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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2022 promossa da:
c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. PAGANO FABIO (c.f. Parte_1 C.F._1
) domiciliato in VIA ANDREA D'ISERNIA 8 80122 NAPOLI C.F._2
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. DAVI' MARIO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA, 18 CAMPOBASSO C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali nei termini che seguono:
Parte attrice:
“A) accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 441184, sul quale era regolata un'apertura di credito superiore ad euro 5200,00, nonché ai conti anticipi n. 462139 e 462140, la ha richiesto e applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996; CP_1
B) accertare e dichiarare in ogni caso, in relazione ai rapporti 462139 e 462140, per i rilievi svolti in narrativa, che non sussistono validi contratti redatti per iscritto e, per l'effetto, l'assenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi ultra-legali, alla commissione massimo scoperto, alla commissione disponibilità fondi, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate nonché la mancata pattuizione degli interessi a credito;
C) in ogni caso accertare e dichiarare, in relazione ai predetti rapporti n. 441184 (e l'apertura di credito ivi regolata) e ai rapporti 462139 e 462140, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta e indeterminabilità dell'oggetto delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultra-legali, all'applicazione della commissione massimo scoperto e delle commissioni e spese variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
D)in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di “commissione massimo scoperto”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
pagina 1 di 9 E) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
F) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. CP_1
441184, le competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
G) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n. 441184, stornate le competenze illegittime dei conti anticipi n. 462139 e 462140, ivi addebitate, nonché il reale saldo del suddetto conto in relazione alle eccezioni e ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n..17 del presente atto;
H) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi e alla restituzione delle somme che risulteranno a credito dell'attore;
I) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.”
Parte convenuta:
“affinchè l'adito Giudice Voglia:
- nel merito, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, (in accoglimento delle eccezioni anche di prescrizione sollevate dalla banca), rigettare integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nei capi da A a I dell'atto di citazione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha adito il Tribunale per vedere accertare la illegittimità dei rapporti bancari intercorsi con la convenuta in relazione alla applicazione di costi non pattuiti, interessi anatocistici e superiori al tasso CP_1 soglia legale (legge 108/1996) e ricalcolo del saldo a credito del correntista come determinato a seguito di richiesta CTU.
L'istituto di credito, oppostosi alle richieste, ha avversato anche la invocata consulenza che il GI ha ritenuto di disporre.
L'elaborato, da ultimo versato in atti, nel marzo 2025 (prima stesura del gennaio 2025 seguita da integrazione richiesta dal GI), ha consentito la completa verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione e della fondatezza delle pretese attoree nei termini che seguono.
Va premesso che i rapporti di conto gravitano attorno ad un conto corrente di corrispondenza, n. 441184, collegato a due conti anticipi nn 462139 e 462140 dei quali non è stata fornita prova documentale ma denuncia di smarrimento avanzata dallo stesso Istituto di credito. I conti anticipi sono stati chiusi il 29 agosto 2018 con saldo zero.
Il contratto di conto corrente risulta estinto nel 2022 a seguito di esercizio del diritto di recesso e contrattualmente affidato per l'importo di euro 25.000,00 dal 12.02.2016.
Le questioni cui questo Giudice viene maggiormente a soffermarsi nel prosieguo della pronuncia, decisive rispetto ad essa, attengono:
A. alla assenza di valida pattuizione in atti per i conti anticipi nn 462139 e 462140;
B. alla assenza di prodotti contratti di affidamento su conto corrente n. 441184 prima del 12 febbraio 2016.
Nella ordinanza del 30 agosto 2024 il GI ha chiesto al consulente, in relazione ai conti anticipo nn. 462139 e pagina 2 di 9 462140 (entrambi chiusi il 29.08.2018 con saldo 0), il ricalcolo delle somme dovute nell'arco temporale degli estratti conto prodotti:
A. Quantificando le CMS non pattuite: sul punto il CTU al punto C.
1.1. ha riferito non essere presenti i relativi contratti e pertanto dover ritenere non essere state pattuite CMS. Quanto al conto corrente 441184 sul quale capitalizzavano le somme dei conti anticipi in parola, il CTU ha concluso per la valida pattuizione;
B. Verificando il superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione originaria o di quelle successive: sul punto il CTU, con deposito del 2 marzo 2025, ha ribadito non essere stata depositata agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale concernente la pattuizione degli interessi, né con riferimento al rapporto di c/anticipi N 462139, né con riferimento al rapporto di c/anticipi N 462140.
In difetto di allegazione, anzi con riscontrata prova della denuncia di smarrimento inoltrata dalla stessa filiale, circostanza questa che proprio per la prova scritta a protezione del cliente non può tornare a suo svantaggio, il CTU ha ricalcolato il tasso al tasso BOT ex art 117 TUB escludendo le voci non provate con pattuizione.
Medesima attività è stata svolta sul conto corrente 441184 per il quale il CTU era in possesso di modulo contrattuale grazie al quale è stato consentito concludere per la corretta pattuizione delle voci di costo (punto C.
3.3. relazione del 2 marzo 2025).
SU SUPERAMENTO DEL PATTUITO RISPETTO AL TASSO SOGLIA Il tasso pattuito, originariamente stabilito nei moduli contrattuali è, per il conto 441184, del 9,50% , alzato al 13,75% nel 2001.Il tasso pattuito non supera il tasso soglia. Il tasso del 9,50% era ampiamente sotto soglia. Il tasso del 13,75% era anch'esso sotto soglia, seppur più vicino al limite legale.
Il CTU effettua un ulteriore calcolo, questa volta verificando se il TEG trimestrale supera il limite legale. Infatti il tasso applicato, comprensivo degli oneri, ha superato la soglia usura in diversi periodi: a. Conto Anticipi 462139: Superamento nel 4° trim. 2003, 3°/4° trim. 2004, primi tre trimestri 2005 e 1° trim. 2009. b. Conto Anticipi 462140: Superamento nel 1° trim. 2003, 3°/4° trim. 2004 e primi tre trimestri 2005. Quel che ha comportato, per i rapporti in parola, il superamento del tasso soglia è la applicazione delle CMS. Il CTU opera, pertanto, la rettifica del saldo, depurandolo da queste poste illegittime. Una conclusione che, nel caso che ci occupa, appare oltremodo giustificata dalla assenza dei contratti richiamati ( conto anticipi 462139 e 462140) con conseguente illegittimità delle poste applicate senza valida pattuizione. Di qui la esclusione, per intero, delle poste addebitate a titolo di interessi e la applicazione dell'art. 117 del TUB (Testo Unico Bancario).
Come richiesto, il CTU ha provveduto alla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente con ricalcolo delle competenze maturate sul conto corrente ordinario N 441184 effettuato applicando i tassi di interesse contrattuali e, ove non prevista pattuizione, tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
1. SULA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Per il periodo post-2000 (Delibera CICR) il CTU conclude spesso per la nullità della capitalizzazione se manca una pattuizione che garantisca la pari reciprocità (stessa periodicità di capitalizzazione per interessi debitori e creditori) o se il contratto non è stato adeguatamente rinegoziato dopo la delibera CICR del 2000.
Il CTU ha proceduto alla "depurazione" del conto dall'anatocismo: ha eliminato l'effetto dell'addebito degli interessi sugli interessi già maturati;
ha calcolato il saldo applicando la capitalizzazione annuale (o in alcuni scenari la capitalizzazione semplice, cioè zero anatocismo), come richiesto dalla giurisprudenza prevalente in caso di nullità della clausola trimestrale.
Sui conti anticipi (462139 e 462140), la conclusione è stata più severa. pagina 3 di 9 Infatti in assenza di produzione dei contratti originari, il CTU ha concluso non esistere alcuna autorizzazione scritta di capitalizzazione degli interessi. Di conseguenza, per questi conti, il ricalcolo è stato effettuato escludendo ogni forma di anatocismo, trattando gli addebiti come poste meramente contabili da stornare. L'eliminazione della capitalizzazione trimestrale è, insieme allo storno delle CMS e degli interessi non dovuti, uno dei fattori che determina il passaggio dal "saldo banca" (debitore) al "saldo rettificato". Il CTU dichiara che la banca, capitalizzando trimestralmente interessi non dovuti o mal pattuiti, ha generato un effetto anatocistico esponenziale che va rimosso per ripristinare la corretta situazione contabile. Il CTU conclude per la nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca e propone al Giudice un saldo ricalcolato che elimina questo onere illegittimo per tutta la durata del rapporto (dal 2001 al 2016). Per arrivare al saldo rettificato CTU è partito dall'estratto conto della banca eliminando le seguenti voci di costi: Interessi Anatocistici: Tutta la quota di interessi calcolata sugli interessi (capitalizzazione trimestrale). Interessi Usurari: Nei trimestri in cui il TEG ha superato la soglia ha previsto la applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB in difetto di valida pattuizione contrattuale in atti.
2. SUL'AFFIDAMENTO DEL C.C. 441184
Nella ordinanza del 30 agosto 2024 il GI premetteva che il contratto di conto n. 441184 è conto corrente di corrispondenza e che l'affidamento è stato accordato sul predetto conto dell'importo di euro 25.000,00 in data 12.02.2016.
Di conseguenza il ctu ha concluso che il rapporto di conto corrente N 441184 :
a)non risulta contrattualmente assistito da affidamenti, per tutto il periodo che va dalla data di accessione del 25/01/2001 e fino a tutto il 12/02/2016 e che, pertanto, detto rapporto di conto corrente NON ha operato formalmente, ovvero documentalmente, con aperture di credito che fossero contrattualmente formalizzate.
b) In mancanza di documentazione contrattuale di concessione di affidamenti il conto corrente N 441184 sarebbe da considerare per tutto il predetto periodo (dal 25/01/2001 al 12/02/2016) come un “conto non affidato”.
Il quesito peritale del 16 agosto 2024 integrativo, infatti, aveva chiesto al CTU di verificare se nel periodo precedente al decennio anteriore alla data di ricezione della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione sul conto corrente principale n. 441184 fossero intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) e, in caso positivo, di escludere dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c n. 441184 e dei conti anticipi fatture n. 462139 e 462140, gli addebiti coperti da tali versamenti.
Sul punto il CTU, in disparte ogni valutazione sulla prova scritta del rapporto di affidamento, ha ritenuto provato quest'ultimo sulla scorta degli estratti del conto predetto agli atti dal 25.01.2001 da cui si evince la presenza di un affidamento in quanto trattasi di conto non saltuariamente a debito con applicazione della commissione massimo scoperto, onere compatibile solo con un'apertura di credito.
Dal 30.10.2002 sono addebitate su tale rapporto anche le competenze dei conti anticipo che, si ricorda, sono conti tecnici privi di autonomia rispetto al rapporto principale contabile (Cass. 14321/2022; Cass. 13449/2011; Cass. 11524/2020).
Il PROSPETTO N. 13) evidenzia che, per tutto il periodo oggetto di indagine, ovvero dalla data di apertura del c/c ordinario N 441184 e fino a tutto il 03/06/2012, le rimesse desumibili dagli estratti conto bancari risultano sistematicamente superiori rispetto alle competenze di tempo in tempo addebitate dalla sul CP_1 medesimo conto corrente ordinario.
In altre parole gli importi versati dal cliente sul conto ( sono sempre risultati più alti degli interessi, CP_2 commissioni e spese che la ha addebitato (Competenze) sul quel conto. CP_1
pagina 4 di 9 La rimessa Ripristinatoria è un versamento che viene effettuato quando il conto è a debito ma entro i limiti di un fido (apertura di credito) concesso dalla banca. Questo versamento si limita a ripristinare la disponibilità del fido (es. il fido era di 10.000€, il conto a -8.000€, un versamento di 5.000€ riporta il saldo a -3.000€, ripristinando la disponibilità di 5.000€). Non è considerato un pagamento in senso tecnico-legale.
La rimessa Solutoria, invece, è un versamento che viene effettuato quando il conto è "scoperto" (senza fido o "extra-fido"). Questo versamento, essendo necessario per estinguere un debito effettivo ed esigibile verso la banca (perché si è utilizzato più di quanto concesso o non c'era nessun fido), è considerato un pagamento effettivo del debito.
Il fatto che le Rimesse (versamenti) siano state sistematicamente superiori alle Competenze (costi addebitati dalla banca) implica che, con alta probabilità, non v'era un saldo debitore persistente e significativo (o scoperti non coperti da fido).
I versamenti (rimesse) avevano lo scopo di coprire le competenze addebitate e mantenere il conto in equilibrio o in attivo senza che vi siano stati veri e propri "pagamenti" (rimesse solutorie) da ripetere.
La prescrizione decennale, pertanto, decorre dalla chiusura del rapporto (estinzione del c.c.) e non dalle singole rimesse.
Finché il conto è aperto, il rapporto è considerato unitario, e l'azione di ripetizione può essere esercitata solo alla fine del rapporto.
2.1. SUL'AFFIDAMENTO PER PRESUNZIONE - nullità ex art 117 di protezione
Dall'entrata in vigore del TUB (1992) la forma scritta dei contratti di affidamento è diventata obbligatoria ma, come correttamente sottolineato da parte attrice, trattasi di forma di protezione, posta a tutela del correntista. Resta che dinanzi alla eccezione di prescrizione sollevata dall è nell'interesse del correntista CP_3 qualificare i suoi versamenti come ripristinatori o solutori.
Orbene dall'esame della CTU emerge che tali pagamenti siano occorsi a ripristinare l'quilibrio contrattuale con funzione eminentemente ripristinatoria.
Resta la presenza delle CMS negli estratti conto di cui al contratto c.c. 441184 le quali, in difetto di contrattualizzazione delle stesse prima del 2016, costituiscono prova indiziaria della esistenza di un accordo di apertura di credito, anche se il contratto scritto è andato perduto o non è mai stato formalizzato correttamente.
Il totale delle CMS esplicitamente identificate nel Prospetto n. 12 esclusivamente calcolate su c.c. 441184
2001 1.438,65 4 trimestri completi
2002 1.110,13 Esclusi addebiti su conto 462139
2003 705,18 Esclusi addebiti su conti anticipi
2004 983,24 Esclusi addebiti su conti anticipi
2005 1.340,68 -
2006 1.250,55 -
2007 980,12 -
2008 1.150,44 -
2009 591,15 Ultimi addebiti rilevati (giugno/settembre/dicembre)
2010 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
2011 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
2012 (feb) 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
Ammonta complessivamente ad euro € 9.550,14. pagina 5 di 9 Dal 2010 al 2016, il documento riporta solo "Spese Trimestrali" di importo fisso molto basso (es. € 1,10 o € 2,00), che non sono classificabili come CMS o MD.
Verificando l'andamento del rapporto e le prove indiziarie fornite a supporto dell'affidamento del c.c., si può raggiungere la conclusione che questo fosse affidato fino al 2009.
Ulteriore conferma dalla Centrale Rischi dove si evince una segnalazione di apertura di credito da parte della Banca convenuta (come allora con un affidamento di euro 60.000 già Controparte_4
a dicembre 2002 per poi salire a 135.000 a Marzo 2003 per poi arrivare a 225.000 a gennaio 2004.
Orbene, siamo in presenza di soluzione di continuità nella prova dell'affidamento, atteso che MD (Messa a Disposizione Fondi) e IV (Istruttoria Veloce) non sono riscontrabili dai prospetti del CTU ne' messe a disposizione dalla parte che invoca il riconoscimento dell'affidamento.
Perché la prescrizione decorra per intero dalla chiusura del conto, l'affidamento deve essere considerato ininterrotto. Se tra il 2009 e il 2016 la banca non ha addebitato CMS, non ha prodotto contratti e il conto è rimasto "scoperto" senza che vi fosse una formale concessione di credito, la banca può validamente sostenere che in quegli anni il conto non fosse affidato.
Il CTU nella sua relazione peritale (quarta ipotesi di calcolo) prova a sostenere la continuità di fatto dell'affidamento, questo in assenza di prova di revoca del fido, nonostante la assenza di voci di addebito quali CMS, MD, IV.
Lo fa prendendo a base l'applicazione originaria di CMS la cui evidenza pone l davanti alla necessità CP_3 di dare prova del titolo sulla base del quale ha prelevato soldi per "mettere a disposizione" una somma. Parte Se l'Istituto, per il periodo 2001- 2009 ha incassato la ha implicitamente ammesso l'esistenza di un'obbligazione a tenere a disposizione il denaro. Trattasi di un comportamento concludente che prova l'affidamento di fatto il quale, sebbene non ammesso dopo il 1992, costituisce grave presunzione di affidamento del conto corrente ordinario.
Il fatto che nel 2016 compare finalmente un contratto scritto di fido è un elemento che gioca a favore del correntista.
Il contratto del 2016 non sembra costituire una concessione isolata, ma la formalizzazione di una situazione preesistente.
Atteso che le modalità di utilizzo del conto (i livelli di rosso e i giroconti anticipi) tra il 2009 e il 2016 sono rimaste identiche a quelle del periodo 2001-2009, la presunzione di affidamento copre anche il "buco". Il CTU osserva che il conto ha presentato saldi passivi costanti e importanti.
Anche se dopo il 2009 le CMS non risultano più addebitate, il prospetto mostra che le Spese Trimestrali sui conti anticipi continuano ininterrottamente fino al 2018.
Il CTU usa questo flusso continuo di addebiti per dimostrare che il "sistema" dei tre conti (ordinario + 2 anticipi) è rimasto attivo e collegato.
Il conto, per il periodo successivo al 2009 presenta costantemente un segno negativo (un "rosso" di migliaia di euro) e la banca non invia mai una lettera di diffida, di revoca o di richiesta di rientro immediato, si presume che tale scoperto non sia "abusivo" ma autorizzato.
La esposizione generata dalla persistenza dei conti anticipi non può dirsi meramente “tollerata” dall'Istituto di credito che ha permesso al cliente di continuare a operare con saldo passivo. Piuttosto tale esposizione conferma l'esistenza di un'apertura di credito, anche in assenza di CMS e comunque in presenza di “spese e commissioni anticipi addebitate su su c.c. 441184 (prospetto n. 11 pagg 4 e seguenti).
Ne consegue che per tutto il periodo il conto corrente deve ritenersi affidato.
pagina 6 di 9
3. SU LD
In presenza di contratto chiuso al 2022 la richiesta appare formulata nei termini prescrizionali e viene accolta nei limiti di cui alla TERZA ricostruzione di cui alla relazione del 27 gennaio 2025 (pag. 17)
Anche le CMS non pattuite (rectius delle quali non vi è contratto scritto) su conto corrente 441184 vanno conteggiate nel saldo complessivo a credito mentre, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.441184, deve concludersi nel senso che la non ha pattuito tassi di interessi debitori usurari in CP_1 violazione della legge 108/1996.
In difetto di pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140 vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostituivo ex art 117 TUB.
Va rigettata, invece, la domanda di nullità circa gli addebiti su conto corrente n. 441184 per “commissione massimo scoperto”, attesa la pattuizione della commissione in seno al contratto del 2001 in atti (all. 5 memoria convenuta del 29.01.2024)
E' stato accertato che la ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 441184, le CP_1 competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140 e, per questi ultimi, in difetto di pattuizione, va esclusa ogni capitalizzazione.
Per il c.c. 441184 la capitalizzazione va operata con periodicità annuale, con l'effetto di vedere ricalcolato il saldo.
Il saldo a credito del correntista, seguendo la ipotesi di calcolo di cui al prospetto terzo della relazione del 27 gennaio 2025 di complessivi euro 204.493,99 come di seguito descritto:
pagina 7 di 9
4. SULE SPESE DI LITE
In ragione dell'accoglimento della domanda, anche le spese del procedimento vanno poste a carico dell CP_3 convenuto e liquidate, seguendo lo scaglione di valore della decisione, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.441184, la convenuta CP_1 non ha pattuito tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
- accerta e dichiara che, in difetto di provata pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140 vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostituivo ex art 117 TUB;
- rigetta la domanda di nullità circa gli addebiti su conto corrente n. 441184 per “commissione massimo scoperto”, in presenza di relativa pattuizione;
- accerta e dichiara che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. CP_3
441184, le competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140 e, per questi ultimi, in difetto di pattuizione, va esclusa ogni capitalizzazione.
- accerta e dichiara che, per il c.c. 441184, la capitalizzazione va operata con periodicità annuale, con l'effetto di vedere ricalcolato il saldo;
- determina il saldo a credito del correntista, seguendo la ipotesi di calcolo di cui al prospetto terzo della relazione del 27 gennaio 2025, in complessivi euro 204.493,99 (pag. 28);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 204.493,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € pagina 8 di 9 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatati
Condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lanciano, 29/12/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2022 promossa da:
c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. PAGANO FABIO (c.f. Parte_1 C.F._1
) domiciliato in VIA ANDREA D'ISERNIA 8 80122 NAPOLI C.F._2
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. DAVI' MARIO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA, 18 CAMPOBASSO C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali nei termini che seguono:
Parte attrice:
“A) accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 441184, sul quale era regolata un'apertura di credito superiore ad euro 5200,00, nonché ai conti anticipi n. 462139 e 462140, la ha richiesto e applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996; CP_1
B) accertare e dichiarare in ogni caso, in relazione ai rapporti 462139 e 462140, per i rilievi svolti in narrativa, che non sussistono validi contratti redatti per iscritto e, per l'effetto, l'assenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi ultra-legali, alla commissione massimo scoperto, alla commissione disponibilità fondi, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate nonché la mancata pattuizione degli interessi a credito;
C) in ogni caso accertare e dichiarare, in relazione ai predetti rapporti n. 441184 (e l'apertura di credito ivi regolata) e ai rapporti 462139 e 462140, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta e indeterminabilità dell'oggetto delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultra-legali, all'applicazione della commissione massimo scoperto e delle commissioni e spese variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
D)in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di “commissione massimo scoperto”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
pagina 1 di 9 E) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
F) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. CP_1
441184, le competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
G) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n. 441184, stornate le competenze illegittime dei conti anticipi n. 462139 e 462140, ivi addebitate, nonché il reale saldo del suddetto conto in relazione alle eccezioni e ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n..17 del presente atto;
H) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi e alla restituzione delle somme che risulteranno a credito dell'attore;
I) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.”
Parte convenuta:
“affinchè l'adito Giudice Voglia:
- nel merito, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, (in accoglimento delle eccezioni anche di prescrizione sollevate dalla banca), rigettare integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nei capi da A a I dell'atto di citazione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha adito il Tribunale per vedere accertare la illegittimità dei rapporti bancari intercorsi con la convenuta in relazione alla applicazione di costi non pattuiti, interessi anatocistici e superiori al tasso CP_1 soglia legale (legge 108/1996) e ricalcolo del saldo a credito del correntista come determinato a seguito di richiesta CTU.
L'istituto di credito, oppostosi alle richieste, ha avversato anche la invocata consulenza che il GI ha ritenuto di disporre.
L'elaborato, da ultimo versato in atti, nel marzo 2025 (prima stesura del gennaio 2025 seguita da integrazione richiesta dal GI), ha consentito la completa verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione e della fondatezza delle pretese attoree nei termini che seguono.
Va premesso che i rapporti di conto gravitano attorno ad un conto corrente di corrispondenza, n. 441184, collegato a due conti anticipi nn 462139 e 462140 dei quali non è stata fornita prova documentale ma denuncia di smarrimento avanzata dallo stesso Istituto di credito. I conti anticipi sono stati chiusi il 29 agosto 2018 con saldo zero.
Il contratto di conto corrente risulta estinto nel 2022 a seguito di esercizio del diritto di recesso e contrattualmente affidato per l'importo di euro 25.000,00 dal 12.02.2016.
Le questioni cui questo Giudice viene maggiormente a soffermarsi nel prosieguo della pronuncia, decisive rispetto ad essa, attengono:
A. alla assenza di valida pattuizione in atti per i conti anticipi nn 462139 e 462140;
B. alla assenza di prodotti contratti di affidamento su conto corrente n. 441184 prima del 12 febbraio 2016.
Nella ordinanza del 30 agosto 2024 il GI ha chiesto al consulente, in relazione ai conti anticipo nn. 462139 e pagina 2 di 9 462140 (entrambi chiusi il 29.08.2018 con saldo 0), il ricalcolo delle somme dovute nell'arco temporale degli estratti conto prodotti:
A. Quantificando le CMS non pattuite: sul punto il CTU al punto C.
1.1. ha riferito non essere presenti i relativi contratti e pertanto dover ritenere non essere state pattuite CMS. Quanto al conto corrente 441184 sul quale capitalizzavano le somme dei conti anticipi in parola, il CTU ha concluso per la valida pattuizione;
B. Verificando il superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione originaria o di quelle successive: sul punto il CTU, con deposito del 2 marzo 2025, ha ribadito non essere stata depositata agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale concernente la pattuizione degli interessi, né con riferimento al rapporto di c/anticipi N 462139, né con riferimento al rapporto di c/anticipi N 462140.
In difetto di allegazione, anzi con riscontrata prova della denuncia di smarrimento inoltrata dalla stessa filiale, circostanza questa che proprio per la prova scritta a protezione del cliente non può tornare a suo svantaggio, il CTU ha ricalcolato il tasso al tasso BOT ex art 117 TUB escludendo le voci non provate con pattuizione.
Medesima attività è stata svolta sul conto corrente 441184 per il quale il CTU era in possesso di modulo contrattuale grazie al quale è stato consentito concludere per la corretta pattuizione delle voci di costo (punto C.
3.3. relazione del 2 marzo 2025).
SU SUPERAMENTO DEL PATTUITO RISPETTO AL TASSO SOGLIA Il tasso pattuito, originariamente stabilito nei moduli contrattuali è, per il conto 441184, del 9,50% , alzato al 13,75% nel 2001.Il tasso pattuito non supera il tasso soglia. Il tasso del 9,50% era ampiamente sotto soglia. Il tasso del 13,75% era anch'esso sotto soglia, seppur più vicino al limite legale.
Il CTU effettua un ulteriore calcolo, questa volta verificando se il TEG trimestrale supera il limite legale. Infatti il tasso applicato, comprensivo degli oneri, ha superato la soglia usura in diversi periodi: a. Conto Anticipi 462139: Superamento nel 4° trim. 2003, 3°/4° trim. 2004, primi tre trimestri 2005 e 1° trim. 2009. b. Conto Anticipi 462140: Superamento nel 1° trim. 2003, 3°/4° trim. 2004 e primi tre trimestri 2005. Quel che ha comportato, per i rapporti in parola, il superamento del tasso soglia è la applicazione delle CMS. Il CTU opera, pertanto, la rettifica del saldo, depurandolo da queste poste illegittime. Una conclusione che, nel caso che ci occupa, appare oltremodo giustificata dalla assenza dei contratti richiamati ( conto anticipi 462139 e 462140) con conseguente illegittimità delle poste applicate senza valida pattuizione. Di qui la esclusione, per intero, delle poste addebitate a titolo di interessi e la applicazione dell'art. 117 del TUB (Testo Unico Bancario).
Come richiesto, il CTU ha provveduto alla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente con ricalcolo delle competenze maturate sul conto corrente ordinario N 441184 effettuato applicando i tassi di interesse contrattuali e, ove non prevista pattuizione, tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
1. SULA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Per il periodo post-2000 (Delibera CICR) il CTU conclude spesso per la nullità della capitalizzazione se manca una pattuizione che garantisca la pari reciprocità (stessa periodicità di capitalizzazione per interessi debitori e creditori) o se il contratto non è stato adeguatamente rinegoziato dopo la delibera CICR del 2000.
Il CTU ha proceduto alla "depurazione" del conto dall'anatocismo: ha eliminato l'effetto dell'addebito degli interessi sugli interessi già maturati;
ha calcolato il saldo applicando la capitalizzazione annuale (o in alcuni scenari la capitalizzazione semplice, cioè zero anatocismo), come richiesto dalla giurisprudenza prevalente in caso di nullità della clausola trimestrale.
Sui conti anticipi (462139 e 462140), la conclusione è stata più severa. pagina 3 di 9 Infatti in assenza di produzione dei contratti originari, il CTU ha concluso non esistere alcuna autorizzazione scritta di capitalizzazione degli interessi. Di conseguenza, per questi conti, il ricalcolo è stato effettuato escludendo ogni forma di anatocismo, trattando gli addebiti come poste meramente contabili da stornare. L'eliminazione della capitalizzazione trimestrale è, insieme allo storno delle CMS e degli interessi non dovuti, uno dei fattori che determina il passaggio dal "saldo banca" (debitore) al "saldo rettificato". Il CTU dichiara che la banca, capitalizzando trimestralmente interessi non dovuti o mal pattuiti, ha generato un effetto anatocistico esponenziale che va rimosso per ripristinare la corretta situazione contabile. Il CTU conclude per la nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca e propone al Giudice un saldo ricalcolato che elimina questo onere illegittimo per tutta la durata del rapporto (dal 2001 al 2016). Per arrivare al saldo rettificato CTU è partito dall'estratto conto della banca eliminando le seguenti voci di costi: Interessi Anatocistici: Tutta la quota di interessi calcolata sugli interessi (capitalizzazione trimestrale). Interessi Usurari: Nei trimestri in cui il TEG ha superato la soglia ha previsto la applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB in difetto di valida pattuizione contrattuale in atti.
2. SUL'AFFIDAMENTO DEL C.C. 441184
Nella ordinanza del 30 agosto 2024 il GI premetteva che il contratto di conto n. 441184 è conto corrente di corrispondenza e che l'affidamento è stato accordato sul predetto conto dell'importo di euro 25.000,00 in data 12.02.2016.
Di conseguenza il ctu ha concluso che il rapporto di conto corrente N 441184 :
a)non risulta contrattualmente assistito da affidamenti, per tutto il periodo che va dalla data di accessione del 25/01/2001 e fino a tutto il 12/02/2016 e che, pertanto, detto rapporto di conto corrente NON ha operato formalmente, ovvero documentalmente, con aperture di credito che fossero contrattualmente formalizzate.
b) In mancanza di documentazione contrattuale di concessione di affidamenti il conto corrente N 441184 sarebbe da considerare per tutto il predetto periodo (dal 25/01/2001 al 12/02/2016) come un “conto non affidato”.
Il quesito peritale del 16 agosto 2024 integrativo, infatti, aveva chiesto al CTU di verificare se nel periodo precedente al decennio anteriore alla data di ricezione della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione sul conto corrente principale n. 441184 fossero intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) e, in caso positivo, di escludere dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c n. 441184 e dei conti anticipi fatture n. 462139 e 462140, gli addebiti coperti da tali versamenti.
Sul punto il CTU, in disparte ogni valutazione sulla prova scritta del rapporto di affidamento, ha ritenuto provato quest'ultimo sulla scorta degli estratti del conto predetto agli atti dal 25.01.2001 da cui si evince la presenza di un affidamento in quanto trattasi di conto non saltuariamente a debito con applicazione della commissione massimo scoperto, onere compatibile solo con un'apertura di credito.
Dal 30.10.2002 sono addebitate su tale rapporto anche le competenze dei conti anticipo che, si ricorda, sono conti tecnici privi di autonomia rispetto al rapporto principale contabile (Cass. 14321/2022; Cass. 13449/2011; Cass. 11524/2020).
Il PROSPETTO N. 13) evidenzia che, per tutto il periodo oggetto di indagine, ovvero dalla data di apertura del c/c ordinario N 441184 e fino a tutto il 03/06/2012, le rimesse desumibili dagli estratti conto bancari risultano sistematicamente superiori rispetto alle competenze di tempo in tempo addebitate dalla sul CP_1 medesimo conto corrente ordinario.
In altre parole gli importi versati dal cliente sul conto ( sono sempre risultati più alti degli interessi, CP_2 commissioni e spese che la ha addebitato (Competenze) sul quel conto. CP_1
pagina 4 di 9 La rimessa Ripristinatoria è un versamento che viene effettuato quando il conto è a debito ma entro i limiti di un fido (apertura di credito) concesso dalla banca. Questo versamento si limita a ripristinare la disponibilità del fido (es. il fido era di 10.000€, il conto a -8.000€, un versamento di 5.000€ riporta il saldo a -3.000€, ripristinando la disponibilità di 5.000€). Non è considerato un pagamento in senso tecnico-legale.
La rimessa Solutoria, invece, è un versamento che viene effettuato quando il conto è "scoperto" (senza fido o "extra-fido"). Questo versamento, essendo necessario per estinguere un debito effettivo ed esigibile verso la banca (perché si è utilizzato più di quanto concesso o non c'era nessun fido), è considerato un pagamento effettivo del debito.
Il fatto che le Rimesse (versamenti) siano state sistematicamente superiori alle Competenze (costi addebitati dalla banca) implica che, con alta probabilità, non v'era un saldo debitore persistente e significativo (o scoperti non coperti da fido).
I versamenti (rimesse) avevano lo scopo di coprire le competenze addebitate e mantenere il conto in equilibrio o in attivo senza che vi siano stati veri e propri "pagamenti" (rimesse solutorie) da ripetere.
La prescrizione decennale, pertanto, decorre dalla chiusura del rapporto (estinzione del c.c.) e non dalle singole rimesse.
Finché il conto è aperto, il rapporto è considerato unitario, e l'azione di ripetizione può essere esercitata solo alla fine del rapporto.
2.1. SUL'AFFIDAMENTO PER PRESUNZIONE - nullità ex art 117 di protezione
Dall'entrata in vigore del TUB (1992) la forma scritta dei contratti di affidamento è diventata obbligatoria ma, come correttamente sottolineato da parte attrice, trattasi di forma di protezione, posta a tutela del correntista. Resta che dinanzi alla eccezione di prescrizione sollevata dall è nell'interesse del correntista CP_3 qualificare i suoi versamenti come ripristinatori o solutori.
Orbene dall'esame della CTU emerge che tali pagamenti siano occorsi a ripristinare l'quilibrio contrattuale con funzione eminentemente ripristinatoria.
Resta la presenza delle CMS negli estratti conto di cui al contratto c.c. 441184 le quali, in difetto di contrattualizzazione delle stesse prima del 2016, costituiscono prova indiziaria della esistenza di un accordo di apertura di credito, anche se il contratto scritto è andato perduto o non è mai stato formalizzato correttamente.
Il totale delle CMS esplicitamente identificate nel Prospetto n. 12 esclusivamente calcolate su c.c. 441184
2001 1.438,65 4 trimestri completi
2002 1.110,13 Esclusi addebiti su conto 462139
2003 705,18 Esclusi addebiti su conti anticipi
2004 983,24 Esclusi addebiti su conti anticipi
2005 1.340,68 -
2006 1.250,55 -
2007 980,12 -
2008 1.150,44 -
2009 591,15 Ultimi addebiti rilevati (giugno/settembre/dicembre)
2010 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
2011 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
2012 (feb) 0,00 Nessun addebito con dicitura CMS
Ammonta complessivamente ad euro € 9.550,14. pagina 5 di 9 Dal 2010 al 2016, il documento riporta solo "Spese Trimestrali" di importo fisso molto basso (es. € 1,10 o € 2,00), che non sono classificabili come CMS o MD.
Verificando l'andamento del rapporto e le prove indiziarie fornite a supporto dell'affidamento del c.c., si può raggiungere la conclusione che questo fosse affidato fino al 2009.
Ulteriore conferma dalla Centrale Rischi dove si evince una segnalazione di apertura di credito da parte della Banca convenuta (come allora con un affidamento di euro 60.000 già Controparte_4
a dicembre 2002 per poi salire a 135.000 a Marzo 2003 per poi arrivare a 225.000 a gennaio 2004.
Orbene, siamo in presenza di soluzione di continuità nella prova dell'affidamento, atteso che MD (Messa a Disposizione Fondi) e IV (Istruttoria Veloce) non sono riscontrabili dai prospetti del CTU ne' messe a disposizione dalla parte che invoca il riconoscimento dell'affidamento.
Perché la prescrizione decorra per intero dalla chiusura del conto, l'affidamento deve essere considerato ininterrotto. Se tra il 2009 e il 2016 la banca non ha addebitato CMS, non ha prodotto contratti e il conto è rimasto "scoperto" senza che vi fosse una formale concessione di credito, la banca può validamente sostenere che in quegli anni il conto non fosse affidato.
Il CTU nella sua relazione peritale (quarta ipotesi di calcolo) prova a sostenere la continuità di fatto dell'affidamento, questo in assenza di prova di revoca del fido, nonostante la assenza di voci di addebito quali CMS, MD, IV.
Lo fa prendendo a base l'applicazione originaria di CMS la cui evidenza pone l davanti alla necessità CP_3 di dare prova del titolo sulla base del quale ha prelevato soldi per "mettere a disposizione" una somma. Parte Se l'Istituto, per il periodo 2001- 2009 ha incassato la ha implicitamente ammesso l'esistenza di un'obbligazione a tenere a disposizione il denaro. Trattasi di un comportamento concludente che prova l'affidamento di fatto il quale, sebbene non ammesso dopo il 1992, costituisce grave presunzione di affidamento del conto corrente ordinario.
Il fatto che nel 2016 compare finalmente un contratto scritto di fido è un elemento che gioca a favore del correntista.
Il contratto del 2016 non sembra costituire una concessione isolata, ma la formalizzazione di una situazione preesistente.
Atteso che le modalità di utilizzo del conto (i livelli di rosso e i giroconti anticipi) tra il 2009 e il 2016 sono rimaste identiche a quelle del periodo 2001-2009, la presunzione di affidamento copre anche il "buco". Il CTU osserva che il conto ha presentato saldi passivi costanti e importanti.
Anche se dopo il 2009 le CMS non risultano più addebitate, il prospetto mostra che le Spese Trimestrali sui conti anticipi continuano ininterrottamente fino al 2018.
Il CTU usa questo flusso continuo di addebiti per dimostrare che il "sistema" dei tre conti (ordinario + 2 anticipi) è rimasto attivo e collegato.
Il conto, per il periodo successivo al 2009 presenta costantemente un segno negativo (un "rosso" di migliaia di euro) e la banca non invia mai una lettera di diffida, di revoca o di richiesta di rientro immediato, si presume che tale scoperto non sia "abusivo" ma autorizzato.
La esposizione generata dalla persistenza dei conti anticipi non può dirsi meramente “tollerata” dall'Istituto di credito che ha permesso al cliente di continuare a operare con saldo passivo. Piuttosto tale esposizione conferma l'esistenza di un'apertura di credito, anche in assenza di CMS e comunque in presenza di “spese e commissioni anticipi addebitate su su c.c. 441184 (prospetto n. 11 pagg 4 e seguenti).
Ne consegue che per tutto il periodo il conto corrente deve ritenersi affidato.
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3. SU LD
In presenza di contratto chiuso al 2022 la richiesta appare formulata nei termini prescrizionali e viene accolta nei limiti di cui alla TERZA ricostruzione di cui alla relazione del 27 gennaio 2025 (pag. 17)
Anche le CMS non pattuite (rectius delle quali non vi è contratto scritto) su conto corrente 441184 vanno conteggiate nel saldo complessivo a credito mentre, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.441184, deve concludersi nel senso che la non ha pattuito tassi di interessi debitori usurari in CP_1 violazione della legge 108/1996.
In difetto di pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140 vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostituivo ex art 117 TUB.
Va rigettata, invece, la domanda di nullità circa gli addebiti su conto corrente n. 441184 per “commissione massimo scoperto”, attesa la pattuizione della commissione in seno al contratto del 2001 in atti (all. 5 memoria convenuta del 29.01.2024)
E' stato accertato che la ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 441184, le CP_1 competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140 e, per questi ultimi, in difetto di pattuizione, va esclusa ogni capitalizzazione.
Per il c.c. 441184 la capitalizzazione va operata con periodicità annuale, con l'effetto di vedere ricalcolato il saldo.
Il saldo a credito del correntista, seguendo la ipotesi di calcolo di cui al prospetto terzo della relazione del 27 gennaio 2025 di complessivi euro 204.493,99 come di seguito descritto:
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4. SULE SPESE DI LITE
In ragione dell'accoglimento della domanda, anche le spese del procedimento vanno poste a carico dell CP_3 convenuto e liquidate, seguendo lo scaglione di valore della decisione, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n.441184, la convenuta CP_1 non ha pattuito tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
- accerta e dichiara che, in difetto di provata pattuizione interessi e costi in relazione ai rapporti 462139 e 462140 vanno escluse le relative voci di pagamento per interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi applicando il tasso sostituivo ex art 117 TUB;
- rigetta la domanda di nullità circa gli addebiti su conto corrente n. 441184 per “commissione massimo scoperto”, in presenza di relativa pattuizione;
- accerta e dichiara che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente sul conto corrente ordinario n. CP_3
441184, le competenze dello stesso e dei conti anticipi n. 462139 e 462140 e, per questi ultimi, in difetto di pattuizione, va esclusa ogni capitalizzazione.
- accerta e dichiara che, per il c.c. 441184, la capitalizzazione va operata con periodicità annuale, con l'effetto di vedere ricalcolato il saldo;
- determina il saldo a credito del correntista, seguendo la ipotesi di calcolo di cui al prospetto terzo della relazione del 27 gennaio 2025, in complessivi euro 204.493,99 (pag. 28);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 204.493,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € pagina 8 di 9 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatati
Condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lanciano, 29/12/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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