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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Presidente designato della Corte d'Appello di Trieste
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il Persona_1
7.8.2002 in Tunisia – se dicente - CUI ritenuto che sussistano le condizioni richieste dalla legge C.F._1 per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data 7.2.2025, notificato in pari data ad ore 18.10 e comunicato a questo ufficio il 9.2.2025 ad ore 12.52; osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 1.2.2018 (Trapani).
Nei confronti dello stesso – che ha fornito più volte generalità diverse - è stato emesso un primo provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova di data 12.4.2019, notificato in pari data, seguito dal provvedimento emesso il 1.2.2025, notificato in pari data sempre da parte del Prefetto di Padova.
A seguito di detto ultimo decreto di espulsione il Questore di Padova disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 4.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 7.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il
7.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 1.2.2018, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di precedenti penali – anche accertati con sentenza irrevocabile - e di polizia afferenti cessione di stupefacenti, false generalità e reati contro il patrimonio;
la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento e avendo più volte dichiarato generalità diverse;
la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre sette anni dall'ingresso nello Stato e solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della serie di condanne irrevocabili per fatti di detenzione e cessione di stupefacenti, ricettazione e false generalità e, delle ripetute segnalazioni per resistenza a pubblico ufficiale ed altri reati.
La particolare natura dei reati, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile – il trattenuto dichiara di operare come raider - costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità – così non ha osservato il primo provvedimento di espulsione -, da reiterazione di comportamenti delittuosi, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito. Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che ha scontate le pene inflitte per i reati commessi in passato.
Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, avendo in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità in diverse occasioni, e non avendo propria dimora – deposita documento di ospitalità presso la fidanzata - ovvero stabile attività lavorativa sicché non è quindi possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre sette anni in Italia ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le
Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e che non sia possibile adottare altra e meno afflittiva misura in quanto allo stato la sua relazione con cittadina italiana, in attesa di un figlio e prossima al parto, è dato fattuale da accertare compiutamente e – comunque - rileva eventualmente in sede di esame della domanda di protezione – concessione di permesso speciale - che tuttavia non esclude il carattere pretestuoso della stessa;
comunque la circostanza, ad opinione di questo decidente, non assicura seriamente la salvaguardia delle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento, nello specifico caso, posto che più volte il trattenuto ha reso false dichiarazioni circa la sua identità e seriamente non si può ritener che la sola dichiarazione di ospitalità presso al fidanzata – per altro significativamente presentata solo dopo il decreto di espulsione allegando disponibilità di alloggio sulla base di contratto di locazione dell'ottobre 2024 non portante gli estremi della registrazione- possa fornire una qualche apprezzabile garanzia che il trattenuto non si renda irreperibile;
che il trattenimento di persona richiedente asilo è situazione specificatamente stabilita dalla legge nel concorso, come nella specie, di determinate circostanze, che dunque rendono la posizione di tali persone diversa da quella degli altri richiedenti asilo;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
7.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] in [...] – se dicente - CUI 05NXVF6 per giorni sessanta salvo Persona_1 proroga.
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 10 febbraio 2025 Il Presidente
Sergio Gorjan
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il Persona_1
7.8.2002 in Tunisia – se dicente - CUI ritenuto che sussistano le condizioni richieste dalla legge C.F._1 per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data 7.2.2025, notificato in pari data ad ore 18.10 e comunicato a questo ufficio il 9.2.2025 ad ore 12.52; osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 1.2.2018 (Trapani).
Nei confronti dello stesso – che ha fornito più volte generalità diverse - è stato emesso un primo provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova di data 12.4.2019, notificato in pari data, seguito dal provvedimento emesso il 1.2.2025, notificato in pari data sempre da parte del Prefetto di Padova.
A seguito di detto ultimo decreto di espulsione il Questore di Padova disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 4.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 7.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il
7.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 1.2.2018, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di precedenti penali – anche accertati con sentenza irrevocabile - e di polizia afferenti cessione di stupefacenti, false generalità e reati contro il patrimonio;
la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento e avendo più volte dichiarato generalità diverse;
la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre sette anni dall'ingresso nello Stato e solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della serie di condanne irrevocabili per fatti di detenzione e cessione di stupefacenti, ricettazione e false generalità e, delle ripetute segnalazioni per resistenza a pubblico ufficiale ed altri reati.
La particolare natura dei reati, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile – il trattenuto dichiara di operare come raider - costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità – così non ha osservato il primo provvedimento di espulsione -, da reiterazione di comportamenti delittuosi, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito. Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che ha scontate le pene inflitte per i reati commessi in passato.
Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, avendo in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità in diverse occasioni, e non avendo propria dimora – deposita documento di ospitalità presso la fidanzata - ovvero stabile attività lavorativa sicché non è quindi possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre sette anni in Italia ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le
Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e che non sia possibile adottare altra e meno afflittiva misura in quanto allo stato la sua relazione con cittadina italiana, in attesa di un figlio e prossima al parto, è dato fattuale da accertare compiutamente e – comunque - rileva eventualmente in sede di esame della domanda di protezione – concessione di permesso speciale - che tuttavia non esclude il carattere pretestuoso della stessa;
comunque la circostanza, ad opinione di questo decidente, non assicura seriamente la salvaguardia delle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento, nello specifico caso, posto che più volte il trattenuto ha reso false dichiarazioni circa la sua identità e seriamente non si può ritener che la sola dichiarazione di ospitalità presso al fidanzata – per altro significativamente presentata solo dopo il decreto di espulsione allegando disponibilità di alloggio sulla base di contratto di locazione dell'ottobre 2024 non portante gli estremi della registrazione- possa fornire una qualche apprezzabile garanzia che il trattenuto non si renda irreperibile;
che il trattenimento di persona richiedente asilo è situazione specificatamente stabilita dalla legge nel concorso, come nella specie, di determinate circostanze, che dunque rendono la posizione di tali persone diversa da quella degli altri richiedenti asilo;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
7.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] in [...] – se dicente - CUI 05NXVF6 per giorni sessanta salvo Persona_1 proroga.
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 10 febbraio 2025 Il Presidente
Sergio Gorjan