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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 283/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio nonché nella sua qualità di amministratore legale rappresentante della società C.F con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Paulilatino, viale della Libertà 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Casula, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n. 37590, a rogito Dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Oristano nella Via Dorando Petri - Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.04.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
, in proprio nonché nella sua qualità di amministratore legale rappresentante della società
[...]
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI - Controparte_1
001552674 notificata il 13.03.2023 e n. OI - 001533163 notificata il 07.03.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di
1 spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base degli avvisi di accertamento ivi richiamati prot. 9500.23.11.2018.0097 011 e prot.
9500.23.11.2018.0097010.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel gennaio 2019, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2017;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2017, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data
8.3.2022 nella causa C-205/20;
d) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ex art. 28 della legge n.
689/81, stante il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 9.02.2024, CP_2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_2
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 2.09.2019 al CP_2
ricorrente, in proprio e anche quale legale rappresentante della società Controparte_1
quale obbligata in solido, gli atti di accertamento prot. .9500.23/11/2018.0097011 e prot. CP_2
.9500.23/11/2018.0097010 per le omissioni inerenti l'anno 2017; ciò nonostante, la CP_2
controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta
2 (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_2
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Né avrebbe potuto configurarsi alcuna violazione della legge n. 241/90, che, stante la peculiarità della normativa di cui trattasi, non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_2
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_2
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui, in via subordinata, nella ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Per consentire alla parte opponente di pagare l'importo della sanzione rideterminata da parte dell' è stato disposto un rinvio all'11.04.2025, disponendo che l'udienza venisse CP_2 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore
9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti
3 le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 21.01.2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_2 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole:
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…».
Difatti è stata depositata la ricevuta del pagamento effettuato il 17.01.2025 dal di euro CP_1
206,10, di cui euro 199,50 a titolo di sanzione ed euro 6,60 a titolo di spese di notifica.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_2
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, come richiesto concordemente dalle parti. Si osservi, al riguardo, che nonostante l' non abbia CP_2
depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine precedentemente assegnato, tuttavia, nel corso dell'udienza del 13.12.2024, il difensore dello stesso istituto aveva preannunciato di aderire, in caso di pagamento della sanzione in corso di causa, alla proposta di “dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate, all'esito del pagamento”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 12/04/2025
La Giudice
Consuelo Mighela
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