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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott.ssa Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 10459/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1
in residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Anna Artellino C.F.. , presso C.F._2
il cui studio elettivamente domicilia in Frattaminore (Na) alla via Napoli n. 10
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2025 il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e concludeva per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM in data 12.03.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 18.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in AI (NA) il 29.08.1992 in regime di comunione legale dei beni con , Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli: (a Napoli (NA) il 25/10/1994) e Controparte_2
(a Napoli (NA) il 21/04/2001); che si era separata con sentenza n. Controparte_3
1705/2024, pubblicata in data 03/04/2024 a seguito di istaurazione del procedimento di separazione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.05.2025 fissata per la comparizione, presente la sola ricorrente, nonostante la ritualità della notifica, si riportava al ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, avvenuta in data 07.06.2023, ex articolo 6 della Legge n. 162/2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che sostanzialmente ha riguardato solo lo status vanno dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AI (NA) il 29.08.1992
da , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
AR (NA) il 23/09/1961
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 170, P.2 S. A anno 1992);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 28.05.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott.ssa Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 10459/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1
in residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Anna Artellino C.F.. , presso C.F._2
il cui studio elettivamente domicilia in Frattaminore (Na) alla via Napoli n. 10
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2025 il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e concludeva per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM in data 12.03.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 18.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in AI (NA) il 29.08.1992 in regime di comunione legale dei beni con , Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli: (a Napoli (NA) il 25/10/1994) e Controparte_2
(a Napoli (NA) il 21/04/2001); che si era separata con sentenza n. Controparte_3
1705/2024, pubblicata in data 03/04/2024 a seguito di istaurazione del procedimento di separazione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.05.2025 fissata per la comparizione, presente la sola ricorrente, nonostante la ritualità della notifica, si riportava al ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, avvenuta in data 07.06.2023, ex articolo 6 della Legge n. 162/2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che sostanzialmente ha riguardato solo lo status vanno dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AI (NA) il 29.08.1992
da , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
AR (NA) il 23/09/1961
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 170, P.2 S. A anno 1992);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 28.05.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro