motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva. Solo nel primo caso sono dovute dal datore di lavoro le sanzioni civili per omissione contributiva”.
Dunque, come chiarito anche dalle SS.UU., solo per il periodo successivo all'ordine di reintegra, riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva. E, pertanto, solo per il periodo di paga in corso alla data di deposito della sentenza di reintegrazione e ovviamente per quelli successivi, sussiste l'obbligo di pagamento dei contributi entro il termine di scadenza ovvero entro il giorno 16 del mese successivo.
Ebbene, venendo al caso di specie, la sentenza che ha annullato il licenziamento è stata adottata in data 20.2.2024, mentre il periodo contributivo preso in considerazione nell'AVA opposto è dal 1/2022 al 12/2023 e dunque anteriore all'ordine di reintegra.
Sicché, per tutto quanto sin qui osservato, nessuna sanzione (tanto più nessuna sanzione per evasione) poteva essere applicata.
Per completezza deve poi osservarsi che nell'avviso di addebito opposto è stato intimato anche il pagamento di alcuni piccoli importi a titolo di contribuzione;
segnatamente: euro 632,75 per il periodo 1/2022 – 12/2022; euro 201,33 ed euro 1.401,40 (per un totale di euro 1.602,73) per il periodo 1/2023 – 12/2023. Invero l nella memoria di CP_1
costituzione si è limitata a lamentare in termini del tutto generici il “parziale” pagamento delle somme richieste in sede di contribuzione, a fronte però della mancata contestazione da parte della società opponente delle somme richieste nell'AVA a titolo di contribuzione.
In sede di note conclusionali, l' ha meglio chiarito che, a fronte di somme dovute a CP_1
titolo di contributi per l'anno 2022 pari ad euro 73.995,63, la società ha pagato in data
16.4.2024 la minor somma di euro 73.362,88 (come dalla stessa riconosciuto – v. doc.
10), mentre, a fronte di somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2023 pari ad euro
21.300,16, la società ha pagato in data 16.4.2024 la minor somma di euro 19.697,43 (v. sempre doc. 19).
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Considerato che
la società opponente all'udienza di discussione non ha contestato i suddetti importi, anzi dichiarando di essere disponibile a versare il residuo ancora dovuto, devono ritenersi ancora dovute a titolo di contribuzione le somme indicate nell'AVA opposto (ovvero, come detto, euro 632,75, euro 201,33 ed euro 1.401,40, per un totale di euro 2.235,48; somma quest'ultima sulla quale sono ancora dovuti, per quanto innanzi osservato, i soli interessi di mora).
L'avviso di addebito opposto va pertanto quasi integralmente annullato, confermandosene l'efficacia limitatamente all'importo di euro 2.235,48, ancora dovuto dalla società a titolo di contribuzione, oltre agli interessi di mora.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Annulla quasi integralmente l'avviso di addebito opposto, confermandone l'efficacia limitatamente all'importo di euro 2.235,48, ancora dovuto dalla società
a titolo di contribuzione, oltre agli interessi di mora;
2. Condanna l' a rifondere alla società opponente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 3.689,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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