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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 308/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 308/2025 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. CALORE ELENA, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, con l'avv. SERCHIANI GIACOMO, Controparte_1
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
1 Per parte ricorrente, come da note scritte depositate il 21.05.2025
per l'udienza cartolare del 22.05.2025:
“In via preliminare: - Disporsi la revoca dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento personale a favore della RA CP_1
da parte dell' di
[...] Controparte_2
Padova, non sussistendo i presupposti atti a legittimare la misura.
Nel merito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a Padova in [...] Parte_1
8.1.1956 – C.F.: e , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Padova il 16.10.1962 – C.F.: il giorno CodiceFiscale_2
05.12.1981, trascritto nei Registri degli Atti del medesimo Comune al n.
829 parte 2 serie A volume 1 – anno 1981 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Disporsi che nulla è dovuto da a titolo di contribuito al Parte_1 mantenimento personale di , non sussistendone i Controparte_1 presupposti stante la piena autosufficienza economica della medesima, per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si richiamano e si intendono trascritte le istanze istruttorie formulate in ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis
17 comma 1 c.p.c., in relazione alla cui ammissione si insiste.”
Istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del 24.01.2025:
“ In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per interpello della convenuta e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
2 1. Vero è che in costanza di matrimonio e Parte_1 CP_1
convennero che la RA avrebbe accudito la
[...] Controparte_1 GL dalla nascita fino all'inserimento della stessa presso la scuola Per_1 materna, allorquando la RA riprese l'attività Controparte_1 lavorativa?”
2. Vero è che in costanza di matrimonio, a far data dall'anno 1990,
ha svolto attività lavorativa quale colf presso le famiglie Controparte_1 del quartiere di Salboro – Padova percependo la somma di 600,00 euro mensili?
3. Vero che la RA svolge attività lavorativa quale Controparte_1 colf presso le zie , di Padova, Via Facciolati CP_3 Persona_2 percependo introiti di euro 600,00 mensili?
4. “Vero che percepisce una rendita economica mensile Controparte_1 dall'unità immobiliare sita in Padova, Via Salboro n. 29, di cui al documento n. 16 fascicolo del ricorrente che Le si rammostra?”
5. “Vero che per il pagamento delle utenze dell'abitazione di Padova, Via
Bosco Papadopoli n. 100 int. 1 e per l'acquisto di generi alimentari il sig.
ricorre all'aiuto economico del sig. ?” Parte_1 CP_4
6. “Vero che in data 17.06.2020 ha contratto con Parte_1
IC Gruppo Bnp Paribas il prestito personale per 120 ratei mensili per l'importo di euro 499,80 ciascuno con scadenza nell'anno
2030, come da documenti n. 7 fascicolo ricorrente che Le si rammostra?”
7. “Vero che in data 5.11.2021 ha contratto con Parte_1
IC, Gruppo Bnp Paribas il contratto di finanziamento con ratei mensili per €. 142,97, come da documento n. 8 fascicolo ricorrente, che
Le si rammostra”
8. Vero che in data 6.12.24 ha contratto con Intesa Parte_1
Sanpaolo Protezione Spa la polizza auto n. 52430261362, che Le si
3 rammostra quale all. 10 fascicolo del ricorrente con ratei mensili di €.
49,00 e scadenza al 7.12.2025?”
9. “Vero che per provvedere ai bisogni primari, al pagamento delle utenze dell'appartamento di Padova, Via Bosco Papadopoli n. 100 int. 1
[...]
ricorre a finanziamenti con l'istituto IC spa e Intesa Pt_1
Sanpaolo spa, nonché all'aiuto di parenti e conoscenti dello stesso?”
10. “Vero che si reca dalle sorelle ed Parte_1 Pt_2 Pt_3
, su invito delle stesse, per pranzare e cenare?”
[...]
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli articolati la RA ES
, residente a [...] residente in [...], il sig. CP_4 residente in Maserà di Padova.
Laddove non vi disponga spontaneamente la convenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 473 bis 12 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alla RA la produzione in giudizio delle Controparte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché degli estratti di conto corrente relativi ai rapporti bancari e/o postali intrattenuti dalla medesima.
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga, laddove non vi provveda spontaneamente la convenuta, ordine di esibizione ex art. 210 cpc del contratto di locazione stipulato da relativo all'immobile Controparte_1 di Maserà di Padova (Pd), Via San Benedetto n. 30. Con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. ad esito della costituzione in giudizio della convenuta.”
Istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c, del 16.04.2025:
“In via istruttoria: Si intendono per richiamate e trascritte le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio,
4 consistenti nella prova per interpello della convenuta e testimoni sui capitoli da n. 1 a n. n. 10 ivi articolati, con i testi indicati.
In ragione delle difese articolate da controparte in comparsa di costituzione e risposta, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli:
11: “Vero è che a fronte del finanziamento contratto con IC
Gruppo Bnp Paribas in data 17.6.2020 che Le si rammostra quale doc. 7 fascicolo del ricorrente, ha assolto ad esigenze di vita Parte_1 legate al proprio mantenimento immettendo liquidità nel rapporto di conto corrente n. 50365 in essere presso Intesa Sanpaolo spa Filiale di
Albignasego, Via Roma n. 115?”
12 “Vero è che a fronte del finanziamento contratto con IC
Gruppo BNP Paribas in data 5.11.2021, che Le si rammostra quale all. 8 fascicolo del ricorrente, ha assolto ad esigenze di vita Parte_1 legate al proprio mantenimento, immettendo liquidità nel rapporto di conto corrente n. 50365 in essere presso Intesa Sanpaolo spa Filiale di
Albignasego, Via Roma n. 115?
13 “Vero è che a fronte del finanziamento in data 6.12.2024 con Intesa
Sanpaolo spa che Le si rammostra quale all. 10 fascicolo ricorrente
[...]
ha saldato la polizza assicurativa relativa all'anno 2024/2025 Pt_1 dell'autoveicolo Ford C Max targata EK417VC?”.
Si indicano a testi sui capitoli sopra articolati la RA di Testimone_1
Padova e di Padova. Parte_3
Si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni da parte della convenuta, ad oggi non dimesse.
Ci si oppone ai capitoli di prova articolati da controparte in quanto: Cap.
1: generico, comunque confutato dal documento n. 17 prodotto dal ricorrente;
5 Cap. 2: generico, non si comprende a cosa si riferisca e non consente, per tale genericità l'articolazione di prova contraria;
Cap. 3 e 4: non ci si oppone;
Cap. 5: generico, comunque smentito dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa resistente;
Cap. 6: generico, non consente articolazione di prova contraria per la sua vaghezza.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto alle eccezioni svolte da controparte sui capitoli di prova articolati da in ricorso, si precisa: -il capitolo 1 del ricorrente è Parte_1 volto a dimostrare l'inesistenza di accordo coniugale tale per cui CP_1
non avrebbe dovuto lavorare in costanza di matrimonio. La
[...] circostanza non è, comunque, contestata da parte convenuta nella propria comparsa di risposta.
Il capitolo 2 è volto a provare la capacità lavorativa della ricorrente e lo svolgimento di attività retribuita non dichiarata in costanza di matrimonio. La circostanza è, comunque, ammessa da controparte in comparsa di costituzione e risposta.
Capitolo 3: stante l'eccezione svolta da controparte, in ipotesi di ammissione si chiede vengano sentiti i testi e CP_3 Persona_2 di Padova.
Capitolo 4,: il capitolo è volto a provare la rendita derivante da disponibilità immobiliari in capo alla convenuta.
Capitolo 5: il capitolo appare dettagliato.
Capitoli 6, 7 ed 8: controparte afferma di non contestare dette circostanze, documentali.
Capitolo 9: controparte eccepisce in comparsa che il signor Pt_1 avrebbe contratto i finanziamenti citati non per vivere ma per incapacità a gestire le proprie risorse. Si chiede pertanto l'ammissione del capitolo,
6 epurato da eventuali giudizi o formulazioni non corrette. Capitolo 10: si chiede l'ammissione del seguente capitolo, precisato: “Vero che
[...]
si reca dalle sorelle ed su invito delle Pt_1 Pt_2 Parte_3 stesse, per pranzare e cenare due volte alla settimana”.”
Per parte resistente, come da note scritte depositate il 21.05.2025 per l'udienza cartolare del 22.05.2025:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , cod. fisc. nata a Controparte_1 C.F._3
Padova il 16.10.1962, e cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...], con atto trascritto C.F._4 al n. 829 Parte 2, Serie A – Vol. I, anno 1981 del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Maserà di Padova, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
In principalità Confermarsi a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento in favore della resistente siccome determinato nella sua entità in sede di Controparte_1 separazione, pari ad attuali € 609,47 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, confermandosi altresì le attuali modalità di erogazione con pagamento diretto da parte dell' , nessun danno e/o CP_2 onere di qualsivoglia natura potendo derivare all'onerato da siffatta modalità di pagamento, l'unica peraltro idonea ad assicurare la certezza della puntuale ed effettiva percezione dell'assegno da parte della beneficiaria, per le oggettive motivazioni ampiamente argomentate in comparsa di costituzione e risposta.
In via subordinata in accoglimento della proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc, determinarsi
l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della resistente CP_1
nell'importo di € 350,00 mensili, da elevarsi ad € 450,00 mensili
[...]
7 dalla mensilità di luglio 2025, data in cui scadrà il debito contratto in data
05.11.2021 con IC dal ricorrente e contemplante un piano di rimborso di € 142,97 mensili ( all. 8 fascicolo ricorrente).
Confermarsi in ogni caso le attuali modalità di erogazione con pagamento diretto da parte dell' , nessun danno e/o onere di qualsivoglia natura CP_2 potendo derivare all'onerato da siffatta modalità di pagamento, l'unica peraltro idonea ad assicurare la certezza della puntuale ed effettiva percezione dell'assegno da parte della beneficiaria, per le oggettive motivazioni ampiamente argomentate in comparsa di costituzione e risposta.
Spese e competenze professionali in ogni caso rifuse.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], Parte_1
e , nata il [...] a [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 05/12/1981 in Padova (PD),
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
al n. 829, Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1981.
Dalla loro unione è nata la GL , il 8.09.1986. Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente delegato del Tribunale di Padova il 1.02.2013 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1089/2016,
pubblicata il 05.04.2016, passata in giudicato, recependo le seguenti condizioni concordate dai coniugi: “Pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00, con rivalutazione annuale secondi gli indici Istat, a titolo di mantenimento della moglie. Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di
8 Per_ contribuire nella misura del 50% alle spese mediche sostenute per la GL ,
previamente concordate. Compensa le spese”.
Con ricorso del 24.01.2025, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare,
nell'atto di ricorso, egli deduceva che l'assetto patrimoniale concordato con la moglie in sede di separazione personale era diventato per lui gravoso e difficilmente sostenibile, a causa di pesanti finanziamenti contratti negli ultimi anni che gli hanno causato un peggioramento della sua situazione economico-
patrimoniale; pertanto, egli chiedeva, in via temporanea ed urgente, la revoca dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento personale a favore della moglie da parte dell' di Padova, non Controparte_2
sussistendone i presupposti atti a legittimare detta misura, e, nel merito, di disporre che nulla fosse da lui dovuto a titolo di contribuito al mantenimento personale della moglie, non sussistendone i presupposti, stante la piena autosufficienza economica della medesima.
In data 7.04.2025, la sig.ra si costituiva, aderendo Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, ma chiedeva, in via preliminare, di confermare, pendente judicio, le modalità di erogazione dell'assegno di mantenimento fino ad allora seguite, con pagamento diretto da
9 parte dell' in favore della stessa, nell'importo pari a € 609,47, CP_2
oltre rivalutazione annuale e, nel merito, di confermare a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento come determinato nella sua entità in sede di separazione, pari ad €
609,47 mensili, oltre rivalutazione annuale, con pagamento diretto da parte dell' CP_2
All'udienza del 8.05.2025, comparivano entrambe le parti, le quali si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni, chiedendo un breve termine per poter definire ogni questione consensualmente;
il
Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
considerata la situazione debitoria di parte ricorrente nonché la diversa funzione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, proponeva alle parti di definire la vertenza in esame stabilendo l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro
350,00, da elevarsi poi ad euro 450,00 mensili nel momento in cui sarebbe scaduto il debito IC dallo stesso contratto con rata mensile di 142 euro;
inoltre, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 22.05.2025, precisando che, nel caso in cui la trattativa non avesse avuto buon fine, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con note scritte depositate il 21.05.2025 per la predetta udienza,
parte ricorrente manifestava la sua intenzione di non aderire alla suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice e rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
10 Con note scritte depositate in pari data per l'udienza cartolare del
22.05.2025, parte resistente dichiarava, invece, di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
08.05.2025, precisando le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
La causa veniva poi rinviata in modalità cartolare alla udienza del
12.6.25 per consentire il deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalle parti,
va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Preliminarmente, si rigettano le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e dalla resistente, in quanto generiche e/o superflue e contenenti giudizi di valore.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della RA
, che il marito chiede sia revocato, verrà erogato Controparte_1
11 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, perché
questo Tribunale non ravvisa ragioni per revocarlo.
A tale proposito, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale,
presupposto dell'assegno di divorzio (sent. 12196 del 16/5/17).
Inoltre, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività
lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(v. ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
12 Non risulta che le condizioni reddituali della moglie siano migliorate rispetto alla separazione, da renderlo superfluo ai fini del mantenimento del tenore di vita matrimoniale;
le condizioni economiche del marito sono peggiorate perché egli ha scelto di contrarre nuovi finanziamenti;
in data 05/11/2021 egli ha acceso un prestito IC, con rata mensile di € 142,97, ed estinzione nel mese di giugno 2025 e, in data 17/06/2020, un ulteriore prestito
IC, con rata mensile di € 499,80, mentre egli gode di una pensione di anzianità netta mensile di 1.048,14 euro, già detratto l'assegno del coniuge pari ad euro 604 (cfr. all. 5).
Quanto all'assegno divorzile, che spetterà dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, lo stesso va riconosciuto nella sua componente assistenziale, a prescindere dalla componente compensativa-perequativa.
A tale proposito, va ricordato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
13 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Sez. U - Sentenza n. 18287 del
11/07/2018).
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Sez. U -Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale
14 assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. Sent. n. 21234 del 09/08/2019).
Nel caso in esame la moglie non deduce di avere condizionato la propria vita durante la convivenza per far fronte ai bisogni della famiglia e alle richieste del coniuge;
pertanto, in questi termini,
non vi sono elementi per riconoscere la funzione compensativo-
perequativa dell'assegno.
Quanto alla funzione assistenziale, risulta provata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021). In
passato la moglie arrotondava il bilancio familiare con lavori
15 domestici, ma oggi non risulta sia nelle condizioni medico sanitarie per svolgere lavori di fatica, considerata anche l'età (cfr certificati in atti); non risulta neppure abbia una diversa professionalità
spendibile alla sua età nel mercato del lavoro.
Nel presente giudizio, la moglie aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c.
in ordine all'entità dell'assegno divorzile, pari a € 350,00 mensili,
da elevarsi ad € 450,00 mensili dalla mensilità di luglio 2025, data in cui scadrà il debito contratto dal marito con IC in data
05.11.2021, contemplante un piano di rimborso di € 142,97 mensili;
inoltre, ella chiede che detto pagamento le venga mensilmente corrisposto direttamente da parte dell' di Padova, come è CP_2
stato peraltro finora, al fine di fruirne con regolarità ed effettiva,
stante l'asserita incapacità del marito nella gestione delle sue risorse economiche.
Ella rappresenta di non disporre di un'abitazione propria, ma di contare sull'ospitalità gratuita della GL , nonché Per_1
sull'assegno di mantenimento del marito, essenziale fonte di liquidità per la stessa;
inoltre, ella deduce di non avere neppure alcun impiego, perché il suo precario stato di salute le inibisce oggettivamente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In effetti, dalla documentazione sanitaria che allega, ella risulta essere affetta da anni da una patologia degenerativa interessante il tendine achilleo di destra (cfr. all. 11) e portatrice di “voluminosa
ernia inguinale destra” (all. 12), e di essere attualmente soggetta a un
16 grave quadro degenerativo del rachide lombosacrale (“disidratati i
dischi intersomatici. Accenno a retrolistesi di L2 su L3, con
pseudobulging discale, assottigliato. In L3 e L4 bulging discale.Aspetto
analogo in L4-L5. In L5-S1 assottigliato il disco intersomatico che
presenta bulging discale…alterazioni degenerative dei piatti dei somatici
contrapposti, di tipo fibro-vascolare” (all. 13).
D'altra parte, il ricorrente evidenzia che la moglie ha percepito, a titolo di prestazioni occasionali, in data 31.3.2022 un importo pari ad euro 280,00 e, in data 30.9.2022, ad euro 1.420,00, circostanza mai contestata dalla stessa, in tal modo smentendo quanto ella aveva affermato circa la mancanza assoluta di entrate.
A ogni modo, dalla documentazione prodotta, emerge che la moglie non gode di un reddito tale da garantirle un'esistenza dignitosa.
Va, inoltre, tenuto conto che ella ha oramai 63 anni, età che,
oggettivamente, potrebbe renderle di per sé difficoltoso reperire,
anche volendo, un'attività lavorativa.
Pertanto, considerata la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione, accertata la situazione reddituale della resistente alla luce delle sue condizioni di salute, considerate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti, valutata la lunga durata del matrimonio (dal 1981 al 2012, data della presentazione della domanda di separazione) il Collegio ritiene opportuno confermare quanto già stabilito all'udienza del 08.05.2025,
ponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie
17 un assegno divorzile, pari ad euro 450,00 all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, oltre rivalutazione monetaria annuale. Fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, andrà erogato l'assegno della separazione nella attuale misura in essere, raggiunta grazie alla rivalutazione monetaria,
non sussistendo ragioni per la sua riduzione, come sopra già
indicato; non si ravvisano neppure ragioni per modificare la modalità di pagamento, che non onera il debitore, avvantaggiando il creditore della certezza della erogazione.
Attesa la totale soccombenza del ricorrente, il quale, peraltro, non ha accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice
in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c., lo condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2356 per onorari (di cui euro 851 per fase di studio, euro
602 per fase introduttiva, euro 903 per fase di trattazione, esclusa la fase decisoria perché non sono state depositate memorie ex art. 473
bis 28 cpc), oltre spese generali, iva e cpa. La liquidazione è nei minimi di legge per la semplicità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando tra le parti,
così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e contratto il Parte_1 Controparte_1
05/12/1981 in Padova e trascritto nel registro degli atti di
18 matrimonio dello stesso Comune, al n. 829, Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1981;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e modifica della modalità di pagamento;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Controparte_1
€ 450,00 dal passaggio in giudicato la presente sentenza di divorzio;
5. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2356 per onorari , oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel. dott.ssa. Cinzia Balletti
19
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 308/2025 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. CALORE ELENA, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, con l'avv. SERCHIANI GIACOMO, Controparte_1
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
1 Per parte ricorrente, come da note scritte depositate il 21.05.2025
per l'udienza cartolare del 22.05.2025:
“In via preliminare: - Disporsi la revoca dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento personale a favore della RA CP_1
da parte dell' di
[...] Controparte_2
Padova, non sussistendo i presupposti atti a legittimare la misura.
Nel merito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a Padova in [...] Parte_1
8.1.1956 – C.F.: e , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Padova il 16.10.1962 – C.F.: il giorno CodiceFiscale_2
05.12.1981, trascritto nei Registri degli Atti del medesimo Comune al n.
829 parte 2 serie A volume 1 – anno 1981 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Disporsi che nulla è dovuto da a titolo di contribuito al Parte_1 mantenimento personale di , non sussistendone i Controparte_1 presupposti stante la piena autosufficienza economica della medesima, per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si richiamano e si intendono trascritte le istanze istruttorie formulate in ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis
17 comma 1 c.p.c., in relazione alla cui ammissione si insiste.”
Istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del 24.01.2025:
“ In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per interpello della convenuta e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
2 1. Vero è che in costanza di matrimonio e Parte_1 CP_1
convennero che la RA avrebbe accudito la
[...] Controparte_1 GL dalla nascita fino all'inserimento della stessa presso la scuola Per_1 materna, allorquando la RA riprese l'attività Controparte_1 lavorativa?”
2. Vero è che in costanza di matrimonio, a far data dall'anno 1990,
ha svolto attività lavorativa quale colf presso le famiglie Controparte_1 del quartiere di Salboro – Padova percependo la somma di 600,00 euro mensili?
3. Vero che la RA svolge attività lavorativa quale Controparte_1 colf presso le zie , di Padova, Via Facciolati CP_3 Persona_2 percependo introiti di euro 600,00 mensili?
4. “Vero che percepisce una rendita economica mensile Controparte_1 dall'unità immobiliare sita in Padova, Via Salboro n. 29, di cui al documento n. 16 fascicolo del ricorrente che Le si rammostra?”
5. “Vero che per il pagamento delle utenze dell'abitazione di Padova, Via
Bosco Papadopoli n. 100 int. 1 e per l'acquisto di generi alimentari il sig.
ricorre all'aiuto economico del sig. ?” Parte_1 CP_4
6. “Vero che in data 17.06.2020 ha contratto con Parte_1
IC Gruppo Bnp Paribas il prestito personale per 120 ratei mensili per l'importo di euro 499,80 ciascuno con scadenza nell'anno
2030, come da documenti n. 7 fascicolo ricorrente che Le si rammostra?”
7. “Vero che in data 5.11.2021 ha contratto con Parte_1
IC, Gruppo Bnp Paribas il contratto di finanziamento con ratei mensili per €. 142,97, come da documento n. 8 fascicolo ricorrente, che
Le si rammostra”
8. Vero che in data 6.12.24 ha contratto con Intesa Parte_1
Sanpaolo Protezione Spa la polizza auto n. 52430261362, che Le si
3 rammostra quale all. 10 fascicolo del ricorrente con ratei mensili di €.
49,00 e scadenza al 7.12.2025?”
9. “Vero che per provvedere ai bisogni primari, al pagamento delle utenze dell'appartamento di Padova, Via Bosco Papadopoli n. 100 int. 1
[...]
ricorre a finanziamenti con l'istituto IC spa e Intesa Pt_1
Sanpaolo spa, nonché all'aiuto di parenti e conoscenti dello stesso?”
10. “Vero che si reca dalle sorelle ed Parte_1 Pt_2 Pt_3
, su invito delle stesse, per pranzare e cenare?”
[...]
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli articolati la RA ES
, residente a [...] residente in [...], il sig. CP_4 residente in Maserà di Padova.
Laddove non vi disponga spontaneamente la convenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 473 bis 12 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alla RA la produzione in giudizio delle Controparte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché degli estratti di conto corrente relativi ai rapporti bancari e/o postali intrattenuti dalla medesima.
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga, laddove non vi provveda spontaneamente la convenuta, ordine di esibizione ex art. 210 cpc del contratto di locazione stipulato da relativo all'immobile Controparte_1 di Maserà di Padova (Pd), Via San Benedetto n. 30. Con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria nei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. ad esito della costituzione in giudizio della convenuta.”
Istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c, del 16.04.2025:
“In via istruttoria: Si intendono per richiamate e trascritte le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio,
4 consistenti nella prova per interpello della convenuta e testimoni sui capitoli da n. 1 a n. n. 10 ivi articolati, con i testi indicati.
In ragione delle difese articolate da controparte in comparsa di costituzione e risposta, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli:
11: “Vero è che a fronte del finanziamento contratto con IC
Gruppo Bnp Paribas in data 17.6.2020 che Le si rammostra quale doc. 7 fascicolo del ricorrente, ha assolto ad esigenze di vita Parte_1 legate al proprio mantenimento immettendo liquidità nel rapporto di conto corrente n. 50365 in essere presso Intesa Sanpaolo spa Filiale di
Albignasego, Via Roma n. 115?”
12 “Vero è che a fronte del finanziamento contratto con IC
Gruppo BNP Paribas in data 5.11.2021, che Le si rammostra quale all. 8 fascicolo del ricorrente, ha assolto ad esigenze di vita Parte_1 legate al proprio mantenimento, immettendo liquidità nel rapporto di conto corrente n. 50365 in essere presso Intesa Sanpaolo spa Filiale di
Albignasego, Via Roma n. 115?
13 “Vero è che a fronte del finanziamento in data 6.12.2024 con Intesa
Sanpaolo spa che Le si rammostra quale all. 10 fascicolo ricorrente
[...]
ha saldato la polizza assicurativa relativa all'anno 2024/2025 Pt_1 dell'autoveicolo Ford C Max targata EK417VC?”.
Si indicano a testi sui capitoli sopra articolati la RA di Testimone_1
Padova e di Padova. Parte_3
Si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni da parte della convenuta, ad oggi non dimesse.
Ci si oppone ai capitoli di prova articolati da controparte in quanto: Cap.
1: generico, comunque confutato dal documento n. 17 prodotto dal ricorrente;
5 Cap. 2: generico, non si comprende a cosa si riferisca e non consente, per tale genericità l'articolazione di prova contraria;
Cap. 3 e 4: non ci si oppone;
Cap. 5: generico, comunque smentito dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa resistente;
Cap. 6: generico, non consente articolazione di prova contraria per la sua vaghezza.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto alle eccezioni svolte da controparte sui capitoli di prova articolati da in ricorso, si precisa: -il capitolo 1 del ricorrente è Parte_1 volto a dimostrare l'inesistenza di accordo coniugale tale per cui CP_1
non avrebbe dovuto lavorare in costanza di matrimonio. La
[...] circostanza non è, comunque, contestata da parte convenuta nella propria comparsa di risposta.
Il capitolo 2 è volto a provare la capacità lavorativa della ricorrente e lo svolgimento di attività retribuita non dichiarata in costanza di matrimonio. La circostanza è, comunque, ammessa da controparte in comparsa di costituzione e risposta.
Capitolo 3: stante l'eccezione svolta da controparte, in ipotesi di ammissione si chiede vengano sentiti i testi e CP_3 Persona_2 di Padova.
Capitolo 4,: il capitolo è volto a provare la rendita derivante da disponibilità immobiliari in capo alla convenuta.
Capitolo 5: il capitolo appare dettagliato.
Capitoli 6, 7 ed 8: controparte afferma di non contestare dette circostanze, documentali.
Capitolo 9: controparte eccepisce in comparsa che il signor Pt_1 avrebbe contratto i finanziamenti citati non per vivere ma per incapacità a gestire le proprie risorse. Si chiede pertanto l'ammissione del capitolo,
6 epurato da eventuali giudizi o formulazioni non corrette. Capitolo 10: si chiede l'ammissione del seguente capitolo, precisato: “Vero che
[...]
si reca dalle sorelle ed su invito delle Pt_1 Pt_2 Parte_3 stesse, per pranzare e cenare due volte alla settimana”.”
Per parte resistente, come da note scritte depositate il 21.05.2025 per l'udienza cartolare del 22.05.2025:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , cod. fisc. nata a Controparte_1 C.F._3
Padova il 16.10.1962, e cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...], con atto trascritto C.F._4 al n. 829 Parte 2, Serie A – Vol. I, anno 1981 del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Maserà di Padova, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
In principalità Confermarsi a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento in favore della resistente siccome determinato nella sua entità in sede di Controparte_1 separazione, pari ad attuali € 609,47 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, confermandosi altresì le attuali modalità di erogazione con pagamento diretto da parte dell' , nessun danno e/o CP_2 onere di qualsivoglia natura potendo derivare all'onerato da siffatta modalità di pagamento, l'unica peraltro idonea ad assicurare la certezza della puntuale ed effettiva percezione dell'assegno da parte della beneficiaria, per le oggettive motivazioni ampiamente argomentate in comparsa di costituzione e risposta.
In via subordinata in accoglimento della proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc, determinarsi
l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della resistente CP_1
nell'importo di € 350,00 mensili, da elevarsi ad € 450,00 mensili
[...]
7 dalla mensilità di luglio 2025, data in cui scadrà il debito contratto in data
05.11.2021 con IC dal ricorrente e contemplante un piano di rimborso di € 142,97 mensili ( all. 8 fascicolo ricorrente).
Confermarsi in ogni caso le attuali modalità di erogazione con pagamento diretto da parte dell' , nessun danno e/o onere di qualsivoglia natura CP_2 potendo derivare all'onerato da siffatta modalità di pagamento, l'unica peraltro idonea ad assicurare la certezza della puntuale ed effettiva percezione dell'assegno da parte della beneficiaria, per le oggettive motivazioni ampiamente argomentate in comparsa di costituzione e risposta.
Spese e competenze professionali in ogni caso rifuse.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], Parte_1
e , nata il [...] a [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 05/12/1981 in Padova (PD),
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
al n. 829, Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1981.
Dalla loro unione è nata la GL , il 8.09.1986. Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente delegato del Tribunale di Padova il 1.02.2013 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1089/2016,
pubblicata il 05.04.2016, passata in giudicato, recependo le seguenti condizioni concordate dai coniugi: “Pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00, con rivalutazione annuale secondi gli indici Istat, a titolo di mantenimento della moglie. Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di
8 Per_ contribuire nella misura del 50% alle spese mediche sostenute per la GL ,
previamente concordate. Compensa le spese”.
Con ricorso del 24.01.2025, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare,
nell'atto di ricorso, egli deduceva che l'assetto patrimoniale concordato con la moglie in sede di separazione personale era diventato per lui gravoso e difficilmente sostenibile, a causa di pesanti finanziamenti contratti negli ultimi anni che gli hanno causato un peggioramento della sua situazione economico-
patrimoniale; pertanto, egli chiedeva, in via temporanea ed urgente, la revoca dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento personale a favore della moglie da parte dell' di Padova, non Controparte_2
sussistendone i presupposti atti a legittimare detta misura, e, nel merito, di disporre che nulla fosse da lui dovuto a titolo di contribuito al mantenimento personale della moglie, non sussistendone i presupposti, stante la piena autosufficienza economica della medesima.
In data 7.04.2025, la sig.ra si costituiva, aderendo Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, ma chiedeva, in via preliminare, di confermare, pendente judicio, le modalità di erogazione dell'assegno di mantenimento fino ad allora seguite, con pagamento diretto da
9 parte dell' in favore della stessa, nell'importo pari a € 609,47, CP_2
oltre rivalutazione annuale e, nel merito, di confermare a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento come determinato nella sua entità in sede di separazione, pari ad €
609,47 mensili, oltre rivalutazione annuale, con pagamento diretto da parte dell' CP_2
All'udienza del 8.05.2025, comparivano entrambe le parti, le quali si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni, chiedendo un breve termine per poter definire ogni questione consensualmente;
il
Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
considerata la situazione debitoria di parte ricorrente nonché la diversa funzione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, proponeva alle parti di definire la vertenza in esame stabilendo l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro
350,00, da elevarsi poi ad euro 450,00 mensili nel momento in cui sarebbe scaduto il debito IC dallo stesso contratto con rata mensile di 142 euro;
inoltre, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 22.05.2025, precisando che, nel caso in cui la trattativa non avesse avuto buon fine, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con note scritte depositate il 21.05.2025 per la predetta udienza,
parte ricorrente manifestava la sua intenzione di non aderire alla suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice e rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
10 Con note scritte depositate in pari data per l'udienza cartolare del
22.05.2025, parte resistente dichiarava, invece, di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
08.05.2025, precisando le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
La causa veniva poi rinviata in modalità cartolare alla udienza del
12.6.25 per consentire il deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalle parti,
va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Preliminarmente, si rigettano le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e dalla resistente, in quanto generiche e/o superflue e contenenti giudizi di valore.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della RA
, che il marito chiede sia revocato, verrà erogato Controparte_1
11 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, perché
questo Tribunale non ravvisa ragioni per revocarlo.
A tale proposito, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale,
presupposto dell'assegno di divorzio (sent. 12196 del 16/5/17).
Inoltre, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività
lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(v. ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
12 Non risulta che le condizioni reddituali della moglie siano migliorate rispetto alla separazione, da renderlo superfluo ai fini del mantenimento del tenore di vita matrimoniale;
le condizioni economiche del marito sono peggiorate perché egli ha scelto di contrarre nuovi finanziamenti;
in data 05/11/2021 egli ha acceso un prestito IC, con rata mensile di € 142,97, ed estinzione nel mese di giugno 2025 e, in data 17/06/2020, un ulteriore prestito
IC, con rata mensile di € 499,80, mentre egli gode di una pensione di anzianità netta mensile di 1.048,14 euro, già detratto l'assegno del coniuge pari ad euro 604 (cfr. all. 5).
Quanto all'assegno divorzile, che spetterà dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, lo stesso va riconosciuto nella sua componente assistenziale, a prescindere dalla componente compensativa-perequativa.
A tale proposito, va ricordato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
13 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Sez. U - Sentenza n. 18287 del
11/07/2018).
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Sez. U -Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale
14 assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. Sent. n. 21234 del 09/08/2019).
Nel caso in esame la moglie non deduce di avere condizionato la propria vita durante la convivenza per far fronte ai bisogni della famiglia e alle richieste del coniuge;
pertanto, in questi termini,
non vi sono elementi per riconoscere la funzione compensativo-
perequativa dell'assegno.
Quanto alla funzione assistenziale, risulta provata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021). In
passato la moglie arrotondava il bilancio familiare con lavori
15 domestici, ma oggi non risulta sia nelle condizioni medico sanitarie per svolgere lavori di fatica, considerata anche l'età (cfr certificati in atti); non risulta neppure abbia una diversa professionalità
spendibile alla sua età nel mercato del lavoro.
Nel presente giudizio, la moglie aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c.
in ordine all'entità dell'assegno divorzile, pari a € 350,00 mensili,
da elevarsi ad € 450,00 mensili dalla mensilità di luglio 2025, data in cui scadrà il debito contratto dal marito con IC in data
05.11.2021, contemplante un piano di rimborso di € 142,97 mensili;
inoltre, ella chiede che detto pagamento le venga mensilmente corrisposto direttamente da parte dell' di Padova, come è CP_2
stato peraltro finora, al fine di fruirne con regolarità ed effettiva,
stante l'asserita incapacità del marito nella gestione delle sue risorse economiche.
Ella rappresenta di non disporre di un'abitazione propria, ma di contare sull'ospitalità gratuita della GL , nonché Per_1
sull'assegno di mantenimento del marito, essenziale fonte di liquidità per la stessa;
inoltre, ella deduce di non avere neppure alcun impiego, perché il suo precario stato di salute le inibisce oggettivamente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In effetti, dalla documentazione sanitaria che allega, ella risulta essere affetta da anni da una patologia degenerativa interessante il tendine achilleo di destra (cfr. all. 11) e portatrice di “voluminosa
ernia inguinale destra” (all. 12), e di essere attualmente soggetta a un
16 grave quadro degenerativo del rachide lombosacrale (“disidratati i
dischi intersomatici. Accenno a retrolistesi di L2 su L3, con
pseudobulging discale, assottigliato. In L3 e L4 bulging discale.Aspetto
analogo in L4-L5. In L5-S1 assottigliato il disco intersomatico che
presenta bulging discale…alterazioni degenerative dei piatti dei somatici
contrapposti, di tipo fibro-vascolare” (all. 13).
D'altra parte, il ricorrente evidenzia che la moglie ha percepito, a titolo di prestazioni occasionali, in data 31.3.2022 un importo pari ad euro 280,00 e, in data 30.9.2022, ad euro 1.420,00, circostanza mai contestata dalla stessa, in tal modo smentendo quanto ella aveva affermato circa la mancanza assoluta di entrate.
A ogni modo, dalla documentazione prodotta, emerge che la moglie non gode di un reddito tale da garantirle un'esistenza dignitosa.
Va, inoltre, tenuto conto che ella ha oramai 63 anni, età che,
oggettivamente, potrebbe renderle di per sé difficoltoso reperire,
anche volendo, un'attività lavorativa.
Pertanto, considerata la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione, accertata la situazione reddituale della resistente alla luce delle sue condizioni di salute, considerate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti, valutata la lunga durata del matrimonio (dal 1981 al 2012, data della presentazione della domanda di separazione) il Collegio ritiene opportuno confermare quanto già stabilito all'udienza del 08.05.2025,
ponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie
17 un assegno divorzile, pari ad euro 450,00 all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, oltre rivalutazione monetaria annuale. Fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, andrà erogato l'assegno della separazione nella attuale misura in essere, raggiunta grazie alla rivalutazione monetaria,
non sussistendo ragioni per la sua riduzione, come sopra già
indicato; non si ravvisano neppure ragioni per modificare la modalità di pagamento, che non onera il debitore, avvantaggiando il creditore della certezza della erogazione.
Attesa la totale soccombenza del ricorrente, il quale, peraltro, non ha accettato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice
in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c., lo condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2356 per onorari (di cui euro 851 per fase di studio, euro
602 per fase introduttiva, euro 903 per fase di trattazione, esclusa la fase decisoria perché non sono state depositate memorie ex art. 473
bis 28 cpc), oltre spese generali, iva e cpa. La liquidazione è nei minimi di legge per la semplicità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando tra le parti,
così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e contratto il Parte_1 Controparte_1
05/12/1981 in Padova e trascritto nel registro degli atti di
18 matrimonio dello stesso Comune, al n. 829, Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1981;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e modifica della modalità di pagamento;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Controparte_1
€ 450,00 dal passaggio in giudicato la presente sentenza di divorzio;
5. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2356 per onorari , oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel. dott.ssa. Cinzia Balletti
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