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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG. 32461 del 2024.
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Fabrizi e S. Marino
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante convenuta, contumace all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. IV ccnl turismo – pubblici esercizi, in favore della società convenuta, dal 1.12.23 e che il rapporto è ancora in corso;
Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 70% delle mensilità dal 16.2.24 alla reintegra, con interessi e rivalutazione;
Condanna parte convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 6.697,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Pt_2 Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di aver svolto lavoro subordinato sin dal 29.11.23 e non dal 4.12.23, di aver svolto lavoro straordinario, di non aver ricevuto l'integrale retribuzione e di essere stata licenziata per mancato superamento della prova con comunicazione whatsapp del 16.2.24; rilevata la nullità del patto di prova, chiede il ripristino del rapporto, il risarcimento del danno e il pagamento delle differenze retributive.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. IV, ccnl turismo – pubblici esercizi, è provato documentalmente (v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Sebbene dagli atti ora richiamati emerga la data di inizio del 4.12.23, la prestazione lavorativa è iniziata (almeno) il 1.12.23 come emerge sia dagli atti (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente) sia dalla dichiarazone del collega di lavoro (v. deposizione resa Per_1 all'udienza del 15.4.25).
Pertanto, il patto di prova contenuto in un contratto la cui data di assunzione è successiva all'inizio effettivo della prestazione lavorativa è radicalmente nullo.
La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, con la conseguenza che il detto rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato (in tal senso Cass. 8849/25). Il rapporto sembra che alla fine sia stato chiuso dalla società datrice appunto per mancato superamento del periodo di prova;
manca una dichiarazione scritta chiara sul punto sootoscritta e comunicata. I dialoghi riportati nei whatsapp tra la ricorrente e il suo responsabile possono al più valere come dichiarazione orale di interruzione del rapporto in data 16.2.24 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Conseguentemente, si dichiara l'inefficacia del licenziamento perche' intimato in forma orale e si ordina alla società convenuta la reintegrazione della lavoratrice. Inoltre, considerati il tempo trascorso dal licenziamento e il tipo di lavoro connotato da precarietà ma di non difficile reperibilità, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata al 70% dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento ossia dal 16.2.24 sino a quello dell'effettiva reintegrazione (art. 2, c. 2, l. 23/15).
La lavoratrice ha seguito un orario di 50 ore settimanali (v. deposizione del collega resa all'udienza del 15.4.25); anche il Per_1 comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere vera la suddetta circostanza.
Le voci retributive richieste (per lo più ultime mensilità e competenze di fine rapporto) non risultano pagate.
Si precisa che il Tfr non è dovuto perché il rapporto è ancora in corso.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. p. 7 del ricorso), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si sono basati ed in assenza di qualsiasi (dimostrato) elemento in senso contrario, sono privi di vizi salvo quanto detto sul Tfr, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 6.697,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell' di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore Pt_2 dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della ITL di Roma per le valutazioni di competenza. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Fabrizi e S. Marino
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante convenuta, contumace all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. IV ccnl turismo – pubblici esercizi, in favore della società convenuta, dal 1.12.23 e che il rapporto è ancora in corso;
Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 70% delle mensilità dal 16.2.24 alla reintegra, con interessi e rivalutazione;
Condanna parte convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 6.697,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Pt_2 Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di aver svolto lavoro subordinato sin dal 29.11.23 e non dal 4.12.23, di aver svolto lavoro straordinario, di non aver ricevuto l'integrale retribuzione e di essere stata licenziata per mancato superamento della prova con comunicazione whatsapp del 16.2.24; rilevata la nullità del patto di prova, chiede il ripristino del rapporto, il risarcimento del danno e il pagamento delle differenze retributive.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno, liv. IV, ccnl turismo – pubblici esercizi, è provato documentalmente (v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Sebbene dagli atti ora richiamati emerga la data di inizio del 4.12.23, la prestazione lavorativa è iniziata (almeno) il 1.12.23 come emerge sia dagli atti (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente) sia dalla dichiarazone del collega di lavoro (v. deposizione resa Per_1 all'udienza del 15.4.25).
Pertanto, il patto di prova contenuto in un contratto la cui data di assunzione è successiva all'inizio effettivo della prestazione lavorativa è radicalmente nullo.
La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, con la conseguenza che il detto rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato (in tal senso Cass. 8849/25). Il rapporto sembra che alla fine sia stato chiuso dalla società datrice appunto per mancato superamento del periodo di prova;
manca una dichiarazione scritta chiara sul punto sootoscritta e comunicata. I dialoghi riportati nei whatsapp tra la ricorrente e il suo responsabile possono al più valere come dichiarazione orale di interruzione del rapporto in data 16.2.24 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Conseguentemente, si dichiara l'inefficacia del licenziamento perche' intimato in forma orale e si ordina alla società convenuta la reintegrazione della lavoratrice. Inoltre, considerati il tempo trascorso dal licenziamento e il tipo di lavoro connotato da precarietà ma di non difficile reperibilità, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata al 70% dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento ossia dal 16.2.24 sino a quello dell'effettiva reintegrazione (art. 2, c. 2, l. 23/15).
La lavoratrice ha seguito un orario di 50 ore settimanali (v. deposizione del collega resa all'udienza del 15.4.25); anche il Per_1 comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere vera la suddetta circostanza.
Le voci retributive richieste (per lo più ultime mensilità e competenze di fine rapporto) non risultano pagate.
Si precisa che il Tfr non è dovuto perché il rapporto è ancora in corso.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. p. 7 del ricorso), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si sono basati ed in assenza di qualsiasi (dimostrato) elemento in senso contrario, sono privi di vizi salvo quanto detto sul Tfr, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 6.697,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell' di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore Pt_2 dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore della ITL di Roma per le valutazioni di competenza. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro