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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 27 maggio 2025 , la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14475\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui è riunita la causa al n. RG 26619\2024
TRA nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli la Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5 presso lo studio dell' Avv.to Carmine Casciaro, da cui è rappresentata e difesa giusta mandato in atti RICORRENTE - OPPONENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- I RICORSI INTRODUTTIVI
Con separati ricorsi, riassegnati tutti allo Scrivente giudice del lavoro per ragioni di connessione e quindi riuniti, parte opponente in epigrafe indicata impugna plurime ordinanze ingiunzione: la n. OI-001373736 ( RG 14475\2024); n. OI-000871864 ( RG 26619\2024) CP_ con cui l intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Eccepisce l'inesistenza, invalidità, nullità e inefficacia delle ordinanze impugnate per carenza di notifica degli atti di accertamento presupposti e in esse richiamati. Eccepisce inoltre la prescrizione della pretesa sanzionatoria, nonché la decadenza per mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689\1981 per la contestazione dell'illecito. Deduce, inoltre, con riferimento al ricorso RG 26619\2024 la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto per il medesimo atto di accertamento n. 5104.06/11/2017.0093150 del 06.11.2017, posto a fondamento dell'ordinanza medesima, il Tribunale di Napoli - Sez Lavoro con Sentenza n. 4659/23 aveva dichiarato l'intervenuta decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/81. Chiede pertanto, previa sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accertare la l'illegittimità e infondatezza degli stessi e, in subordine, ridurre l'importo irrogato. - LA CONTUMACIA DELL' . LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA CP_1
DECISIONE CP_ L' non si è costituito in ciascuno dei procedimenti, nonostante la rituale citazione in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione all'udienza odierna, le cause, previamente riunite, vengono quindi decise con la presente sentenza. Deve preliminarmente ritenersi tempestiva l'opposizione proposta con ciascuno dei ricorsi, in quanto il deposito dei rispettivi ricorsi risulta avvenuto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione delle ordinanze impugnate per come risultante dalle allegazioni e documentazione in atti. I ricorsi appaiono fondati.
Assume rilievo dirimente, anche quale ragione più liquida della decisione, la questione dell'applicabilità al caso in esame della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689\1981. Si tratta del termine di decadenza di novanta giorni per la contestazione dell'illecito. Ritiene il tribunale che l'applicabilità di tale norma al caso in esame trova il suo fondamento nel rinvio fatto dalla legge di depenalizzazione d.Lgs. n. 8\2016 alla disciplina del procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni amministrative contenuta nella legge n.689\1981, ivi compresa la disposizione in esame.
A seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta così formulato l'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".
Risultando pacifico che gli atti impugnati sono stati emessi sulla base della disposizione di legge che precede, va altresì evidenziato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689". La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili".
Quanto sopra risulta, da ultimo, ribadito dalla suprema Corte, con le sentenza n. 7641-2025 e n. 9016\2025, con cui si è ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nelle medesime sentenze richiamate, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”. CP_ Deve evidenziarsi che lo stesso ha ritenuto la norma dell'art. 14 applicabile stante il richiamo ad essa fatto nella circolare n. 32 del 25.2.2022 versata in atti, ove si prevede che
"In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". CP_
Priva di pregio appare la tesi difensiva dell' , sostenuta in altri analoghi giudizi dinanzi allo Scrivente giudice del lavoro, secondo cui la norma non sarebbe applicabile sul presupposto della diversa e speciale regolamentazione della fattispecie di contestazione di illecito contenuta nella legge di depenalizzazione all'art.
9. Ritiene infatti il Tribunale che la previsione del termine di cui all'art 9 d. lgs n.8 del 2016 è volta a regolare la particolare ipotesi di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente dall'autorità giudiziaria procedente per i procedimenti penali già iniziati per le violazioni antecedenti alla depenalizzazione. Siffatta norma, tuttavia e a parere di chi scrive,
è una norma di diritto transitoria volta a regolare gli effetti della depenalizzazione e l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo per le violazioni per cui già pende procedimento penale, sicchè non si tratta di una norma speciale sul procedimento sanzionatorio che esclude l'applicazione della norma generale di cui all'art. 14. A ben vedere la norma dell'art 9 disciplina la decorrenza del termine per procedere alla notificazione degli estremi dell'illecito, peraltro di durata identica a quello di cui all'art. 14, e prevede la facoltà di pagamento in misura ridotta nei 60 giorni successivi, analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale. L'applicabilità dell'art. 14 non può essere posta in dubbio, del resto, in relazione alle diverse ipotesi in cui non sia stato iniziato il procedimento penale per violazioni antecedenti alla depenalizzazione nonché in relazione alle violazioni successive alla depenalizzazione, per le quali appare pienamente compatibile e applicabile.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va osservato che l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso, per le infrazioni successive alla legge di depenalizzazione – in quanto per quelle precedenti vale la norma transitoria dell'art. 9 sopra esaminata, per come interpretata dalla Corte di cassazione nelle citate sentenze del 2025, e quindi da ultimo la data di entrata in vigore della legge- , decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). E' stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). CP_ Nel caso in esame la mancata costituzione dell' ha precluso la prova inerente la ritualità e tempestiva della notificazione degli atti di accertamento presupposti dell'ordinanza impugnate, che deve pertanto ritenersi omessa.
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Alla accertata decadenza dal potere sanzionatorio consegue la illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-00875391 ; n. OI-000878612 ; n. OI-000889261 e impugnate in questa sede che vanno pertanto annullate.
In conclusione, vanno accolti i ricorsi di parte ricorrente, con annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore delle cause e della maggiorazione per la riunione delle cause.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie i ricorsi e per effetto annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate n.. OI-001373736
e n. OI-000871864; CP_ condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 86,00 per esborsi da contributo unificato ( euro 43 per ciascun giudizio) e in euro
1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 27 maggio 2025 , la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14475\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui è riunita la causa al n. RG 26619\2024
TRA nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli la Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5 presso lo studio dell' Avv.to Carmine Casciaro, da cui è rappresentata e difesa giusta mandato in atti RICORRENTE - OPPONENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- I RICORSI INTRODUTTIVI
Con separati ricorsi, riassegnati tutti allo Scrivente giudice del lavoro per ragioni di connessione e quindi riuniti, parte opponente in epigrafe indicata impugna plurime ordinanze ingiunzione: la n. OI-001373736 ( RG 14475\2024); n. OI-000871864 ( RG 26619\2024) CP_ con cui l intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Eccepisce l'inesistenza, invalidità, nullità e inefficacia delle ordinanze impugnate per carenza di notifica degli atti di accertamento presupposti e in esse richiamati. Eccepisce inoltre la prescrizione della pretesa sanzionatoria, nonché la decadenza per mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689\1981 per la contestazione dell'illecito. Deduce, inoltre, con riferimento al ricorso RG 26619\2024 la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto per il medesimo atto di accertamento n. 5104.06/11/2017.0093150 del 06.11.2017, posto a fondamento dell'ordinanza medesima, il Tribunale di Napoli - Sez Lavoro con Sentenza n. 4659/23 aveva dichiarato l'intervenuta decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/81. Chiede pertanto, previa sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accertare la l'illegittimità e infondatezza degli stessi e, in subordine, ridurre l'importo irrogato. - LA CONTUMACIA DELL' . LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA CP_1
DECISIONE CP_ L' non si è costituito in ciascuno dei procedimenti, nonostante la rituale citazione in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione all'udienza odierna, le cause, previamente riunite, vengono quindi decise con la presente sentenza. Deve preliminarmente ritenersi tempestiva l'opposizione proposta con ciascuno dei ricorsi, in quanto il deposito dei rispettivi ricorsi risulta avvenuto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione delle ordinanze impugnate per come risultante dalle allegazioni e documentazione in atti. I ricorsi appaiono fondati.
Assume rilievo dirimente, anche quale ragione più liquida della decisione, la questione dell'applicabilità al caso in esame della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689\1981. Si tratta del termine di decadenza di novanta giorni per la contestazione dell'illecito. Ritiene il tribunale che l'applicabilità di tale norma al caso in esame trova il suo fondamento nel rinvio fatto dalla legge di depenalizzazione d.Lgs. n. 8\2016 alla disciplina del procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni amministrative contenuta nella legge n.689\1981, ivi compresa la disposizione in esame.
A seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta così formulato l'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".
Risultando pacifico che gli atti impugnati sono stati emessi sulla base della disposizione di legge che precede, va altresì evidenziato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689". La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili".
Quanto sopra risulta, da ultimo, ribadito dalla suprema Corte, con le sentenza n. 7641-2025 e n. 9016\2025, con cui si è ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nelle medesime sentenze richiamate, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”. CP_ Deve evidenziarsi che lo stesso ha ritenuto la norma dell'art. 14 applicabile stante il richiamo ad essa fatto nella circolare n. 32 del 25.2.2022 versata in atti, ove si prevede che
"In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". CP_
Priva di pregio appare la tesi difensiva dell' , sostenuta in altri analoghi giudizi dinanzi allo Scrivente giudice del lavoro, secondo cui la norma non sarebbe applicabile sul presupposto della diversa e speciale regolamentazione della fattispecie di contestazione di illecito contenuta nella legge di depenalizzazione all'art.
9. Ritiene infatti il Tribunale che la previsione del termine di cui all'art 9 d. lgs n.8 del 2016 è volta a regolare la particolare ipotesi di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente dall'autorità giudiziaria procedente per i procedimenti penali già iniziati per le violazioni antecedenti alla depenalizzazione. Siffatta norma, tuttavia e a parere di chi scrive,
è una norma di diritto transitoria volta a regolare gli effetti della depenalizzazione e l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo per le violazioni per cui già pende procedimento penale, sicchè non si tratta di una norma speciale sul procedimento sanzionatorio che esclude l'applicazione della norma generale di cui all'art. 14. A ben vedere la norma dell'art 9 disciplina la decorrenza del termine per procedere alla notificazione degli estremi dell'illecito, peraltro di durata identica a quello di cui all'art. 14, e prevede la facoltà di pagamento in misura ridotta nei 60 giorni successivi, analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale. L'applicabilità dell'art. 14 non può essere posta in dubbio, del resto, in relazione alle diverse ipotesi in cui non sia stato iniziato il procedimento penale per violazioni antecedenti alla depenalizzazione nonché in relazione alle violazioni successive alla depenalizzazione, per le quali appare pienamente compatibile e applicabile.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va osservato che l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso, per le infrazioni successive alla legge di depenalizzazione – in quanto per quelle precedenti vale la norma transitoria dell'art. 9 sopra esaminata, per come interpretata dalla Corte di cassazione nelle citate sentenze del 2025, e quindi da ultimo la data di entrata in vigore della legge- , decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). E' stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). CP_ Nel caso in esame la mancata costituzione dell' ha precluso la prova inerente la ritualità e tempestiva della notificazione degli atti di accertamento presupposti dell'ordinanza impugnate, che deve pertanto ritenersi omessa.
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Alla accertata decadenza dal potere sanzionatorio consegue la illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-00875391 ; n. OI-000878612 ; n. OI-000889261 e impugnate in questa sede che vanno pertanto annullate.
In conclusione, vanno accolti i ricorsi di parte ricorrente, con annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore delle cause e della maggiorazione per la riunione delle cause.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie i ricorsi e per effetto annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate n.. OI-001373736
e n. OI-000871864; CP_ condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 86,00 per esborsi da contributo unificato ( euro 43 per ciascun giudizio) e in euro
1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo