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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/04/2023 al n. 676/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1971, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Vittorio Giordani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
8.5.2019
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ) , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa in causa dall'avv. Emanuele Agnello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Berbera n. 19, Verona, come da procura a margine/in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 9.12.2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
piaccia alla Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
sentenza impugnata, I. nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata
laddove vengono respinte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo 8.5.2019 -con il limite di seguito riportato della richiesta di
condanna di controparte all'importo massimo di euro 260.000,00- che qui si
riportano pedissequamente:
1.- nel merito, in primo luogo: dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto
illegittimo, nullo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
disporsi la revoca dello stesso;
2.- nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi l'opposta CP_2
a pagare a la somma di euro euro 260.000,00
[...] Parte_1
oltre interessi annui pari alla rivalutazione Istat, dal dovuto al saldo effettivo;
3.- comunque: spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali;
pagina 2 di 13 4. - in via istruttoria:
- si insiste per le richieste istruttorie non accolte di cui alla Memoria autorizzata
ex art.183cpc VI°C cpc
- Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della prova per testi, riguardante in
particolare la testimonianza dell'avv di cui al verbale 10.2.2022 in Tes_1
quanto i capitoli di cui alla Memoria ex art.183cpc n. 3 non corrispondono al
thema decidendum fissato con la Memoria ex art.183 cpc c.VI° n.1”
II. subordinatamente all'accoglimento della domanda di revoca del decreto
ingiuntivo opposto e/o all'accoglimento dell'appello: disporsi la restituzione
all'appellante della somma versata quanto a euro 82.152,40 così come versata
da doc.e ed f, prodotti con le note di trattazione scritta contenenti precisazione
conclusioni, oltre agli interessi legali dal versamento al saldo;
III. in ogni caso,
onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese
generali, con richiesta di distrazione di onorario e spese in favore del legale
antistatario.
IV. In via istruttoria,
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in
primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
e nello specifico richiamandosi a quanto esposto al punto IV) dell'impugnativa
in atto di citazione d'appello
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Nel merito. Previo l'accertamento di quanto esposto in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, respingersi l'appello proposto dal signor Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 357/2023 del 22.02.2023
[...]
pagina 3 di 13 pubblicata il 23.02.2023, confermandosi integralmente detta decisione ed in particolare le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri di legge per entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato il 9.5.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. nr. 742/2019 emesso dal Tribunale di Verona in data
5.3.2019 su ricorso di per il pagamento della somma di Controparte_2
Euro 50.000,00 oltre interessi mutuata al a mezzo di cinque assegni Pt_1
circolari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno emessi da IC NC in data 21.7.2010 la cui debenza risultava confermata dal riconoscimento di debito sottoscritto dallo stesso il 21.7.2010. Pt_1
L'opponente deduceva che gli assegni erano stati consegnati quale anticipazione delle spese relative ai lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell'immobile denominato “Villa Biondella” (all'epoca in comunione tra
[...]
, , ed esso opponente). A Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
comprova dei propri assunti produceva due scritture private, sottoscritte da quale procuratrice dell'opposta, e dagli altri comproprietari: Parte_3
- con la prima, risalente al 08.06.2011, era stato autorizzato ad eseguire lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell'immobile, sostenendone la spesa fino all'importo di Euro 200.000,00 che sarebbe stata rimborsata con la vendita dell'immobile;
- con la seconda, sottoscritta il 3.2.2015, i medesimi comproprietari, preso atto della necessità di aumentare l'investimento iniziale di ulteriori euro 550.000,000
pagina 4 di 13 per portare a compimento l'intero progetto, avevano previsto che le somme sarebbero state messe a disposizione da ed Controparte_3 Parte_1
con obbligo degli altri comproprietari di rimborso pro quota, dando
[...]
inoltre atto, , di avere “già versato un acconto pari ad Controparte_1
euro 50.000,00 in data 21.7.2010 per inizio lavori tramite assegni circolari”.
Pertanto, riteneva insussistente il credito di controparte e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento in proprio favore della somma di Euro 280.330,00
pari alla differenza tra l'acconto versato dalla convenuta ed il credito di euro
333.330,00 oltre accessori.
Si costituiva , formulando alcune contestazioni – di cui si Controparte_1
dirà meglio infra - in ordine alle scritture prodotte e comunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Escussi alcuni dei testi indicati dalle parti ed espletata C.T.U. grafologica, che confermava l'autografia della sottoscrizione della apposta alla scrittura Pt_3
del 2011, risultando, invece, apocrifa la firma dalla medesima apparentemente apposta sul più recente documento, il Tribunale con sentenza n. 357/2023
definiva la causa, rigettando l'opposizione.
Osservava il primo giudice che, pur provata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione alla villa, difettava la prova del relativo pagamento da parte dell'attore. In particolar modo, riteneva significativa l'omessa produzione di prove scritte, quali bonifici o assegni bancari e relativi estratti conto, attestanti il pagamento di importi così rilevanti e valutava le fatture prodotte dal Pt_1
inidonee a fornire la prova richiesta in quanto prive di intestazione e di qualsiasi riferimento al cantiere oggetto di causa ovvero intestate a soggetto giuridico pagina 5 di 13 distinto dall'attore (la Cooperativa MultiService), prive di oggetto oppure costituenti copia di fatture già prodotte.
Le spese seguivano la soccombenza ed il Tribunale revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in via anticipata e provvisoria dall'opponente che aveva agito in mala fede in quanto aveva prodotto “una
scrittura privata recante sottoscrizione apocrifa della procuratrice generale
della convenuta opposta in quanto frutto di fotomontaggio”
*****
2.1 Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello che, Parte_1
con il primo motivo, ha contestato la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto effettivamente contestata l'esecuzione delle opere da parte della Pt_1
e non assolto l'onere della prova su di lui gravante di aver dato esecuzione alle opere del progetto dell'arch. Persona_1
Il Tribunale, infatti, non aveva considerato i documenti, meglio indicati alle pagg.
8-10 dell'atto d'appello, da lui prodotti e gli esiti delle prove testimoniali che avevano confermato l'esecuzione dei lavori, affidata a Multiservice che –
osservava l'appellante – rappresentava la “promanazione di Parte_1
il quale secondo il progettista e direttore lavori si occupava degli
[...]
aspetti economici”
Con il secondo motivo ha contestato la decisione del primo giudice di “sentire il
teste Avv. sulla circostanza indicata in memoria ex art. 183 VI n. 3 Tes_1
cpc” estranea al thema decidendum come delineato con i precedenti atti difensivi, eccependo altresì che il teste aveva riferito su una circostanza diversa pagina 6 di 13 da quella capitolata (quella sul soggetto che aveva effettivamente pagato i lavori,
tale ) che rendeva la deposizione inammissibile. Per_2
Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 1110 c.c. in base al quale il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere almeno il rimborso delle spese sostenute.
Con il quarto motivo ha lamentato il rigetto della richiesta di C.T.U. volta a verificare le opere eseguite e “la contabilità di cantiere ancora disponibile
presso la Cooperativa MultiService”
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del Tribunale di ritenere liberamente valutabile la scrittura del 3.2.2015 che, invece, provenendo dal procuratore della convenuta, avrebbe dovuto formare piena prova nei suoi confronti essendo soggetta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, alle regole stabilite dagli artt. 214 e 215 c.p.c. (ciò che risultava dirimente in quanto la non aveva disconosciuto gli originali delle scritture private, CP_1
depositate il 3.12.2021 e nel 2015).
In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto decidere l'opposizione tenendo conto di entrambe le scritture dal momento che la convenuta non aveva reiterato il disconoscimento dopo la produzione degli originali.
Con il sesto motivo ha criticato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da rivedere per i motivi precedentemente esposti.
2.2. Si costituiva anche in appello , chiedendo la reiezione Controparte_1
del gravame.
2.3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024, tenutasi secondo modalità cartolari, nella quale le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio di pagina 7 di 13 comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del C.I. del
23.11.2023.
*****
3.1 Il primo motivo è infondato;
in proposito è dirimente rilevare che l'opponente – odierno appellato – non ha dimostrato di avere effettivamente sostenuto le spese dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
La mail di cui al doc. 13 ed i docc 17-19 del fascicolo attoreo riguardano i preventivi di spesa e le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento dei lavori,
sicché comprovano al più il rilascio in favore del dei titoli abilitativi. Pt_1
Gli altri documenti depositati dall'appellante ed indicati nell'esposizione del motivo, lungi dal corroborare i suoi assunti, confermano la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale, il quale ha giustamente evidenziato che si tratta di fatture intestate per lo più alla cooperativa MultiService ovvero prive di intestatario e/o di indicazioni del cantiere cui si riferivano. Peraltro, la deposizione del direttore dei lavori citata dall'appellante smentisce la ricostruzione da questi operata, avendo l'arch. indicato la predetta Per_3
società come “la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione”. Risulta poco significativa la circostanza, evidenziata dall'appellante, che Multiservice fosse
“la cooperativa di famiglia di ” in quanto si tratta di Parte_1
soggetto dotato di personalità giuridica, come tale distinto dall'appellante, che,
peraltro, neppure ricopriva all'epoca dei fatti il ruolo di amministratore (sempre affidato, secondo quanto risulta dalle visure camerali dimesse, a CP_3
).
[...]
3.2. Le deduzioni oggetto del secondo motivo sono irrilevanti.
pagina 8 di 13 E' pur vero che il Tribunale a pagina 5 della motivazione ha fatto riferimento alla deposizione dell'avv. ma ciò solo per confermare la mancanza di Tes_1
prova degli esborsi sostenuti, posto che, secondo quanto riferito da quel teste, i lavori erano seguiti dal sig. , intenzionato ad acquistare la villa. Tuttavia, Per_2
anche qualora, per incapacità del teste o inammissibilità della capitolazione, non si tenesse conto delle dichiarazioni rese dall'avv. l'esito della lite non Tes_1
muterebbe giacché l'appellante non ha assolto all'onere di documentare i pagamenti eseguiti.
3.3. La domanda di rimborso ai sensi dell'art. 1110 c.c., oggetto del terzo motivo, è stata formulata solo con l'atto d'appello ed è, pertanto, tardiva. In ogni caso, manca, come detto prima, la prova dell'effettuazione dei pagamenti da parte del Pt_1
3.4. Dal rigetto dei precedenti motivi consegue il rigetto del quarto, non essendovi necessità di disporre C.T.U. per accertare i lavori effettivamente svolti. Peraltro, il riferimento, effettuato nel quesito proposto dall'opponente,
alla contabilità di cantiere ancora disponibile presso la Cooperativa MultiService
conferma che i lavori sono stati pagati da un soggetto diverso da Pt_1
3.5.1. Quanto alla prima contestazione sviluppata con il quinto motivo - il mancato disconoscimento delle scritture prodotte con l'atto di opposizione - è
pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 18491 del 08/07/2024)
che il disconoscimento di una scrittura privata – indubbiamente necessario nel caso di specie, trattandosi di scritture provenienti dal procuratore della parte -
non richiede una forma vincolata, pur dovendo possedere i caratteri della pagina 9 di 13 specificità e della determinatezza e non potendo risolversi una mera espressione di stile.
Dalle difese della convenuta emerge con chiarezza la volontà di contestare non già l'autografia della sottoscrizione (cosa non possibile, trattandosi della firma di un'altra persona) bensì la sua riconducibilità alla sig.ra sicché deve Pt_3
ritenersi che le scritture siano state effettivamente disconosciute.
Invero, l'opposta ha chiaramente indicato di non avere autorizzato la sua procuratrice alla sottoscrizione di quelle scritture, eccependo che gli accordi raggiunti con il nipote riguardavano unicamente la ricerca di acquirenti dell'immobile. Inoltre, la convenuta ha prodotto un documento al fine di dimostrare che quella apposta nelle scritture prodotte dall'attore non poteva essere la grafia della Pt_3
ha, quindi, svolto difese chiaramente volte a negare ex art. 214 CP_1
c.p.c. qualunque effetto ai documenti prodotti dalla controparte.
3.5.3. Quanto alla seconda contestazione oggetto del motivo- mancata reiterazione del disconoscimento successivamente alla produzione dell'originale
- si ricorda che (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 6890 del 11/03/2021) il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia. A maggior ragione tale principio vale a fronte della produzione di copia della scrittura cui segua il deposito dell'originale.
pagina 10 di 13 3.5.4. In ogni caso si rileva assorbente la circostanza che l'opponente con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ha formulato istanza di verificazione, chiedendo a tal fine di poter produrre gli originali delle scritture.
Come osservato da Cass. sez. 3, con sentenza n. 3241 del 02/03/2012, la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata.
Qualora si volesse escludere che sia configurabile una rinuncia tacita a far valere la decadenza in epoca antecedente la produzione degli originali dovrebbe, però,
tenersi conto che la C.T.U. grafologica si è svolta senza che venisse acquisito l'originale della scrittura del 2015, vale a dire sulla base della sola copia dimessa con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione da parte del che Pt_1
nulla ha eccepito nel corso delle operazioni peritali e successivamente all'invio della bozza di consulenza (il suo consulente non ha formulato alcuna osservazione). Tale condotta processuale risulta di sicuro rilievo in quanto costituisce implicita rinuncia ad avvalersi degli effetti del riconoscimento della scrittura.
3.5.5 Il motivo è, pertanto, respinto.
3.6 La revoca del patrocinio a spese dello Stato è stata giustamente disposta dal
Tribunale in quanto dalla consulenza grafologica è emerso che la scrittura del
2015 è il frutto di un fotomontaggio. Peraltro, le circostanze prima evidenziate circa l'assenza di prova dei pagamenti denotano, se non mala fede, quanto meno pagina 11 di 13 un'evidente negligenza nell'acquisizione della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti (dovendo anche a tali fini rimarcarsi la mancanza di bonifici o di altre modalità di pagamento tracciabili che sarebbero state necessarie in considerazione del consistente importo - superiore nel suo complesso ad Euro
300.000,00 - delle somme asseritamente anticipate dal . Pt_1
*****
4.1 L'appello è respinto.
L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellante, tenuto al pagamento delle spese del grado d'appello di , liquidate Controparte_2
secondo valori medi, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2 Stante il rigetto del gravame, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 357/2023 pronunciata Controparte_2
il 31.03.2023 dal Tribunale di Verona, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/04/2023 al n. 676/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1971, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Vittorio Giordani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
8.5.2019
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ) , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa in causa dall'avv. Emanuele Agnello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Berbera n. 19, Verona, come da procura a margine/in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 9.12.2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
piaccia alla Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
sentenza impugnata, I. nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata
laddove vengono respinte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo 8.5.2019 -con il limite di seguito riportato della richiesta di
condanna di controparte all'importo massimo di euro 260.000,00- che qui si
riportano pedissequamente:
1.- nel merito, in primo luogo: dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto
illegittimo, nullo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
disporsi la revoca dello stesso;
2.- nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi l'opposta CP_2
a pagare a la somma di euro euro 260.000,00
[...] Parte_1
oltre interessi annui pari alla rivalutazione Istat, dal dovuto al saldo effettivo;
3.- comunque: spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali;
pagina 2 di 13 4. - in via istruttoria:
- si insiste per le richieste istruttorie non accolte di cui alla Memoria autorizzata
ex art.183cpc VI°C cpc
- Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della prova per testi, riguardante in
particolare la testimonianza dell'avv di cui al verbale 10.2.2022 in Tes_1
quanto i capitoli di cui alla Memoria ex art.183cpc n. 3 non corrispondono al
thema decidendum fissato con la Memoria ex art.183 cpc c.VI° n.1”
II. subordinatamente all'accoglimento della domanda di revoca del decreto
ingiuntivo opposto e/o all'accoglimento dell'appello: disporsi la restituzione
all'appellante della somma versata quanto a euro 82.152,40 così come versata
da doc.e ed f, prodotti con le note di trattazione scritta contenenti precisazione
conclusioni, oltre agli interessi legali dal versamento al saldo;
III. in ogni caso,
onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese
generali, con richiesta di distrazione di onorario e spese in favore del legale
antistatario.
IV. In via istruttoria,
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in
primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
e nello specifico richiamandosi a quanto esposto al punto IV) dell'impugnativa
in atto di citazione d'appello
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Nel merito. Previo l'accertamento di quanto esposto in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, respingersi l'appello proposto dal signor Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 357/2023 del 22.02.2023
[...]
pagina 3 di 13 pubblicata il 23.02.2023, confermandosi integralmente detta decisione ed in particolare le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri di legge per entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato il 9.5.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. nr. 742/2019 emesso dal Tribunale di Verona in data
5.3.2019 su ricorso di per il pagamento della somma di Controparte_2
Euro 50.000,00 oltre interessi mutuata al a mezzo di cinque assegni Pt_1
circolari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno emessi da IC NC in data 21.7.2010 la cui debenza risultava confermata dal riconoscimento di debito sottoscritto dallo stesso il 21.7.2010. Pt_1
L'opponente deduceva che gli assegni erano stati consegnati quale anticipazione delle spese relative ai lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell'immobile denominato “Villa Biondella” (all'epoca in comunione tra
[...]
, , ed esso opponente). A Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
comprova dei propri assunti produceva due scritture private, sottoscritte da quale procuratrice dell'opposta, e dagli altri comproprietari: Parte_3
- con la prima, risalente al 08.06.2011, era stato autorizzato ad eseguire lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell'immobile, sostenendone la spesa fino all'importo di Euro 200.000,00 che sarebbe stata rimborsata con la vendita dell'immobile;
- con la seconda, sottoscritta il 3.2.2015, i medesimi comproprietari, preso atto della necessità di aumentare l'investimento iniziale di ulteriori euro 550.000,000
pagina 4 di 13 per portare a compimento l'intero progetto, avevano previsto che le somme sarebbero state messe a disposizione da ed Controparte_3 Parte_1
con obbligo degli altri comproprietari di rimborso pro quota, dando
[...]
inoltre atto, , di avere “già versato un acconto pari ad Controparte_1
euro 50.000,00 in data 21.7.2010 per inizio lavori tramite assegni circolari”.
Pertanto, riteneva insussistente il credito di controparte e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento in proprio favore della somma di Euro 280.330,00
pari alla differenza tra l'acconto versato dalla convenuta ed il credito di euro
333.330,00 oltre accessori.
Si costituiva , formulando alcune contestazioni – di cui si Controparte_1
dirà meglio infra - in ordine alle scritture prodotte e comunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Escussi alcuni dei testi indicati dalle parti ed espletata C.T.U. grafologica, che confermava l'autografia della sottoscrizione della apposta alla scrittura Pt_3
del 2011, risultando, invece, apocrifa la firma dalla medesima apparentemente apposta sul più recente documento, il Tribunale con sentenza n. 357/2023
definiva la causa, rigettando l'opposizione.
Osservava il primo giudice che, pur provata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione alla villa, difettava la prova del relativo pagamento da parte dell'attore. In particolar modo, riteneva significativa l'omessa produzione di prove scritte, quali bonifici o assegni bancari e relativi estratti conto, attestanti il pagamento di importi così rilevanti e valutava le fatture prodotte dal Pt_1
inidonee a fornire la prova richiesta in quanto prive di intestazione e di qualsiasi riferimento al cantiere oggetto di causa ovvero intestate a soggetto giuridico pagina 5 di 13 distinto dall'attore (la Cooperativa MultiService), prive di oggetto oppure costituenti copia di fatture già prodotte.
Le spese seguivano la soccombenza ed il Tribunale revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in via anticipata e provvisoria dall'opponente che aveva agito in mala fede in quanto aveva prodotto “una
scrittura privata recante sottoscrizione apocrifa della procuratrice generale
della convenuta opposta in quanto frutto di fotomontaggio”
*****
2.1 Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello che, Parte_1
con il primo motivo, ha contestato la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto effettivamente contestata l'esecuzione delle opere da parte della Pt_1
e non assolto l'onere della prova su di lui gravante di aver dato esecuzione alle opere del progetto dell'arch. Persona_1
Il Tribunale, infatti, non aveva considerato i documenti, meglio indicati alle pagg.
8-10 dell'atto d'appello, da lui prodotti e gli esiti delle prove testimoniali che avevano confermato l'esecuzione dei lavori, affidata a Multiservice che –
osservava l'appellante – rappresentava la “promanazione di Parte_1
il quale secondo il progettista e direttore lavori si occupava degli
[...]
aspetti economici”
Con il secondo motivo ha contestato la decisione del primo giudice di “sentire il
teste Avv. sulla circostanza indicata in memoria ex art. 183 VI n. 3 Tes_1
cpc” estranea al thema decidendum come delineato con i precedenti atti difensivi, eccependo altresì che il teste aveva riferito su una circostanza diversa pagina 6 di 13 da quella capitolata (quella sul soggetto che aveva effettivamente pagato i lavori,
tale ) che rendeva la deposizione inammissibile. Per_2
Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 1110 c.c. in base al quale il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere almeno il rimborso delle spese sostenute.
Con il quarto motivo ha lamentato il rigetto della richiesta di C.T.U. volta a verificare le opere eseguite e “la contabilità di cantiere ancora disponibile
presso la Cooperativa MultiService”
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del Tribunale di ritenere liberamente valutabile la scrittura del 3.2.2015 che, invece, provenendo dal procuratore della convenuta, avrebbe dovuto formare piena prova nei suoi confronti essendo soggetta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, alle regole stabilite dagli artt. 214 e 215 c.p.c. (ciò che risultava dirimente in quanto la non aveva disconosciuto gli originali delle scritture private, CP_1
depositate il 3.12.2021 e nel 2015).
In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto decidere l'opposizione tenendo conto di entrambe le scritture dal momento che la convenuta non aveva reiterato il disconoscimento dopo la produzione degli originali.
Con il sesto motivo ha criticato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da rivedere per i motivi precedentemente esposti.
2.2. Si costituiva anche in appello , chiedendo la reiezione Controparte_1
del gravame.
2.3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024, tenutasi secondo modalità cartolari, nella quale le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio di pagina 7 di 13 comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del C.I. del
23.11.2023.
*****
3.1 Il primo motivo è infondato;
in proposito è dirimente rilevare che l'opponente – odierno appellato – non ha dimostrato di avere effettivamente sostenuto le spese dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
La mail di cui al doc. 13 ed i docc 17-19 del fascicolo attoreo riguardano i preventivi di spesa e le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento dei lavori,
sicché comprovano al più il rilascio in favore del dei titoli abilitativi. Pt_1
Gli altri documenti depositati dall'appellante ed indicati nell'esposizione del motivo, lungi dal corroborare i suoi assunti, confermano la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale, il quale ha giustamente evidenziato che si tratta di fatture intestate per lo più alla cooperativa MultiService ovvero prive di intestatario e/o di indicazioni del cantiere cui si riferivano. Peraltro, la deposizione del direttore dei lavori citata dall'appellante smentisce la ricostruzione da questi operata, avendo l'arch. indicato la predetta Per_3
società come “la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione”. Risulta poco significativa la circostanza, evidenziata dall'appellante, che Multiservice fosse
“la cooperativa di famiglia di ” in quanto si tratta di Parte_1
soggetto dotato di personalità giuridica, come tale distinto dall'appellante, che,
peraltro, neppure ricopriva all'epoca dei fatti il ruolo di amministratore (sempre affidato, secondo quanto risulta dalle visure camerali dimesse, a CP_3
).
[...]
3.2. Le deduzioni oggetto del secondo motivo sono irrilevanti.
pagina 8 di 13 E' pur vero che il Tribunale a pagina 5 della motivazione ha fatto riferimento alla deposizione dell'avv. ma ciò solo per confermare la mancanza di Tes_1
prova degli esborsi sostenuti, posto che, secondo quanto riferito da quel teste, i lavori erano seguiti dal sig. , intenzionato ad acquistare la villa. Tuttavia, Per_2
anche qualora, per incapacità del teste o inammissibilità della capitolazione, non si tenesse conto delle dichiarazioni rese dall'avv. l'esito della lite non Tes_1
muterebbe giacché l'appellante non ha assolto all'onere di documentare i pagamenti eseguiti.
3.3. La domanda di rimborso ai sensi dell'art. 1110 c.c., oggetto del terzo motivo, è stata formulata solo con l'atto d'appello ed è, pertanto, tardiva. In ogni caso, manca, come detto prima, la prova dell'effettuazione dei pagamenti da parte del Pt_1
3.4. Dal rigetto dei precedenti motivi consegue il rigetto del quarto, non essendovi necessità di disporre C.T.U. per accertare i lavori effettivamente svolti. Peraltro, il riferimento, effettuato nel quesito proposto dall'opponente,
alla contabilità di cantiere ancora disponibile presso la Cooperativa MultiService
conferma che i lavori sono stati pagati da un soggetto diverso da Pt_1
3.5.1. Quanto alla prima contestazione sviluppata con il quinto motivo - il mancato disconoscimento delle scritture prodotte con l'atto di opposizione - è
pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 18491 del 08/07/2024)
che il disconoscimento di una scrittura privata – indubbiamente necessario nel caso di specie, trattandosi di scritture provenienti dal procuratore della parte -
non richiede una forma vincolata, pur dovendo possedere i caratteri della pagina 9 di 13 specificità e della determinatezza e non potendo risolversi una mera espressione di stile.
Dalle difese della convenuta emerge con chiarezza la volontà di contestare non già l'autografia della sottoscrizione (cosa non possibile, trattandosi della firma di un'altra persona) bensì la sua riconducibilità alla sig.ra sicché deve Pt_3
ritenersi che le scritture siano state effettivamente disconosciute.
Invero, l'opposta ha chiaramente indicato di non avere autorizzato la sua procuratrice alla sottoscrizione di quelle scritture, eccependo che gli accordi raggiunti con il nipote riguardavano unicamente la ricerca di acquirenti dell'immobile. Inoltre, la convenuta ha prodotto un documento al fine di dimostrare che quella apposta nelle scritture prodotte dall'attore non poteva essere la grafia della Pt_3
ha, quindi, svolto difese chiaramente volte a negare ex art. 214 CP_1
c.p.c. qualunque effetto ai documenti prodotti dalla controparte.
3.5.3. Quanto alla seconda contestazione oggetto del motivo- mancata reiterazione del disconoscimento successivamente alla produzione dell'originale
- si ricorda che (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 6890 del 11/03/2021) il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia. A maggior ragione tale principio vale a fronte della produzione di copia della scrittura cui segua il deposito dell'originale.
pagina 10 di 13 3.5.4. In ogni caso si rileva assorbente la circostanza che l'opponente con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ha formulato istanza di verificazione, chiedendo a tal fine di poter produrre gli originali delle scritture.
Come osservato da Cass. sez. 3, con sentenza n. 3241 del 02/03/2012, la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata.
Qualora si volesse escludere che sia configurabile una rinuncia tacita a far valere la decadenza in epoca antecedente la produzione degli originali dovrebbe, però,
tenersi conto che la C.T.U. grafologica si è svolta senza che venisse acquisito l'originale della scrittura del 2015, vale a dire sulla base della sola copia dimessa con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione da parte del che Pt_1
nulla ha eccepito nel corso delle operazioni peritali e successivamente all'invio della bozza di consulenza (il suo consulente non ha formulato alcuna osservazione). Tale condotta processuale risulta di sicuro rilievo in quanto costituisce implicita rinuncia ad avvalersi degli effetti del riconoscimento della scrittura.
3.5.5 Il motivo è, pertanto, respinto.
3.6 La revoca del patrocinio a spese dello Stato è stata giustamente disposta dal
Tribunale in quanto dalla consulenza grafologica è emerso che la scrittura del
2015 è il frutto di un fotomontaggio. Peraltro, le circostanze prima evidenziate circa l'assenza di prova dei pagamenti denotano, se non mala fede, quanto meno pagina 11 di 13 un'evidente negligenza nell'acquisizione della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti (dovendo anche a tali fini rimarcarsi la mancanza di bonifici o di altre modalità di pagamento tracciabili che sarebbero state necessarie in considerazione del consistente importo - superiore nel suo complesso ad Euro
300.000,00 - delle somme asseritamente anticipate dal . Pt_1
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4.1 L'appello è respinto.
L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellante, tenuto al pagamento delle spese del grado d'appello di , liquidate Controparte_2
secondo valori medi, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2 Stante il rigetto del gravame, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 357/2023 pronunciata Controparte_2
il 31.03.2023 dal Tribunale di Verona, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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