Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 343
TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tassi usurari

    Il Tribunale ha accertato che la convenuta non ha pattuito tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996 in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 441184.

  • Accolto
    Validità contratti e pattuizioni interessi

    Il Tribunale ha accertato che, in difetto di provata pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140, vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB.

  • Accolto
    Nullità clausole tassi e commissioni

    Il Tribunale ha accertato che, in difetto di provata pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140, vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB.

  • Rigettato
    Nullità commissione massimo scoperto

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità circa gli addebiti su conto corrente n. 441184 per “commissione massimo scoperto”, in presenza di relativa pattuizione.

  • Accolto
    Nullità sistema giorni valuta

    Il Tribunale ha accertato che, in difetto di provata pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140, vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB.

  • Accolto
    Capitalizzazione interessi

    Il Tribunale ha accertato che la convenuta ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 441184, le competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140 e, per questi ultimi, in difetto di pattuizione, va esclusa ogni capitalizzazione. Per il c.c. 441184 la capitalizzazione va operata con periodicità annuale, con l'effetto di vedere ricalcolato il saldo.

  • Accolto
    Ricalcolo saldo e restituzione somme

    Il Tribunale ha determinato il saldo a credito del correntista, seguendo la ipotesi di calcolo di cui al prospetto terzo della relazione del 27 gennaio 2025, in complessivi euro 204.493,99 e condannato parte convenuta al pagamento di tale somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

  • Accolto
    Condanna spese legali

    Il Tribunale ha condannato la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Chiara D'Alfonso del Tribunale Ordinario di Lanciano, riguarda una controversia tra un correntista e un istituto di credito in merito a presunti addebiti illegittimi su conti correnti. L'attore ha richiesto l'accertamento della violazione della legge 108/1996 per tassi di interesse usurari e la nullità di vari addebiti per mancanza di contratti scritti. La parte convenuta ha contestato le pretese, chiedendo il rigetto della domanda e sollevando eccezioni di prescrizione.

Il Giudice ha accolto in parte le richieste dell'attore, stabilendo che non vi era prova di pattuizioni valide per i conti anticipi e che gli interessi applicati sul conto corrente principale non superavano il tasso soglia. Ha inoltre confermato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i conti anticipi, ritenendo che la banca avesse applicato costi non pattuiti. La decisione si basa su un'accurata analisi della consulenza tecnica d'ufficio, che ha evidenziato l'assenza di contratti scritti e la necessità di applicare tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Infine, il Giudice ha condannato la banca a restituire al correntista una somma significativa, oltre alle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 343
    Giurisdizione : Trib. Lanciano
    Numero : 343
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo