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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione LA che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi, quanto alla posizione di AD, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In data 29.12.2025 AD depositava memorie nelle quali ribadiva le difese già evidenziate nelle controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come il ricorrente, in ordine alla documentazione fornita in copia, abbia depositato attestazione di conformità all'originale e, ancora, come dalle risultanze in atti risulti la tempestività del ricorso.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi come il ricorrente limiti l'impugnazione ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche di seguito indicate:
1) n. 13920140004598426000
2) n. 13920140006395144000
3) n. 13920160004120347000 4) n. 13920180004943864000
5) n. 13920200003163482000
6) n. 13920210002609816000
7) n. 13920240003774883000
Costituendosi in giudizio AD forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, depositando la relativa documentazione (che, tra l'altro, non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente).
Per le cartelle di pagamento indicate ai superiori sub. 1-5, oltre alla documentazione relativa alla notifica,
AD forniva prova della rituale notifica, in data 5.3.2024, dell'intimazione di pagamento
13920249000608534/000 (cui le predette 5 cartelle di pagamento risultano sottese).
La cartella di pagamento sub. 7) n. 13920240003774883000 veniva notificata in data 5.9.2024 con consegna a mani del destinatario (vedi copia avviso di ricevimento).
La cartella di pagamento sub. 6) n. 13920210002609816000 veniva notificata mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità del destinatario.
AD depositava la documentazione a supporto ed in particolare l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa da cui risulta la consegna del plico al destinatario in data 18.8.2023.
In tema di irretrattabilità del credito fiscale, la Suprema Corte ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Ancora "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass. 2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025).
In considerazione di quanto sopra e dell'intervento della normativa emergenziale, non può ritenersi inutilmente decorso il termine prescrizionale previsto per i crediti in contestazione (triennale per le tasse automobilistiche e quinquennale per i tributi locali).
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione LA ed AD, nella misura complessiva di Euro 460,00 ciascuno, oltre accessori come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di AD, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001452991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione LA che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi, quanto alla posizione di AD, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In data 29.12.2025 AD depositava memorie nelle quali ribadiva le difese già evidenziate nelle controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come il ricorrente, in ordine alla documentazione fornita in copia, abbia depositato attestazione di conformità all'originale e, ancora, come dalle risultanze in atti risulti la tempestività del ricorso.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi come il ricorrente limiti l'impugnazione ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche di seguito indicate:
1) n. 13920140004598426000
2) n. 13920140006395144000
3) n. 13920160004120347000 4) n. 13920180004943864000
5) n. 13920200003163482000
6) n. 13920210002609816000
7) n. 13920240003774883000
Costituendosi in giudizio AD forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, depositando la relativa documentazione (che, tra l'altro, non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente).
Per le cartelle di pagamento indicate ai superiori sub. 1-5, oltre alla documentazione relativa alla notifica,
AD forniva prova della rituale notifica, in data 5.3.2024, dell'intimazione di pagamento
13920249000608534/000 (cui le predette 5 cartelle di pagamento risultano sottese).
La cartella di pagamento sub. 7) n. 13920240003774883000 veniva notificata in data 5.9.2024 con consegna a mani del destinatario (vedi copia avviso di ricevimento).
La cartella di pagamento sub. 6) n. 13920210002609816000 veniva notificata mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità del destinatario.
AD depositava la documentazione a supporto ed in particolare l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa da cui risulta la consegna del plico al destinatario in data 18.8.2023.
In tema di irretrattabilità del credito fiscale, la Suprema Corte ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Ancora "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass. 2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025).
In considerazione di quanto sopra e dell'intervento della normativa emergenziale, non può ritenersi inutilmente decorso il termine prescrizionale previsto per i crediti in contestazione (triennale per le tasse automobilistiche e quinquennale per i tributi locali).
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione LA ed AD, nella misura complessiva di Euro 460,00 ciascuno, oltre accessori come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di AD, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.