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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di OV Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice DE sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 7081/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 24/07/2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta DE suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine DE discussione, dando lettura del dispositivo e DE concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito DE trattazione scritta DE stessa, possa essere definita, all'esito DE camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo DE lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 7081/2024 R. G.
promosso da:
1) nata il [...] in [...] ed ivi residente in 101 Ocean Lane Parte_1
Drive, Unit 102, Key Biscayne, Miami (FL), cap. 33149, in proprio ed unitamente al padre
[...]
in rappresentanza dei figli minorenni CP_2
2) – nato il [...] in [...] Persona_1
3) – nata il [...] in [...] Persona_2
4) nato il [...] in [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Palmetto Bay, Miami (FL), cap. 33176, in proprio ed unitamente alla madre in Controparte_3 rappresentanza del figlio minorenne
5) – nato il [...] in [...] Parte_3
6) nato il [...] in [...] e residente in 11245 Parte_4
SW 133 terrace, Miami (FL), cap. 33176,
7) nata il [...] in [...] e residente in 14641 SW 87th Ct, Parte_5
Palmetto Bay, Miami (FL), cap. 33176,
tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
) in Roma, Via Oslavia n. 30, che li rappresenta e difende in virtù di procure C.F._3 notarili debitamente legalizzate e munite di apostille (doc. da 1 a 4).
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in OV, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
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e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento DE cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_4 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , Persona_3 nato nel Comune di OV il 4 giugno 1818 (estratto per riassunto dell'atto di nascita e battesimo rilasciato dalla Arcidiocesi di OV (doc. 5) e emigrato in IA.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica DE famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
- , dopo aver vissuto i primi anni di vita in IT si era successivamente trasferito in Persona_3
IA, dove dal matrimonio, celebrato in IA, nel 1843, con la sig.ra Controparte_5 era nata in data [...] la figlia (in IA i figli acquisiscono il Persona_4 cognome del padre e DE madre), cosi come risulta dallo atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 6 e 7 certificati di matrimonio e morte e doc. 8 atto di nascita) Persona_3
- Dal successivo matrimonio DE suindicata sig.ra con il sig. Persona_4 [...]
, nasceva poi in data 24 agosto 1898 il figlio, , come Controparte_6 Parte_6 risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 9 e 10 atti di matrimonio e morte doc. 11 atto di Persona_4 nascita)
- Il suddetto sig. , ha quindi contratto matrimonio con la sig.ra Parte_6 [...]
, come risulta dall'atto di matrimonio, rilasciato dalla Repubblica di IA, Persona_5 debitamente autenticato, apostillato e tradotto (docc. 12 e 13 atti di matrimonio e morte
[...]
),e, da tale unione coniugale sono nate le figlie, in data 14/11/1936 Parte_6 [...]
ed in data 27/09/1949 come risulta dagli Persona_6 Parte_7
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atti di nascita debitamente autenticati, apostillati e tradotti rilasciati dalla Repubblica di IA (docc. 14 e 15 atti di nascita)
- Successivamente la prima delle suddette[U1] figlie ( ) ha Persona_6 contratto matrimonio con il sig. e da tale matrimonio è nato in [...] Persona_7
08/01/1960 il figlio ed odierno attore come risulta dall'atto Parte_4 di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 16 atto di matrimonio doc. 17 atto di nascita) Persona_6
- Quest'ultimo, , ha poi contratto matrimonio con la sig.ra Parte_4
e da tale unione coniugale in data 29/09/1988 è nata la Persona_8 figlia, pure odierna attrice, come risulta dall'atto di nascita debitamente Parte_1 autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dallo Stato DE LO (doc. 18 atto di matrimonio e doc. 19 atto di nascita) Parte_4
- La suddetta , da parte sua,ha poi contratto matrimonio con il sig. Parte_1 [...]
e da tale matrimonio sono nati i figli minorenni ed odierni attori, in data CP_2 Parte_8
04/02/2019 Leonardo ed in data 19/11/2020 come risulta CP_2 Per_2 Persona_2 dagli atti di nascita debitamente autenticati, apostillati e tradotti rilasciati dallo Stato DE Florida- USA (doc. 20 atto di matrimonio e docc. 21 e 22 atti di nascita) Parte_1
- Parallelamente anche la seconda figlia del sopra detto , Parte_6 [...]
, ha contratto matrimonio con il sig. e da tale Parte_7 Persona_9 unione coniugale è nato in data [...] il figlio ed anch'esso odierno attore, Parte_2
, come risulta dall' atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto
[...] rilasciato dalla Repubblica di IA (doc. 23 atto di matrimonio e Parte_7 doc 24. atto di nascita)
- In seguito dall'unione del suindicato con la sig.ra Parte_2 Persona_10
è quindi nata in data [...] la figlia ed odierna attrice
[...] Parte_5
come risulta dall' atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato
[...] dalla Repubblica di IA (doc.25), nonché dal successivo matrimonio dello stesso
[...]
con la sig.ra è poi nato in data [...] il figlio Parte_2 Controparte_7 minorenne ed anch'esso odierno attore come risulta dall'atto di Parte_3 nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dallo Stato DE LO (doc. 26 atto di matrimonio e doc. 27 atto di nascita) Parte_2
***
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_4 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento DE domanda, in particolare evidenziando che l'avo era certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita DE figlia) emigrato prima DE proclamazione del GN di IT e DE entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi DE normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra).
Sul punto sottolineava che questo Tribunale era già pervenuto al rigetto delle domande di riconoscimento DE cittadinanza in altre due controversie promosse proprio da altri discendenti del medesimo avo, sig, , stimando compiuto l'effetto di perdita Persona_3
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DE cittadinanza connesso alla emigrazione con animo di non ritornare (cfr. Trib. Ge, ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. del 7 luglio 2025, resa nel giudizio RG 475/23, nella quale si da conto anche del fatto che i coniugi e ebbero figlio in IA gia nel 1845; Trib. Ge., Pt_6 Per_4 sent. n. 348/25);
chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione DE cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio
Rilevava altresì che la disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, mentre è certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte, sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti, è invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento DE cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento DE cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita DE cittadinanza previste dalla legge».
In considerazione di ciò invitava parte ricorrente ad allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita DE cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita DE cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso. In particolare evidenziava l'insussistenza dell'assunto di parte resistente relativo alla perdita DE cittadinanza del capostipite per emigrazione senza animo di ritorno.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione DE regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_4 dall'art. 1, comma 36 DE Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione DE disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
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persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione DE competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, DE madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DE presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, DE madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di GENOVA e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando DE competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi DE stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto DE cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere
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immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento DE suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione DE domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DE domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione DE domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DE domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto DE giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status DE persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento DE condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 DE Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DE cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_4 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento DE cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta DE documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso DE cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento DE cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
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- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in IT, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_4 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto DE cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_4 stesso è specificatamente competente nell'ambito DE procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 DE legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione DE cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo DE cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DE domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DE domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione DE richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
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12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento DE cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione DE situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito DE domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento DE decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento DE cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà
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propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione DE cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento DE cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento DE cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione DE donna volta al riacquisto DE cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 DE legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto DE cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto DE cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore DE Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite DE Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 DE legge 91/1992, mentre permette, sulla base DE ricordata dichiarazione, il riacquisto DE cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, DE legge 555/1912, consente l'acquisto DE cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 DE legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, DE cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento DE domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa)
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limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità. 5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame DE domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame DE domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere DE prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione DE sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento DE cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_4 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta DE documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore DE Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite la figlia e dunque l'Autorità Persona_4 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato
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in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento DE cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo DE cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento DE cittadinanza italiana
Passando al merito DE controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) DE Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita DE sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite DE Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine DE libertà degli Stati di accordare l'acquisto DE cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie DE cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_11 relazione alle conseguenze DE determinazione delle modalità di acquisto e perdita DE cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto DE UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita DE cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite DE cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
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Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione DE cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 DE l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio DE Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni DE volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento DE disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore DE Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento DE cittadinanza italiana era stata regolata, nel GN di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del GN D'IT del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno DE migrazione DE fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto DE disciplina DE cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
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Da ciò deriva che i figli dei cittadini del GN di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza DE trasmissione jus sanguinis DE cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al GN CP_8 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al GN di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'IT) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 DE risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data DE successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora GN di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'IT, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_8 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza ITna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IT antecedentemente alla costituzione dell'unità d'IT, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento DE cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia DE cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso DE cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DE costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_8 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_8 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel GN , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_8
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del GN d'IT del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso DE cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DE costituzione del . CP_8
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio DE trasmissione iure sanguinis DE cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
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L'art. 1 DE Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione DE cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto DE cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita DE cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DE donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale DE L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto DE cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare DE perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 DE L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto DE cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica DE madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere DE tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 DE suddetta legge lede la posizione DE madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto DE moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza DE madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore DE Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione DE Carta costituzionale.
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La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore DE Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore DE Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DE Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto DE rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore DE Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto DE condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale DE persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità DE cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DE L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DE titolare DE cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DE norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DE parità dei sessi e DE eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DE L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DE Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
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Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 DE previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento DE sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio DE Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso DE scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto DE cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive DE cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto DE perdita DE cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “DE rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza DE Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto DE sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
***
I principi processuali sull'onere DE prova
L'onere DE prova di chi richiede il riconoscimento DE cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione DE linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere DE prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo DE linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
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Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DE fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo DE linea di trasmissione.
***
Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...]
, capostipite emigrato in IA. Per_3
Alla luce DE documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità DE linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis DE cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa DE presente decisione.
***
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, ma ha eccepito, come visto, che l'avo, emigrando con l'animo di non tornare, avesse perduto la cittadinanza (rectius sudditanza) italiana ex art. 34 Codice Albertino.
***
Documentata, pertanto la continuità DE linea di trasmissione DE cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima DE nascita del CP_8
(17 marzo 1861) e DE vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo sig. è nato a [...] nel 1818 ed è emigrato (per andare a stabilirsi in Persona_3
IA in data certamente anteriore al 1843 (quando si è ivi sposato e ha poi generato, già nel 1845 un figlio – nel 1865 l'odierna figlia ascendente).
Il Capostipite, dunque, è nato, nella penisola italica, da essa emigrato prima dell'Unità d'IT e DE promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del 1865,.
Prima DE Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza
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d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al GN di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione DE repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_12 maggio a dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_13 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_9
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_14 relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale DE famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_14
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di OV N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita DE cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero DE residenza;
2) l'ottenimento DE cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro
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l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita DE cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse Per_15 condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione DE cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IT); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di OV (con la sentenza N. 940 del 28.6.2024 che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte DE persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DE cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita DE cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso DE grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DE cittadinanza straniera, essendo
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irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_4
l'applicazione DE normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IT preunitaria e la neo-unita IT assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'IT unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento DE cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita DE cittadinanza ai sensi DE normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda OV, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita DE cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_4 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente per il CP_4 solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al GN d'IT (C. Appello OV, 23 dicembre 1879, massima Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IT, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento DE cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in
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cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al CP_8 momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel GN , costoro devono CP_8 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_4 reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (purché non naturalizzato nello Stato CP_8 estero e non deceduto alla data dell'unità di IT), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'IT o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita DE cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza DE Corte d'Appello di OV del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso che la CP_4 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DE fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DE cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_4 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità DE linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva DE cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella OV).
*** Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere DE prova del fatto estintivo (la perdita DE cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_4 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
Una precisazione è a questo punto necessaria.
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Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) sia attraverso prove CP_4 indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova DE causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il CP_4 produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in IT (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario.
La Cassazione sembrerebbe aver affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
L'affermazione deve, però, essere, a giudizio dello scrivente, correttamente inquadrata.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù DE stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
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Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 DE Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante DE giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita DE cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito DE legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto DE cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero DE residenza, non implica necessariamente la perdita DE cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 DE legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto DE cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine DE giurisdizione, come causa DE perdita DE cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione DE Corte a proposito DE disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto DE cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero DE residenza, non implica necessariamente la perdita DE cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento DE cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita DE cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte DE madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione DE cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
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E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita DE cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni DE dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia DE condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti DE fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini DE relativa accettazione e DE contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti DE naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_16 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio , non CP_10 può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita DE cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DE cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite DE cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni DE Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
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A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito DE accettazione DE cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole DE volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento DE quale non v'è traccia nella motivazione DE sentenza impugnata.
*** Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto DE presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana
- per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
Nel caso in esame, viceversa, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice del 1885 e segnatamente il codice albertino del 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva del diritto di cittadinanza) dell'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione DE cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_4 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine. E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita DE cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base DE legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
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***
Nel caso in esame, come evidenziato anche da parte resistente, vi sono una pluralità di indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del
“domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta(o meno) la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. in particolare
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
- Che egli si sposo in IA nel 1843, con una ragazza del luogo;
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente) ;
- Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari DE sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in IT (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'IT non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato.
La risposta è affermativa.
Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli addirittura prima dell'Unità d'IT e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento DE filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del GN di Sardegna), non essere rientrato in IT (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che l'essersi sposato con una donna del luogo e di aver con essa generato dei figli creando una famiglia (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche dell'essere emigrato con animo di non più tornare in IT.
Il rientro in IT avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia
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logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte delle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire (a sua volta) l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in IT) e nemmeno ha documentato un riacquisto DE cittadinanza successivo, in conformità al disposto dell'art. 13 del codice del 1865, limitandosi a richiamare decisioni favorevoli, tra le quali alcune DE Corte di Appello di OV (n. 1382 del 20/11/2024 e n. 158 del 7/02/2025)
***
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività in precedenza richiamato, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite DE cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente).
In relazione al paventato rischio di apolidia - di cui agli artt. 6 e 7, paragrafi da 3 a 6, DE convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia – invocabile dal fatto che l'avo capostipite, persa la cittadinanza preunitaria, abbia rischiato di divenire apolide (ove non abbia acquisito la cittadinanza dello Stato ove lo stesso era emigrato), deve affermarsi che lo stesso, nel caso di specie, non sussista.
Deve, infatti, osservarsi, non solo che l'eventuale apolidia dell'avo (ove in concreto verificatosi), è connesso ad una sua scelta volontaria (l'espatrio con la volontà di non ritorno unitamente alla scelta di non naturalizzarsi nello Stato di emigrazione – peraltro in un periodo in cui le naturalizzazioni non erano certamente osteggiate dai singoli Stati), ma certamente e soprattutto non ha assolutamente inciso sulla discendenza.
I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini dello Stato di emigrazione dell'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo DE cittadinanza italiana.
Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza DE Corte di Giustizia 12-3-2019, causa C-221/17 in cui Per_17 caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Una simile situazione, pertanto, è
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completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita DE cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità.
Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa del 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più.
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A far diversamente concludere non vale nemmeno sostenere che anche volendo applicare, nel caso in esame, il disposto dell'art. 34 del codice albertino del 1837, non sarebbe possibile concludere per la perdita, per l capostipite, DE cittadinanza (rectius sudditanza) sabauda prima e italiana poi basandosi sul fatto che la mera lettura dell'articolo 34 del Codice del GN di Sardegna del 1837 (“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”).
Da ciò dovrebbe ricavarsi che la norma non comminava la perdita DE cittadinanza del GN di Sardegna, ma solo del godimento dei diritti civili, come anche potenzialmente confermato anche dal secondo comma dell'articolo 34 che ribadisce che il campo di applicazione dello stesso è il godimento dei diritti civili e non lo status di suddito (“il suddito però che avrà ottenuto la permissione del Sovrano conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto di ultima volontà”).
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Una simile tesi, secondo cui, pur volendo applicare, nel caso di specie, ratione temporis, il disposto dell'articolo 34 del Codice del GN di Sardegna del 1837 (“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) potrebbe, al più, solo affermarsi che il capostipite, con il proprio espatrio con animo di non più tornare, abbia perso il godimento dei diritti civili collegati al suo status di cittadino (rectius suddito) ma non lo status stesso che, pertanto, ha trasmesso (verosimilmente privo dei diritti perduti) alla sua discendenza, non è condivisibile
Una simile tesi, se seguita con rigore, porterebbe infatti a conseguenze paradossali.
Il capostipite, avendo perso il godimento dei diritti civili connessi allo status di cittadino/suddito, non avrebbe potuto più trasmetterli ai suoi discendenti, che tuttavia, al pari dell'avo, continuavano a restare sudditi, privi di diritti, ma onerati di doveri, che hanno continuato a trasmettere ai loro discendenti ivi compresi gli odierni ricorrenti (che per assurdo e paradosso, dovrebbero, diventare cittadini italiani senza diritti, ma con solo doveri).
E' evidente che così non possa essere.
Per scongiurare simili conseguenze e conclusioni illogiche o paradossali, la disciplina del codice del 1837 deve essere interpretata alla luce dei principi repubblicani e costituzionali (come anche affermato più volte dalla Cassazione) con la conseguenza che non può più ammettersi (se non per ipotesi specifiche derivanti da leggi penali) una interpretazione che tolleri una perdita di diritti propri dello status di cittadino, con contestuale mantenimento degli obblighi di tale status.
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Non può, in altri termini, più avvallarsi un'interpretazione DE norma che consenta che una libera scelta di un cittadino/suddito comporti una perdita di diritti ed un mantenimento di doveri.
Solo due possono, dunque, essere le interpretazioni astrattamente possibili:
- Considerare tout court inapplicabile l'art. 34 del codice albertino;
- Interpretarlo in modo che insieme ai diritti vengano meno anche, automaticamente, i doveri:
La prima scelta comporterebbe, all'evidenza, un vuoto normativo con connessi successivi problemi di individuazione DE norma (il codice Napoleonico?) alternativa e/o surrogatoria applicabile (con magari ulteriori problemi interpretativi da essa derivanti). Tale opzione è, pertanto, da escludere.
La seconda ipotesi è quella corretta.
L'art. 34 del codice del 1837 deve essere, dunque, evolutivamente e costituzionalmente, interpretato nel senso che l'acquisto DE “naturalità in paese straniero”, o lo stabilirsi ivi “con animo di non più ritornare”, comporta la perdita non solo del “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”, ma anche dei correlati doveri.
Ciò significa, dunque, che venendo meno i diritti (per disposto normativo) ed i doveri (per interpretazione costituzionalmente adeguata), viene, in realtà meno il legame con lo stato di nascita e dunque il rapporto di cittadinanza/sudditanza (non potendosi avvallare una interpretazione che comporti una simile scissione tra diritti e doveri).
In applicazione di quanto sopra, deve, pertanto, ribadirsi che il capostipite, in virtù DE propria libera scelta, abbia perso la cittadinanza (sudditanza) sabauda/italica e non l'abbia così potuta trasmettere alla discendenza.
Alla luce di quanto sopra affermato e ritenuto deve, pertanto, rigettarsi la domanda di cittadinanza oggetto del presente giudizio.
***
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la natura e peculiarità DE controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. OV, 24 luglio 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice DE sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 7081/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. APERIO BELLA LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 24/07/2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta DE suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine DE discussione, dando lettura del dispositivo e DE concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito DE trattazione scritta DE stessa, possa essere definita, all'esito DE camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo DE lettura, viene depositata telematicamente.
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SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 7081/2024 R. G.
promosso da:
1) nata il [...] in [...] ed ivi residente in 101 Ocean Lane Parte_1
Drive, Unit 102, Key Biscayne, Miami (FL), cap. 33149, in proprio ed unitamente al padre
[...]
in rappresentanza dei figli minorenni CP_2
2) – nato il [...] in [...] Persona_1
3) – nata il [...] in [...] Persona_2
4) nato il [...] in [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Palmetto Bay, Miami (FL), cap. 33176, in proprio ed unitamente alla madre in Controparte_3 rappresentanza del figlio minorenne
5) – nato il [...] in [...] Parte_3
6) nato il [...] in [...] e residente in 11245 Parte_4
SW 133 terrace, Miami (FL), cap. 33176,
7) nata il [...] in [...] e residente in 14641 SW 87th Ct, Parte_5
Palmetto Bay, Miami (FL), cap. 33176,
tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
) in Roma, Via Oslavia n. 30, che li rappresenta e difende in virtù di procure C.F._3 notarili debitamente legalizzate e munite di apostille (doc. da 1 a 4).
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in OV, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
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e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento DE cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_4 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , Persona_3 nato nel Comune di OV il 4 giugno 1818 (estratto per riassunto dell'atto di nascita e battesimo rilasciato dalla Arcidiocesi di OV (doc. 5) e emigrato in IA.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica DE famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
- , dopo aver vissuto i primi anni di vita in IT si era successivamente trasferito in Persona_3
IA, dove dal matrimonio, celebrato in IA, nel 1843, con la sig.ra Controparte_5 era nata in data [...] la figlia (in IA i figli acquisiscono il Persona_4 cognome del padre e DE madre), cosi come risulta dallo atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 6 e 7 certificati di matrimonio e morte e doc. 8 atto di nascita) Persona_3
- Dal successivo matrimonio DE suindicata sig.ra con il sig. Persona_4 [...]
, nasceva poi in data 24 agosto 1898 il figlio, , come Controparte_6 Parte_6 risulta dall'atto di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 9 e 10 atti di matrimonio e morte doc. 11 atto di Persona_4 nascita)
- Il suddetto sig. , ha quindi contratto matrimonio con la sig.ra Parte_6 [...]
, come risulta dall'atto di matrimonio, rilasciato dalla Repubblica di IA, Persona_5 debitamente autenticato, apostillato e tradotto (docc. 12 e 13 atti di matrimonio e morte
[...]
),e, da tale unione coniugale sono nate le figlie, in data 14/11/1936 Parte_6 [...]
ed in data 27/09/1949 come risulta dagli Persona_6 Parte_7
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atti di nascita debitamente autenticati, apostillati e tradotti rilasciati dalla Repubblica di IA (docc. 14 e 15 atti di nascita)
- Successivamente la prima delle suddette[U1] figlie ( ) ha Persona_6 contratto matrimonio con il sig. e da tale matrimonio è nato in [...] Persona_7
08/01/1960 il figlio ed odierno attore come risulta dall'atto Parte_4 di nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dalla Repubblica di IA (docc. 16 atto di matrimonio doc. 17 atto di nascita) Persona_6
- Quest'ultimo, , ha poi contratto matrimonio con la sig.ra Parte_4
e da tale unione coniugale in data 29/09/1988 è nata la Persona_8 figlia, pure odierna attrice, come risulta dall'atto di nascita debitamente Parte_1 autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dallo Stato DE LO (doc. 18 atto di matrimonio e doc. 19 atto di nascita) Parte_4
- La suddetta , da parte sua,ha poi contratto matrimonio con il sig. Parte_1 [...]
e da tale matrimonio sono nati i figli minorenni ed odierni attori, in data CP_2 Parte_8
04/02/2019 Leonardo ed in data 19/11/2020 come risulta CP_2 Per_2 Persona_2 dagli atti di nascita debitamente autenticati, apostillati e tradotti rilasciati dallo Stato DE Florida- USA (doc. 20 atto di matrimonio e docc. 21 e 22 atti di nascita) Parte_1
- Parallelamente anche la seconda figlia del sopra detto , Parte_6 [...]
, ha contratto matrimonio con il sig. e da tale Parte_7 Persona_9 unione coniugale è nato in data [...] il figlio ed anch'esso odierno attore, Parte_2
, come risulta dall' atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto
[...] rilasciato dalla Repubblica di IA (doc. 23 atto di matrimonio e Parte_7 doc 24. atto di nascita)
- In seguito dall'unione del suindicato con la sig.ra Parte_2 Persona_10
è quindi nata in data [...] la figlia ed odierna attrice
[...] Parte_5
come risulta dall' atto di nascita, debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato
[...] dalla Repubblica di IA (doc.25), nonché dal successivo matrimonio dello stesso
[...]
con la sig.ra è poi nato in data [...] il figlio Parte_2 Controparte_7 minorenne ed anch'esso odierno attore come risulta dall'atto di Parte_3 nascita debitamente autenticato, apostillato e tradotto rilasciato dallo Stato DE LO (doc. 26 atto di matrimonio e doc. 27 atto di nascita) Parte_2
***
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_4 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento DE domanda, in particolare evidenziando che l'avo era certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita DE figlia) emigrato prima DE proclamazione del GN di IT e DE entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi DE normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra).
Sul punto sottolineava che questo Tribunale era già pervenuto al rigetto delle domande di riconoscimento DE cittadinanza in altre due controversie promosse proprio da altri discendenti del medesimo avo, sig, , stimando compiuto l'effetto di perdita Persona_3
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DE cittadinanza connesso alla emigrazione con animo di non ritornare (cfr. Trib. Ge, ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. del 7 luglio 2025, resa nel giudizio RG 475/23, nella quale si da conto anche del fatto che i coniugi e ebbero figlio in IA gia nel 1845; Trib. Ge., Pt_6 Per_4 sent. n. 348/25);
chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione DE cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio
Rilevava altresì che la disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, mentre è certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte, sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti, è invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento DE cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento DE cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita DE cittadinanza previste dalla legge».
In considerazione di ciò invitava parte ricorrente ad allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita DE cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita DE cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso. In particolare evidenziava l'insussistenza dell'assunto di parte resistente relativo alla perdita DE cittadinanza del capostipite per emigrazione senza animo di ritorno.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione DE regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_4 dall'art. 1, comma 36 DE Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione DE disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
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persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione DE competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, DE madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DE presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, DE madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di GENOVA e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando DE competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi DE stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto DE cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere
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immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento DE suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione DE domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DE domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione DE domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DE domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto DE giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status DE persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento DE condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 DE Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DE cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_4 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento DE cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta DE documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso DE cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento DE cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
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- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in IT, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_4 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto DE cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_4 stesso è specificatamente competente nell'ambito DE procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 DE legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione DE cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo DE cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DE domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DE domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione DE richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
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12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento DE cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione DE situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
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Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito DE domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento DE decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento DE cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà
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propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione DE cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento DE cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento DE cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione DE donna volta al riacquisto DE cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 DE legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto DE cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto DE cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore DE Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite DE Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 DE legge 91/1992, mentre permette, sulla base DE ricordata dichiarazione, il riacquisto DE cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, DE legge 555/1912, consente l'acquisto DE cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 DE legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, DE cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento DE domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa)
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limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità. 5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame DE domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame DE domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere DE prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione DE sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento DE cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_4 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta DE documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore DE Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite la figlia e dunque l'Autorità Persona_4 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato
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in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento DE cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo DE cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento DE cittadinanza italiana
Passando al merito DE controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento DE cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) DE Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita DE sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite DE Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine DE libertà degli Stati di accordare l'acquisto DE cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie DE cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_11 relazione alle conseguenze DE determinazione delle modalità di acquisto e perdita DE cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto DE UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita DE cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite DE cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
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Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione DE cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 DE l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio DE Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni DE volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento DE disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore DE Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento DE cittadinanza italiana era stata regolata, nel GN di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del GN D'IT del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno DE migrazione DE fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto DE disciplina DE cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
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Da ciò deriva che i figli dei cittadini del GN di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza DE trasmissione jus sanguinis DE cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al GN CP_8 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al GN di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'IT) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 DE risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data DE successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora GN di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'IT, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_8 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza ITna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IT antecedentemente alla costituzione dell'unità d'IT, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento DE cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia DE cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso DE cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DE costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_8 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_8 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel GN , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_8
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del GN d'IT del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso DE cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DE costituzione del . CP_8
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio DE trasmissione iure sanguinis DE cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
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L'art. 1 DE Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione DE cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto DE cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita DE cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DE donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale DE L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto DE cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare DE perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 DE L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto DE cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica DE madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere DE tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 DE suddetta legge lede la posizione DE madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto DE moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza DE madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore DE Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione DE Carta costituzionale.
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La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore DE Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore DE Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DE Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto DE rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore DE Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto DE condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale DE persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità DE cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DE L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DE titolare DE cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DE norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DE parità dei sessi e DE eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DE L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DE Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
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Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 DE previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento DE sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio DE Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso DE scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto DE cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive DE cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto DE perdita DE cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “DE rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza DE Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto DE sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere DE prova
L'onere DE prova di chi richiede il riconoscimento DE cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione DE linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere DE prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo DE linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
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Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DE fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo DE linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...]
, capostipite emigrato in IA. Per_3
Alla luce DE documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità DE linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis DE cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa DE presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, ma ha eccepito, come visto, che l'avo, emigrando con l'animo di non tornare, avesse perduto la cittadinanza (rectius sudditanza) italiana ex art. 34 Codice Albertino.
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Documentata, pertanto la continuità DE linea di trasmissione DE cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima DE nascita del CP_8
(17 marzo 1861) e DE vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo sig. è nato a [...] nel 1818 ed è emigrato (per andare a stabilirsi in Persona_3
IA in data certamente anteriore al 1843 (quando si è ivi sposato e ha poi generato, già nel 1845 un figlio – nel 1865 l'odierna figlia ascendente).
Il Capostipite, dunque, è nato, nella penisola italica, da essa emigrato prima dell'Unità d'IT e DE promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del 1865,.
Prima DE Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza
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d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al GN di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione DE repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_12 maggio a dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_13 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_9
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_14 relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale DE famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_14
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di OV N. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita DE cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero DE residenza;
2) l'ottenimento DE cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro
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l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita DE cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse Per_15 condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione DE cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IT); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
*** Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di OV (con la sentenza N. 940 del 28.6.2024 che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte DE persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DE cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita DE cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso DE grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DE cittadinanza straniera, essendo
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irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_4
l'applicazione DE normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IT preunitaria e la neo-unita IT assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'IT unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento DE cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita DE cittadinanza ai sensi DE normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda OV, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita DE cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_4 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente per il CP_4 solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al GN d'IT (C. Appello OV, 23 dicembre 1879, massima Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IT, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento DE cittadinanza italiana. Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in
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cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al CP_8 momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel GN , costoro devono CP_8 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_4 reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (purché non naturalizzato nello Stato CP_8 estero e non deceduto alla data dell'unità di IT), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'IT o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita DE cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza DE Corte d'Appello di OV del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso che la CP_4 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DE fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DE cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_4 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità DE linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva DE cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella OV).
*** Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere DE prova del fatto estintivo (la perdita DE cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_4 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
Una precisazione è a questo punto necessaria.
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Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) sia attraverso prove CP_4 indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova DE causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il CP_4 produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in IT (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (nelle già richiamate sentenze gemelle del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario.
La Cassazione sembrerebbe aver affermato (peraltro, in un caso non del tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana del 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni. Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
L'affermazione deve, però, essere, a giudizio dello scrivente, correttamente inquadrata.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù DE stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza dell'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
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Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 DE Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante DE giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita DE cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito DE legge n. 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto DE cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero DE residenza, non implica necessariamente la perdita DE cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi dell'art. 8 DE legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto DE cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine DE giurisdizione, come causa DE perdita DE cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza del 1912.
Identica è stata la posizione DE Corte a proposito DE disciplina di cui alla l. n. 91 del 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto DE cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero DE residenza, non implica necessariamente la perdita DE cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento DE cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita DE cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte DE madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione DE cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
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E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita DE cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni DE dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia DE condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti DE fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini DE relativa accettazione e DE contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti DE naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_16 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio , non CP_10 può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita DE cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DE cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite DE cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni DE Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983”.
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A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 del 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito DE accettazione DE cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole DE volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento DE quale non v'è traccia nella motivazione DE sentenza impugnata.
*** Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto DE presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, applicabile il codice del 1865 e la legge del 1912 e non del codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia dell'emigrato italiano interessato. In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana
- per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
Nel caso in esame, viceversa, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice del 1885 e segnatamente il codice albertino del 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva del diritto di cittadinanza) dell'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione DE cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_4 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine. E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita DE cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base DE legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
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***
Nel caso in esame, come evidenziato anche da parte resistente, vi sono una pluralità di indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del
“domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta(o meno) la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. in particolare
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
- Che egli si sposo in IA nel 1843, con una ragazza del luogo;
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente) ;
- Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari DE sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in IT (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'IT non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato.
La risposta è affermativa.
Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli addirittura prima dell'Unità d'IT e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento DE filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del GN di Sardegna), non essere rientrato in IT (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che l'essersi sposato con una donna del luogo e di aver con essa generato dei figli creando una famiglia (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche dell'essere emigrato con animo di non più tornare in IT.
Il rientro in IT avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia
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logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte delle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire (a sua volta) l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in IT) e nemmeno ha documentato un riacquisto DE cittadinanza successivo, in conformità al disposto dell'art. 13 del codice del 1865, limitandosi a richiamare decisioni favorevoli, tra le quali alcune DE Corte di Appello di OV (n. 1382 del 20/11/2024 e n. 158 del 7/02/2025)
***
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività in precedenza richiamato, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite DE cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente).
In relazione al paventato rischio di apolidia - di cui agli artt. 6 e 7, paragrafi da 3 a 6, DE convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia – invocabile dal fatto che l'avo capostipite, persa la cittadinanza preunitaria, abbia rischiato di divenire apolide (ove non abbia acquisito la cittadinanza dello Stato ove lo stesso era emigrato), deve affermarsi che lo stesso, nel caso di specie, non sussista.
Deve, infatti, osservarsi, non solo che l'eventuale apolidia dell'avo (ove in concreto verificatosi), è connesso ad una sua scelta volontaria (l'espatrio con la volontà di non ritorno unitamente alla scelta di non naturalizzarsi nello Stato di emigrazione – peraltro in un periodo in cui le naturalizzazioni non erano certamente osteggiate dai singoli Stati), ma certamente e soprattutto non ha assolutamente inciso sulla discendenza.
I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini dello Stato di emigrazione dell'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo DE cittadinanza italiana.
Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza DE Corte di Giustizia 12-3-2019, causa C-221/17 in cui Per_17 caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Una simile situazione, pertanto, è
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completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita DE cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità.
Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa del 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più.
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A far diversamente concludere non vale nemmeno sostenere che anche volendo applicare, nel caso in esame, il disposto dell'art. 34 del codice albertino del 1837, non sarebbe possibile concludere per la perdita, per l capostipite, DE cittadinanza (rectius sudditanza) sabauda prima e italiana poi basandosi sul fatto che la mera lettura dell'articolo 34 del Codice del GN di Sardegna del 1837 (“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”).
Da ciò dovrebbe ricavarsi che la norma non comminava la perdita DE cittadinanza del GN di Sardegna, ma solo del godimento dei diritti civili, come anche potenzialmente confermato anche dal secondo comma dell'articolo 34 che ribadisce che il campo di applicazione dello stesso è il godimento dei diritti civili e non lo status di suddito (“il suddito però che avrà ottenuto la permissione del Sovrano conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto di ultima volontà”).
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Una simile tesi, secondo cui, pur volendo applicare, nel caso di specie, ratione temporis, il disposto dell'articolo 34 del Codice del GN di Sardegna del 1837 (“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) potrebbe, al più, solo affermarsi che il capostipite, con il proprio espatrio con animo di non più tornare, abbia perso il godimento dei diritti civili collegati al suo status di cittadino (rectius suddito) ma non lo status stesso che, pertanto, ha trasmesso (verosimilmente privo dei diritti perduti) alla sua discendenza, non è condivisibile
Una simile tesi, se seguita con rigore, porterebbe infatti a conseguenze paradossali.
Il capostipite, avendo perso il godimento dei diritti civili connessi allo status di cittadino/suddito, non avrebbe potuto più trasmetterli ai suoi discendenti, che tuttavia, al pari dell'avo, continuavano a restare sudditi, privi di diritti, ma onerati di doveri, che hanno continuato a trasmettere ai loro discendenti ivi compresi gli odierni ricorrenti (che per assurdo e paradosso, dovrebbero, diventare cittadini italiani senza diritti, ma con solo doveri).
E' evidente che così non possa essere.
Per scongiurare simili conseguenze e conclusioni illogiche o paradossali, la disciplina del codice del 1837 deve essere interpretata alla luce dei principi repubblicani e costituzionali (come anche affermato più volte dalla Cassazione) con la conseguenza che non può più ammettersi (se non per ipotesi specifiche derivanti da leggi penali) una interpretazione che tolleri una perdita di diritti propri dello status di cittadino, con contestuale mantenimento degli obblighi di tale status.
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Non può, in altri termini, più avvallarsi un'interpretazione DE norma che consenta che una libera scelta di un cittadino/suddito comporti una perdita di diritti ed un mantenimento di doveri.
Solo due possono, dunque, essere le interpretazioni astrattamente possibili:
- Considerare tout court inapplicabile l'art. 34 del codice albertino;
- Interpretarlo in modo che insieme ai diritti vengano meno anche, automaticamente, i doveri:
La prima scelta comporterebbe, all'evidenza, un vuoto normativo con connessi successivi problemi di individuazione DE norma (il codice Napoleonico?) alternativa e/o surrogatoria applicabile (con magari ulteriori problemi interpretativi da essa derivanti). Tale opzione è, pertanto, da escludere.
La seconda ipotesi è quella corretta.
L'art. 34 del codice del 1837 deve essere, dunque, evolutivamente e costituzionalmente, interpretato nel senso che l'acquisto DE “naturalità in paese straniero”, o lo stabilirsi ivi “con animo di non più ritornare”, comporta la perdita non solo del “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”, ma anche dei correlati doveri.
Ciò significa, dunque, che venendo meno i diritti (per disposto normativo) ed i doveri (per interpretazione costituzionalmente adeguata), viene, in realtà meno il legame con lo stato di nascita e dunque il rapporto di cittadinanza/sudditanza (non potendosi avvallare una interpretazione che comporti una simile scissione tra diritti e doveri).
In applicazione di quanto sopra, deve, pertanto, ribadirsi che il capostipite, in virtù DE propria libera scelta, abbia perso la cittadinanza (sudditanza) sabauda/italica e non l'abbia così potuta trasmettere alla discendenza.
Alla luce di quanto sopra affermato e ritenuto deve, pertanto, rigettarsi la domanda di cittadinanza oggetto del presente giudizio.
***
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la natura e peculiarità DE controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. OV, 24 luglio 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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