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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 7080/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Giorgio Patta ha provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt.
281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Gli Avv.
ND IN e IV IN hanno provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo per il rigetto delle domande avverse e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate dalle parti ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., decide la controversia pronunciando la seguente sentenza incorporata al verbale e con esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7080/2022 avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE, pendente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in LA (MO) Via Nicolai Ghiurov, n. 156, elettivamente domiciliata in Modena alla Via Sabbatini
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Patta, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Puegnano del Garda (BS) Controparte_1 alla Via Nazionale n. 61, Loft 10, elettivamente domiciliato in Brescia alla Via Solferini n. 51, presso lo studio degli Avv. ND IN e IV IN che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.07.2023; convenuta e attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare, previe declaratorie del caso e di rito, ammettere i mezzi prova per testi formulati con la memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 c.p.c., e rigettare eventuali analoghe richieste di per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.. Controparte_1
In via principale e nel merito accertare il grave inadempimento da parte della Controparte_1 con sede in Salò (BS), Via Desenzano, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e
P.IVA rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali;
dichiarare conseguentemente P.IVA_1 risolti il contratto relativo all'incarico per la fase progettuale del 10.9.2020 per inadempimento, nonché il successivo contratto di appalto del 27.1.2021;
In via subordinata ove, in denegata ipotesi, non venisse accertato l'inadempimento del contratto
d'appalto del 27.1.2021, dichiarare, in ogni caso, nullo detto contratto, per impossibilità originaria dell'oggetto. In ogni caso, condannare la con sede in Salò (BS), Via Desenzano, Parte_2
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA alla restituzione, in P.IVA_1 favore della Sig.ra delle somme incassate medio tempore, pari a complessivi € Parte_1
44.880,00 (di cui € 4.880,00 per il progetto ed € 44.000,00 versati a titolo di acconto) ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta: In via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento di parte attrice, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti per fatto e colpa della signora e Parte_1 condannarla al risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 44.880,00 o in Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova, per interrogatorio formale e testi, dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.06.2022, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, la società chiedendo in via principale di accertare e dichiarare Controparte_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 22.01.2021 per grave inadempimento della convenuta e condannare la stessa alla restituzione della somma € 48.880,00; in subordine l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto per impossibilità originaria dell'oggetto e condannare la società alla restituzione della somma incassata come sopra determinata e versata per la redazione del progetto e quale primo acconto al momento della stipula del contratto.
Parte attrice deduceva di aver ricevuto in donazione l'immobile sito in LA alla Via Ugo Foscolo
n. 52 censito al N.C.E.U. del Comune di LA al foglio 7 particella 306 e di aver commissionato alla la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione che però doveva essere Controparte_1 obbligatoriamente comprensiva di un piano interrato e della piattaforma mobile per l'accesso al garage, mettendo a disposizione un budget massimo di € 400.000,00. A seguito di alcuni incontri e scambi di mail tra la committente e la società appaltatrice, questa mostrava il progetto definitivo rassicurando verbalmente l'attrice circa l'intervenuta espressione di un parere favorevole al progetto da parte del Dunque, le parti addivenivano alla stipula del contratto di appalto per un CP_2 corrispettivo complessivo di € 480.000,00 iva esclusa, pattuendo il versamento di € 40.000,00 più iva quale primo acconto da versare al momento della sottoscrizione del contratto.
A qualche mese di distanza dalla stipula del contratto, l'attrice considerati i rallentamenti nell'avvio dei lavori, apprendeva che il aveva sollevato perplessità con riferimento al Controparte_3 progetto redatto dal Geometra soprattutto con riferimento al rispetto della normativa Controparte_4 in tema di distanza tra edifici e ai volumi che sarebbero aumentati per effetto della realizzazione del piano interrato. Pertanto, l'attrice constatava che il progetto elaborato dalla era di Controparte_1 fatto irrealizzabile ed era necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto, rispetto al quale la società appaltatrice faceva presente che alcuno ulteriore sconto era possibile e che il prezzo dell'appalto sarebbe rimasto invariato.
Stante l'inadempimento della società, la committente inviava alla la convenzione Controparte_1 di negoziazione assistita e introduceva il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle domande come sopra formulate, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, si costituiva la la quale eccepiva l'insussistenza della propria responsabilità. In particolare, la Controparte_1 società asseriva che prima di elaborare il progetto poi presentato alla committente, i propri tecnici verificavano presso il Comune di LA la fattibilità del piano interrato, ricevendo rassicurazioni in tal senso come confermato dal Geometra fermo restando che la società non aveva assicurato CP_4 la costruzione del piano interrato, essendo questa subordinata al rilascio del positivo parere da parte degli uffici comunali amministrativi preposti. Pertanto, contestava la sussistenza Controparte_1 di un proprio inadempimento, essendosi dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori secondo un nuovo progetto che escludesse il piano interrato al medesimo prezzo dell'appalto già sottoscritto. La società, infatti, evidenziava che alcun ulteriore sconto era praticabile, avendo già provveduto a corrispondere acconti ai tecnici e prendere accordi con i fornitori per il blocco dei materiali.
In via riconvenzionale, dunque, la chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto CP_1 CP_1 per inadempimento della committente e condannarsi questa al risarcimento dei danni subiti per la predisposizione del progetto, l'avvio della pratica e per avere anticipato acconti ai propri tecnici, sottoscritto preventivi e stilato accordi con i fornitori per bloccare i prezzi, nonché per il mancato guadagno in conseguenza della risoluzione del contratto, quantificando tale domanda in € 44.880,00 ovvero nella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria da espletarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale ed espletata la
CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente G.U. a cui la scrivente è subentrata per effetto dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 al quale ha fatto seguito il decreto di assegnazione n. 86/2025 del Presidente del Tribunale di Brescia.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, va respinta la richiesta di revoca dell'ordinanza datata 7.03.2024, con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione delle prove orali formulate dalle parti. Invero, questo Giudice ritiene che sulla base della documentazione in atti e della CTU espletata, la causa sia matura per la decisione.
2.Sul merito.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto della
L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina vigente al momento di realizzazione dell'opera, in tema di distanze e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di ristrutturazione e di nuova costruzione nonché sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 17043).
Nella fattispecie in esame, il consulente tecnico nominato ha accertato che In funzione di quanto già costruito (circa 100 mq a piano terra e mq. 100 a piano primo oltre al garage nella corte) il lotto in questione si deve considerare di fatto saturo con gli edifici esistenti, che peraltro non rispettano la distanza minima dai confini (prevista dalla norma in 5 ml). Sul lotto era pertanto fattibile solamente un intervento di ristrutturazione perché solo in tale ipotesi si potevano mantenere le attuali distanze da confini (inferiori ai minimi previsti dal prg), in quanto preesistenti ed oggetto di precedenti autorizzazioni edilizie;
non si potevano certamente contemplare aumenti di volumi in un lotto già saturo. Nel caso specifico era quindi ipotizzabile solo la semplice ristrutturazione dell'esistente con demolizione e fedele ricostruzione, mantenendo la sagoma dell'edificio esistente (diversamente si sarebbe incorsi nella necessità di rispettare le distanze dai confini); evidentemente detta operazione in un lotto saturo non può prevedere aumenti volumetrici. La soluzione proposta della CP_1 oltre alla ristrutturazione dei piani superiori e della zona garage in corpo staccato, prevedeva la realizzazione di un interrato di circa Mq 78; l'edificio autorizzato ha altezze interne utili di ml 3,00 al piano terra e ml 2,80 al piano primo, è evidente che anche abbassando in entrambi i piani fuori terra le altezze utili interne riducendole a 2,70 ml (minino di legge) non si riuscirebbe comunque a recuperare il volume necessario per realizzare circa 78 mq di interrato (ipotizzando per detta zona anche un'altezza inferiore pari a ml 2,40); ininfluente in tale conteggio appare la piccola cantina/sottoscala già esistente;
il progetto generava un aumento volumetrico non assentibile dalle norme vigenti cfr. pag. 13-14 dell'elaborato peritale). La consulenza disposta nel corso della fase istruttoria, dunque, ha accertato che il progetto come proposto dalla al momento Controparte_1 della stipula del contratto di appalto era irrealizzabile perché avrebbe comportato un aumento volumetrico non consentito dalla normativa vigente. La progettazione di un'opera irrealizzabile come nel caso di specie è foriera di responsabilità in capo all'appaltatore perché questi è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi (cfr. Cass. 15.06.2018, n. 15732). Orbene, la diligenza richiesta all'appaltatore che si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità e che si sostanzia nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata e della sua peculiarità (cfr. ex multiis Cass., 20/07/2005, n. 15255; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003,
n. 15789; Cass., 28/11/2001, n.15124; Cass., 21/06/1983, n. 4245).
A tale stregua, al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.
Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.
La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicchè il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche
Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).
Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata l'appaltatore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio.
Anche allorquando si attiene alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non abbia, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventuali carenze ed errori, dovendosi escludere tale responsabilità solo nell'ipotesi (nella specie non verificatasi) in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995). Al di fuori di tale ipotesi, la prestazione dell'appaltatore implica il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (cfr. Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995. E già Cass., 2/8/2001, n.
10550; Cass., 12/5/2000, n. 6088). E trattandosi di indagine implicante una attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, l'appaltatore -quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli - è tenuto ad adempiere mettendo a disposizione la propria organizzazione (v.
Cass., 7/9/2000, n. 11783).
Ne consegue che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla progettazione elaborata, soprattutto se l'impresa svolge anche i compiti di ingegnere progettista e direttore dei lavori. In tal caso, infatti, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso perché, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio,
l'appaltatore è tenuto ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi
(cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632).
La progettazione dell'opera senza la preliminare verifica della sua realizzabilità configura in capo all'appaltatore un inadempimento dovuto alla violazione delle regole di diligenza professionale richieste ai sensi degli artt. 1176 c. 2 e 1218 c.c. poiché a fronte di una obbligazione di risultato – qual è quella a suo carico – avrebbe dovuto conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica, anche in considerazione dello stato degli immobili e del terreno e dunque essere consapevole del fatto che nel progetto proposto di demolizione dell'edificio preesistente e di ricostruzione, il piano interrato determinando un aumento di volumetria, non avrebbe potuto essere progettato e realizzato.
In sostanza, indipendente dal diniego dei permessi da parte del Comune di LA, la CP_1 non poteva ignorare la legislazione vigente in tema di ricostruzione degli edifici, trattandosi di
[...] una specialista del settore, tanto più che la giurisprudenza in materia è chiara nello stabilire i limiti e le distinzioni tra ristrutturazione e nuova costruzione e la questione non poteva essere sconosciuta a chi per professione esercita la propria attività nel settore edilizio, senza considerare che la natura dell'intervento progettato dal geometra della società, avrebbe dovuto indurlo a una certa prudenza, giacché “per i progettisti la prestazione ha... per oggetto un risultato e tale risultato per il committente deve risultare del tutto conforme, non solo alle regole tecniche, ma anche alle norme giuridiche che disciplinano l'attività edificatoria in base alle caratteristiche proprie ei vari territori;
cosa non avvenuta nella specie” (cfr., Cass., 21/5/2012, n. 8014).
Per tali ragioni, non avendo l'appaltatore dimostrato di aver osservato l'ordinaria diligenza già dalla fase progettuale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta non può che essere accolta.
Consequenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione è l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice, la quale ha diritto alla ripetizione delle somme versate pari ad € 44.880,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali trattandosi di debito di valore e non di valuta. Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della stipula del contratto, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 44.480,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.01.2021 -quale momento della stipula del contratto- e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale.
3.Sulla domanda riconvenzionale.
La società convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi Controparte_1
e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente.
In conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatore e dell'accoglimento della domanda di risoluzione proposta in via principale dalla parte attrice, la domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale e la conseguente domanda risarcitoria non possono che essere respinte.
4.Sulle spese di lite.
Le spese, in applicazione del principio di causalità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
In applicazione del medesimo principio, le spese della CTU già liquidate in € 5.219,35 con decreto depositato in data 8.11.2024 e in quella sede poste provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR OD, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al R.G.A.C.
n. 7080/2022 avente ad oggetto RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, pendente tra – Parte_1 attrice – e in persona del legale rappresentante p.t. – convenuta – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda;
Dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto il 22.01.2021 per inadempimento della
Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno Controparte_1 quantificato in € 44.880,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data della stipula del contratto, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 44.480,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.01.2021 -quale momento della stipula del contratto- e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli interessi Controparte_1 legali con decorrenza dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in € 545,00 per spese Parte_1 vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante p.t. le spese Controparte_1 di CTU liquidate in € 5.219,35 con decreto depositato in data 8.11.2024.
Brescia, lì 2.12.2025 Il Giudice
AR OD
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Giorgio Patta ha provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt.
281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Gli Avv.
ND IN e IV IN hanno provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo per il rigetto delle domande avverse e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate dalle parti ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., decide la controversia pronunciando la seguente sentenza incorporata al verbale e con esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7080/2022 avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE, pendente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in LA (MO) Via Nicolai Ghiurov, n. 156, elettivamente domiciliata in Modena alla Via Sabbatini
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Patta, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Puegnano del Garda (BS) Controparte_1 alla Via Nazionale n. 61, Loft 10, elettivamente domiciliato in Brescia alla Via Solferini n. 51, presso lo studio degli Avv. ND IN e IV IN che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.07.2023; convenuta e attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare, previe declaratorie del caso e di rito, ammettere i mezzi prova per testi formulati con la memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 c.p.c., e rigettare eventuali analoghe richieste di per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.. Controparte_1
In via principale e nel merito accertare il grave inadempimento da parte della Controparte_1 con sede in Salò (BS), Via Desenzano, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e
P.IVA rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali;
dichiarare conseguentemente P.IVA_1 risolti il contratto relativo all'incarico per la fase progettuale del 10.9.2020 per inadempimento, nonché il successivo contratto di appalto del 27.1.2021;
In via subordinata ove, in denegata ipotesi, non venisse accertato l'inadempimento del contratto
d'appalto del 27.1.2021, dichiarare, in ogni caso, nullo detto contratto, per impossibilità originaria dell'oggetto. In ogni caso, condannare la con sede in Salò (BS), Via Desenzano, Parte_2
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA alla restituzione, in P.IVA_1 favore della Sig.ra delle somme incassate medio tempore, pari a complessivi € Parte_1
44.880,00 (di cui € 4.880,00 per il progetto ed € 44.000,00 versati a titolo di acconto) ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta: In via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento di parte attrice, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti per fatto e colpa della signora e Parte_1 condannarla al risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 44.880,00 o in Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova, per interrogatorio formale e testi, dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.06.2022, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, la società chiedendo in via principale di accertare e dichiarare Controparte_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 22.01.2021 per grave inadempimento della convenuta e condannare la stessa alla restituzione della somma € 48.880,00; in subordine l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto per impossibilità originaria dell'oggetto e condannare la società alla restituzione della somma incassata come sopra determinata e versata per la redazione del progetto e quale primo acconto al momento della stipula del contratto.
Parte attrice deduceva di aver ricevuto in donazione l'immobile sito in LA alla Via Ugo Foscolo
n. 52 censito al N.C.E.U. del Comune di LA al foglio 7 particella 306 e di aver commissionato alla la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione che però doveva essere Controparte_1 obbligatoriamente comprensiva di un piano interrato e della piattaforma mobile per l'accesso al garage, mettendo a disposizione un budget massimo di € 400.000,00. A seguito di alcuni incontri e scambi di mail tra la committente e la società appaltatrice, questa mostrava il progetto definitivo rassicurando verbalmente l'attrice circa l'intervenuta espressione di un parere favorevole al progetto da parte del Dunque, le parti addivenivano alla stipula del contratto di appalto per un CP_2 corrispettivo complessivo di € 480.000,00 iva esclusa, pattuendo il versamento di € 40.000,00 più iva quale primo acconto da versare al momento della sottoscrizione del contratto.
A qualche mese di distanza dalla stipula del contratto, l'attrice considerati i rallentamenti nell'avvio dei lavori, apprendeva che il aveva sollevato perplessità con riferimento al Controparte_3 progetto redatto dal Geometra soprattutto con riferimento al rispetto della normativa Controparte_4 in tema di distanza tra edifici e ai volumi che sarebbero aumentati per effetto della realizzazione del piano interrato. Pertanto, l'attrice constatava che il progetto elaborato dalla era di Controparte_1 fatto irrealizzabile ed era necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto, rispetto al quale la società appaltatrice faceva presente che alcuno ulteriore sconto era possibile e che il prezzo dell'appalto sarebbe rimasto invariato.
Stante l'inadempimento della società, la committente inviava alla la convenzione Controparte_1 di negoziazione assistita e introduceva il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle domande come sopra formulate, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, si costituiva la la quale eccepiva l'insussistenza della propria responsabilità. In particolare, la Controparte_1 società asseriva che prima di elaborare il progetto poi presentato alla committente, i propri tecnici verificavano presso il Comune di LA la fattibilità del piano interrato, ricevendo rassicurazioni in tal senso come confermato dal Geometra fermo restando che la società non aveva assicurato CP_4 la costruzione del piano interrato, essendo questa subordinata al rilascio del positivo parere da parte degli uffici comunali amministrativi preposti. Pertanto, contestava la sussistenza Controparte_1 di un proprio inadempimento, essendosi dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori secondo un nuovo progetto che escludesse il piano interrato al medesimo prezzo dell'appalto già sottoscritto. La società, infatti, evidenziava che alcun ulteriore sconto era praticabile, avendo già provveduto a corrispondere acconti ai tecnici e prendere accordi con i fornitori per il blocco dei materiali.
In via riconvenzionale, dunque, la chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto CP_1 CP_1 per inadempimento della committente e condannarsi questa al risarcimento dei danni subiti per la predisposizione del progetto, l'avvio della pratica e per avere anticipato acconti ai propri tecnici, sottoscritto preventivi e stilato accordi con i fornitori per bloccare i prezzi, nonché per il mancato guadagno in conseguenza della risoluzione del contratto, quantificando tale domanda in € 44.880,00 ovvero nella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria da espletarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale ed espletata la
CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente G.U. a cui la scrivente è subentrata per effetto dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 al quale ha fatto seguito il decreto di assegnazione n. 86/2025 del Presidente del Tribunale di Brescia.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, va respinta la richiesta di revoca dell'ordinanza datata 7.03.2024, con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione delle prove orali formulate dalle parti. Invero, questo Giudice ritiene che sulla base della documentazione in atti e della CTU espletata, la causa sia matura per la decisione.
2.Sul merito.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto della
L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina vigente al momento di realizzazione dell'opera, in tema di distanze e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di ristrutturazione e di nuova costruzione nonché sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 17043).
Nella fattispecie in esame, il consulente tecnico nominato ha accertato che In funzione di quanto già costruito (circa 100 mq a piano terra e mq. 100 a piano primo oltre al garage nella corte) il lotto in questione si deve considerare di fatto saturo con gli edifici esistenti, che peraltro non rispettano la distanza minima dai confini (prevista dalla norma in 5 ml). Sul lotto era pertanto fattibile solamente un intervento di ristrutturazione perché solo in tale ipotesi si potevano mantenere le attuali distanze da confini (inferiori ai minimi previsti dal prg), in quanto preesistenti ed oggetto di precedenti autorizzazioni edilizie;
non si potevano certamente contemplare aumenti di volumi in un lotto già saturo. Nel caso specifico era quindi ipotizzabile solo la semplice ristrutturazione dell'esistente con demolizione e fedele ricostruzione, mantenendo la sagoma dell'edificio esistente (diversamente si sarebbe incorsi nella necessità di rispettare le distanze dai confini); evidentemente detta operazione in un lotto saturo non può prevedere aumenti volumetrici. La soluzione proposta della CP_1 oltre alla ristrutturazione dei piani superiori e della zona garage in corpo staccato, prevedeva la realizzazione di un interrato di circa Mq 78; l'edificio autorizzato ha altezze interne utili di ml 3,00 al piano terra e ml 2,80 al piano primo, è evidente che anche abbassando in entrambi i piani fuori terra le altezze utili interne riducendole a 2,70 ml (minino di legge) non si riuscirebbe comunque a recuperare il volume necessario per realizzare circa 78 mq di interrato (ipotizzando per detta zona anche un'altezza inferiore pari a ml 2,40); ininfluente in tale conteggio appare la piccola cantina/sottoscala già esistente;
il progetto generava un aumento volumetrico non assentibile dalle norme vigenti cfr. pag. 13-14 dell'elaborato peritale). La consulenza disposta nel corso della fase istruttoria, dunque, ha accertato che il progetto come proposto dalla al momento Controparte_1 della stipula del contratto di appalto era irrealizzabile perché avrebbe comportato un aumento volumetrico non consentito dalla normativa vigente. La progettazione di un'opera irrealizzabile come nel caso di specie è foriera di responsabilità in capo all'appaltatore perché questi è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi (cfr. Cass. 15.06.2018, n. 15732). Orbene, la diligenza richiesta all'appaltatore che si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità e che si sostanzia nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata e della sua peculiarità (cfr. ex multiis Cass., 20/07/2005, n. 15255; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003,
n. 15789; Cass., 28/11/2001, n.15124; Cass., 21/06/1983, n. 4245).
A tale stregua, al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.
Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.
La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicchè il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche
Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).
Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata l'appaltatore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio.
Anche allorquando si attiene alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non abbia, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventuali carenze ed errori, dovendosi escludere tale responsabilità solo nell'ipotesi (nella specie non verificatasi) in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995). Al di fuori di tale ipotesi, la prestazione dell'appaltatore implica il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (cfr. Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995. E già Cass., 2/8/2001, n.
10550; Cass., 12/5/2000, n. 6088). E trattandosi di indagine implicante una attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, l'appaltatore -quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli - è tenuto ad adempiere mettendo a disposizione la propria organizzazione (v.
Cass., 7/9/2000, n. 11783).
Ne consegue che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla progettazione elaborata, soprattutto se l'impresa svolge anche i compiti di ingegnere progettista e direttore dei lavori. In tal caso, infatti, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso perché, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio,
l'appaltatore è tenuto ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi
(cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632).
La progettazione dell'opera senza la preliminare verifica della sua realizzabilità configura in capo all'appaltatore un inadempimento dovuto alla violazione delle regole di diligenza professionale richieste ai sensi degli artt. 1176 c. 2 e 1218 c.c. poiché a fronte di una obbligazione di risultato – qual è quella a suo carico – avrebbe dovuto conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica, anche in considerazione dello stato degli immobili e del terreno e dunque essere consapevole del fatto che nel progetto proposto di demolizione dell'edificio preesistente e di ricostruzione, il piano interrato determinando un aumento di volumetria, non avrebbe potuto essere progettato e realizzato.
In sostanza, indipendente dal diniego dei permessi da parte del Comune di LA, la CP_1 non poteva ignorare la legislazione vigente in tema di ricostruzione degli edifici, trattandosi di
[...] una specialista del settore, tanto più che la giurisprudenza in materia è chiara nello stabilire i limiti e le distinzioni tra ristrutturazione e nuova costruzione e la questione non poteva essere sconosciuta a chi per professione esercita la propria attività nel settore edilizio, senza considerare che la natura dell'intervento progettato dal geometra della società, avrebbe dovuto indurlo a una certa prudenza, giacché “per i progettisti la prestazione ha... per oggetto un risultato e tale risultato per il committente deve risultare del tutto conforme, non solo alle regole tecniche, ma anche alle norme giuridiche che disciplinano l'attività edificatoria in base alle caratteristiche proprie ei vari territori;
cosa non avvenuta nella specie” (cfr., Cass., 21/5/2012, n. 8014).
Per tali ragioni, non avendo l'appaltatore dimostrato di aver osservato l'ordinaria diligenza già dalla fase progettuale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta non può che essere accolta.
Consequenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione è l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice, la quale ha diritto alla ripetizione delle somme versate pari ad € 44.880,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali trattandosi di debito di valore e non di valuta. Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della stipula del contratto, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 44.480,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.01.2021 -quale momento della stipula del contratto- e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale.
3.Sulla domanda riconvenzionale.
La società convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi Controparte_1
e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente.
In conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatore e dell'accoglimento della domanda di risoluzione proposta in via principale dalla parte attrice, la domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale e la conseguente domanda risarcitoria non possono che essere respinte.
4.Sulle spese di lite.
Le spese, in applicazione del principio di causalità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
In applicazione del medesimo principio, le spese della CTU già liquidate in € 5.219,35 con decreto depositato in data 8.11.2024 e in quella sede poste provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR OD, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al R.G.A.C.
n. 7080/2022 avente ad oggetto RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, pendente tra – Parte_1 attrice – e in persona del legale rappresentante p.t. – convenuta – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda;
Dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto il 22.01.2021 per inadempimento della
Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno Controparte_1 quantificato in € 44.880,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data della stipula del contratto, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 44.480,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.01.2021 -quale momento della stipula del contratto- e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli interessi Controparte_1 legali con decorrenza dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in € 545,00 per spese Parte_1 vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante p.t. le spese Controparte_1 di CTU liquidate in € 5.219,35 con decreto depositato in data 8.11.2024.
Brescia, lì 2.12.2025 Il Giudice
AR OD