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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2024, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/7/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1235/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla via Catania n. 8, rapp.to e difeso dall'Avv.to Davide Di Marco, presso lo studio del quale elett.te domicilia alla Via Don Angelo Pagano 60 in Scafati (SA) ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede unitamente CP_1 all'Avv. Rossella Del Sarto, che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell a corrispondere delle prestazioni di cui lo stesso ha CP_1 diritto a seguito della tecnopatia contratta nella misura del 15% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, rileva il Giudicante che, in relazione al presente procedimento,
l' ha contestato che l'esposizione al rischio dedotto sia elemento costitutivo del CP_1 proprio diritto ai sensi dell'art. 3 T.U.
Invero, Il sig. , ritenendo che la patologia da cui è affetto causata unicamente Pt_1 dal proprio lavoro, presentava in data 5.3.21 denuncia di malattia professionale all' CP_1
A seguito di istruttoria l' emetteva in data 29.7.21 provvedimento di rigetto CP_2 per “insufficienza della documentazione medico-legale” archiviando la pratica.
Al fine indagare al meglio l'eziologia della propria patologia, il sig. si recava Pt_1 presso lo studio del dott. , il quale gli diagnosticava “ernia discale Controparte_3 lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, di certa origine professionale.
Nel caso di specie, le conseguenze della suddetta patologia, vengono accertate dal
C.T.U. nominato, dott. , che all'esito della sua indagine medica, ha Persona_1 affermato che il ricorrente è affetto da “ernia discale con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata.
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del
10% sin dall'epoca della domanda amministrativa di aggravamento del 5/3/2021.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1 in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 10%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale della domanda (è stato infatti riconosciuto un danno biologico pari al 10%, e non al 15% richiesto in via principale nelle conclusioni di cui al ricorso) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza l' va, invece, condannato al pagamento CP_1 della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/02/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 10%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, liquidate, in CP_1 tale ridotta misura, in complessivi euro 750,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c)compensa la restante metà delle spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata il 17/10/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/7/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1235/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla via Catania n. 8, rapp.to e difeso dall'Avv.to Davide Di Marco, presso lo studio del quale elett.te domicilia alla Via Don Angelo Pagano 60 in Scafati (SA) ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede unitamente CP_1 all'Avv. Rossella Del Sarto, che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell a corrispondere delle prestazioni di cui lo stesso ha CP_1 diritto a seguito della tecnopatia contratta nella misura del 15% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, rileva il Giudicante che, in relazione al presente procedimento,
l' ha contestato che l'esposizione al rischio dedotto sia elemento costitutivo del CP_1 proprio diritto ai sensi dell'art. 3 T.U.
Invero, Il sig. , ritenendo che la patologia da cui è affetto causata unicamente Pt_1 dal proprio lavoro, presentava in data 5.3.21 denuncia di malattia professionale all' CP_1
A seguito di istruttoria l' emetteva in data 29.7.21 provvedimento di rigetto CP_2 per “insufficienza della documentazione medico-legale” archiviando la pratica.
Al fine indagare al meglio l'eziologia della propria patologia, il sig. si recava Pt_1 presso lo studio del dott. , il quale gli diagnosticava “ernia discale Controparte_3 lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, di certa origine professionale.
Nel caso di specie, le conseguenze della suddetta patologia, vengono accertate dal
C.T.U. nominato, dott. , che all'esito della sua indagine medica, ha Persona_1 affermato che il ricorrente è affetto da “ernia discale con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata.
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del
10% sin dall'epoca della domanda amministrativa di aggravamento del 5/3/2021.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1 in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 10%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale della domanda (è stato infatti riconosciuto un danno biologico pari al 10%, e non al 15% richiesto in via principale nelle conclusioni di cui al ricorso) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza l' va, invece, condannato al pagamento CP_1 della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/02/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 10%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, liquidate, in CP_1 tale ridotta misura, in complessivi euro 750,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c)compensa la restante metà delle spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata il 17/10/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco