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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avv. Federica Bini
e
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avv. Marco Rossi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 settembre 2025 e perciò per parte attrice coma da atto di citazione e per la convenuta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 133/2022, R.G. n. 118/2022, notificato in data 14 gennaio 2022, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare in favore della ricorrente Parte_1 [...]
CP (di seguito, per semplicità: ) la somma di € 5.959,20=, a titolo di saldo di un Controparte_1 rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta revolving.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto l'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, contestando Parte_1
CP che il credito vantato da fosse liquido e certo, dal momento che gli estratti conto prodotti dalla ricorrente recavano un numero identificativo diverso rispetto a quello relativo alla carta di credito revolving mediante la quale la cliente poteva usufruire del fido;
chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse preliminarmente la improcedibilità della pretesa di parte ricorrente, stante la mancata proposizione della mediazione obbligatoria;
accertasse nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria CP vantata da , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria delle spese di lite. CP
si costituiva in giudizio, contestando integralmente i motivi di opposizione e chiedendo che il
Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rigettasse l'opposizione, e per l'effetto confermasse il decreto, o comunque condannasse l'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 5.959,20, oltre agli interessi moratori maturati medio tempore;
con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 14 luglio 2022 il G.U. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto, assegnando termine alla convenuta opposta per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
2. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 prima della decisione in ordine alla provvisoria esecutività.
Nelle conclusioni precisate all'udienza dell'11 settembre 2025 la parte opponente ha insistito per CP l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da , per il mancato previo ricorso, da parte della convenuta opposta, alla procedura di mediazione obbligatoria.
Orbene rileva il giudicante come le disposizioni che prevedono la necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 6, lett. a, D.Lgs. n. 28/2010); dal momento che la convenuta opposta ha introdotto la procedura di mediazione obbligatoria successivamente alla decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto non si è verificata alcuna causa di improcedibilità.
3. L'eccezione di tardività della costituzione della parte convenuta opposta.
pagina 2 di 4 La parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta opposta, essendo avvenuta dopo il termine (di 20 giorni antecedenti alla data della prima udienza).
L'eccezione è del tutto priva di fondamento.
Ed invero giusta la norma di cui all'art. 171, c.p.v., nella sua formulazione vigente ratione temporis, nel caso in cui l'altra parte si sia costituita nei termini fissati (come la nel caso che ci occupa) Pt_1 può costituirsi fino alla prima udienza di trattazione, sopportando come unica conseguenza la decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali ovvero di eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio – con la conseguenza che la convenuta costituitasi tardivamente può comunque svolgere le proprie difese e dedurre i propri mezzi di prova.
4. La prova dell'an e del quantum dei crediti già azionati in via monitoria.
Basti a questo proposito rilevare come l'unica eccezione svolta dalla parte opponente è quella relativa alla asserita non corrispondenza degli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta sin dalla fase monitoria con l'apertura di credito da utilizzarsi mediante l'utilizzo di carta revolving, dal momento che il numero della carta di credito relativa al contratto stipulato tra le parti non corrispondeva alla CP carta di credito relativa agli estratti conto prodotti da .
Orbene, tale eccezione è priva di fondamento;
ed invero, il semplice raffronto tra il numero di contratto pacificamente stipulato tra le parti il 9 ottobre 2014 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) e il numero risultante negli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto contrattuale (cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio) consente di concludere che tali estratti conto si riferiscono al rapporto generato da tale contratto (n. 51173378975); di talché, non avendo la parte attrice opponente avanzato alcuna specifica contestazione in relazione ad alcuna delle operazioni risultanti da tali estratti conto, il credito azionato deve ritenersi provato;
né possono essere accolte le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del rapporto originato dal contratto n. 51173378975 (che evidentemente la opponente non ricorda essere stati integralmente prodotti sin dalla fase monitoria), ovvero di avanzare richiesta di informazioni presso i CC di Sabbio Chiese in ordine ad asserite querele proposte nei confronti Pt_1 quale presunta autrice di truffe on-line (circostanza del tutto irrilevante ai fini della presente decisione,
e comunque introdotta tardivamente, in memoria istruttoria n. 2).
5. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti. pagina 3 di 4 6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice opponente andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.000,01= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale Parte_1 in data 11 gennaio 2022 al n. 133/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € Controparte_1
5.077,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 dicembre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avv. Federica Bini
e
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avv. Marco Rossi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 settembre 2025 e perciò per parte attrice coma da atto di citazione e per la convenuta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 133/2022, R.G. n. 118/2022, notificato in data 14 gennaio 2022, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare in favore della ricorrente Parte_1 [...]
CP (di seguito, per semplicità: ) la somma di € 5.959,20=, a titolo di saldo di un Controparte_1 rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta revolving.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto l'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, contestando Parte_1
CP che il credito vantato da fosse liquido e certo, dal momento che gli estratti conto prodotti dalla ricorrente recavano un numero identificativo diverso rispetto a quello relativo alla carta di credito revolving mediante la quale la cliente poteva usufruire del fido;
chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse preliminarmente la improcedibilità della pretesa di parte ricorrente, stante la mancata proposizione della mediazione obbligatoria;
accertasse nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria CP vantata da , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria delle spese di lite. CP
si costituiva in giudizio, contestando integralmente i motivi di opposizione e chiedendo che il
Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rigettasse l'opposizione, e per l'effetto confermasse il decreto, o comunque condannasse l'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 5.959,20, oltre agli interessi moratori maturati medio tempore;
con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 14 luglio 2022 il G.U. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto, assegnando termine alla convenuta opposta per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
2. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 prima della decisione in ordine alla provvisoria esecutività.
Nelle conclusioni precisate all'udienza dell'11 settembre 2025 la parte opponente ha insistito per CP l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da , per il mancato previo ricorso, da parte della convenuta opposta, alla procedura di mediazione obbligatoria.
Orbene rileva il giudicante come le disposizioni che prevedono la necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 6, lett. a, D.Lgs. n. 28/2010); dal momento che la convenuta opposta ha introdotto la procedura di mediazione obbligatoria successivamente alla decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto non si è verificata alcuna causa di improcedibilità.
3. L'eccezione di tardività della costituzione della parte convenuta opposta.
pagina 2 di 4 La parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta opposta, essendo avvenuta dopo il termine (di 20 giorni antecedenti alla data della prima udienza).
L'eccezione è del tutto priva di fondamento.
Ed invero giusta la norma di cui all'art. 171, c.p.v., nella sua formulazione vigente ratione temporis, nel caso in cui l'altra parte si sia costituita nei termini fissati (come la nel caso che ci occupa) Pt_1 può costituirsi fino alla prima udienza di trattazione, sopportando come unica conseguenza la decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali ovvero di eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio – con la conseguenza che la convenuta costituitasi tardivamente può comunque svolgere le proprie difese e dedurre i propri mezzi di prova.
4. La prova dell'an e del quantum dei crediti già azionati in via monitoria.
Basti a questo proposito rilevare come l'unica eccezione svolta dalla parte opponente è quella relativa alla asserita non corrispondenza degli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta sin dalla fase monitoria con l'apertura di credito da utilizzarsi mediante l'utilizzo di carta revolving, dal momento che il numero della carta di credito relativa al contratto stipulato tra le parti non corrispondeva alla CP carta di credito relativa agli estratti conto prodotti da .
Orbene, tale eccezione è priva di fondamento;
ed invero, il semplice raffronto tra il numero di contratto pacificamente stipulato tra le parti il 9 ottobre 2014 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) e il numero risultante negli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto contrattuale (cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio) consente di concludere che tali estratti conto si riferiscono al rapporto generato da tale contratto (n. 51173378975); di talché, non avendo la parte attrice opponente avanzato alcuna specifica contestazione in relazione ad alcuna delle operazioni risultanti da tali estratti conto, il credito azionato deve ritenersi provato;
né possono essere accolte le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del rapporto originato dal contratto n. 51173378975 (che evidentemente la opponente non ricorda essere stati integralmente prodotti sin dalla fase monitoria), ovvero di avanzare richiesta di informazioni presso i CC di Sabbio Chiese in ordine ad asserite querele proposte nei confronti Pt_1 quale presunta autrice di truffe on-line (circostanza del tutto irrilevante ai fini della presente decisione,
e comunque introdotta tardivamente, in memoria istruttoria n. 2).
5. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti. pagina 3 di 4 6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice opponente andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.000,01= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale Parte_1 in data 11 gennaio 2022 al n. 133/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € Controparte_1
5.077,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 dicembre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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