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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza dell' 1\7\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 503\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,cui è stata riunita la causa con R.G. 1009\22, vertenti
TRA
, nato il 24\11\79, rappr.to e difeso come in atti . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nomchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato il 29\1\22 lo ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 071202190077188550000, notificata il 20\12\21 , limitatamente agli avvisi di addebito nn. 37120150004412104000 ( lett. b) in ricorso) e 37120150006293633000 ( lett. c) in ricorso ) , afferenti il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti per gli anni 2011-2012 e 2014.
Successivamente, cioè in data 23\2\22, lo stesso ricorrente ha depositato analogo ricorso in opposizione ad altra intimazione di pagamento, la n. 07120219018287185000, notificata addì
1\2\22, e relativa agli avvisi di addebito: a) 37120140001525275000 ; b)
37120140008084611000 ; c) 37120160000917913000 ; d) 37120160012856075000, aventi la stessa causale, ma riferiti agli anni 2013 e 2015. Il ricorrente in entrambi i giudizi ha avanzato speculari eccezioni relative all'irregolarità del procedimento notificatorio, alla mancata allegazione, agli atti impugnati, di quelli ad essi presupposti, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza le cause sono state decise.
Preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti, stante la sussistenza dei presupposti di rito e di merito per l'adozione di siffatto provvedimento.
Passando all'esame delle controversie va in primo luogo rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito
CP_ previdenziale, il cui pagamento è stato richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione delle domande, che, si ripete sono identiche nella formulazione, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Per quanto attiene ai denunciati vizi “formali” ( cioè quelli elencati ai nn. 2 e 5 dei ricorsi, cioè la mancata notifica degli atti prodromici alle intimazioni e la mancata allegazione alle stesse di tali atti) va rilevato che il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede che il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt.442 e seguenti, mentre per l'art.29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art.30,co.14 d.l. n. 78 del
31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di opposizione a cartella esattoriale ( nel caso di specie intimazione di pagamento) relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 d.P.R. m.602 del
1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie” (si vedano, tra le altre, cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2008
n.25757; 8.7.2008 n.18691; 18.11.2004 n.21863, in fattispecie analoga v. Corte d'Appello di
Torino sentenza n. 624/2017).
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che le appena illustrate doglianze della parte ricorrente rientrano in senso ampio nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, che vanno proposte nel termine perentorio di venti gg. dalla notifica.
Nel caso di specie detto termine, si ripete perentorio, non risulta rispettato, atteso che la notifica degli atti impugnati v'è stata , per il primo il 20\12\21, per il secondo l' 1\2\22, mentre il deposito dell'opposizione risulta, per il primo in data 29\1\22, mentre per il secondo il
23\2\22, quindi oltre il termine di venti gg.
Diverso discorso è a farsi per la parte delle opposizioni con le quali si è eccepita la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Queste, attenendo non al “quomodo executionis”, ma al diritto stesso di procedere “in executivis” , possono essere proposte in qualsiasi tempo sino all'inizio dell'esecuzione e per esse non s'è verificata decadenza alcuna e vanno pertanto esaminate nel merito.
Per ciò che riguarda la presunta decadenza va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n. 11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del
1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei CP_ meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Pertanto nei casi in esame alcuna decadenza s'è verificata.
Per quanto attiene alla pur eccepita prescrizione i due procedimenti vanno esaminati più dettagliatamente.
Nel più remoto ( RG 503\22) la notifica dei due avvisi di addebito innanzi richiamati v'è stata il
22\10\15 ed il 26\10\15.
Tale notifica è da ritenersi assolutamente rituale, per come risulta dalle cartoline di ritorno CP_ allegate alla produzione riferite, rispettivamente, alla racc.ta n. 650338095363 ed alla racc.ta 650337887644 e firmate per ricevuta alle date già indicate.
Sul punto specifico alcun rilievo può essere dato ad un presunto “ disconoscimento” della richiamata ultima documentazione, sollevato dalla difesa di parte ricorrente senza alcun specifico riferimento e che, pertanto, assume la veste di semplice clausola di stile.
In ogni caso, tenendo in conto le date di notifica degli avvisi di pagamento ( 22\10\15 e
26\10\15) ed il termine prescrizionale pacificamente quinquennale e sommando a tale termine la sospensione dettata dalla normativa eccezionale ( cfr.art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito in l. 27\20 – con sospensione della prescrizione stabilita in 129 gg per scadenze ricadenti nel periodo 30 giugno 30 dicembre 2020) detto termine andava a scadere il 9\3\21 ed il 13\3\21.
Sono questi i termini di cui tener conto, atteso che seppur la difesa dell' richiama un CP_2
ulteriore atto interruttivo , in particolare l'intimazione di pagamento n.
07120209012818608000, di questo non si può e non si deve tener conto, attesa l'assoluta mancanza di prova di rituale notifica, visto che la cartolina di ritorno relativa alla racc.ta n.
6733764548000 non risulta non solo sottoscritta, ma nemmeno compilata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione relativamente al giudizio più prossimo ( RG
1009\22) ne va rilevata l'infondatezza e tanto in virtù della documentazione prodotta dall'
CP_2
L'agenzia resistente ha infatti allegato l'intimazione di pagamento n. 07120199004274955000, contenente tra l'altro gli avvisi di addebito oggetto di lite, che risulta ritualmente notificata addì 21\6\19.
Dal riscontro degli elenchi esibiti come prova della notifica ex artt. 139 e 140 c.p.c. ( cfr. pag. 2 e 1 degli stessi) è dato evincere che, per come previsto dalle norme testè citate, la relativa raccomandata n. 573225335677 è stata ritualmente recapitata alla richiamata data del
21\6\19.
Tale regolare notifica di un atto pienamente efficace ai fini interruttivi comporta l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
Valgono, anche in questo caso, le considerazioni sopra svolte in merito al “ disconoscimento” della documentazione avanzato da parte ricorrente ed alla sua ininfluenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi vanno pertanto solo parzialmente accolti e le spese del giudizio, in virtù dell'esito del giudizio ed attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente i ricorsi e dichiara pertanto prescritta l'intimazione di pagamento n. n.
071202190077188550000 di cui al giudizio avente RG 503\22 ;
- dichiara dovuta la somma portata dall'intimazione di pagamento n. 07120219018287185000 di cui al giudizio avente RG 1009\22 ;
- compensa per l'intero tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, lì 1\7\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza dell' 1\7\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 503\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,cui è stata riunita la causa con R.G. 1009\22, vertenti
TRA
, nato il 24\11\79, rappr.to e difeso come in atti . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nomchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato il 29\1\22 lo ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 071202190077188550000, notificata il 20\12\21 , limitatamente agli avvisi di addebito nn. 37120150004412104000 ( lett. b) in ricorso) e 37120150006293633000 ( lett. c) in ricorso ) , afferenti il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti per gli anni 2011-2012 e 2014.
Successivamente, cioè in data 23\2\22, lo stesso ricorrente ha depositato analogo ricorso in opposizione ad altra intimazione di pagamento, la n. 07120219018287185000, notificata addì
1\2\22, e relativa agli avvisi di addebito: a) 37120140001525275000 ; b)
37120140008084611000 ; c) 37120160000917913000 ; d) 37120160012856075000, aventi la stessa causale, ma riferiti agli anni 2013 e 2015. Il ricorrente in entrambi i giudizi ha avanzato speculari eccezioni relative all'irregolarità del procedimento notificatorio, alla mancata allegazione, agli atti impugnati, di quelli ad essi presupposti, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza le cause sono state decise.
Preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti, stante la sussistenza dei presupposti di rito e di merito per l'adozione di siffatto provvedimento.
Passando all'esame delle controversie va in primo luogo rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito
CP_ previdenziale, il cui pagamento è stato richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione delle domande, che, si ripete sono identiche nella formulazione, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Per quanto attiene ai denunciati vizi “formali” ( cioè quelli elencati ai nn. 2 e 5 dei ricorsi, cioè la mancata notifica degli atti prodromici alle intimazioni e la mancata allegazione alle stesse di tali atti) va rilevato che il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede che il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt.442 e seguenti, mentre per l'art.29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art.30,co.14 d.l. n. 78 del
31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di opposizione a cartella esattoriale ( nel caso di specie intimazione di pagamento) relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 d.P.R. m.602 del
1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie” (si vedano, tra le altre, cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2008
n.25757; 8.7.2008 n.18691; 18.11.2004 n.21863, in fattispecie analoga v. Corte d'Appello di
Torino sentenza n. 624/2017).
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che le appena illustrate doglianze della parte ricorrente rientrano in senso ampio nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, che vanno proposte nel termine perentorio di venti gg. dalla notifica.
Nel caso di specie detto termine, si ripete perentorio, non risulta rispettato, atteso che la notifica degli atti impugnati v'è stata , per il primo il 20\12\21, per il secondo l' 1\2\22, mentre il deposito dell'opposizione risulta, per il primo in data 29\1\22, mentre per il secondo il
23\2\22, quindi oltre il termine di venti gg.
Diverso discorso è a farsi per la parte delle opposizioni con le quali si è eccepita la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Queste, attenendo non al “quomodo executionis”, ma al diritto stesso di procedere “in executivis” , possono essere proposte in qualsiasi tempo sino all'inizio dell'esecuzione e per esse non s'è verificata decadenza alcuna e vanno pertanto esaminate nel merito.
Per ciò che riguarda la presunta decadenza va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n. 11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del
1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei CP_ meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Pertanto nei casi in esame alcuna decadenza s'è verificata.
Per quanto attiene alla pur eccepita prescrizione i due procedimenti vanno esaminati più dettagliatamente.
Nel più remoto ( RG 503\22) la notifica dei due avvisi di addebito innanzi richiamati v'è stata il
22\10\15 ed il 26\10\15.
Tale notifica è da ritenersi assolutamente rituale, per come risulta dalle cartoline di ritorno CP_ allegate alla produzione riferite, rispettivamente, alla racc.ta n. 650338095363 ed alla racc.ta 650337887644 e firmate per ricevuta alle date già indicate.
Sul punto specifico alcun rilievo può essere dato ad un presunto “ disconoscimento” della richiamata ultima documentazione, sollevato dalla difesa di parte ricorrente senza alcun specifico riferimento e che, pertanto, assume la veste di semplice clausola di stile.
In ogni caso, tenendo in conto le date di notifica degli avvisi di pagamento ( 22\10\15 e
26\10\15) ed il termine prescrizionale pacificamente quinquennale e sommando a tale termine la sospensione dettata dalla normativa eccezionale ( cfr.art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito in l. 27\20 – con sospensione della prescrizione stabilita in 129 gg per scadenze ricadenti nel periodo 30 giugno 30 dicembre 2020) detto termine andava a scadere il 9\3\21 ed il 13\3\21.
Sono questi i termini di cui tener conto, atteso che seppur la difesa dell' richiama un CP_2
ulteriore atto interruttivo , in particolare l'intimazione di pagamento n.
07120209012818608000, di questo non si può e non si deve tener conto, attesa l'assoluta mancanza di prova di rituale notifica, visto che la cartolina di ritorno relativa alla racc.ta n.
6733764548000 non risulta non solo sottoscritta, ma nemmeno compilata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione relativamente al giudizio più prossimo ( RG
1009\22) ne va rilevata l'infondatezza e tanto in virtù della documentazione prodotta dall'
CP_2
L'agenzia resistente ha infatti allegato l'intimazione di pagamento n. 07120199004274955000, contenente tra l'altro gli avvisi di addebito oggetto di lite, che risulta ritualmente notificata addì 21\6\19.
Dal riscontro degli elenchi esibiti come prova della notifica ex artt. 139 e 140 c.p.c. ( cfr. pag. 2 e 1 degli stessi) è dato evincere che, per come previsto dalle norme testè citate, la relativa raccomandata n. 573225335677 è stata ritualmente recapitata alla richiamata data del
21\6\19.
Tale regolare notifica di un atto pienamente efficace ai fini interruttivi comporta l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
Valgono, anche in questo caso, le considerazioni sopra svolte in merito al “ disconoscimento” della documentazione avanzato da parte ricorrente ed alla sua ininfluenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi vanno pertanto solo parzialmente accolti e le spese del giudizio, in virtù dell'esito del giudizio ed attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente i ricorsi e dichiara pertanto prescritta l'intimazione di pagamento n. n.
071202190077188550000 di cui al giudizio avente RG 503\22 ;
- dichiara dovuta la somma portata dall'intimazione di pagamento n. 07120219018287185000 di cui al giudizio avente RG 1009\22 ;
- compensa per l'intero tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, lì 1\7\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano