Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2025, proposto da
CC AT, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Fabbretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via San Vitale n. 40/3/a;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 724/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa AN LI e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il professor AT CC agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto a tre docenti, tra cui per l’appunto l’odierno ricorrente, il diritto a percepire la cd. “Carta Docente” per quattro annualità, ivi specificate, « oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ».
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per rappresentare che medio tempore è intervenuto il pagamento.
La circostanza è confermata dal ricorrente, con la precisazione che il pagamento è stato parziale, non avendo l’Amministrazione pagato gli accessori, e ciò nonostante la disponibilità manifestata a controparte a rinunciare al ricorso a spese di lite compensate, in caso di pagamento spontaneo del residuo.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata introitata.
È incontestato che la sentenza ottemperanza ha avuto un’esecuzione parziale.
Per la parte ineseguita il ricorso va accolto, in quanto è documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice e il decorso del termine di legge per l’adempimento spontaneo da parte del Ministero.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto già corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, in conformità all’orientamento della Sezione (si veda, tra le tante, la sentenza n. 258/2026) per il caso di ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al professor AT CC le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | UG Di TT |
IL SEGRETARIO