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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti BEVILACQUA GIULIA e GHEZZI NICOLA
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
-) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per le causali, i titoli e le argomentazioni tutte di cui al presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannarsi l'odierna resistente ad assumere anche ex art. 2932 C.C. e/o immettere in servizio e/o costituire e/o ripristinare e/o reintegrare il rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 01/01/2024, e/o l'altra data che risulterà di giustizia, con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML spa di Maniago (PN), Via dell'Industria, 10 e con il livello di operaio di 2° livello CCNL Multiservizi e con rapporto part-time di 32 ore settimanali. Condannarsi altresì
l'odierna resistente al pagamento a favore del ricorrente degli emolumenti retributivi tutti maturati, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, dal 01/01/2024 fino all'esecuzione del disposto giudiziale e/o le altre date ritenute di giustizia
-) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Per le causali, i titoli e le argomentazioni tutte di cui al presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla violazione da parte della resistente della procedura di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi, condannarsi l'odierna resistente al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dal 01/01/2024 all'esecuzione della procedura di cui al medesimo articolo 4 CCNL e/o l'altra somma ritenuta di giustizia anche con determinazione in via equitativa. Le somme tutte dovranno essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge e interessi moratori dalla data del deposito del ricorso al pagamento.
Spese, diritti ed onorari rifusi.
PER LA RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e diritto, rigettando le domande tutte con esso promosse.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed
IVA di legge per la convenuta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 il signor nel dedurre: Parte_1
• di aver iniziato a lavorare fin dal 1° luglio 2005 alle dipendenze di Controparte_2
presso l'appalto ZML PA di Maniago quale addetto all'attività di pulizia essendo sempre stato inquadrato con la qualifica di operaio di 2° livello CCNL Multiservizi in regime di part- time a 32 ore settimanali;
• di venir dichiarato in data 18/07/2012 sia portatore di handicap ex art. 3 L. n° 104/92 sia invalido civile con invalidità al 46%;
• di aver con raccomandata dd. 13/12/2023 comunicato al signor il preavviso di Parte_1
cessazione dell'appalto alla ZML PA di Maniago trasmettendo alla subentrante
Coopservice Soc. Coop il nominativo del menzionato dipendente al fine del suo inserimento nel rapporto destinato a proseguire;
• di aver l'appaltatore uscente con nota dd. 22/01/2024 provveduto al licenziamento dell'odierno attore per cessazione dell'appalto alla ZML PA di Maniago senza che quest'ultimo, a differenza di tutti glia altri lavoratori, fosse passato alle dipendenze di
CP_1
evocava in giudizio quest'ultima onde sentirla condannare – previo accertamento del proprio diritto all'assunzione ad opera della medesima – al ripristino del rapporto di lavoro ex tunc, ovvero a far data dal
01/01/2024 con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML PA di Maniago, inquadramento 2° livello CCNL Multiservizi quale operaio e rapporto part-time a 32 ore settimanali avanzando contestualmente richiesta di condanna alla corresponsione a proprio favore, anche a titolo di risarcimento danni, degli emolumenti retributivi di spettanza dal 1° gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale .
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento per il seguente ordine di considerazioni.
A) Appare innanzitutto necessario precisare che l'odierna società resistente, operante nel settore dei servizi fra cui gli appalti delle pulizie, applica il CCNL Multiservizi il quale contempla all'art. 4 la cosiddetta “clausola sociale”, ovvero la previsione del passaggio dei dipendenti occupati in un appalto dall'appaltatrice uscente a quella subentrante.
Opportuno appare in proposito il testuale richiamo a 2 passi assai significativi secondo cui:
• “a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali L'IMPRESA SUBENTRANTE SI IMPEGNA A GARANTIRE L'ASSUNZIONE,
SENZA PERIODO DI PROVA, DEGLI ADDETTI ESISTENTI IN ORGANICO nell'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa …”;
• “Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, SOSPENSIONI DAL
LAVORO CHE COMUNQUE COMPORTINO LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI
LAVORO, IL RAPPORTO CONTINUERÀ ALLE DIPENDENZE DELL'AZIENDA CESSANTE E
L'ADDETTO VERRÀ ASSUNTO DALL'AZIENDA SUBENTRANTE NEL MOMENTO IN CUI
VENGA MENO LA CAUSA SOSPENSIVA”.
B) Sul piano giurisprudenziale la Suprema Corte, anche recentemente, si è pronunciata affermando il diritto soggettivo pieno in capo al lavoratore di avere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al nuovo appaltatore e il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni tutte maturate ( Cass. sez. lav. 10/05/2024 n° 12866).
Con tale statuizione è stato significativamente rimarcato che “se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiori a 4 mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori UNA SITUAZIONE
SOGGETTIVA DI DIRITTO cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
TALE SITUAZIONE È TUTELABILE ex art. 2932 cc.
Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto: nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc. non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale”.
C) Venendo alla disamina del caso di specie, appare destituito di fondamento l'assunto della società convenuta volto a sostenere che il ricorrente “non fosse da moltissimi mesi presente su quell'appalto e quindi non fosse in forza al momento del passaggio dell'appalto”, trovando l'addotta circostanza piena smentita, nonostante il lavoratore in questione fosse stato in malattia negli ultimi mesi, dal fatto che l'art. 4 CCNL Multiservizi testualmente recita:
” L'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, , degli addetti esistenti in organico sull'appalto ……”. Dicitura questa concettualmente diversa rispetto all'asserita necessità che il dipendente al momento del cambio di appalto svolga attività lavorativa. Ed
a comprova che l'odierno attore fosse in organico effettivamente presso l'appalto ZML rilevano:
1) La dichiarazione di Euro&Promos F.M. PA dd. 13/12/2023 (all.7): “Con la presente le comunichiamo che dal 01/01/2024 la Nostra Società non gestirà più l'appalto relativo alle pulizie presso la Abbiamo trasmesso tutto quanto necessario alla ditta CP_3
subentrante per permettere l'espletamento del cambio d'appalto”;
2) La coeva comunicazione dd. 13/12/2023 inviata anche alla (all.8 ricorrente CP_1
e all.2 resistente) in cui, fra i lavoratori ivi occupati, figura anche il signor Parte_1
al punto da essere poi quest'ultimo espressamente licenziato da
[...]
con nota dd. 22/01/2024 (all.10) del seguente tenore: “Con la Controparte_2
presente le comunichiamo il licenziamento per cessione dell'appalto, posto che la nostra società, a decorrere dal 01/01/204, NON GESTISCE PIÙ L'APPALTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI PRESSO LA ZAMET DI MANIAGO”.
In definitiva all'interno dell'organico” vi sono tutti i dipendenti facenti parte dell'appalto anche se momentaneamente non svolgenti attività lavorativa, ragion per cui LA PRESENZA DELL'ODIERNO ATTORE NELL'ORGANICO DELL'APPALTO RISULTA
QUINDI SUSSISTERE ANCHE NEL CASO DELLA MALATTIA, peraltro rientrante ex art. 4
CCNL Multiservizi nei casi di “sospensione del lavoro che comunque comportano la conservazione del rapporto di lavoro”, prevedendo detta disposizione normativa che in tale ipotesi “l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva”.
D) Per tutte le argomentazioni che precedono il ricorrente ha il diritto a vedersi riconosciuta la prerogativa ad essere assunto alle dipendenze della convenuta Coopservice Soc. Coop. con la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc a fronte della pacifica sussistenza degli elementi essenziali del contratto per la piena operatività dell'art. 2932 cc: mansioni di addetto alle pulizie inquadrato nel secondo livello CCNL Multiservizi e rapporto part-time di
32 ore settimanali. All'odierno attore spettano altresì, come contemplato dalla richiamata sentenza della Suprema
Corte e come puntualmente richiesto nelle rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo, tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio dell'appalto sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del signor a vedersi assumere alle dipendenze Parte_1
dell'odierna società convenuta all'esito dell'intervenuto cambio di appalto ex art. 2932 cc. e per l'effetto
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, al ripristino del rapporto di lavoro del menzionato dipendente ex tunc, ovvero a far data dal
1/1/2024, con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML PA di Maniago, inquadramento 2° livello CCNL Multiservizi quale operaio e rapporto part-time di 32 ore settimanali.
3) Condanna altresì la società convenuta alla corresponsione a favore dell'odierno attore, anche a titolo di risarcimento danni, degli emolumenti retributivi di spettanza dal 1 gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale e debitamente maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
4) Condanna infine a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite, Controparte_4
complessivamente liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti BEVILACQUA GIULIA e GHEZZI NICOLA
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
-) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per le causali, i titoli e le argomentazioni tutte di cui al presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannarsi l'odierna resistente ad assumere anche ex art. 2932 C.C. e/o immettere in servizio e/o costituire e/o ripristinare e/o reintegrare il rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 01/01/2024, e/o l'altra data che risulterà di giustizia, con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML spa di Maniago (PN), Via dell'Industria, 10 e con il livello di operaio di 2° livello CCNL Multiservizi e con rapporto part-time di 32 ore settimanali. Condannarsi altresì
l'odierna resistente al pagamento a favore del ricorrente degli emolumenti retributivi tutti maturati, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, dal 01/01/2024 fino all'esecuzione del disposto giudiziale e/o le altre date ritenute di giustizia
-) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Per le causali, i titoli e le argomentazioni tutte di cui al presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla violazione da parte della resistente della procedura di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi, condannarsi l'odierna resistente al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dal 01/01/2024 all'esecuzione della procedura di cui al medesimo articolo 4 CCNL e/o l'altra somma ritenuta di giustizia anche con determinazione in via equitativa. Le somme tutte dovranno essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge e interessi moratori dalla data del deposito del ricorso al pagamento.
Spese, diritti ed onorari rifusi.
PER LA RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e diritto, rigettando le domande tutte con esso promosse.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed
IVA di legge per la convenuta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 il signor nel dedurre: Parte_1
• di aver iniziato a lavorare fin dal 1° luglio 2005 alle dipendenze di Controparte_2
presso l'appalto ZML PA di Maniago quale addetto all'attività di pulizia essendo sempre stato inquadrato con la qualifica di operaio di 2° livello CCNL Multiservizi in regime di part- time a 32 ore settimanali;
• di venir dichiarato in data 18/07/2012 sia portatore di handicap ex art. 3 L. n° 104/92 sia invalido civile con invalidità al 46%;
• di aver con raccomandata dd. 13/12/2023 comunicato al signor il preavviso di Parte_1
cessazione dell'appalto alla ZML PA di Maniago trasmettendo alla subentrante
Coopservice Soc. Coop il nominativo del menzionato dipendente al fine del suo inserimento nel rapporto destinato a proseguire;
• di aver l'appaltatore uscente con nota dd. 22/01/2024 provveduto al licenziamento dell'odierno attore per cessazione dell'appalto alla ZML PA di Maniago senza che quest'ultimo, a differenza di tutti glia altri lavoratori, fosse passato alle dipendenze di
CP_1
evocava in giudizio quest'ultima onde sentirla condannare – previo accertamento del proprio diritto all'assunzione ad opera della medesima – al ripristino del rapporto di lavoro ex tunc, ovvero a far data dal
01/01/2024 con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML PA di Maniago, inquadramento 2° livello CCNL Multiservizi quale operaio e rapporto part-time a 32 ore settimanali avanzando contestualmente richiesta di condanna alla corresponsione a proprio favore, anche a titolo di risarcimento danni, degli emolumenti retributivi di spettanza dal 1° gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale .
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento per il seguente ordine di considerazioni.
A) Appare innanzitutto necessario precisare che l'odierna società resistente, operante nel settore dei servizi fra cui gli appalti delle pulizie, applica il CCNL Multiservizi il quale contempla all'art. 4 la cosiddetta “clausola sociale”, ovvero la previsione del passaggio dei dipendenti occupati in un appalto dall'appaltatrice uscente a quella subentrante.
Opportuno appare in proposito il testuale richiamo a 2 passi assai significativi secondo cui:
• “a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali L'IMPRESA SUBENTRANTE SI IMPEGNA A GARANTIRE L'ASSUNZIONE,
SENZA PERIODO DI PROVA, DEGLI ADDETTI ESISTENTI IN ORGANICO nell'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa …”;
• “Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, SOSPENSIONI DAL
LAVORO CHE COMUNQUE COMPORTINO LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI
LAVORO, IL RAPPORTO CONTINUERÀ ALLE DIPENDENZE DELL'AZIENDA CESSANTE E
L'ADDETTO VERRÀ ASSUNTO DALL'AZIENDA SUBENTRANTE NEL MOMENTO IN CUI
VENGA MENO LA CAUSA SOSPENSIVA”.
B) Sul piano giurisprudenziale la Suprema Corte, anche recentemente, si è pronunciata affermando il diritto soggettivo pieno in capo al lavoratore di avere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al nuovo appaltatore e il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni tutte maturate ( Cass. sez. lav. 10/05/2024 n° 12866).
Con tale statuizione è stato significativamente rimarcato che “se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiori a 4 mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori UNA SITUAZIONE
SOGGETTIVA DI DIRITTO cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
TALE SITUAZIONE È TUTELABILE ex art. 2932 cc.
Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto: nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc. non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale”.
C) Venendo alla disamina del caso di specie, appare destituito di fondamento l'assunto della società convenuta volto a sostenere che il ricorrente “non fosse da moltissimi mesi presente su quell'appalto e quindi non fosse in forza al momento del passaggio dell'appalto”, trovando l'addotta circostanza piena smentita, nonostante il lavoratore in questione fosse stato in malattia negli ultimi mesi, dal fatto che l'art. 4 CCNL Multiservizi testualmente recita:
” L'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, , degli addetti esistenti in organico sull'appalto ……”. Dicitura questa concettualmente diversa rispetto all'asserita necessità che il dipendente al momento del cambio di appalto svolga attività lavorativa. Ed
a comprova che l'odierno attore fosse in organico effettivamente presso l'appalto ZML rilevano:
1) La dichiarazione di Euro&Promos F.M. PA dd. 13/12/2023 (all.7): “Con la presente le comunichiamo che dal 01/01/2024 la Nostra Società non gestirà più l'appalto relativo alle pulizie presso la Abbiamo trasmesso tutto quanto necessario alla ditta CP_3
subentrante per permettere l'espletamento del cambio d'appalto”;
2) La coeva comunicazione dd. 13/12/2023 inviata anche alla (all.8 ricorrente CP_1
e all.2 resistente) in cui, fra i lavoratori ivi occupati, figura anche il signor Parte_1
al punto da essere poi quest'ultimo espressamente licenziato da
[...]
con nota dd. 22/01/2024 (all.10) del seguente tenore: “Con la Controparte_2
presente le comunichiamo il licenziamento per cessione dell'appalto, posto che la nostra società, a decorrere dal 01/01/204, NON GESTISCE PIÙ L'APPALTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI PRESSO LA ZAMET DI MANIAGO”.
In definitiva all'interno dell'organico” vi sono tutti i dipendenti facenti parte dell'appalto anche se momentaneamente non svolgenti attività lavorativa, ragion per cui LA PRESENZA DELL'ODIERNO ATTORE NELL'ORGANICO DELL'APPALTO RISULTA
QUINDI SUSSISTERE ANCHE NEL CASO DELLA MALATTIA, peraltro rientrante ex art. 4
CCNL Multiservizi nei casi di “sospensione del lavoro che comunque comportano la conservazione del rapporto di lavoro”, prevedendo detta disposizione normativa che in tale ipotesi “l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva”.
D) Per tutte le argomentazioni che precedono il ricorrente ha il diritto a vedersi riconosciuta la prerogativa ad essere assunto alle dipendenze della convenuta Coopservice Soc. Coop. con la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc a fronte della pacifica sussistenza degli elementi essenziali del contratto per la piena operatività dell'art. 2932 cc: mansioni di addetto alle pulizie inquadrato nel secondo livello CCNL Multiservizi e rapporto part-time di
32 ore settimanali. All'odierno attore spettano altresì, come contemplato dalla richiamata sentenza della Suprema
Corte e come puntualmente richiesto nelle rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo, tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio dell'appalto sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del signor a vedersi assumere alle dipendenze Parte_1
dell'odierna società convenuta all'esito dell'intervenuto cambio di appalto ex art. 2932 cc. e per l'effetto
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, al ripristino del rapporto di lavoro del menzionato dipendente ex tunc, ovvero a far data dal
1/1/2024, con le mansioni di addetto alle pulizie nell'appalto ZML PA di Maniago, inquadramento 2° livello CCNL Multiservizi quale operaio e rapporto part-time di 32 ore settimanali.
3) Condanna altresì la società convenuta alla corresponsione a favore dell'odierno attore, anche a titolo di risarcimento danni, degli emolumenti retributivi di spettanza dal 1 gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale e debitamente maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
4) Condanna infine a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite, Controparte_4
complessivamente liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci