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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR BO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2591/2024 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Ferrari del Parte_4
Foro di Brescia, presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Paolo AR Bertazzoli Grabinski Broglio e Alessandro Ateli del foro di
Milano
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma per trattenuta illegittima
1 Conclusioni per i ricorrenti: “accertare l'illegittimità delle trattenute operate dalla società resistente a danno dei ricorrenti nelle buste paga di settembre 2023;
- accertare il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di € Parte_1
381,78, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_2
di € 127,26, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_3
di 304,75 e il diritto del ricorrente al versamento della somma Parte_4
lorda di € 248,46 o le diversa somme minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c
- condannare a pagare in favore la somma Controparte_1 Parte_1
lorda di € 381,78, in favore di la somma lorda di € 127,26, in Parte_2
favore di la somma lorda di 304,75 e in favore di Parte_3 [...]
al versamento della somma lorda di € 248,46 o lo le diversa somme minori Parte_4
o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art.
150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c;
- con vittoria di spese, con attribuzione.
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto infondate. Nel denegato caso in cui il Tribunale adito dovesse condannare a versare ai CP_1
ricorrenti le somme richieste nel presente giudizio, si chiede che lo stesso Tribunale adito voglia accertare il diritto di a diminuire il monte ferie dei ricorrenti CP_1
delle seguenti ore: a) per il sig. 31,50 ore, pari a due giornate e 7,5 ore Parte_1
di lavoro;
b) per il sig. , 10,50 ore, pari a 1 giorno e 2,5 ore di Parte_2
lavoro; c) per il sig. , 23 ore, pari a 2 giorni e 7 ore di lavoro;
d) per Parte_3
il sig. , 20,50 ore, pari a 2 giorni e 4,5 ore di lavoro. Giornate Parte_4
2 nelle quali i ricorrenti non hanno reso la loro prestazione lavorativa per un impedimento oggettivo e non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.11.24 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato della resistente, occupati presso lo stabilimento di , come operai del livello D2 ex Parte_5
CCNL industria metalmeccanica privata, hanno allegato che la società resistente, nelle giornate del 24 e 25 luglio 2023 e il 31.8.2023 aveva dovuto sospendere l'attività produttiva nello stabilimento di per causa di forza maggiore determinata da Parte_5
eventi atmosferici (grandinata e pioggia). Nelle giornate sopra indicate veniva conseguentemente sospesa la prestazione dei lavoratori, tra i quali i ricorrenti, assegnati ai turni giornalieri e notturni. La società, a copertura della sospensione dell'attività produttiva, aveva proceduto ad utilizzare le ferie dei ricorrenti che venivano imputate dalla società resistente alle ore di sospensione per causa di forza maggiore, con corresponsione di una somma corrispondente alle ore di sospensione nelle buste paga di luglio e agosto 2023.
Secondo quanto prospettato dalle parti ricorrente, la resistente dopo aver provveduto all'utilizzo delle ferie, disponeva per le maestranze, e quindi per i ricorrenti, lo
“straordinario comandato” nelle giornate di sabato del mese di settembre per il recupero delle medesime ore di fatto già recuperate con le fere per disposizione della resistente.
Ed invero, in data 26/07/2023 la resistente comunicava ai lavoratori quanto segue;
“ A seguito dell'emergenza che ha colpito la nostra azienda nella notte fra 24 ed il 25 luglio. L'azienda per sopperire alla perdita di produzione, dispone come previsto dal
CCNL l'attuazione dello STRAORDINARIO COMANDATO su tre turni per sabato
29.07.2023”: in data 01/09/2023 la resistente comunicava: “Come già comunicato in
3 data 26 luglio 2023 lo stabilimento di ha subito una interruzione della Parte_5
produzione per causa di forza maggiore. Ai sensi dell'art.4, Titolo III, Sezione IV del
CCNL la Direzione Aziendale ha deciso di procedere con il recupero delle ore di lavoro perdute. Tale recupero avverrà nella giornata di sabato 02.09.2023 attraverso due turni avvicendati da 8 ore l'uno (06:00 14:00/ 14:00 – 22:00). inoltre, con comunicazione del
14/09/2023 la società resistente specificava alle maestranze che: “A seguito del comunicato esposto in data odierna dai rappresentanti sindacali, la Direzione Aziendale precisa quanto segue: -Nel mese di luglio ed agosto 2023, a causa di eventi di forza maggiore, sono state perse diverse ore di lavoro - Il CCNL prevede espressamente che le ore di lavoro perse per cause di forza maggiore possano essere recuperate dall'Azienda. -Nel caso di mancato recupero delle ore non lavorate la relativa retribuzione deve essere detratta dalle buste paga dei lavoratori. - La Direzione
Aziendale ha, così, scelto di permettere ai lavoratori di recuperare le ore non prestate al fine di evitare lo storno della retribuzione delle ore non prestate. -Il recupero, come già comunicato, avverrà nelle giornate di sabato con incremento retributivo per il lavoro straordinario (in misura pari al 50%). -L'imputazione a ferie delle ore non prestate nei mesi di luglio e agosto 2023 è stata effettuata dall'Azienda al fine di evitare un'immediata diminuzione della retribuzione dei lavoratori in attesa dell'organizzazione delle ore di recupero. -Nel caso in cui i lavoratori recuperino, nelle giornate indicate, le ore non lavorate oltre al pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario, verranno reintegrate le giornate di ferie non usufruite. - ai lavoratori che non recupereranno le ore perdute per causa di forza maggiore verrà detratto dalla prossima busta paga il relativo controvalore retributivo, verranno reintegrate le giornate di ferie non usufruite”.
I ricorrenti, ritenendo illegittima l'imposizione di un ulteriore recupero delle ore di sospensione, che di fatto l'azienda aveva già imputato alle ferie non aderivano alla richiesta aziendale e non prestavano il lavoro straordinario di sabato.
4 La resistente provvedeva, nei cedolini paga dei ricorrenti di settembre 2023, a detrarre l'importo corrispondente al controvalore delle ferie utilizzate a copertura delle ore perse nei mesi di luglio e agosto 2023 come segue: a tratteneva la somma lorda Parte_1
di € 381,78, a tratteneva la somma lorda di € 127,26, a Parte_2 Pt_3
tratteneva la somma di 304,75 e a la somma lorda di €
[...] Parte_4
248,46 come da buste paga allegate.
I ricorrenti hanno evidenziato l'illegittimità delle trattenute operate dalla CP_2
resistente nei cedolini di settembre 2023 e l'illegittimità del comportamento della resistente che pur avendo compensato le ore di sospensione dei lavoratori con le ferie, ha successivamente imposto ai medesimi lavoratori un ulteriore recupero delle medesime ore con lo straordinario provvedendo successivamente, per i lavoratori che non hanno prestato lo straordinario comandato, alla trattenuta della retribuzione corrispondente al valore retributivo delle ferie precedentemente imputate alle ore perse.
Nella prospettazione attorea, non sussisterebbe alcun diritto della resistente ad un ulteriore recupero di ore per la mancata sussistenza di ore da recuperare, essendo già state compensate e recuperate le ore di sospensione lavorativa dei ricorrenti con le ferie.
Infine, secondo la prospettazione attorea la resistente avrebbe inoltre errato nel considerare l'avvenuta compensazione con le ferie come una retribuzione corrisposta non dovuta e quindi da recuperare (se non con lo straordinario, con lo storno dallo stipendio), perché in realtà la resistente nulla ha versato per la mancata prestazione e non ha in alcun modo retribuito i ricorrenti che non hanno subito una riduzione delle ore e dello stipendio con l'utilizzo delle proprie ferie.
La resistente avrebbe conseguentemente errato nel richiamare, nelle comunicazioni dispositive dello straordinario, l'art. 4 Sez. Quarta – Titolo II CCNL Industria
Metalmeccanica– Orario di lavoro, che prevede in tema di recupero che “ … è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di lavoro concordate con le
5 organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, tra le parti interessate. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale”, non sussistendo ore di lavoro perdute e da recuperare da parte dei ricorrenti, ma solo, eventualmente, ragioni relative al recupero della produzione che ben poteva essere conseguito con soluzioni diverse dallo straordinario comandato, condivise con le RSU.
Tanto premesso i ricorrenti, hanno concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita tardivamente, oltre la udienza di discussione ex art 420 cpc la resistente ed in questa sede si revoca la contumacia dichiarata nel corso dell'udienza del 10.4.25.
Argomentando sulla base dei fatti e dei documenti allegati dai ricorrenti parte resistente ha evidenziato che, stante il mancato recupero delle ore di lavoro perse nelle giornate del
26 luglio 2023 e 31 agosto 2023, la società veva provveduto: CP_1
a) a stornare la retribuzione delle due giornate di lavoro non prestate;
b) a reintegrare il monte ore delle ferie reinserendo le due giornate di ferie che erano state indicate nei mesi di luglio e agosto 2023.
Più precisamente, ha allegato la resistente,
“ - nella busta paga di luglio 2023 di è indicato il periodo di ferie in cui è Parte_6
compresa l'intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (15,50 ore ferie godute); nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 14 giorni di ferie godute (112 ore) che ricomprendono il giorno di chiusura dello stabilimento per intemperie;
- nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di “–
31,50 ore”, pari a 3 giorni e 7,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 31,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene
l'esatto importo di euro 381,78, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. Parte_1
-per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 è indicato Parte_2
sono indicati i P.A.R. in cui è compresa l'intervenuta chiusura dello stabilimento per
6 intemperie (15,75 ore P.A.R. goduti); - nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 13 giorni di ferie godute (104 ore); - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -10,50 ore, pari a 1 giorno e 2,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 10,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene l'esatto importo di euro 127,26, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. . Parte_2
- per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 è indicato è Parte_3
indicato il giorno di ferie relativo all'intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (8 ore ferie godute); - rispetto al sig. non è stata prodotta Parte_3
la busta paga di agosto 2023; - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -23 ore, pari a 2 giorni e 7 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 23 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro
13,25 si ottiene l'esatto importo di euro 304,75, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. . Parte_3
- per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 sono Parte_4
indicati i giorni di ferie dallo stesso goduti, nei quali è compreso il giorno di intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (32 ore ferie godute); - nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 13 giorni e 7 ore di ferie godute (111 ore); - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -20,50 ore, pari
a 2 giorno e 4,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 20,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene l'esatto importo di euro
248,46, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig.
[...]
. “ Parte_4
Parte resistente ha evidenziato la legittimità della scelta datoriale, conforme alle previsioni del CCNL e, in generale, ai principi di buona fede contrattuale ed ha sottolineato come i ricorrenti richiedevano, fermo restando l'imputazione a ferie dei
7 giorni di mancato lavoro, di eliminare la trattenuta effettuata così ottenendo la paga per le ore di lavoro mai svolte.
Ha poi evidenziato parte resistente che qualora il Tribunale dovesse ritenere che una volta considerata l'assenza quale ferie il datore di lavoro non avrebbe più potuto modificare tale imputazione dell'assenza dei ricorrenti, condannando a CP_1
restituire ai ricorrenti gli importi richiesti, dovrebbe riconoscere, però, il diritto della stessa diminuire il monte ore ferie dei lavoratori di due giornate in quanto CP_1
ferie già godute nei mesi di luglio e agosto 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Quanto ai fatti di causa è rimasto accertato che la notte tra il 24 e il 25 luglio, il giorno
26 luglio ed il 31 agosto 2023 la produzione presso lo stabilimento della resistente ove svolgono le loro mansioni ricorrenti subiva una sospensione a causa di forza maggiore derivante da fenomeni atmosferici.
Parimenti è accertato che la resistente in un primo momento ha provveduto alla CP_2
copertura delle ore di forzato fermo dell'azienda utilizzando le ferie dei ricorrenti.
Successivamente, la resistente emanava tre comunicati aziendali con i quali manifestava la propria intenzione di recuperare le giornate di lavoro perse attraverso il ricorso allo strumento dello straordinario comandato indicando in ciascuno dei comunicati relativo a ciascun evento interruttivo della produzione, il recupero in un giorno di sabato, con straordinario comandato.
In particolare, nel corso dell'ultimo comunicato del 14 settembre 2023 la società dichiarava che nel caso in cui venisse effettuato il recupero il lavoratore veniva pagato per la giornata lavorativa comprensiva di straordinario, con restituzione dei giorni di ferie.
8 È rimasto parimenti accertato che le odierne parti ricorrenti non hanno svolto attività lavorativa nei giorni indicati dalla società quali giornate di recupero.
È rimasto accertato che la resistente ha provveduto, nei cedolini paga dei ricorrenti di settembre 2023, a detrarre l'importo corrispondente al controvalore delle ferie utilizzate a copertura delle ore perse nei mesi di luglio e agosto 2023, con reintegra del monte ore delle ferie indicate maturate nelle buste paga di luglio e agosto 2023.
Istaurando il presente giudizio le parti ricorrenti chiedono di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla busta paga di settembre 2023, avendo già la resistente optato, nel tutelarsi dalla sospensione forzata della produzione avvenuta nell'estate del
2023, di imputare a ferie la mancata occupazione degli addetti per i giorni di fermo aziendale.
Osserva questo Giudice che appare corretta la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la resistente avendo optato per l'utilizzo delle ferie avrebbe esaurito le possibilità di recupero e di fatto già recuperato con esse le ore di fermo aziendale.
Ed invero la prestazione non eseguita per causa di forza maggiore è stata compensata attraverso l'utilizzo di due giorni di ferie, già consumate all'atto della richiesta di
“straordinario comandato” nelle giornate di sabato.
Ritiene questo Giudice che la resistente nel momento in cui ha posto in ferie “forzate” gli odierni ricorrenti, così recuperando in via compensativa le ore di lavoro perse, con conseguente sacrificio di due giorni di ferie retribuite per i lavoratori ha esaurito il proprio potere di scelta circa le modalità di recupero delle ore non lavorate a causa di forza maggiore, così come previsto dal CCNL di settore.
Dall'alternatività tra le scelte di recupero e dall'aver optato la resistente per la compensazione delle ore perse con le ferie dei lavoratori discende l'impossibilità per la resistente di duplicare, stante la già compiuta consumazione dei giorni di ferie, il recupero o di sostituirne la modalità di fruizione successivamente imponendo ai medesimi lavoratori un ulteriore recupero delle medesime ore con lo straordinario.
9 In ogni caso, essendo stata la retribuzione di luglio 2023 e agosto 2023 “completa” e priva di trattenute per le giornate di fermo solo perché le ore di fermo erano state compensate con le ferie, e dunque da considerarsi ore legittimamente pagate, è illegittimo il comportamento della resistente che, costatato il mancato svolgimento dello straordinario comandato, ha proceduto alla trattenuta della retribuzione corrispondente al valore retributivo delle ferie precedentemente imputate alle ore perse.
Si verrebbe così a creare una ulteriore occasione di recupero di ore rispetto ad ore già recuperate e compensate con le ferie.
In ogni caso la trattenuta non risulta giustificata in quanto la compensazione tra ferie e ore di fermo ha portato alla corresponsione di una retribuzione dovuta e quindi da non recuperare, in quanto sono state utilizzate le ferie dei lavoratori, non residuando dunque ore di lavoro da recuperare da parte dei ricorrenti.
Non si può convenire con parte resistente, allorquando in memoria ha affermato che i ricorrenti richiedevano, fermo restando l'imputazione a ferie dei giorni di mancato lavoro, di eliminare la trattenuta effettuata così ottenendo la paga per le ore di lavoro mai svolte.
Le ore mai svolte sono state coperte con i giorni di ferie e la paga risulta dovuta e i giorni di ferie consumati. Nessuna trattenuta può essere legittimamente effettuata, né alcuna riviviscenza possono avere giorni di ferie già consumanti.
In accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente va dunque dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata dalla resistente sulle buste paga di settembre 2023 e la società va condannata al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle somme per ciascuno di loro indicate in ricorso e non contestate nel quantum dalla resistente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR BO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le trattenute operate nei confronti dei ricorrenti con le buste paga di settembre 2023;
- accertare il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di € Parte_1
381,78, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di Parte_2
€ 127,26, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di Parte_3
304,75 e il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_4
di € 248,46
- condanna a pagare in favore la somma lorda Controparte_1 Parte_1
di € 381,78, in favore di la somma lorda di € 127,26, in favore di Parte_2
la somma lorda di 304,75 e in favore di al Parte_3 Parte_4
versamento della somma lorda di € 248,46, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3
c.p.c;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1285,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Brescia, 14.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR BO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR BO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2591/2024 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Ferrari del Parte_4
Foro di Brescia, presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Paolo AR Bertazzoli Grabinski Broglio e Alessandro Ateli del foro di
Milano
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma per trattenuta illegittima
1 Conclusioni per i ricorrenti: “accertare l'illegittimità delle trattenute operate dalla società resistente a danno dei ricorrenti nelle buste paga di settembre 2023;
- accertare il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di € Parte_1
381,78, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_2
di € 127,26, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_3
di 304,75 e il diritto del ricorrente al versamento della somma Parte_4
lorda di € 248,46 o le diversa somme minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c
- condannare a pagare in favore la somma Controparte_1 Parte_1
lorda di € 381,78, in favore di la somma lorda di € 127,26, in Parte_2
favore di la somma lorda di 304,75 e in favore di Parte_3 [...]
al versamento della somma lorda di € 248,46 o lo le diversa somme minori Parte_4
o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art.
150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c;
- con vittoria di spese, con attribuzione.
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto infondate. Nel denegato caso in cui il Tribunale adito dovesse condannare a versare ai CP_1
ricorrenti le somme richieste nel presente giudizio, si chiede che lo stesso Tribunale adito voglia accertare il diritto di a diminuire il monte ferie dei ricorrenti CP_1
delle seguenti ore: a) per il sig. 31,50 ore, pari a due giornate e 7,5 ore Parte_1
di lavoro;
b) per il sig. , 10,50 ore, pari a 1 giorno e 2,5 ore di Parte_2
lavoro; c) per il sig. , 23 ore, pari a 2 giorni e 7 ore di lavoro;
d) per Parte_3
il sig. , 20,50 ore, pari a 2 giorni e 4,5 ore di lavoro. Giornate Parte_4
2 nelle quali i ricorrenti non hanno reso la loro prestazione lavorativa per un impedimento oggettivo e non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.11.24 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato della resistente, occupati presso lo stabilimento di , come operai del livello D2 ex Parte_5
CCNL industria metalmeccanica privata, hanno allegato che la società resistente, nelle giornate del 24 e 25 luglio 2023 e il 31.8.2023 aveva dovuto sospendere l'attività produttiva nello stabilimento di per causa di forza maggiore determinata da Parte_5
eventi atmosferici (grandinata e pioggia). Nelle giornate sopra indicate veniva conseguentemente sospesa la prestazione dei lavoratori, tra i quali i ricorrenti, assegnati ai turni giornalieri e notturni. La società, a copertura della sospensione dell'attività produttiva, aveva proceduto ad utilizzare le ferie dei ricorrenti che venivano imputate dalla società resistente alle ore di sospensione per causa di forza maggiore, con corresponsione di una somma corrispondente alle ore di sospensione nelle buste paga di luglio e agosto 2023.
Secondo quanto prospettato dalle parti ricorrente, la resistente dopo aver provveduto all'utilizzo delle ferie, disponeva per le maestranze, e quindi per i ricorrenti, lo
“straordinario comandato” nelle giornate di sabato del mese di settembre per il recupero delle medesime ore di fatto già recuperate con le fere per disposizione della resistente.
Ed invero, in data 26/07/2023 la resistente comunicava ai lavoratori quanto segue;
“ A seguito dell'emergenza che ha colpito la nostra azienda nella notte fra 24 ed il 25 luglio. L'azienda per sopperire alla perdita di produzione, dispone come previsto dal
CCNL l'attuazione dello STRAORDINARIO COMANDATO su tre turni per sabato
29.07.2023”: in data 01/09/2023 la resistente comunicava: “Come già comunicato in
3 data 26 luglio 2023 lo stabilimento di ha subito una interruzione della Parte_5
produzione per causa di forza maggiore. Ai sensi dell'art.4, Titolo III, Sezione IV del
CCNL la Direzione Aziendale ha deciso di procedere con il recupero delle ore di lavoro perdute. Tale recupero avverrà nella giornata di sabato 02.09.2023 attraverso due turni avvicendati da 8 ore l'uno (06:00 14:00/ 14:00 – 22:00). inoltre, con comunicazione del
14/09/2023 la società resistente specificava alle maestranze che: “A seguito del comunicato esposto in data odierna dai rappresentanti sindacali, la Direzione Aziendale precisa quanto segue: -Nel mese di luglio ed agosto 2023, a causa di eventi di forza maggiore, sono state perse diverse ore di lavoro - Il CCNL prevede espressamente che le ore di lavoro perse per cause di forza maggiore possano essere recuperate dall'Azienda. -Nel caso di mancato recupero delle ore non lavorate la relativa retribuzione deve essere detratta dalle buste paga dei lavoratori. - La Direzione
Aziendale ha, così, scelto di permettere ai lavoratori di recuperare le ore non prestate al fine di evitare lo storno della retribuzione delle ore non prestate. -Il recupero, come già comunicato, avverrà nelle giornate di sabato con incremento retributivo per il lavoro straordinario (in misura pari al 50%). -L'imputazione a ferie delle ore non prestate nei mesi di luglio e agosto 2023 è stata effettuata dall'Azienda al fine di evitare un'immediata diminuzione della retribuzione dei lavoratori in attesa dell'organizzazione delle ore di recupero. -Nel caso in cui i lavoratori recuperino, nelle giornate indicate, le ore non lavorate oltre al pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario, verranno reintegrate le giornate di ferie non usufruite. - ai lavoratori che non recupereranno le ore perdute per causa di forza maggiore verrà detratto dalla prossima busta paga il relativo controvalore retributivo, verranno reintegrate le giornate di ferie non usufruite”.
I ricorrenti, ritenendo illegittima l'imposizione di un ulteriore recupero delle ore di sospensione, che di fatto l'azienda aveva già imputato alle ferie non aderivano alla richiesta aziendale e non prestavano il lavoro straordinario di sabato.
4 La resistente provvedeva, nei cedolini paga dei ricorrenti di settembre 2023, a detrarre l'importo corrispondente al controvalore delle ferie utilizzate a copertura delle ore perse nei mesi di luglio e agosto 2023 come segue: a tratteneva la somma lorda Parte_1
di € 381,78, a tratteneva la somma lorda di € 127,26, a Parte_2 Pt_3
tratteneva la somma di 304,75 e a la somma lorda di €
[...] Parte_4
248,46 come da buste paga allegate.
I ricorrenti hanno evidenziato l'illegittimità delle trattenute operate dalla CP_2
resistente nei cedolini di settembre 2023 e l'illegittimità del comportamento della resistente che pur avendo compensato le ore di sospensione dei lavoratori con le ferie, ha successivamente imposto ai medesimi lavoratori un ulteriore recupero delle medesime ore con lo straordinario provvedendo successivamente, per i lavoratori che non hanno prestato lo straordinario comandato, alla trattenuta della retribuzione corrispondente al valore retributivo delle ferie precedentemente imputate alle ore perse.
Nella prospettazione attorea, non sussisterebbe alcun diritto della resistente ad un ulteriore recupero di ore per la mancata sussistenza di ore da recuperare, essendo già state compensate e recuperate le ore di sospensione lavorativa dei ricorrenti con le ferie.
Infine, secondo la prospettazione attorea la resistente avrebbe inoltre errato nel considerare l'avvenuta compensazione con le ferie come una retribuzione corrisposta non dovuta e quindi da recuperare (se non con lo straordinario, con lo storno dallo stipendio), perché in realtà la resistente nulla ha versato per la mancata prestazione e non ha in alcun modo retribuito i ricorrenti che non hanno subito una riduzione delle ore e dello stipendio con l'utilizzo delle proprie ferie.
La resistente avrebbe conseguentemente errato nel richiamare, nelle comunicazioni dispositive dello straordinario, l'art. 4 Sez. Quarta – Titolo II CCNL Industria
Metalmeccanica– Orario di lavoro, che prevede in tema di recupero che “ … è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di lavoro concordate con le
5 organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, tra le parti interessate. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale”, non sussistendo ore di lavoro perdute e da recuperare da parte dei ricorrenti, ma solo, eventualmente, ragioni relative al recupero della produzione che ben poteva essere conseguito con soluzioni diverse dallo straordinario comandato, condivise con le RSU.
Tanto premesso i ricorrenti, hanno concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita tardivamente, oltre la udienza di discussione ex art 420 cpc la resistente ed in questa sede si revoca la contumacia dichiarata nel corso dell'udienza del 10.4.25.
Argomentando sulla base dei fatti e dei documenti allegati dai ricorrenti parte resistente ha evidenziato che, stante il mancato recupero delle ore di lavoro perse nelle giornate del
26 luglio 2023 e 31 agosto 2023, la società veva provveduto: CP_1
a) a stornare la retribuzione delle due giornate di lavoro non prestate;
b) a reintegrare il monte ore delle ferie reinserendo le due giornate di ferie che erano state indicate nei mesi di luglio e agosto 2023.
Più precisamente, ha allegato la resistente,
“ - nella busta paga di luglio 2023 di è indicato il periodo di ferie in cui è Parte_6
compresa l'intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (15,50 ore ferie godute); nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 14 giorni di ferie godute (112 ore) che ricomprendono il giorno di chiusura dello stabilimento per intemperie;
- nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di “–
31,50 ore”, pari a 3 giorni e 7,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 31,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene
l'esatto importo di euro 381,78, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. Parte_1
-per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 è indicato Parte_2
sono indicati i P.A.R. in cui è compresa l'intervenuta chiusura dello stabilimento per
6 intemperie (15,75 ore P.A.R. goduti); - nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 13 giorni di ferie godute (104 ore); - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -10,50 ore, pari a 1 giorno e 2,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 10,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene l'esatto importo di euro 127,26, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. . Parte_2
- per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 è indicato è Parte_3
indicato il giorno di ferie relativo all'intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (8 ore ferie godute); - rispetto al sig. non è stata prodotta Parte_3
la busta paga di agosto 2023; - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -23 ore, pari a 2 giorni e 7 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 23 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro
13,25 si ottiene l'esatto importo di euro 304,75, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig. . Parte_3
- per quanto riguarda : - nella busta paga di luglio 2023 sono Parte_4
indicati i giorni di ferie dallo stesso goduti, nei quali è compreso il giorno di intervenuta chiusura dello stabilimento per intemperie (32 ore ferie godute); - nella busta paga di agosto 2023 sono indicati 13 giorni e 7 ore di ferie godute (111 ore); - nella busta paga di settembre 2023 è indicata nella voce ferie godute la cifra negativa di -20,50 ore, pari
a 2 giorno e 4,5 ore di ferie che gli sono stati riattribuiti;
- se si moltiplica tali 20,5 ore di ferie riattribuite per la paga oraria (euro 12,12) si ottiene l'esatto importo di euro
248,46, esattamente corrispondente alla domanda giudiziale del sig.
[...]
. “ Parte_4
Parte resistente ha evidenziato la legittimità della scelta datoriale, conforme alle previsioni del CCNL e, in generale, ai principi di buona fede contrattuale ed ha sottolineato come i ricorrenti richiedevano, fermo restando l'imputazione a ferie dei
7 giorni di mancato lavoro, di eliminare la trattenuta effettuata così ottenendo la paga per le ore di lavoro mai svolte.
Ha poi evidenziato parte resistente che qualora il Tribunale dovesse ritenere che una volta considerata l'assenza quale ferie il datore di lavoro non avrebbe più potuto modificare tale imputazione dell'assenza dei ricorrenti, condannando a CP_1
restituire ai ricorrenti gli importi richiesti, dovrebbe riconoscere, però, il diritto della stessa diminuire il monte ore ferie dei lavoratori di due giornate in quanto CP_1
ferie già godute nei mesi di luglio e agosto 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Quanto ai fatti di causa è rimasto accertato che la notte tra il 24 e il 25 luglio, il giorno
26 luglio ed il 31 agosto 2023 la produzione presso lo stabilimento della resistente ove svolgono le loro mansioni ricorrenti subiva una sospensione a causa di forza maggiore derivante da fenomeni atmosferici.
Parimenti è accertato che la resistente in un primo momento ha provveduto alla CP_2
copertura delle ore di forzato fermo dell'azienda utilizzando le ferie dei ricorrenti.
Successivamente, la resistente emanava tre comunicati aziendali con i quali manifestava la propria intenzione di recuperare le giornate di lavoro perse attraverso il ricorso allo strumento dello straordinario comandato indicando in ciascuno dei comunicati relativo a ciascun evento interruttivo della produzione, il recupero in un giorno di sabato, con straordinario comandato.
In particolare, nel corso dell'ultimo comunicato del 14 settembre 2023 la società dichiarava che nel caso in cui venisse effettuato il recupero il lavoratore veniva pagato per la giornata lavorativa comprensiva di straordinario, con restituzione dei giorni di ferie.
8 È rimasto parimenti accertato che le odierne parti ricorrenti non hanno svolto attività lavorativa nei giorni indicati dalla società quali giornate di recupero.
È rimasto accertato che la resistente ha provveduto, nei cedolini paga dei ricorrenti di settembre 2023, a detrarre l'importo corrispondente al controvalore delle ferie utilizzate a copertura delle ore perse nei mesi di luglio e agosto 2023, con reintegra del monte ore delle ferie indicate maturate nelle buste paga di luglio e agosto 2023.
Istaurando il presente giudizio le parti ricorrenti chiedono di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla busta paga di settembre 2023, avendo già la resistente optato, nel tutelarsi dalla sospensione forzata della produzione avvenuta nell'estate del
2023, di imputare a ferie la mancata occupazione degli addetti per i giorni di fermo aziendale.
Osserva questo Giudice che appare corretta la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la resistente avendo optato per l'utilizzo delle ferie avrebbe esaurito le possibilità di recupero e di fatto già recuperato con esse le ore di fermo aziendale.
Ed invero la prestazione non eseguita per causa di forza maggiore è stata compensata attraverso l'utilizzo di due giorni di ferie, già consumate all'atto della richiesta di
“straordinario comandato” nelle giornate di sabato.
Ritiene questo Giudice che la resistente nel momento in cui ha posto in ferie “forzate” gli odierni ricorrenti, così recuperando in via compensativa le ore di lavoro perse, con conseguente sacrificio di due giorni di ferie retribuite per i lavoratori ha esaurito il proprio potere di scelta circa le modalità di recupero delle ore non lavorate a causa di forza maggiore, così come previsto dal CCNL di settore.
Dall'alternatività tra le scelte di recupero e dall'aver optato la resistente per la compensazione delle ore perse con le ferie dei lavoratori discende l'impossibilità per la resistente di duplicare, stante la già compiuta consumazione dei giorni di ferie, il recupero o di sostituirne la modalità di fruizione successivamente imponendo ai medesimi lavoratori un ulteriore recupero delle medesime ore con lo straordinario.
9 In ogni caso, essendo stata la retribuzione di luglio 2023 e agosto 2023 “completa” e priva di trattenute per le giornate di fermo solo perché le ore di fermo erano state compensate con le ferie, e dunque da considerarsi ore legittimamente pagate, è illegittimo il comportamento della resistente che, costatato il mancato svolgimento dello straordinario comandato, ha proceduto alla trattenuta della retribuzione corrispondente al valore retributivo delle ferie precedentemente imputate alle ore perse.
Si verrebbe così a creare una ulteriore occasione di recupero di ore rispetto ad ore già recuperate e compensate con le ferie.
In ogni caso la trattenuta non risulta giustificata in quanto la compensazione tra ferie e ore di fermo ha portato alla corresponsione di una retribuzione dovuta e quindi da non recuperare, in quanto sono state utilizzate le ferie dei lavoratori, non residuando dunque ore di lavoro da recuperare da parte dei ricorrenti.
Non si può convenire con parte resistente, allorquando in memoria ha affermato che i ricorrenti richiedevano, fermo restando l'imputazione a ferie dei giorni di mancato lavoro, di eliminare la trattenuta effettuata così ottenendo la paga per le ore di lavoro mai svolte.
Le ore mai svolte sono state coperte con i giorni di ferie e la paga risulta dovuta e i giorni di ferie consumati. Nessuna trattenuta può essere legittimamente effettuata, né alcuna riviviscenza possono avere giorni di ferie già consumanti.
In accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente va dunque dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata dalla resistente sulle buste paga di settembre 2023 e la società va condannata al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle somme per ciascuno di loro indicate in ricorso e non contestate nel quantum dalla resistente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR BO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le trattenute operate nei confronti dei ricorrenti con le buste paga di settembre 2023;
- accertare il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di € Parte_1
381,78, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di Parte_2
€ 127,26, il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda di Parte_3
304,75 e il diritto del ricorrente al versamento della somma lorda Parte_4
di € 248,46
- condanna a pagare in favore la somma lorda Controparte_1 Parte_1
di € 381,78, in favore di la somma lorda di € 127,26, in favore di Parte_2
la somma lorda di 304,75 e in favore di al Parte_3 Parte_4
versamento della somma lorda di € 248,46, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3
c.p.c;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1285,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Brescia, 14.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR BO
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