CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
ON PA, GI
MANZI CIRO, GI
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4220/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRAP 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici presenti chiedono il rigetto della sospensiva
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 24.9.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 50.078,91 per
IvaIrpef 2010, di cui al richiamato avviso di accertamento notificato in data 24.4.2015, deducendo a motivi la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, l'omessa valida notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato, la prescrizione quinquennale delle obbligazioni tributarie, l'erroneo e non motivato calcolo degli interessi. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduceva che la cartella di pagamento era stata sottoscritta con sistema informatico automatizzato, come consentito dalla normativa, per gli atti redatti e stampati in modo automatizzato e che, alla luce della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'atto impugnato era stato legittimamente emesso, con gli interessi calcolati come per legge e senza che vi fosse decadenza o prescrizione, anche in applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale covid per la riscossione esattoriale. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva prova documentale della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, effettuata all'indirizzo del contribuente in data 24.4.2015, ricevuta dalla madre e seguita dalla raccomandata di avvenuta notificazione, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito della prima udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficazia dell'atto impugnato, il collegio rilevava, con ordinanza del 3.12.2025, che non era stata prodotta in atti l'attestazione di confromità della procura cartacea alle liti depositata digitalmente, per cui assegnava il termine di trenta giorni per produrla. Alla successiva udienza, tale attestazione risultava non prodotta, nè il difensore della parte ricorrente compariva all'udienza. All'esito dell'udienza, il collegio si determinava nel senso di emettere senta semplificata, non essendo stata la nullità derivante dalla omessa prova dell'esistenza della procura alle liti. Da tale omessione, deriva l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro 500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
ON PA, GI
MANZI CIRO, GI
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4220/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259012369301/000 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401431/14 IRAP 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici presenti chiedono il rigetto della sospensiva
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 24.9.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 50.078,91 per
IvaIrpef 2010, di cui al richiamato avviso di accertamento notificato in data 24.4.2015, deducendo a motivi la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, l'omessa valida notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato, la prescrizione quinquennale delle obbligazioni tributarie, l'erroneo e non motivato calcolo degli interessi. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduceva che la cartella di pagamento era stata sottoscritta con sistema informatico automatizzato, come consentito dalla normativa, per gli atti redatti e stampati in modo automatizzato e che, alla luce della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'atto impugnato era stato legittimamente emesso, con gli interessi calcolati come per legge e senza che vi fosse decadenza o prescrizione, anche in applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale covid per la riscossione esattoriale. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva prova documentale della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, effettuata all'indirizzo del contribuente in data 24.4.2015, ricevuta dalla madre e seguita dalla raccomandata di avvenuta notificazione, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito della prima udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficazia dell'atto impugnato, il collegio rilevava, con ordinanza del 3.12.2025, che non era stata prodotta in atti l'attestazione di confromità della procura cartacea alle liti depositata digitalmente, per cui assegnava il termine di trenta giorni per produrla. Alla successiva udienza, tale attestazione risultava non prodotta, nè il difensore della parte ricorrente compariva all'udienza. All'esito dell'udienza, il collegio si determinava nel senso di emettere senta semplificata, non essendo stata la nullità derivante dalla omessa prova dell'esistenza della procura alle liti. Da tale omessione, deriva l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro 500,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.