CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti, 1 20861 Brugherio MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 342 IMU 2020
- sul ricorso n. 4183/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 3388301612 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti 1 20861 Brugherio MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 345 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra DR LE proponeva separati ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano avverso gli avvisi di accertamento IMU, anno 2020 emessi dal Comune di Brugherio per omesso versamento dell'imposta per 11 mesi, in quanto i beni erano stati acquistati, con atto di compravendita in data 24.12.2019, dalla madre Nominativo_2 mentre la richiesta di cambio di residenza anagrafica nell'immobile acquistato è avvenuto successivamente il 17.11.2020, cioè undici mesi dopo l'acquisto.
La ricorrente assumeva di avere avuto la residenza abituale presso il predetto immobile, acquistato dalla madre, invocando anche la sospensione dei termini ID
L' intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'inapplicabilità della normativa ID invocata dalla contribuente a titolo di sanatoria del ritardo del trasferimento di residenza anagrafica, in quanto la sospensione dei termini non riguardi l'IMU, i cui presupposti impositivi non sono stati modificati dalla normativa transitoria.
La questione principale concerne la possibilità di considerare le unità abitative in questione come abitazione principale e relative pertinenze nel periodo di 11 mensilità da gennaio a novembre (possesso per più di 15 gg. nel mese) del 2020 , prima del trasferimento di residenza anagrafica nell'unità immobiliare avvenuto il 17/11/2020.
La disciplina della residenza anagrafica è rinvenibile nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1 e 3) e definisce l'abitazione principale, esente da IMU, come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Entrambi i requisiti sono necessari (dimora abituale e residenza anagrafica) per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale). (Cass. nn. 11143/2024, 11128/2024, 11110/2024, 11082/2024, 11072/2024)
Il requisito della residenza anagrafica, indicato dalla normativa IMU per definire l'abitazione principale esente da imposta, è diverso dalla definizione del Codice civile prevista dagli artt. 43 e 44 c.c., che non richiede necessariamente l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente.
Invece la norma IMU richiede la residenza anagrafica unitamente e contestualmente alla dimora abituale
Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi.
La particolarità della vicenda consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese processuali.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti, 1 20861 Brugherio MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 342 IMU 2020
- sul ricorso n. 4183/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 3388301612 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti 1 20861 Brugherio MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 345 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra DR LE proponeva separati ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano avverso gli avvisi di accertamento IMU, anno 2020 emessi dal Comune di Brugherio per omesso versamento dell'imposta per 11 mesi, in quanto i beni erano stati acquistati, con atto di compravendita in data 24.12.2019, dalla madre Nominativo_2 mentre la richiesta di cambio di residenza anagrafica nell'immobile acquistato è avvenuto successivamente il 17.11.2020, cioè undici mesi dopo l'acquisto.
La ricorrente assumeva di avere avuto la residenza abituale presso il predetto immobile, acquistato dalla madre, invocando anche la sospensione dei termini ID
L' intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'inapplicabilità della normativa ID invocata dalla contribuente a titolo di sanatoria del ritardo del trasferimento di residenza anagrafica, in quanto la sospensione dei termini non riguardi l'IMU, i cui presupposti impositivi non sono stati modificati dalla normativa transitoria.
La questione principale concerne la possibilità di considerare le unità abitative in questione come abitazione principale e relative pertinenze nel periodo di 11 mensilità da gennaio a novembre (possesso per più di 15 gg. nel mese) del 2020 , prima del trasferimento di residenza anagrafica nell'unità immobiliare avvenuto il 17/11/2020.
La disciplina della residenza anagrafica è rinvenibile nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1 e 3) e definisce l'abitazione principale, esente da IMU, come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Entrambi i requisiti sono necessari (dimora abituale e residenza anagrafica) per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale). (Cass. nn. 11143/2024, 11128/2024, 11110/2024, 11082/2024, 11072/2024)
Il requisito della residenza anagrafica, indicato dalla normativa IMU per definire l'abitazione principale esente da imposta, è diverso dalla definizione del Codice civile prevista dagli artt. 43 e 44 c.c., che non richiede necessariamente l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente.
Invece la norma IMU richiede la residenza anagrafica unitamente e contestualmente alla dimora abituale
Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi.
La particolarità della vicenda consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese processuali.