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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 759/2025, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 12.3.2025
DA
(C.F. ), con sede legale a Caserta, Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente e legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, Parte_2
per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Perotti del Foro
di Terni;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede legale a Villa Controparte_1 P.IVA_2
SA (Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Controparte_2
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Viola Cristiani del Foro di Firenze;
convenuta opposta in punto: altri contratti atipici;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2025 del 7-8.1.2025. CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via preliminare chiede sia concesso di dimostrare l'inesistenza ab origine della procura allegata al ricorso per ingiunzione, inesistenza rilevabile d'ufficio e non sanabile, che determina la nullità del provvedimento monitorio. contrariis reiectis, nel merito, ed in via principale,
dichiarare la mancanza e la inidoneità della prova scritta offerta dal ricorrente nel ricorso introduttivo,
per come richiesta dagli artt. 633 e/o 634 c.p.c., per difetto di prova su sulla fornitura di noleggio del ponteggio e sulle prestazioni di montaggio e smontaggio ad essa connesse, di cui alla fattura azionate in via monitoria, e per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 9/2025 (R.G. n. 3213/2024) della cui opposizioni trattasi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., dichiarare che l'opponente ha agito in giudizio con mala fede e colpa grave, e per l'effetto condannarla, oltre che alle spese di lite, ad un risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata, oltre ad una somma equitativamente determinata in favore della creditrice opposta ai sensi del terzo comma dell'anzidetta novellata norma, nonché al pagamento di quelle somme che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c.
Per la convenuta: ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reietta, in via preliminare e pregiudiziale (omissis); nel caso in cui si dovesse ritenere la causa soggetta a mediazione obbligatoria
ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., fissare ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 una nuova udienza per consentire di esperire la mediazione;
nel merito, in via principale, dichiarare l'opposizione proposta dalla
[...]
tardiva e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_3
opposto n. 9/2025, (R.G. n. 3213/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Udine in data 07.01.2025
e pubblicato in data 08.01.2025; ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. dichiarare che parte convenuta opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, e per l'effetto condannarla,
oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, oltre ad una somma
Cont equitativamente determinata in favore della ai sensi del terzo comma Controparte_1
dell'anzidetta art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di quella somma che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
in subordine, rigettare l'opposizione promossa dalla Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2025 (R.G.
[...]
n. 3213/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Udine in data 07.01.2025 e pubblicato in data
08.01.2025; ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. dichiarare che parte convenuta opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, e per l'effetto condannarla, oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, oltre ad una somma equitativamente determinata
Cont in favore della ai sensi del terzo comma dell'anzidetta art. 96 c.p.c. Controparte_1
nonché al pagamento di quella somma che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
in denegata ipotesi, rigettare l'opposizione promossa dalla al pagamento Parte_3
in favore della delle somme che verranno accertate a seguito Controparte_1
dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria, conclude come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 171
ter n. 2 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha chiesto Controparte_1
all'intestato Tribunale di ingiungere a il pagamento dell'importo di € Parte_3
26.571,26, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dovuto per il “noleggio di ponteggi presso il cantiere
della e per lo smontaggio del ponteggio presso il cantiere delle Parte_3
Tamerici n. 1 GN IT (LI)”. Il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 9/2025, del 7-8.1.2025, notificato alla debitrice in data 28.1.2025.
2. Con atto di citazione notificato il 12.3.2025, ha Parte_3
eccepito in via preliminare “la irregolarità e nullità, sia della notificazione del decreto ingiuntivo,
sia della procura alle liti rilasciata dalla Società in favore del suo Controparte_1
legale…”; il ricorso e il decreto ingiuntivo erano infatti stati notificati senza la procura alle liti e quest'ultima non era stata sottoscritta dal difensore nominato anche per autentica della firma della legale rappresentante. Nel merito, l'opponente ha sostenuto di non essersi mai rivolta alla
[...] e di non aver mai fruito né del noleggio del ponteggio, né, tantomeno, delle Controparte_1
collegate prestazioni lavorative di montaggio e smontaggio per il cantiere di Via Tamerici in Livorno.
Ha poi sostenuto la mancanza della prova scritta, essendo stata prodotta unicamente documentazione di formazione unilaterale. L'attrice opponente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe
(deve ritenersi che per un errore materiale le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. siano state riferite alla stessa opponente, anziché alla creditrice che ha proposto l'ingiunzione).
3. costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641
c.p.c., sollecitando la concessione della provvisoria esecuzione;
ha poi contestato la fondatezza delle pregiudiziali contestazioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo e alla validità della procura,
sottoscritta dalla legale rappresentante e dal difensore. Nel merito, la convenuta opposta ha allegato di aver acquistato i crediti da Smart Ponteggi s.r.l., che aveva noleggiato il ponteggio all'odierna opponente nel settembre 2023; essendo subentrata alla predetta società nel cantiere, l'opposta aveva poi noleggiato il ponteggio a nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023, provvedendo Parte_3
al successivo smontaggio. Sottolineato che le fatture azionate non erano mai state contestate e richiamata l'ulteriore documentazione prodotta, la convenuta opposta ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe (nelle quali si rinviene un errore materiale nella formulazione della richiesta di accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c., riferita alla stessa convenuta opposta e non alla controparte).
4. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del provvedimento monitorio, avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata in data 28.1.2025, è scaduto lunedì 10.3.2025; l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 12.3.2025.
5. In relazione alle contestazioni pregiudiziali svolte dall'opponente, si osserva che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c.
devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione -
nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice. In secondo luogo, dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario atto a formare il giudicato “l'ingiunto che intenda
contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve
comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione,
ad effettuare la quale è senz'altro legittimato il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito
nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento. Non è possibile
ipotizzare la proposizione di una autonoma actio nullitatis da parte dell'ingiunto, in relazione al
decreto ingiuntivo che si assume emesso in mancanza di regolare procura in favore del difensore
della parte ricorrente, senza limiti di tempo, sulla base dell'assunto per cui il difensore del ricorrente
in sede monitoria privo di procura non sarebbe neanche legittimato alla notificazione del decreto
ingiuntivo emesso su sua istanza ….. Nel caso di procura inesistente, la notificazione del decreto
fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di
inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia del giudice e discutibile -non
ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c.- solo con l'opposizione tempestiva. (così,
condivisibilmente, Cass., sez. III civ., ordin. 6.10.2021, n. 27154).
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice opponente Parte_3
e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
[...]
Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati in misura corrispondente a quella minima, attesa la semplicità della causa e la limitata attività svolta, per le fasi studio,
introduttiva e istruttoria;
non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria, in quanto la parte si è riportata alle conclusioni già rassegnate e non è stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
7. La domanda della convenuta opposta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non merita accoglimento, stante il mancato assolvimento all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali, in quanto la facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del non derogato principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056 c.c. (si veda Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Si osserva poi che la responsabilità ex art. 96 c. 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile;
un'interpretazione della norma lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost. (Cass., sez. III civ., ord. 12.7.2023, n. 19948). Ancora, “la responsabilità aggravata ai sensi
dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma,
non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo,
la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione
processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé…” (Cass., SS.UU. Civ., 20.4.2018, n. 9912). Alla luce di tali principi di diritto e della concreta condotta processuale dell'opponente, che non ha svolto attività ulteriore rispetto alla notifica della citazione e alla partecipazione alle due udienze tenutesi, la domanda dell'opponente svolta ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. non pare accoglibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2025 (R.G. 3213/2024), del 7-8.1.2025;
[...]
b) condanna l'attrice opponente a rifondere alla Parte_3
convenuta opposta le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 2.356,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
c) rigetta le domande di condanna svolte da dell'art. 96 c.p.c..
Udine, 28 novembre 2025.
ai sensi Controparte_1
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 759/2025, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 12.3.2025
DA
(C.F. ), con sede legale a Caserta, Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente e legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, Parte_2
per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Perotti del Foro
di Terni;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede legale a Villa Controparte_1 P.IVA_2
SA (Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Controparte_2
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Viola Cristiani del Foro di Firenze;
convenuta opposta in punto: altri contratti atipici;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2025 del 7-8.1.2025. CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via preliminare chiede sia concesso di dimostrare l'inesistenza ab origine della procura allegata al ricorso per ingiunzione, inesistenza rilevabile d'ufficio e non sanabile, che determina la nullità del provvedimento monitorio. contrariis reiectis, nel merito, ed in via principale,
dichiarare la mancanza e la inidoneità della prova scritta offerta dal ricorrente nel ricorso introduttivo,
per come richiesta dagli artt. 633 e/o 634 c.p.c., per difetto di prova su sulla fornitura di noleggio del ponteggio e sulle prestazioni di montaggio e smontaggio ad essa connesse, di cui alla fattura azionate in via monitoria, e per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 9/2025 (R.G. n. 3213/2024) della cui opposizioni trattasi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., dichiarare che l'opponente ha agito in giudizio con mala fede e colpa grave, e per l'effetto condannarla, oltre che alle spese di lite, ad un risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata, oltre ad una somma equitativamente determinata in favore della creditrice opposta ai sensi del terzo comma dell'anzidetta novellata norma, nonché al pagamento di quelle somme che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c.
Per la convenuta: ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reietta, in via preliminare e pregiudiziale (omissis); nel caso in cui si dovesse ritenere la causa soggetta a mediazione obbligatoria
ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., fissare ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 una nuova udienza per consentire di esperire la mediazione;
nel merito, in via principale, dichiarare l'opposizione proposta dalla
[...]
tardiva e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_3
opposto n. 9/2025, (R.G. n. 3213/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Udine in data 07.01.2025
e pubblicato in data 08.01.2025; ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. dichiarare che parte convenuta opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, e per l'effetto condannarla,
oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, oltre ad una somma
Cont equitativamente determinata in favore della ai sensi del terzo comma Controparte_1
dell'anzidetta art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di quella somma che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
in subordine, rigettare l'opposizione promossa dalla Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2025 (R.G.
[...]
n. 3213/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Udine in data 07.01.2025 e pubblicato in data
08.01.2025; ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. dichiarare che parte convenuta opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, e per l'effetto condannarla, oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, oltre ad una somma equitativamente determinata
Cont in favore della ai sensi del terzo comma dell'anzidetta art. 96 c.p.c. Controparte_1
nonché al pagamento di quella somma che riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
in denegata ipotesi, rigettare l'opposizione promossa dalla al pagamento Parte_3
in favore della delle somme che verranno accertate a seguito Controparte_1
dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria, conclude come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 171
ter n. 2 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha chiesto Controparte_1
all'intestato Tribunale di ingiungere a il pagamento dell'importo di € Parte_3
26.571,26, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dovuto per il “noleggio di ponteggi presso il cantiere
della e per lo smontaggio del ponteggio presso il cantiere delle Parte_3
Tamerici n. 1 GN IT (LI)”. Il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 9/2025, del 7-8.1.2025, notificato alla debitrice in data 28.1.2025.
2. Con atto di citazione notificato il 12.3.2025, ha Parte_3
eccepito in via preliminare “la irregolarità e nullità, sia della notificazione del decreto ingiuntivo,
sia della procura alle liti rilasciata dalla Società in favore del suo Controparte_1
legale…”; il ricorso e il decreto ingiuntivo erano infatti stati notificati senza la procura alle liti e quest'ultima non era stata sottoscritta dal difensore nominato anche per autentica della firma della legale rappresentante. Nel merito, l'opponente ha sostenuto di non essersi mai rivolta alla
[...] e di non aver mai fruito né del noleggio del ponteggio, né, tantomeno, delle Controparte_1
collegate prestazioni lavorative di montaggio e smontaggio per il cantiere di Via Tamerici in Livorno.
Ha poi sostenuto la mancanza della prova scritta, essendo stata prodotta unicamente documentazione di formazione unilaterale. L'attrice opponente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe
(deve ritenersi che per un errore materiale le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. siano state riferite alla stessa opponente, anziché alla creditrice che ha proposto l'ingiunzione).
3. costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641
c.p.c., sollecitando la concessione della provvisoria esecuzione;
ha poi contestato la fondatezza delle pregiudiziali contestazioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo e alla validità della procura,
sottoscritta dalla legale rappresentante e dal difensore. Nel merito, la convenuta opposta ha allegato di aver acquistato i crediti da Smart Ponteggi s.r.l., che aveva noleggiato il ponteggio all'odierna opponente nel settembre 2023; essendo subentrata alla predetta società nel cantiere, l'opposta aveva poi noleggiato il ponteggio a nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023, provvedendo Parte_3
al successivo smontaggio. Sottolineato che le fatture azionate non erano mai state contestate e richiamata l'ulteriore documentazione prodotta, la convenuta opposta ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe (nelle quali si rinviene un errore materiale nella formulazione della richiesta di accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c., riferita alla stessa convenuta opposta e non alla controparte).
4. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del provvedimento monitorio, avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata in data 28.1.2025, è scaduto lunedì 10.3.2025; l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 12.3.2025.
5. In relazione alle contestazioni pregiudiziali svolte dall'opponente, si osserva che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c.
devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione -
nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice. In secondo luogo, dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario atto a formare il giudicato “l'ingiunto che intenda
contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve
comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione,
ad effettuare la quale è senz'altro legittimato il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito
nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento. Non è possibile
ipotizzare la proposizione di una autonoma actio nullitatis da parte dell'ingiunto, in relazione al
decreto ingiuntivo che si assume emesso in mancanza di regolare procura in favore del difensore
della parte ricorrente, senza limiti di tempo, sulla base dell'assunto per cui il difensore del ricorrente
in sede monitoria privo di procura non sarebbe neanche legittimato alla notificazione del decreto
ingiuntivo emesso su sua istanza ….. Nel caso di procura inesistente, la notificazione del decreto
fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di
inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia del giudice e discutibile -non
ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c.- solo con l'opposizione tempestiva. (così,
condivisibilmente, Cass., sez. III civ., ordin. 6.10.2021, n. 27154).
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice opponente Parte_3
e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
[...]
Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati in misura corrispondente a quella minima, attesa la semplicità della causa e la limitata attività svolta, per le fasi studio,
introduttiva e istruttoria;
non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria, in quanto la parte si è riportata alle conclusioni già rassegnate e non è stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
7. La domanda della convenuta opposta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non merita accoglimento, stante il mancato assolvimento all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali, in quanto la facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del non derogato principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056 c.c. (si veda Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Si osserva poi che la responsabilità ex art. 96 c. 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile;
un'interpretazione della norma lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost. (Cass., sez. III civ., ord. 12.7.2023, n. 19948). Ancora, “la responsabilità aggravata ai sensi
dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma,
non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo,
la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione
processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé…” (Cass., SS.UU. Civ., 20.4.2018, n. 9912). Alla luce di tali principi di diritto e della concreta condotta processuale dell'opponente, che non ha svolto attività ulteriore rispetto alla notifica della citazione e alla partecipazione alle due udienze tenutesi, la domanda dell'opponente svolta ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. non pare accoglibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2025 (R.G. 3213/2024), del 7-8.1.2025;
[...]
b) condanna l'attrice opponente a rifondere alla Parte_3
convenuta opposta le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 2.356,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
c) rigetta le domande di condanna svolte da dell'art. 96 c.p.c..
Udine, 28 novembre 2025.
ai sensi Controparte_1
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi