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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1778 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Flaminia n. 334, nello studio dell'Avv. PATTUMELLI DAMASO e dell'Avv. DI
LA IE, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale del pro tempore, elettivamente P.IVA_1 Pt_2 domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia presso l'Avv. MORETTI Controparte_2
RC che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo:
«A) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio “in itinere” con le modalità descritte in narrativa, ha contratto le Parte_1 menomazioni denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 20%, ovvero la misura maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal 21-12-2020, ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio “in itinere” con le modalità descritte in narrativa, ha contratto le Parte_1 menomazioni denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari non meno al 15%, a decorrere dal 21-12-2020, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo».
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato come commesso, dal 01.01.2019, presso il Centro commerciale “Casetta
Mattei” sito in Roma alla Via dei Sampieri n. 92 e, più precisamente, presso la sede secondaria della società Galileo s.p.a., specializzata nella vendita all'ingrosso ed al dettaglio di articoli da regalo, casalinghi, piccoli elettrodomestici, oggettistica e articoli per il campeggio;
- che la distanza tra la propria abitazione dalla sede di lavoro, nonché l'ubicazione di quest'ultima in una zona non agevolmente raggiungibile ricorrendo unicamente al servizio di trasporto pubblico, imporrebbero al ricorrente di avvalersi dei mezzi pubblici limitatamente per percorrere il tragitto dalla propria abitazione, sita in Cerveteri (RM) alla Via Cales n. 38 fino alla stazione ferroviaria di Roma Trastevere e, da qui, di servirsi del proprio motociclo per effettuare il percorso fino al luogo di lavoro sito alla Via dei Sampieri n. 92 (e, viceversa, dal luogo di lavoro alla stazione ferroviaria, al termine della giornata lavorativa), onde evitare inopportune lungaggini del percorso residenza – luogo di lavoro che comporterebbero un eccessivo sacrificio per le esigenze familiari del ricorrente;
- che in data 21.12.2020, intorno alle ore 18:50, percorrendo l'ordinario tragitto dal luogo di lavoro alla stazione ferroviaria di Roma Trastevere per tornare alla propria residenza, all'altezza di Via della Casetta Mattei n. 9 il alla guida del proprio motoveicolo, aveva urtato Pt_1 un pedone che aveva inaspettatamente attraversato la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale nel preciso momento in cui il ricorrente era ripartito dal semaforo pedonale allo scattare del verde così che il ricorrente, nel tentativo di schivarlo, non riuscendo a rallentare aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, a seguito dell'infortunio lavorativo in itinere, il ricorrente aveva riportato le seguenti menomazioni: “frattura scomposta distale del radio sinistro e frattura del piatto tibiale destro, trattate con osteosintesi metalliche ed altri mezzi di sintesi in sede”, come documentato dalla documentazione medica versata in atti;
- che, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 21.12.2020, con provvedimento del 12.06.2021 l' ha riconosciuto la sussistenza di menomazioni connesse all'infortunio CP_1 lavorativo subito con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14%;
- che, avverso tale statuizione, in data 2.11.2021 aveva proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contestando il provvedimento dell' nella CP_1 misura in cui aveva quantificato il danno biologico in n. 14 punti percentuali, ritenendo che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi nella misura del 20% come da allegato certificato medico del Dott. in atti;
Persona_1
- che, nonostante ripetuti solleciti al fine di essere sottoposto alla visita collegiale, nessuna risposta era pervenuta dall' . CP_1
In data 29.03.2023 si è costituito l' il quale, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del Dirigente sanitario Dott.ssa del 9.02.2023, ha chiesto il Persona_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa. Più precisamente, si contesta la relazione medica espressa dal consulente di parte Dott. Per_1 per non avere quest'ultimo precisato la criteriologia medico-legale applicata per il
[...] calcolo dell'invalidità globale nella misura del 20%, nonché per assenza nel ricorso di valutazioni medico-legali tali da giustificare un nuovo accertamento in relazione al quantum di danno biologico.
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art 3).
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni «comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 precisa anche che «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro».
Accertato il nesso di causalità tra la causa violenta e l'infortunio, occorre procedere alla quantificazione del danno biologico risarcibile. A tale fine viene in rilievo l'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che definisce il danno biologico come «la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona». Il secondo comma dello stesso art. 13 dispone che «le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base
a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”». La disposizione in esame prevede, dunque, una percentuale minima di invalidità del 6% ai fini dell'indennizzo delle menomazioni conseguenti ad infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.
Quanto al merito osserva il Giudice che, nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti (e deve, pertanto, ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che il ricorrente abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica causalmente ascrivibile all'infortunio in itinere avvenuto in data 21.12.2020. Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto, in ordine alla quantificazione di tali postumi in termine di danno biologico (riconosciuti da nella misura del 14% e pretesi dal ricorrente nella misura del CP_1
20%).
È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'esatta quantificazione del grado di invalidità del ricorrente conseguita all'infortunio descritto nel ricorso.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio Dott. , dopo aver sottoposto a visita il Persona_3 ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle allegate al citato decreto, con relazione depositata in data 12.08.2023 ha ritenuto che gli “esiti di pregressa frattura pluriframmentaria del radio distale sn (non dominante), scomposta e con interessamento intra-articolare, trattata con mezzi di sintesi (in situ); esiti
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cicatriziali, deficit funzionale” debbano ritenersi compresi nei codici 234, 238 e 306 e che per tali esiti patologici possa essere stimata una invalidità pari all'8%; che gli “esiti di pregressa frattura della tibia dx, con interessamento del piatto tibiale, decalage del frammento mediale e diastasi della tuberosità tibiale anteriore, trattata con mezzi di sintesi (in situ); esiti cicatriziali, deficit funzionale” debbano ritenersi compresi nei codici 275, 290 e 306 e che, «sottolineando l'interessamento articolare del piatto tibiale e gli esiti cicatriziali», per tali esiti patologici possa essere stimata una invalidità pari al 10%.
Pertanto il consulente, operando i calcoli dovuti, ha riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità globale pari a n. 17 punti percentuali, precisando che tale grado di danno biologico risulta presente sin dal momento della denuncia dell'infortunio lavorativo occorso in data
21.12.2020.
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n.
38/2000 – devono essere integralmente condivise e recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 17 punti percentuali sin dal mese di dicembre 2020 (ovvero, sin dalla data di presentazione all' della domanda CP_1 amministrativa di riconoscimento della menomazione conseguente all'infortunio lavorativo).
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in €4.638,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
L'accoglimento del ricorso in misura inferiore a quella indicata nella domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento in via principale di una menomazione pari al 20%, insisteva per CP_1 la quantificazione nella misura del 14%, mentre è stata accertata una menomazione del 17%) rende equa la compensazione tra le parti nella misura del 20%, mentre il restante 80% deve
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con distrazione CP_1 in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa Parte_1 dell'infortunio lavorativo in itinere occorso in data 21.12.2020, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata nella misura complessiva del 17%.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di dell'80% delle spese CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida per l'intero in €5.333,70, di cui €4.638,00 per compensi ed €695,70 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa tra le parti il restante 20% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1778 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), Via Flaminia n. 334, nello studio dell'Avv. PATTUMELLI DAMASO e dell'Avv. DI
LA IE, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale del pro tempore, elettivamente P.IVA_1 Pt_2 domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia presso l'Avv. MORETTI Controparte_2
RC che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo:
«A) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio “in itinere” con le modalità descritte in narrativa, ha contratto le Parte_1 menomazioni denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 20%, ovvero la misura maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal 21-12-2020, ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio “in itinere” con le modalità descritte in narrativa, ha contratto le Parte_1 menomazioni denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari non meno al 15%, a decorrere dal 21-12-2020, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo».
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato come commesso, dal 01.01.2019, presso il Centro commerciale “Casetta
Mattei” sito in Roma alla Via dei Sampieri n. 92 e, più precisamente, presso la sede secondaria della società Galileo s.p.a., specializzata nella vendita all'ingrosso ed al dettaglio di articoli da regalo, casalinghi, piccoli elettrodomestici, oggettistica e articoli per il campeggio;
- che la distanza tra la propria abitazione dalla sede di lavoro, nonché l'ubicazione di quest'ultima in una zona non agevolmente raggiungibile ricorrendo unicamente al servizio di trasporto pubblico, imporrebbero al ricorrente di avvalersi dei mezzi pubblici limitatamente per percorrere il tragitto dalla propria abitazione, sita in Cerveteri (RM) alla Via Cales n. 38 fino alla stazione ferroviaria di Roma Trastevere e, da qui, di servirsi del proprio motociclo per effettuare il percorso fino al luogo di lavoro sito alla Via dei Sampieri n. 92 (e, viceversa, dal luogo di lavoro alla stazione ferroviaria, al termine della giornata lavorativa), onde evitare inopportune lungaggini del percorso residenza – luogo di lavoro che comporterebbero un eccessivo sacrificio per le esigenze familiari del ricorrente;
- che in data 21.12.2020, intorno alle ore 18:50, percorrendo l'ordinario tragitto dal luogo di lavoro alla stazione ferroviaria di Roma Trastevere per tornare alla propria residenza, all'altezza di Via della Casetta Mattei n. 9 il alla guida del proprio motoveicolo, aveva urtato Pt_1 un pedone che aveva inaspettatamente attraversato la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale nel preciso momento in cui il ricorrente era ripartito dal semaforo pedonale allo scattare del verde così che il ricorrente, nel tentativo di schivarlo, non riuscendo a rallentare aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, a seguito dell'infortunio lavorativo in itinere, il ricorrente aveva riportato le seguenti menomazioni: “frattura scomposta distale del radio sinistro e frattura del piatto tibiale destro, trattate con osteosintesi metalliche ed altri mezzi di sintesi in sede”, come documentato dalla documentazione medica versata in atti;
- che, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 21.12.2020, con provvedimento del 12.06.2021 l' ha riconosciuto la sussistenza di menomazioni connesse all'infortunio CP_1 lavorativo subito con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14%;
- che, avverso tale statuizione, in data 2.11.2021 aveva proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contestando il provvedimento dell' nella CP_1 misura in cui aveva quantificato il danno biologico in n. 14 punti percentuali, ritenendo che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi nella misura del 20% come da allegato certificato medico del Dott. in atti;
Persona_1
- che, nonostante ripetuti solleciti al fine di essere sottoposto alla visita collegiale, nessuna risposta era pervenuta dall' . CP_1
In data 29.03.2023 si è costituito l' il quale, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del Dirigente sanitario Dott.ssa del 9.02.2023, ha chiesto il Persona_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa. Più precisamente, si contesta la relazione medica espressa dal consulente di parte Dott. Per_1 per non avere quest'ultimo precisato la criteriologia medico-legale applicata per il
[...] calcolo dell'invalidità globale nella misura del 20%, nonché per assenza nel ricorso di valutazioni medico-legali tali da giustificare un nuovo accertamento in relazione al quantum di danno biologico.
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art 3).
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni «comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».
L'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 precisa anche che «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro».
Accertato il nesso di causalità tra la causa violenta e l'infortunio, occorre procedere alla quantificazione del danno biologico risarcibile. A tale fine viene in rilievo l'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che definisce il danno biologico come «la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona». Il secondo comma dello stesso art. 13 dispone che «le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base
a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”». La disposizione in esame prevede, dunque, una percentuale minima di invalidità del 6% ai fini dell'indennizzo delle menomazioni conseguenti ad infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.
Quanto al merito osserva il Giudice che, nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti (e deve, pertanto, ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che il ricorrente abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica causalmente ascrivibile all'infortunio in itinere avvenuto in data 21.12.2020. Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto, in ordine alla quantificazione di tali postumi in termine di danno biologico (riconosciuti da nella misura del 14% e pretesi dal ricorrente nella misura del CP_1
20%).
È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'esatta quantificazione del grado di invalidità del ricorrente conseguita all'infortunio descritto nel ricorso.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio Dott. , dopo aver sottoposto a visita il Persona_3 ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle allegate al citato decreto, con relazione depositata in data 12.08.2023 ha ritenuto che gli “esiti di pregressa frattura pluriframmentaria del radio distale sn (non dominante), scomposta e con interessamento intra-articolare, trattata con mezzi di sintesi (in situ); esiti
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cicatriziali, deficit funzionale” debbano ritenersi compresi nei codici 234, 238 e 306 e che per tali esiti patologici possa essere stimata una invalidità pari all'8%; che gli “esiti di pregressa frattura della tibia dx, con interessamento del piatto tibiale, decalage del frammento mediale e diastasi della tuberosità tibiale anteriore, trattata con mezzi di sintesi (in situ); esiti cicatriziali, deficit funzionale” debbano ritenersi compresi nei codici 275, 290 e 306 e che, «sottolineando l'interessamento articolare del piatto tibiale e gli esiti cicatriziali», per tali esiti patologici possa essere stimata una invalidità pari al 10%.
Pertanto il consulente, operando i calcoli dovuti, ha riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità globale pari a n. 17 punti percentuali, precisando che tale grado di danno biologico risulta presente sin dal momento della denuncia dell'infortunio lavorativo occorso in data
21.12.2020.
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n.
38/2000 – devono essere integralmente condivise e recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 17 punti percentuali sin dal mese di dicembre 2020 (ovvero, sin dalla data di presentazione all' della domanda CP_1 amministrativa di riconoscimento della menomazione conseguente all'infortunio lavorativo).
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in €4.638,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
L'accoglimento del ricorso in misura inferiore a quella indicata nella domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento in via principale di una menomazione pari al 20%, insisteva per CP_1 la quantificazione nella misura del 14%, mentre è stata accertata una menomazione del 17%) rende equa la compensazione tra le parti nella misura del 20%, mentre il restante 80% deve
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esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con distrazione CP_1 in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa Parte_1 dell'infortunio lavorativo in itinere occorso in data 21.12.2020, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata nella misura complessiva del 17%.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di dell'80% delle spese CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida per l'intero in €5.333,70, di cui €4.638,00 per compensi ed €695,70 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa tra le parti il restante 20% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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