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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 664/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 664/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Vito Vicino e Lucia Parte_1
UC
- Appellante -
nei confronti di
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
- Appellati contumaci -
OGGETTO: “Usucapione-1159 bis”. Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter cpc,
in prossimità dell'udienza del 9.12.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto depositato il 13.5.2011 i germani Michele, , e Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di hanno proposto opposizione avverso il Controparte_4 Per_1
decreto ex art. 3 L. n. 346/76, emesso in data 3.2.2011 nel giudizio iscritto al n. 66/2011 RG, con il quale il GU del Tribunale di Bari–Sezione Distaccata di Altamura ha riconosciuto, in favore di
, l'acquisto per usucapione speciale ex art 1159-bis cod. civ. del fondo rustico Parte_1
sito in Gravina in Puglia alla contrada “Scarpara”, identificato in catasto terreni al foglio 121,
particella 62, seminativo, di mq. 5716, in comproprietà indivisa tra (per la quota di Persona_2
1/3) e (titolare della restante quota di 2/3), dante causa dei germani Per_1 CP_1
1.1. – Gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di usucapione speciale, deducendo che: 1) per effetto della trascrizione, avvenuta nel 1984,
della domanda giudiziale proposta da nei confronti di per la divisione del Per_1 Persona_2
fondo rustico, nella causa pendente innanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura ed iscritta al n. R.G. 70220/1996, nessun acquisto per usucapione può essere opposto agli eredi di avendo, la domanda effetto prenotativo rispetto alla sentenza definitoria del giudizio;
Per_1
2) ha detenuto il fondo quale affittuario della madre , in base alle Parte_1 Persona_2
sue stesse dichiarazioni, senza mai esercitare un possesso “uti dominus” e né porre in essere atti idonei a determinare l'interversione nel possesso;
3) il presunto possesso dell'opposto non è mai stato pacifico, essendo stato contestato da e dai suoi eredi, com'è dimostrato dalla Per_1
raccomandata del 4.4.1996, con la quale costei ha intimato a di rilasciare il Parte_1
fondo, precisandosi che il contratto di affitto stipulato da quest'ultimo con la madre Persona_2
riguardava soltanto la quota di 1/3 della comproprietà del bene.
2. – Sulla base di tali motivi, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto impugnato e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese del giudizio.
2 3. – L'opposizione è stata contrastata da il quale ne ha dedotto Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il suo rigetto e insistendo per la dichiarazione di usucapione speciale del fondo in suo favore.
4. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prove orali.
5. – Con sentenza n. 1705/2024, pubblicata il 10.4.2024, l'adito giudice del Tribunale di Bari
ha accolto l'opposizione proposta ai sensi della L. n. 346/1976 dagli odierni appellati, revocando,
per la quota di rispettiva spettanza degli opponenti, il decreto del 3.2.2011 di riconoscimento dell'usucapione speciale del fondo ex art. 1159-bis cod. civ. in favore di e Parte_1
condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
5.1. – Il giudice monocratico ha adottato tali statuizioni conclusive sulla scorta del seguente itinerario argomentativo: a) non ha fornito la prova degli elementi costitutivi Parte_1
dell'usucapione, non avendo dimostrato né il possesso “uti dominus”, né l'interversione nel possesso;
b) l'opposto ha detenuto il fondo quale affittuario della madre Persona_2
comproprietaria del terreno, esercitando una mera detenzione e non anche un possesso esclusivo e continuato;
c) le domande giudiziali di divisione del fondo proposte da nel 1984 e nel Per_1
1996, hanno interrotto il decorso del termine utile all'usucapione; d) la documentazione prodotta in giudizio (in particolare la missiva del 2000 di e la sentenza di scioglimento della Persona_2
comunione ereditaria del 2013) confermano che il possesso del fondo è rimasto in capo alla madre dell'opposto e non anche all'aspirante usucapente;
e) la mera coltivazione del terreno e la percezione di aiuti agricoli non provano il possesso “uti dominus”, potendo tali attività giustificarsi in virtù di un titolo di mera detenzione;
f) l'opposto non ha dimostrato di aver escluso i comproprietari dal godimento del bene, né di possedere la qualifica di coltivatore diretto richiesta per l'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ.
6. – Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di sei Parte_1
(identificabili) motivi, chiedendone l'integrale riforma con il conseguente rigetto dell'originaria
3 opposizione proposta avverso il decreto di usucapione speciale, nonché, in via “cautelare”, la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 283 cpc.
7. – Con ordinanza dell'8.10.2024 l'intestata Corte di Appello ha dichiarato la contumacia degli appellati e rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc.
8. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 9.12.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 2668-bis cod. civ.,
censurando la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente considerato la domanda giudiziale di divisione del fondo rustico, proposta da nel 1984, come atto interruttivo Per_1
della prescrizione acquisitiva, senza tener conto che la relativa trascrizione, non essendo stata rinnovata nei termini di legge, ha perso efficacia “ex tunc” ai sensi dell'art. 2668-bis cod. civ. e dell'art. 58, comma 4, L. 18 giugno 2009 n. 69.
2. – Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i germani legittimati a proporre CP_1
opposizione avverso il decreto di accertamento dell'usucapione speciale ex L. n. 346/1976.
3. – Con un terzo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 1165 e 2943 cod. civ.,
criticando la pronunzia appellata con riferimento all'accertamento del requisito della “pacificità”
del possesso, per avere il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che le lettere raccomandate costituiscano causa di interruzione “civile” del possesso utile ai fini dell'usucapione, ciò in contrasto con le suddette norme codicistiche ed il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che escludono che una semplice diffida stragiudiziale possa avere efficacia interruttiva e far venir meno il possesso continuo e pacifico.
4. – Con un quarto motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 214 cpc.
Detto mezzo è sorretto dal seguente apparato deduttivo: “Nel corso del giudizio parte resistente
depositava documentazione attestante una probabile scrittura tra Il vicino e la Pt_1
4 comproprietaria , estranea al giudizio. È noto che le scritture provenienti da terzi Persona_2
estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la
disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. Esse
costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a
fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La
procedura di riconoscimento e verificazione di scrittura privata (art. 214 e 216 c.p.c.) riguarda
unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la
propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto;
per le
scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la
disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221c.p.c.”.
5. – Con un quinto motivo ha censurato la decisione di primo grado con riferimento all'“onus
probandi”, per avere il giudicante ritenuto – erroneamente secondo l'appellante – che la mera coltivazione del fondo rappresenta soltanto un principio di prova, e non, invece, una prova adeguata dell'esercizio del possesso sul fondo rustico.
6. – Con un ultimo motivo di gravame ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il titolo di coltivatore diretto in capo a , Parte_1
assumendo tale requisito come necessario ai fini del riconoscimento dell'usucapione speciale agraria ex art 1159-bis cod. civ.
7. – L'appello non può essere accolto sebbene alcuni dei suoi singoli motivi siano giuridicamente fondati.
8. – Il primo motivo di gravame è meritevole di accoglimento poiché l'appellante ha eccepito correttamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2668-bis cod. civ., introdotto dall'art. 62
della L. 18 giugno 2009, n. 69, nonché dell'art. 58, comma 4, delle relative disposizioni transitorie.
La norma ha introdotto un limite temporale ventennale all'efficacia delle trascrizioni delle domande giudiziali, stabilendo che la trascrizione cessa di produrre effetti decorso il termine di venti anni dalla sua esecuzione, salvo che ne venga effettuata la rinnovazione prima della
5 scadenza. Tale disciplina, diretta a garantire la certezza dei traffici giuridici e a circoscrivere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle formalità trascrittive, trova applicazione - ai sensi dell'art. 58,
comma 4, L. 69/2009 - anche alle trascrizioni eseguite oltre venti anni prima dell'entrata in vigore della stessa legge (4 luglio 2009), le quali conservano il loro effetto a condizione che siano rinnovate entro dodici mesi decorrenti dalla predetta data.
8.1. – Nel caso in esame, la domanda giudiziale di divisione del fondo rustico, proposta da nei confronti di , è stata trascritta in data 5.4.1984 e non risulta rinnovata Per_1 Persona_2
entro il termine di cui alla norma transitoria sopra indicata, ovverosia entro il 4.7.2010. Di
conseguenza, decorso il ventennio senza rinnovazione, la trascrizione ha perso efficacia “ex tunc”
e non può, quindi, produrre alcun effetto interruttivo del termine utile all'usucapione, né essere opposta ai terzi, tra i quali deve annoverarsi l'appellante, quale soggetto estraneo al giudizio di divisione.
9. – Il secondo motivo di appello, invece, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9.1. – L'opposizione avverso il decreto ex art. L. n. 346/1976 per usucapione speciale è stata validamente esperita dai germani che sono subentrati, per successione “mortis causa” a CP_1
, e, pertanto, hanno agito in qualità di eredi di quest'ultima. Sul punto la giurisprudenza Per_1
della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “la parte che ha un titolo legale che le
conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità
ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è
quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la
qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente,
provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel
comportamento dell'erede” (Cass.
8.1.2025 n. 390).
10. – Il terzo motivo è fondato poiché il giudice di primo grado ha ritenuto “interrotto” il possesso vantato da sull'errato presupposto dell'avvenuto invio, da parte di Parte_1 Per_1
6 (dante causa dei germani , della lettera raccomandata del 4.4.1996 con cui Per_1 CP_1
l'opponente è stato invitato a rilasciare immediatamente la parte del fondo, non rappresentante la quota di proprietà di (pari ad 1/3), madre di quest'ultimo. Così ragionando, il Persona_2
Tribunale di Bari ha trascurato i consolidati principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, in tema di possesso “ad usucapionem”, attraverso il rinvio operato dall'art. 1165 cod.
civ. all'art. 2943 cod. civ., “la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è
consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con
essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di
interruzione della prescrizione non ammette equipollenti” (Cass. 28.2.2019 n. 6029).
10.1 – Pertanto, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, così come gli atti di diffida o di messa in mora, ancorché siano idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, non esplicano la stessa efficacia con riguardo al termine per usucapire, giacché il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (cfr., fra le tante pronunzie del massimo consesso di legittimità, Cass. 29.7.2016 n
15927; Cass. 11.7.2011 n. 15199), potendosi attribuire efficacia interruttiva del possesso soltanto a quegli atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa,
oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 19.6.2003 n. 9845).
11. – Il quarto motivo di appello, delineato nel suo integrale contenuto enunciativo al punto
4. della narrativa della presente pronunzia, risulta privo di un'identificabile attitudine censuratoria rispetto alle effettive ragioni decisorie che sorreggono la sentenza impugnata.
12. – Il quinto motivo – avente ad oggetto l'“onus probandi” circa il possesso del fondo rustico – è privo di fondamento e va, conseguentemente, rigettato.
12.1. – Al riguardo, non appare inutile rammentare che il possesso, in quanto potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può ritenersi sussistente ove si riscontrino congiuntamente i due elementi
7 strutturali dell'istituto: quello oggettivo del cd. “corpus possessionis” (potere di fatto sulla cosa) e quello soggettivo del cd. “animus possidendi” (intenzione di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale).
12.2. – Inoltre, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti
condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così,
fra le tante, Cass. 10.11.2011 n. 23539, Cass. 19.10.2017 n. 24781).
12.3. – Orbene, la circostanza che abbia utilizzato in via esclusiva il bene Parte_1
ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e cura dell'immobile, non è, dunque, sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum”, che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente impadronirsi della proprietà quotale spettante all'altra titolare.
12.4. – Con specifico riferimento ai terreni agricoli, la Corte Suprema di Cassazione, in più
occasioni, ed anche in epoca recente, ha precisato che, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione, il giudice di merito deve valutare caso per caso e che la coltivazione del fondo non è
di per sé sufficiente in quanto essa non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, atteso che è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, occorrendo, invece, che tale attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata ad univoci elementi presuntivi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass.
5.3.2020 n. 6123).
12.5. – Nella fattispecie in esame, le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado non sono sufficienti a dimostrare l'“animus possidendi uti dominus”. In particolare i testi si sono limitati a riferire che ha semplicemente coltivato i terreni, tanto però non Parte_1
essendo sufficiente, ai fini della prova del possesso necessario per il perfezionamento della
8 fattispecie acquisitiva, giacché detta attività, di per sé sola, non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere;
inoltre, è compatibile con una relazione materiale fondata anche sulla mera tolleranza del proprietario;
infine, non consiste in un'attività idonea a realizzare l'esclusione di terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (così, Cass. 20.1.2022 n. 1796). Invece, al suddetto fine, occorre che la stessa attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr., “ex plurimis”, Cass.
5.3.2020 n.
6123; Cass. 29.7.2013 n. 18215).
12.6. – Nella specie, all'infuori delle dichiarazioni testimoniali circa lo svolgimento della mera coltivazione dei fondi da parte di , non emergono ulteriori elementi fattuali Parte_1
che possano far presumere che quell'attività agraria sia stata da lui esercitata attraverso un comportamento in grado di rivelare all'esterno la piena ed indiscussa signoria di fatto sui terreni a fronte dell'inerzia dei titolari del diritto di proprietà. Né l'appellante ha mai dato dimostrazione di una sopraggiunta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141, secondo comma, cod.
civ.
12.7. – Anche l'allegazione delle domande per l'ottenimento delle sovvenzioni pubbliche per la coltivazione del fondo è un dato non decisivo in quanto la percezione dei contributi AGEA non presuppone necessariamente la titolarità del diritto di proprietà sul fondo, potendo, gli stessi, essere richiesti anche dall'affittuario, ove questi risulti conduttore effettivo del terreno e svolga l'attività
di coltivazione. Tali contributi, quindi, ben possono essere richiesti e percepiti anche dal semplice conduttore del fondo, che raccoglie i frutti ed assume gli oneri e i rischi della coltivazione. Di
talché fa difetto la prova dell'elemento soggettivo dell'“animus rem sibi habendi”.
13. – II rigetto dei motivi che precedono, che vale risolutivamente ad escludere il perfezionamento della fattispecie dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ., rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di gravame, fondato sulla questione secondaria e perciò non decisiva relativa alla prova del possesso della qualità di coltivatore diretto da parte dell'appellante.
9 14. – In definitiva, il gravame – nel suo complesso e all'esito finale del giudizio – è rigettato.
15. – Nulla per le spese di causa, stante la contumacia degli appellati vittoriosi.
16. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg poiché, come sopra detto, l'impugnazione è complessivamente respinta.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
, e avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza del Tribunale di Bari n. 1705/2024, pubblicata il 10.04.2024, con atto di citazione del
9.5.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
10
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 664/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Vito Vicino e Lucia Parte_1
UC
- Appellante -
nei confronti di
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
- Appellati contumaci -
OGGETTO: “Usucapione-1159 bis”. Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter cpc,
in prossimità dell'udienza del 9.12.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto depositato il 13.5.2011 i germani Michele, , e Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di hanno proposto opposizione avverso il Controparte_4 Per_1
decreto ex art. 3 L. n. 346/76, emesso in data 3.2.2011 nel giudizio iscritto al n. 66/2011 RG, con il quale il GU del Tribunale di Bari–Sezione Distaccata di Altamura ha riconosciuto, in favore di
, l'acquisto per usucapione speciale ex art 1159-bis cod. civ. del fondo rustico Parte_1
sito in Gravina in Puglia alla contrada “Scarpara”, identificato in catasto terreni al foglio 121,
particella 62, seminativo, di mq. 5716, in comproprietà indivisa tra (per la quota di Persona_2
1/3) e (titolare della restante quota di 2/3), dante causa dei germani Per_1 CP_1
1.1. – Gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di usucapione speciale, deducendo che: 1) per effetto della trascrizione, avvenuta nel 1984,
della domanda giudiziale proposta da nei confronti di per la divisione del Per_1 Persona_2
fondo rustico, nella causa pendente innanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura ed iscritta al n. R.G. 70220/1996, nessun acquisto per usucapione può essere opposto agli eredi di avendo, la domanda effetto prenotativo rispetto alla sentenza definitoria del giudizio;
Per_1
2) ha detenuto il fondo quale affittuario della madre , in base alle Parte_1 Persona_2
sue stesse dichiarazioni, senza mai esercitare un possesso “uti dominus” e né porre in essere atti idonei a determinare l'interversione nel possesso;
3) il presunto possesso dell'opposto non è mai stato pacifico, essendo stato contestato da e dai suoi eredi, com'è dimostrato dalla Per_1
raccomandata del 4.4.1996, con la quale costei ha intimato a di rilasciare il Parte_1
fondo, precisandosi che il contratto di affitto stipulato da quest'ultimo con la madre Persona_2
riguardava soltanto la quota di 1/3 della comproprietà del bene.
2. – Sulla base di tali motivi, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto impugnato e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese del giudizio.
2 3. – L'opposizione è stata contrastata da il quale ne ha dedotto Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il suo rigetto e insistendo per la dichiarazione di usucapione speciale del fondo in suo favore.
4. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prove orali.
5. – Con sentenza n. 1705/2024, pubblicata il 10.4.2024, l'adito giudice del Tribunale di Bari
ha accolto l'opposizione proposta ai sensi della L. n. 346/1976 dagli odierni appellati, revocando,
per la quota di rispettiva spettanza degli opponenti, il decreto del 3.2.2011 di riconoscimento dell'usucapione speciale del fondo ex art. 1159-bis cod. civ. in favore di e Parte_1
condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
5.1. – Il giudice monocratico ha adottato tali statuizioni conclusive sulla scorta del seguente itinerario argomentativo: a) non ha fornito la prova degli elementi costitutivi Parte_1
dell'usucapione, non avendo dimostrato né il possesso “uti dominus”, né l'interversione nel possesso;
b) l'opposto ha detenuto il fondo quale affittuario della madre Persona_2
comproprietaria del terreno, esercitando una mera detenzione e non anche un possesso esclusivo e continuato;
c) le domande giudiziali di divisione del fondo proposte da nel 1984 e nel Per_1
1996, hanno interrotto il decorso del termine utile all'usucapione; d) la documentazione prodotta in giudizio (in particolare la missiva del 2000 di e la sentenza di scioglimento della Persona_2
comunione ereditaria del 2013) confermano che il possesso del fondo è rimasto in capo alla madre dell'opposto e non anche all'aspirante usucapente;
e) la mera coltivazione del terreno e la percezione di aiuti agricoli non provano il possesso “uti dominus”, potendo tali attività giustificarsi in virtù di un titolo di mera detenzione;
f) l'opposto non ha dimostrato di aver escluso i comproprietari dal godimento del bene, né di possedere la qualifica di coltivatore diretto richiesta per l'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ.
6. – Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di sei Parte_1
(identificabili) motivi, chiedendone l'integrale riforma con il conseguente rigetto dell'originaria
3 opposizione proposta avverso il decreto di usucapione speciale, nonché, in via “cautelare”, la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 283 cpc.
7. – Con ordinanza dell'8.10.2024 l'intestata Corte di Appello ha dichiarato la contumacia degli appellati e rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc.
8. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 9.12.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 2668-bis cod. civ.,
censurando la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente considerato la domanda giudiziale di divisione del fondo rustico, proposta da nel 1984, come atto interruttivo Per_1
della prescrizione acquisitiva, senza tener conto che la relativa trascrizione, non essendo stata rinnovata nei termini di legge, ha perso efficacia “ex tunc” ai sensi dell'art. 2668-bis cod. civ. e dell'art. 58, comma 4, L. 18 giugno 2009 n. 69.
2. – Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i germani legittimati a proporre CP_1
opposizione avverso il decreto di accertamento dell'usucapione speciale ex L. n. 346/1976.
3. – Con un terzo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 1165 e 2943 cod. civ.,
criticando la pronunzia appellata con riferimento all'accertamento del requisito della “pacificità”
del possesso, per avere il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che le lettere raccomandate costituiscano causa di interruzione “civile” del possesso utile ai fini dell'usucapione, ciò in contrasto con le suddette norme codicistiche ed il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che escludono che una semplice diffida stragiudiziale possa avere efficacia interruttiva e far venir meno il possesso continuo e pacifico.
4. – Con un quarto motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 214 cpc.
Detto mezzo è sorretto dal seguente apparato deduttivo: “Nel corso del giudizio parte resistente
depositava documentazione attestante una probabile scrittura tra Il vicino e la Pt_1
4 comproprietaria , estranea al giudizio. È noto che le scritture provenienti da terzi Persona_2
estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la
disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. Esse
costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a
fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La
procedura di riconoscimento e verificazione di scrittura privata (art. 214 e 216 c.p.c.) riguarda
unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la
propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto;
per le
scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la
disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221c.p.c.”.
5. – Con un quinto motivo ha censurato la decisione di primo grado con riferimento all'“onus
probandi”, per avere il giudicante ritenuto – erroneamente secondo l'appellante – che la mera coltivazione del fondo rappresenta soltanto un principio di prova, e non, invece, una prova adeguata dell'esercizio del possesso sul fondo rustico.
6. – Con un ultimo motivo di gravame ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il titolo di coltivatore diretto in capo a , Parte_1
assumendo tale requisito come necessario ai fini del riconoscimento dell'usucapione speciale agraria ex art 1159-bis cod. civ.
7. – L'appello non può essere accolto sebbene alcuni dei suoi singoli motivi siano giuridicamente fondati.
8. – Il primo motivo di gravame è meritevole di accoglimento poiché l'appellante ha eccepito correttamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2668-bis cod. civ., introdotto dall'art. 62
della L. 18 giugno 2009, n. 69, nonché dell'art. 58, comma 4, delle relative disposizioni transitorie.
La norma ha introdotto un limite temporale ventennale all'efficacia delle trascrizioni delle domande giudiziali, stabilendo che la trascrizione cessa di produrre effetti decorso il termine di venti anni dalla sua esecuzione, salvo che ne venga effettuata la rinnovazione prima della
5 scadenza. Tale disciplina, diretta a garantire la certezza dei traffici giuridici e a circoscrivere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle formalità trascrittive, trova applicazione - ai sensi dell'art. 58,
comma 4, L. 69/2009 - anche alle trascrizioni eseguite oltre venti anni prima dell'entrata in vigore della stessa legge (4 luglio 2009), le quali conservano il loro effetto a condizione che siano rinnovate entro dodici mesi decorrenti dalla predetta data.
8.1. – Nel caso in esame, la domanda giudiziale di divisione del fondo rustico, proposta da nei confronti di , è stata trascritta in data 5.4.1984 e non risulta rinnovata Per_1 Persona_2
entro il termine di cui alla norma transitoria sopra indicata, ovverosia entro il 4.7.2010. Di
conseguenza, decorso il ventennio senza rinnovazione, la trascrizione ha perso efficacia “ex tunc”
e non può, quindi, produrre alcun effetto interruttivo del termine utile all'usucapione, né essere opposta ai terzi, tra i quali deve annoverarsi l'appellante, quale soggetto estraneo al giudizio di divisione.
9. – Il secondo motivo di appello, invece, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9.1. – L'opposizione avverso il decreto ex art. L. n. 346/1976 per usucapione speciale è stata validamente esperita dai germani che sono subentrati, per successione “mortis causa” a CP_1
, e, pertanto, hanno agito in qualità di eredi di quest'ultima. Sul punto la giurisprudenza Per_1
della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “la parte che ha un titolo legale che le
conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità
ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è
quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la
qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente,
provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel
comportamento dell'erede” (Cass.
8.1.2025 n. 390).
10. – Il terzo motivo è fondato poiché il giudice di primo grado ha ritenuto “interrotto” il possesso vantato da sull'errato presupposto dell'avvenuto invio, da parte di Parte_1 Per_1
6 (dante causa dei germani , della lettera raccomandata del 4.4.1996 con cui Per_1 CP_1
l'opponente è stato invitato a rilasciare immediatamente la parte del fondo, non rappresentante la quota di proprietà di (pari ad 1/3), madre di quest'ultimo. Così ragionando, il Persona_2
Tribunale di Bari ha trascurato i consolidati principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, in tema di possesso “ad usucapionem”, attraverso il rinvio operato dall'art. 1165 cod.
civ. all'art. 2943 cod. civ., “la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è
consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con
essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di
interruzione della prescrizione non ammette equipollenti” (Cass. 28.2.2019 n. 6029).
10.1 – Pertanto, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, così come gli atti di diffida o di messa in mora, ancorché siano idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, non esplicano la stessa efficacia con riguardo al termine per usucapire, giacché il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (cfr., fra le tante pronunzie del massimo consesso di legittimità, Cass. 29.7.2016 n
15927; Cass. 11.7.2011 n. 15199), potendosi attribuire efficacia interruttiva del possesso soltanto a quegli atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa,
oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 19.6.2003 n. 9845).
11. – Il quarto motivo di appello, delineato nel suo integrale contenuto enunciativo al punto
4. della narrativa della presente pronunzia, risulta privo di un'identificabile attitudine censuratoria rispetto alle effettive ragioni decisorie che sorreggono la sentenza impugnata.
12. – Il quinto motivo – avente ad oggetto l'“onus probandi” circa il possesso del fondo rustico – è privo di fondamento e va, conseguentemente, rigettato.
12.1. – Al riguardo, non appare inutile rammentare che il possesso, in quanto potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può ritenersi sussistente ove si riscontrino congiuntamente i due elementi
7 strutturali dell'istituto: quello oggettivo del cd. “corpus possessionis” (potere di fatto sulla cosa) e quello soggettivo del cd. “animus possidendi” (intenzione di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale).
12.2. – Inoltre, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti
condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così,
fra le tante, Cass. 10.11.2011 n. 23539, Cass. 19.10.2017 n. 24781).
12.3. – Orbene, la circostanza che abbia utilizzato in via esclusiva il bene Parte_1
ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e cura dell'immobile, non è, dunque, sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum”, che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente impadronirsi della proprietà quotale spettante all'altra titolare.
12.4. – Con specifico riferimento ai terreni agricoli, la Corte Suprema di Cassazione, in più
occasioni, ed anche in epoca recente, ha precisato che, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione, il giudice di merito deve valutare caso per caso e che la coltivazione del fondo non è
di per sé sufficiente in quanto essa non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, atteso che è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, occorrendo, invece, che tale attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata ad univoci elementi presuntivi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass.
5.3.2020 n. 6123).
12.5. – Nella fattispecie in esame, le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado non sono sufficienti a dimostrare l'“animus possidendi uti dominus”. In particolare i testi si sono limitati a riferire che ha semplicemente coltivato i terreni, tanto però non Parte_1
essendo sufficiente, ai fini della prova del possesso necessario per il perfezionamento della
8 fattispecie acquisitiva, giacché detta attività, di per sé sola, non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere;
inoltre, è compatibile con una relazione materiale fondata anche sulla mera tolleranza del proprietario;
infine, non consiste in un'attività idonea a realizzare l'esclusione di terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (così, Cass. 20.1.2022 n. 1796). Invece, al suddetto fine, occorre che la stessa attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr., “ex plurimis”, Cass.
5.3.2020 n.
6123; Cass. 29.7.2013 n. 18215).
12.6. – Nella specie, all'infuori delle dichiarazioni testimoniali circa lo svolgimento della mera coltivazione dei fondi da parte di , non emergono ulteriori elementi fattuali Parte_1
che possano far presumere che quell'attività agraria sia stata da lui esercitata attraverso un comportamento in grado di rivelare all'esterno la piena ed indiscussa signoria di fatto sui terreni a fronte dell'inerzia dei titolari del diritto di proprietà. Né l'appellante ha mai dato dimostrazione di una sopraggiunta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141, secondo comma, cod.
civ.
12.7. – Anche l'allegazione delle domande per l'ottenimento delle sovvenzioni pubbliche per la coltivazione del fondo è un dato non decisivo in quanto la percezione dei contributi AGEA non presuppone necessariamente la titolarità del diritto di proprietà sul fondo, potendo, gli stessi, essere richiesti anche dall'affittuario, ove questi risulti conduttore effettivo del terreno e svolga l'attività
di coltivazione. Tali contributi, quindi, ben possono essere richiesti e percepiti anche dal semplice conduttore del fondo, che raccoglie i frutti ed assume gli oneri e i rischi della coltivazione. Di
talché fa difetto la prova dell'elemento soggettivo dell'“animus rem sibi habendi”.
13. – II rigetto dei motivi che precedono, che vale risolutivamente ad escludere il perfezionamento della fattispecie dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ., rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di gravame, fondato sulla questione secondaria e perciò non decisiva relativa alla prova del possesso della qualità di coltivatore diretto da parte dell'appellante.
9 14. – In definitiva, il gravame – nel suo complesso e all'esito finale del giudizio – è rigettato.
15. – Nulla per le spese di causa, stante la contumacia degli appellati vittoriosi.
16. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg poiché, come sopra detto, l'impugnazione è complessivamente respinta.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
, e avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza del Tribunale di Bari n. 1705/2024, pubblicata il 10.04.2024, con atto di citazione del
9.5.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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