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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6431 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Claudio Lancellotti (cf ) pec: C.F._2
Email_1
- parte attrice -
CONTRO
, (cf. )) rappresentato e difeso dall' Avv. ON C.F._3
Maria Teresa Leopoldo ( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro via A. CodiceFiscale_4
Turco 59 presso lo studio dell'avv.to Domenico Chianese pec: Email_2
- parte convenuta –
NONCHE'
(CF: e (CF: CP_2 C.F._5 P_ C.F._6 rappresentati - giuste separate procure in atti - dall'avv. Giuseppe
Menzica(CF: ) pec: C.F._7 Email_3
-parti convenute -
E
, (p.iva in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Fabio Alviggi (cfavv. Fabio Alviggi
( ) pec CodiceFiscale_8 Email_4
-terza chiamata dal convenuto - CP_1
Oggetto: risarcimento danno.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha allegato che, nell'ambito della procedura esecutiva n.197/10 R.G.E. Parte_1 presso il Tribunale di Catanzaro, è risultato aggiudicatario dell'immobile sito nel comune di Montepaone (CZ), Via Italo Balbo, di proprietà del debitore esecutato , come da CP_2 ordinanza del 13.04.2016 seguita poi dal decreto di trasferimento del 10.06.2016.
Ha aggiunto che, al momento del pignoramento, lo stato dell'immobile era stato dettagliatamente descritto dal CTU Ing. , nominato nell'ambito della procedura esecutiva. Persona_1
Nell'elaborato peritale del 29.07.2011, l'immobile risultava in buone condizioni di manutenzione
(presenti l'impianto di condizionamento composto da 3 unità della casa costruttrice;
CP_5
l'impianto antifurto, realizzato in tubazione sottotraccia, con rilevatori di presenza posti all'interno;
l'impianto idrico realizzato con tubazione sottotraccia in polietilene;
l'impianto di riscaldamento composto dalla sola predisposizione sottotraccia, assenti gli elementi radianti e caldaia). Il perito d'ufficio aveva altresì attestato che: “Attualmente l'immobile è parzialmente arredato ad uso ufficio.... al momento dei sopraluoghi sull'intera proprietà veniva esercitata un'attività commerciale da parte di un'azienda di catering... presso l'agenzia delle entrate di Catanzaro si è accertata
l'esistenza di un contratto di locazione tra e la CP_2 Controparte_6
stipulato in data 21/05/2009 con validità di sei anni per un canone di locazione di
[...] euro 200 mensili".
Parte attrice ha rilevato che dopo molteplici sollecitazioni, soltanto in data 10/10/2016 il custode dott. riusciva, con l'ausilio di un fabbro e della Forza Pubblica, ad ON avere accesso nell'immobile ed ad ottenerne il possesso, rinvenendolo, però, in precarie condizioni: in particolare i sanitari del bagno erano distrutti, le soglie dei davanzali delle finestre rotti così come i pavimenti e i muri divisori (a colpi di piccone); l'impianto elettrico era gravemente danneggiato;
porte, finestre, sistema d'allarme, impianto di trasmissioni dati e climatizzatori risultavano asportati.
Tali danni erano quantificati in euro 29.023,15 oltre IVA (i.e. 35.408,24) dal CTP Ing.
[...]
Infine ha soggiunto che – grazie alle informazioni assunte presso il comune di Per_2
Montepaone - l'immobile risultava occupato da . P_
Sulla base di tali allegazioni, pertanto, ha convenuto in giudizio (debitore CP_2 esecutato), (occupante l'immobile sine titulo) ed il Dr. P_ ON
(quale custode nominato nella procedura di esecuzione immobiliare), chiedendo -previo accertamento delle rispettive responsabilità – di condannarli in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 50.408,24 (35.408,24 per danni all'immobile, 3.000,00 mancato godimento dell'immobile, 12.000,00 per danno morale da reato) o in quella maggiore e/o minore ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si sono costituti i predetti convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice. In particolare ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ON [...]
, al fine di essere manlevato dall'eventuale condanna, in forza della polizza Controparte_4
“Multirischi professionista” 1/1915/122/41108916 del 9.2.2018.
La compagnia assicurativa si è costituita contestando la fondatezza delle domande attrici, rilevando
- al contrario - il comportamento diligente prestato dal custode.
1.1 All'udienza del 23.01.2021 hanno reso l'interrogatorio formale i convenuti
[...]
, e . Quest'ultimo ha ammesso di avere abitato ON CP_2 P_
l'immobile, avendo la chiave quale socio della , a partire da circa un anno e due mesi CP_6 prima che gli arrivasse l'avviso di sloggio. All'udienza del 28.04.2022 venivano escussi i testi e . Il Controparte_6 Testimone_1 primo ha riferito che “la riconsegnò le chiavi Controparte_6 dell'immobile e l'immobile stesso al custode giudiziario Dr. , per il tramite del Sig. CP_1
alla presenza del Sig. , in concomitanza alla sottoscrizione Persona_3 Testimone_1 dell'accordo in ordine alla morosità pregressa, successivamente saldata come da rate concordate, redatto a seguito di procedura di mediazione svoltasi avanti l'Organismo di Mediazione Res Aequae
ADR nella persona dell'Avv. Luca Procopio in data 08.10.2012 (….)Dopo due o tre giorni dalla sottoscrizione del verbale di mediazione ho inviato le due chiavi dell'immobile sito in via Italo Balbo di Montepaone Lido al dott. tramite il sig. . Avevo concordato questa CP_1 Persona_3 modalità di consegna con il dott. al momento della mediazione. Aggiungo che per mera CP_1 dimenticanza non avevo portato le chiavi con me in sede di mediazione. Il mi ha chiamato lo Per_3 stesso giorno e mi ha detto che aveva consegnato le chiavi al dott. ". Il secondo teste ha CP_1 sostanzialmente confermato questa versione dei fatti.
All'udienza del 22.11.2022 a seguito di deposito operato da parte attrice del certificato rilasciato dal
COA di Catanzaro attestante la cancellazione dall'albo di Forlone Raffaella, difensore di parte convenuta , il Giudice dichiarava interrotto il processo a noma dell'art. 101 cpc. CP_7
Riassunto il processo da parte attrice, all'udienza di comparizione del 23.03.2023 comparivano tutte le parti tranne , che provvedeva, però, a costituirsi in seguito con comparsa P_ depositata fuori udienza.
Depositata la ctu dell'ing , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_4 conclusioni e quindi trattenuta a sentenza all'udienza del 23.05.2024
2. In merito alla posizione del custode , parte attrice ne ha contestato la mancanza di CP_1 diligenza in quanto non avrebbe vigilato sul bene oggetto di esecuzione immobiliare.
In particolare ha sostenuto che il convenuto, pur essendogli state consegnate le chiavi a fine 2012- inizio 2013, ha consentito che l'immobile venisse occupato abusivamente da e dalla P_ sua famiglia.
In ogni caso, contro costui e contro eventuali terzi detentori sprovvisti di titolo o il cui titolo era scaduto non si è attivato presso il competente G.E. nè per ottenere il rilascio dell'immobile, nè tanto meno per ottenere un'indennità di occupazione.
In buona sostanza, ha sostenuto parte attrice che il danneggiamento dell'immobile non si sarebbe mai verificato, se custode si fosse attenuto ai propri doveri di ufficio, conseguendo il possesso materiale dell'immobile o grazie alla riconsegna da parte della o, comunque, a mezzo CP_6 di sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni.
2.1 Il convenuto ha riconosciuto la sua qualifica di custode nella procedura di esecuzione CP_1 immobiliare ai danni di iscritta al n. 197/2010 avente ad oggetto l'immobile di cui CP_2 sopra, eccependo tuttavia di avere esperito il proprio impegno professionale con diligenza e senza alcuna colpa a lui imputabile.
2.2 Ha documentato che l'immobile era oggetto di contratto di locazione del 1.09.2009 con durata di anni 6. Esso venne a suo tempo stipulato tra (divenuto in seguito debitore CP_2 esecutato nella procedura n. 197/2010) e in qualità di socio accomandatario Controparte_6 della prevedendo una rata mensile di canone pari ad € 200,00. Ha precisato che Controparte_6 il custode ha ricevuto l'autorizzazione del GE a subentrare nel contratto di locazione (vedi autorizzazione del 16.10.2012).
Ha quindi sostenuto di avere tempestivamente agito, una volta che il bene è stato aggiudicato a parte attrice, al fine di consegnare il bene immobile de quo.
In tal senso ha documentato che in data 13.4.2016 veniva aggiudicato l'immobile de quo all'odierna parte attrice e che in data 10.06.2016 il G.E. emetteva il decreto di trasferimento in favore di
. Parte_1
Il custode, in data 15/06/2016 (quindi dopo 5 gg), comunicava la GE che l'immobile era occupato da
(fratello del debitore esecutato ), il quale dopo numerose P_ CP_2 telefonate di sollecito non rilasciava bonariamente l'immobile.
Pertanto chiedeva di essere autorizzato ad effettuare la liberazione e la successiva consegna dell'immobile all'aggiudicatario, con l'ausilio della forza pubblica locale.
L'istanza veniva riscontrata dal GE che con decreto del 27.06.2016 ordinava a di P_ consegnare l'immobile al custode, autorizzando quest'ultimo ad avvalersi della forza pubblica.
In data 11.07.2016 il custode notificava tramite ufficiale giudiziario il preavviso di sloggio a P_
e fissato per il 2.8.2016. Nella predetta data il custode - innanzi alla forza
[...] CP_2 pubblica - redigeva verbale di rinvio in quanto il fabbro -nominato per forzare la porta- aveva inviato certificazione medica attestante la sua impossibilità a presenziare alle operazioni. Di tanto ha riferito al GE con comunicazione del 31.8.2016.
Ha quindi notificato un secondo preavviso di sloggio per il 10.10.2016, notificato agli in data CP_2
20.09.2016.
In tale data – come da verbale allegato – il custode è entrato nell'appartamento – grazie all'intervento del fabbro – insieme al ed ad un carabiniere della Testimone_2 Parte_1 stazione di Soverato, dando atto che l'appartamento era in condizioni pessime (divelti infissi, impianto elettrico, bagni rotti, pavimento danneggiato con colpi di piccone, bottiglie di liquore rotte, pavimento cosparso di olio etc), poi dando contezza dell'accaduto al GE con successiva comunicazione del 12.10.2016.
2.3 Ha, infine, allegato un verbale di mediazione del 8.10.2012 presso l'organismo Persona_5 raggiunto con il conduttore dell'immobile secondo cui quest'ultima versava la Controparte_6 somma di € 800,00 a definizione del procedimento di RG 152/2012 pendente presso il Tribunale di
Catanzaro – sezione distaccata di avente ad oggetto intimazione di sfratto per Controparte_8 morosità. In detto verbale dichiara di non avere più nulla da pretendere in relazione alla CP_1 causa pendente e quindi le parti si impegnavano a depositare il verbale alla prossima udienza chiedendo la cessazione della materia del contendere.
3. Orbene dalle allegazioni di parte attrice si evince che l'inadempimento “qualificato” contestato al può essere collocato temporalmente sia prima sia dopo l'aggiudicazione del bene. CP_1
Verranno, pertanto, in questa sede vagliati gli specifici inadempimenti addebitati al custode.
3.1 Per quanto attiene alla fase post-aggiudicazione non si rinviene alcuna inerzia del custode, in quanto è stato già evidenziato che il possesso è stato riottenuto in tempi fisiologici e secondo le procedure determinate anche dalle disponibilità dell'ufficiale giudiziario e del fabbro, stante la mancata collaborazione dell'occupante , che non ha consegnato spontaneamente P_ le chiavi dell'immobile nonostante la notifica di due avvisi di sloggio. 3.2 Per il periodo anteriore all'aggiudicazione, parte attrice sollecita, invece, il Giudice a valutare la asserita mancata custodia dell'immobile, che sarebbe stato riconsegnato già nel 2012 da parte della
; in ogni caso ha aggiunto che il custode avrebbe dovuto perseguire lo sfratto stante CP_6 la morosità della medesima società.
Tuttavia dal verbale di mediazione allegato si evince solo un accordo in merito alla morosità pregressa che avrebbe poi determinato le parti a chiedere la cessazione della materia del contendere innanzi al Tribunale investito della causa. Nulla emerge in ordine alla cessazione del contratto di locazione né tanto meno in merito alla consegna delle chiavi dell'appartamento.
Appaiono, peraltro, poco credibili le affermazioni dei testi sentiti, soci della , secondo CP_6 cui la consegna delle chiavi al sarebbe avvenuta dopo pochi giorni brevi manu, lontano CP_1 dall'immobile, senza compiere alcun verbale di consegna e constatazione dello stato dell'immobile, nonostante vi fosse una procedura esecutiva in atto.
3.3 Si ritiene, pertanto che nessuna responsabilità per i danni occorsi all'immobile, limitatamente ai comportamenti contestati, possa essere addebitata al custode . CP_1
4. Appare -del pari- infondata la domanda nei confronti di debitore esecutato, che CP_2 non aveva più la disponibilità dell'immobile locato alla e poi oggetto della procedura CP_6 esecutiva.
5. Pertanto appare unico responsabile dei danni lamentati da parte attrice. P_
ha ammesso, infatti, di avere occupato l'immobile almeno un anno e due mesi prima CP_7 del preavviso di sloggio, avendo la disponibilità delle chiavi in quanto socio della . CP_6
Egli ha semplicemente eccepito di avere consegnato al l'immobile nelle condizioni in cui CP_1 lo aveva trovato. Tuttavia appare del tutto inverosimile o comunque privo di ragione che abbia preso possesso di un immobile che presentava i sanitari del bagno distrutti, l' mpianto elettrico danneggiato, senza porte, finestre etc., senza - tra l'altro - farne alcuna comunicazione.
In ogni caso il convenuto non ha svolto alcuna attività istruttoria sullo stato dell'immobile al momento del suo ingresso, venendo meno all'onere probatorio su di esso incombente.
6. Per quanto riguarda il quantum debeatur parte attrice ha chiesto la liquidazione di tre voci di danno.
6.1 Per quanto attiene ad i danni subiti dall'immobile, appare corretto rifarsi alla ctu dell'ing. Per_4
, secondo cui: “Le lavorazioni necessarie al ripristino dei danni rilevati risultano essere le
[...] seguenti: - Spicconatura totale delle pareti danneggiate - Demolizione della tramezzatura in cartongesso già danneggiata - Demolizione del pavimento (Bagno e alcune zone da ripristinare) -
Demolizione massetto del bagno - Demolizione rivestimento cucina e bagno - Rimozione zoccolino battiscopa - Rimozione e/o conferimento in discarica di apparecchi igienico sanitari - Rimozione tubazioni varie - Posa nuova tubazione gas compreso l'esecuzione delle tracce - Realizzazione nuova parete in cartongesso - Nuovi infissi in Alluminio a taglio termico - Nuove porte interne in legno -
Nuove soglie per finestre e balconi - Smaltimento inerti derivanti dalle demolizioni - Nuova tubazione per impianto idraulico con posa dei nuovi pezzi igienico sanitario- Realizzazione di nuovi massetti e pavimentazione bagno - Realizzazione di nuovo intonaco, rasante e tinteggiatura pareti interne - Installazione nuova caldaia per riscaldamento e acqua calda sanitaria - Installazione n° 4 split caldo freddo - Realizzazione nuovo impianto elettrico - Realizzazione nuovo impianto di allarme perimetrale”. Ha quindi stimato un valore complessivo delle suddette voci pari ad € 34.097,30 iva esclusa. Si ritiene che anche tale ultima voce vada riconosciuta, in quanto il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali. Ne deriva che se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr Cass. ordinanza 21739/2019).
6.2 Va, poi, aggiunto il danno per ritardata consegna che può essere parametrato al canone di locazione dell'immobile (€ 200,00 al mese). Esso, quindi, ammonta ad € 1.200,00, stante la ritardata consegna per sei mesi dell'immobile dalla sua aggiudicazione (sul danno da occupazione abusiva di un immobile cfr da ultimo Cass. 30984 del 7.11.2023).
6.3 Per quanto attiene, infine, alla domanda di condanna al risarcimento del danno morale, va ricordato che esso, in quanto non suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie nessuna sofferenza è stata allegata, né la fattispecie è risultata sussumibile in alcuna figura di reato (cfr ordinanza di archiviazione del Gip di Catanzaro versata in atti). Pertanto tale capo della domanda va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, P_ avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (26.000,01/52.000,00) corrispondente alla somma effettivamente attribuita. Alla stessa parte va imputato anche l'intero costo della ctu.
Si rinvengono le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 secondo comma cpc per compensare le spese tra e le altre parti, in quanto la vicenda è apparsa complessa ed influenzata Parte_1 nella sua ricostruzione dalle dichiarazioni dei conduttori. Ciò può avere comprensibilmente indotto in errore l'attore nell'individuazione dei responsabili.
Vanno, altresì, compensate le spese tra e la terza chiamata in quanto CP_1 CP_4 quest'ultima – sia pure in via astratta - non ha contestato l'esistenza e l'applicabilità della polizza.
L'iniziativa del chiamante non è stata quindi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, e pertanto non ha concretato un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr Cassazione ordinanza n.
6144/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda - nei limiti di cui alla parte motiva - e, per l'effetto, condanna P_ al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 34.097,30 oltre iva a Parte_1 titolo di danno subito dall'immobile, nonchè di € 1.200,00 a titolo di danno per occupazione sine titulo dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i P_ motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone, altresì, definitivamente a carico di le spese di c.t.u. P_
Rigetta le domande spiegate verso le altre parti, compensando le spese tra parte attrice e gli altri convenuti.
Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata CP_1 Controparte_4
.
[...]
Catanzaro, lì 15.01.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6431 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Claudio Lancellotti (cf ) pec: C.F._2
Email_1
- parte attrice -
CONTRO
, (cf. )) rappresentato e difeso dall' Avv. ON C.F._3
Maria Teresa Leopoldo ( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro via A. CodiceFiscale_4
Turco 59 presso lo studio dell'avv.to Domenico Chianese pec: Email_2
- parte convenuta –
NONCHE'
(CF: e (CF: CP_2 C.F._5 P_ C.F._6 rappresentati - giuste separate procure in atti - dall'avv. Giuseppe
Menzica(CF: ) pec: C.F._7 Email_3
-parti convenute -
E
, (p.iva in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Fabio Alviggi (cfavv. Fabio Alviggi
( ) pec CodiceFiscale_8 Email_4
-terza chiamata dal convenuto - CP_1
Oggetto: risarcimento danno.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha allegato che, nell'ambito della procedura esecutiva n.197/10 R.G.E. Parte_1 presso il Tribunale di Catanzaro, è risultato aggiudicatario dell'immobile sito nel comune di Montepaone (CZ), Via Italo Balbo, di proprietà del debitore esecutato , come da CP_2 ordinanza del 13.04.2016 seguita poi dal decreto di trasferimento del 10.06.2016.
Ha aggiunto che, al momento del pignoramento, lo stato dell'immobile era stato dettagliatamente descritto dal CTU Ing. , nominato nell'ambito della procedura esecutiva. Persona_1
Nell'elaborato peritale del 29.07.2011, l'immobile risultava in buone condizioni di manutenzione
(presenti l'impianto di condizionamento composto da 3 unità della casa costruttrice;
CP_5
l'impianto antifurto, realizzato in tubazione sottotraccia, con rilevatori di presenza posti all'interno;
l'impianto idrico realizzato con tubazione sottotraccia in polietilene;
l'impianto di riscaldamento composto dalla sola predisposizione sottotraccia, assenti gli elementi radianti e caldaia). Il perito d'ufficio aveva altresì attestato che: “Attualmente l'immobile è parzialmente arredato ad uso ufficio.... al momento dei sopraluoghi sull'intera proprietà veniva esercitata un'attività commerciale da parte di un'azienda di catering... presso l'agenzia delle entrate di Catanzaro si è accertata
l'esistenza di un contratto di locazione tra e la CP_2 Controparte_6
stipulato in data 21/05/2009 con validità di sei anni per un canone di locazione di
[...] euro 200 mensili".
Parte attrice ha rilevato che dopo molteplici sollecitazioni, soltanto in data 10/10/2016 il custode dott. riusciva, con l'ausilio di un fabbro e della Forza Pubblica, ad ON avere accesso nell'immobile ed ad ottenerne il possesso, rinvenendolo, però, in precarie condizioni: in particolare i sanitari del bagno erano distrutti, le soglie dei davanzali delle finestre rotti così come i pavimenti e i muri divisori (a colpi di piccone); l'impianto elettrico era gravemente danneggiato;
porte, finestre, sistema d'allarme, impianto di trasmissioni dati e climatizzatori risultavano asportati.
Tali danni erano quantificati in euro 29.023,15 oltre IVA (i.e. 35.408,24) dal CTP Ing.
[...]
Infine ha soggiunto che – grazie alle informazioni assunte presso il comune di Per_2
Montepaone - l'immobile risultava occupato da . P_
Sulla base di tali allegazioni, pertanto, ha convenuto in giudizio (debitore CP_2 esecutato), (occupante l'immobile sine titulo) ed il Dr. P_ ON
(quale custode nominato nella procedura di esecuzione immobiliare), chiedendo -previo accertamento delle rispettive responsabilità – di condannarli in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 50.408,24 (35.408,24 per danni all'immobile, 3.000,00 mancato godimento dell'immobile, 12.000,00 per danno morale da reato) o in quella maggiore e/o minore ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si sono costituti i predetti convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice. In particolare ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ON [...]
, al fine di essere manlevato dall'eventuale condanna, in forza della polizza Controparte_4
“Multirischi professionista” 1/1915/122/41108916 del 9.2.2018.
La compagnia assicurativa si è costituita contestando la fondatezza delle domande attrici, rilevando
- al contrario - il comportamento diligente prestato dal custode.
1.1 All'udienza del 23.01.2021 hanno reso l'interrogatorio formale i convenuti
[...]
, e . Quest'ultimo ha ammesso di avere abitato ON CP_2 P_
l'immobile, avendo la chiave quale socio della , a partire da circa un anno e due mesi CP_6 prima che gli arrivasse l'avviso di sloggio. All'udienza del 28.04.2022 venivano escussi i testi e . Il Controparte_6 Testimone_1 primo ha riferito che “la riconsegnò le chiavi Controparte_6 dell'immobile e l'immobile stesso al custode giudiziario Dr. , per il tramite del Sig. CP_1
alla presenza del Sig. , in concomitanza alla sottoscrizione Persona_3 Testimone_1 dell'accordo in ordine alla morosità pregressa, successivamente saldata come da rate concordate, redatto a seguito di procedura di mediazione svoltasi avanti l'Organismo di Mediazione Res Aequae
ADR nella persona dell'Avv. Luca Procopio in data 08.10.2012 (….)Dopo due o tre giorni dalla sottoscrizione del verbale di mediazione ho inviato le due chiavi dell'immobile sito in via Italo Balbo di Montepaone Lido al dott. tramite il sig. . Avevo concordato questa CP_1 Persona_3 modalità di consegna con il dott. al momento della mediazione. Aggiungo che per mera CP_1 dimenticanza non avevo portato le chiavi con me in sede di mediazione. Il mi ha chiamato lo Per_3 stesso giorno e mi ha detto che aveva consegnato le chiavi al dott. ". Il secondo teste ha CP_1 sostanzialmente confermato questa versione dei fatti.
All'udienza del 22.11.2022 a seguito di deposito operato da parte attrice del certificato rilasciato dal
COA di Catanzaro attestante la cancellazione dall'albo di Forlone Raffaella, difensore di parte convenuta , il Giudice dichiarava interrotto il processo a noma dell'art. 101 cpc. CP_7
Riassunto il processo da parte attrice, all'udienza di comparizione del 23.03.2023 comparivano tutte le parti tranne , che provvedeva, però, a costituirsi in seguito con comparsa P_ depositata fuori udienza.
Depositata la ctu dell'ing , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_4 conclusioni e quindi trattenuta a sentenza all'udienza del 23.05.2024
2. In merito alla posizione del custode , parte attrice ne ha contestato la mancanza di CP_1 diligenza in quanto non avrebbe vigilato sul bene oggetto di esecuzione immobiliare.
In particolare ha sostenuto che il convenuto, pur essendogli state consegnate le chiavi a fine 2012- inizio 2013, ha consentito che l'immobile venisse occupato abusivamente da e dalla P_ sua famiglia.
In ogni caso, contro costui e contro eventuali terzi detentori sprovvisti di titolo o il cui titolo era scaduto non si è attivato presso il competente G.E. nè per ottenere il rilascio dell'immobile, nè tanto meno per ottenere un'indennità di occupazione.
In buona sostanza, ha sostenuto parte attrice che il danneggiamento dell'immobile non si sarebbe mai verificato, se custode si fosse attenuto ai propri doveri di ufficio, conseguendo il possesso materiale dell'immobile o grazie alla riconsegna da parte della o, comunque, a mezzo CP_6 di sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni.
2.1 Il convenuto ha riconosciuto la sua qualifica di custode nella procedura di esecuzione CP_1 immobiliare ai danni di iscritta al n. 197/2010 avente ad oggetto l'immobile di cui CP_2 sopra, eccependo tuttavia di avere esperito il proprio impegno professionale con diligenza e senza alcuna colpa a lui imputabile.
2.2 Ha documentato che l'immobile era oggetto di contratto di locazione del 1.09.2009 con durata di anni 6. Esso venne a suo tempo stipulato tra (divenuto in seguito debitore CP_2 esecutato nella procedura n. 197/2010) e in qualità di socio accomandatario Controparte_6 della prevedendo una rata mensile di canone pari ad € 200,00. Ha precisato che Controparte_6 il custode ha ricevuto l'autorizzazione del GE a subentrare nel contratto di locazione (vedi autorizzazione del 16.10.2012).
Ha quindi sostenuto di avere tempestivamente agito, una volta che il bene è stato aggiudicato a parte attrice, al fine di consegnare il bene immobile de quo.
In tal senso ha documentato che in data 13.4.2016 veniva aggiudicato l'immobile de quo all'odierna parte attrice e che in data 10.06.2016 il G.E. emetteva il decreto di trasferimento in favore di
. Parte_1
Il custode, in data 15/06/2016 (quindi dopo 5 gg), comunicava la GE che l'immobile era occupato da
(fratello del debitore esecutato ), il quale dopo numerose P_ CP_2 telefonate di sollecito non rilasciava bonariamente l'immobile.
Pertanto chiedeva di essere autorizzato ad effettuare la liberazione e la successiva consegna dell'immobile all'aggiudicatario, con l'ausilio della forza pubblica locale.
L'istanza veniva riscontrata dal GE che con decreto del 27.06.2016 ordinava a di P_ consegnare l'immobile al custode, autorizzando quest'ultimo ad avvalersi della forza pubblica.
In data 11.07.2016 il custode notificava tramite ufficiale giudiziario il preavviso di sloggio a P_
e fissato per il 2.8.2016. Nella predetta data il custode - innanzi alla forza
[...] CP_2 pubblica - redigeva verbale di rinvio in quanto il fabbro -nominato per forzare la porta- aveva inviato certificazione medica attestante la sua impossibilità a presenziare alle operazioni. Di tanto ha riferito al GE con comunicazione del 31.8.2016.
Ha quindi notificato un secondo preavviso di sloggio per il 10.10.2016, notificato agli in data CP_2
20.09.2016.
In tale data – come da verbale allegato – il custode è entrato nell'appartamento – grazie all'intervento del fabbro – insieme al ed ad un carabiniere della Testimone_2 Parte_1 stazione di Soverato, dando atto che l'appartamento era in condizioni pessime (divelti infissi, impianto elettrico, bagni rotti, pavimento danneggiato con colpi di piccone, bottiglie di liquore rotte, pavimento cosparso di olio etc), poi dando contezza dell'accaduto al GE con successiva comunicazione del 12.10.2016.
2.3 Ha, infine, allegato un verbale di mediazione del 8.10.2012 presso l'organismo Persona_5 raggiunto con il conduttore dell'immobile secondo cui quest'ultima versava la Controparte_6 somma di € 800,00 a definizione del procedimento di RG 152/2012 pendente presso il Tribunale di
Catanzaro – sezione distaccata di avente ad oggetto intimazione di sfratto per Controparte_8 morosità. In detto verbale dichiara di non avere più nulla da pretendere in relazione alla CP_1 causa pendente e quindi le parti si impegnavano a depositare il verbale alla prossima udienza chiedendo la cessazione della materia del contendere.
3. Orbene dalle allegazioni di parte attrice si evince che l'inadempimento “qualificato” contestato al può essere collocato temporalmente sia prima sia dopo l'aggiudicazione del bene. CP_1
Verranno, pertanto, in questa sede vagliati gli specifici inadempimenti addebitati al custode.
3.1 Per quanto attiene alla fase post-aggiudicazione non si rinviene alcuna inerzia del custode, in quanto è stato già evidenziato che il possesso è stato riottenuto in tempi fisiologici e secondo le procedure determinate anche dalle disponibilità dell'ufficiale giudiziario e del fabbro, stante la mancata collaborazione dell'occupante , che non ha consegnato spontaneamente P_ le chiavi dell'immobile nonostante la notifica di due avvisi di sloggio. 3.2 Per il periodo anteriore all'aggiudicazione, parte attrice sollecita, invece, il Giudice a valutare la asserita mancata custodia dell'immobile, che sarebbe stato riconsegnato già nel 2012 da parte della
; in ogni caso ha aggiunto che il custode avrebbe dovuto perseguire lo sfratto stante CP_6 la morosità della medesima società.
Tuttavia dal verbale di mediazione allegato si evince solo un accordo in merito alla morosità pregressa che avrebbe poi determinato le parti a chiedere la cessazione della materia del contendere innanzi al Tribunale investito della causa. Nulla emerge in ordine alla cessazione del contratto di locazione né tanto meno in merito alla consegna delle chiavi dell'appartamento.
Appaiono, peraltro, poco credibili le affermazioni dei testi sentiti, soci della , secondo CP_6 cui la consegna delle chiavi al sarebbe avvenuta dopo pochi giorni brevi manu, lontano CP_1 dall'immobile, senza compiere alcun verbale di consegna e constatazione dello stato dell'immobile, nonostante vi fosse una procedura esecutiva in atto.
3.3 Si ritiene, pertanto che nessuna responsabilità per i danni occorsi all'immobile, limitatamente ai comportamenti contestati, possa essere addebitata al custode . CP_1
4. Appare -del pari- infondata la domanda nei confronti di debitore esecutato, che CP_2 non aveva più la disponibilità dell'immobile locato alla e poi oggetto della procedura CP_6 esecutiva.
5. Pertanto appare unico responsabile dei danni lamentati da parte attrice. P_
ha ammesso, infatti, di avere occupato l'immobile almeno un anno e due mesi prima CP_7 del preavviso di sloggio, avendo la disponibilità delle chiavi in quanto socio della . CP_6
Egli ha semplicemente eccepito di avere consegnato al l'immobile nelle condizioni in cui CP_1 lo aveva trovato. Tuttavia appare del tutto inverosimile o comunque privo di ragione che abbia preso possesso di un immobile che presentava i sanitari del bagno distrutti, l' mpianto elettrico danneggiato, senza porte, finestre etc., senza - tra l'altro - farne alcuna comunicazione.
In ogni caso il convenuto non ha svolto alcuna attività istruttoria sullo stato dell'immobile al momento del suo ingresso, venendo meno all'onere probatorio su di esso incombente.
6. Per quanto riguarda il quantum debeatur parte attrice ha chiesto la liquidazione di tre voci di danno.
6.1 Per quanto attiene ad i danni subiti dall'immobile, appare corretto rifarsi alla ctu dell'ing. Per_4
, secondo cui: “Le lavorazioni necessarie al ripristino dei danni rilevati risultano essere le
[...] seguenti: - Spicconatura totale delle pareti danneggiate - Demolizione della tramezzatura in cartongesso già danneggiata - Demolizione del pavimento (Bagno e alcune zone da ripristinare) -
Demolizione massetto del bagno - Demolizione rivestimento cucina e bagno - Rimozione zoccolino battiscopa - Rimozione e/o conferimento in discarica di apparecchi igienico sanitari - Rimozione tubazioni varie - Posa nuova tubazione gas compreso l'esecuzione delle tracce - Realizzazione nuova parete in cartongesso - Nuovi infissi in Alluminio a taglio termico - Nuove porte interne in legno -
Nuove soglie per finestre e balconi - Smaltimento inerti derivanti dalle demolizioni - Nuova tubazione per impianto idraulico con posa dei nuovi pezzi igienico sanitario- Realizzazione di nuovi massetti e pavimentazione bagno - Realizzazione di nuovo intonaco, rasante e tinteggiatura pareti interne - Installazione nuova caldaia per riscaldamento e acqua calda sanitaria - Installazione n° 4 split caldo freddo - Realizzazione nuovo impianto elettrico - Realizzazione nuovo impianto di allarme perimetrale”. Ha quindi stimato un valore complessivo delle suddette voci pari ad € 34.097,30 iva esclusa. Si ritiene che anche tale ultima voce vada riconosciuta, in quanto il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali. Ne deriva che se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr Cass. ordinanza 21739/2019).
6.2 Va, poi, aggiunto il danno per ritardata consegna che può essere parametrato al canone di locazione dell'immobile (€ 200,00 al mese). Esso, quindi, ammonta ad € 1.200,00, stante la ritardata consegna per sei mesi dell'immobile dalla sua aggiudicazione (sul danno da occupazione abusiva di un immobile cfr da ultimo Cass. 30984 del 7.11.2023).
6.3 Per quanto attiene, infine, alla domanda di condanna al risarcimento del danno morale, va ricordato che esso, in quanto non suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie nessuna sofferenza è stata allegata, né la fattispecie è risultata sussumibile in alcuna figura di reato (cfr ordinanza di archiviazione del Gip di Catanzaro versata in atti). Pertanto tale capo della domanda va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, P_ avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (26.000,01/52.000,00) corrispondente alla somma effettivamente attribuita. Alla stessa parte va imputato anche l'intero costo della ctu.
Si rinvengono le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 secondo comma cpc per compensare le spese tra e le altre parti, in quanto la vicenda è apparsa complessa ed influenzata Parte_1 nella sua ricostruzione dalle dichiarazioni dei conduttori. Ciò può avere comprensibilmente indotto in errore l'attore nell'individuazione dei responsabili.
Vanno, altresì, compensate le spese tra e la terza chiamata in quanto CP_1 CP_4 quest'ultima – sia pure in via astratta - non ha contestato l'esistenza e l'applicabilità della polizza.
L'iniziativa del chiamante non è stata quindi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, e pertanto non ha concretato un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr Cassazione ordinanza n.
6144/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda - nei limiti di cui alla parte motiva - e, per l'effetto, condanna P_ al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 34.097,30 oltre iva a Parte_1 titolo di danno subito dall'immobile, nonchè di € 1.200,00 a titolo di danno per occupazione sine titulo dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i P_ motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone, altresì, definitivamente a carico di le spese di c.t.u. P_
Rigetta le domande spiegate verso le altre parti, compensando le spese tra parte attrice e gli altri convenuti.
Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata CP_1 Controparte_4
.
[...]
Catanzaro, lì 15.01.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo