Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 24/04/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Emanuele Boni, Roberta Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia, Cod. Pratica PRE/L/N/-OMISSIS-, notificato al ricorrente presso lo studio del legale in data 06/11/2024, con cui è stata rigettata la domanda di emersione presentata da sig, -OMISSIS- ai sensi del D. L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.1.1026 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia ha respinto la domanda di emersione, proposta per il tramite del datore di lavoro -OMISSIS-, ai sensi del D. L. 34/2020.
Lo Sportello Unico ha fondato il rigetto giusta il parere negativo della Questura di Reggio Emilia per la quale nei confronti del ricorrente sussistono le condizioni previste dall’art. 103, comma 10, lettera a) del D.L. n. 34/2020, secondo cui “ non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 (emersione dei rapporti di lavoro) del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2 , lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ”.
Il ricorrente deduceva i seguenti vizi: “ Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione al diniego del permesso di soggiorno in emersione ex D. L. 34/20 ”; il rigetto gravato sarebbe illegittimo per mancata specifica indicazione del tipo di provvedimento subito e idoneo a rientrare nei casi previsti dall’art. 13 TUI; il ricorrente avrebbe subito una precedente espulsione dall’area Schengen nell’anno 2016 (quindi anteriore al D.L. n. 34/2020), ma non in Italia e non inflitta per motivi di pericolosità sociale; il provvedimento di espulsione di cui all’art. 13 del TUI sarebbe da intendersi limitata ai soli casi di pericolosità sociale (art. 13, comma 1) ovvero di appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1,4 e 16 del D.Lgs n. 159/2911 (comma 2, lett. c) dell’art. 13); l’atto gravato, però, ometterebbe qualunque indicazione in merito; essendo in Italia da prima dell’1.5.2020, il ricorrente non potrebbe essere considerato destinatario di un provvedimento di espulsione alla data di entrata in vigore del D.L. n.34/2020; infine, sarebbe mancata una valutazione concreta della sua integrazione sociale e della situazione lavorativa, per cui avrebbe potuto ottenere un permesso per protezione speciale.
Con atto meramente formale si costituiva in giudizio l’UTG-Prefettura di Reggio Emilia con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, era disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente “ordinando alla medesima di depositare una documentata relazione in ordine alla vicenda per cui è causa, evidenziando, in particolare, la tipologia e le caratteristiche del provvedimento di espulsione (solo) menzionato nel provvedimento gravato e costituente, sostanzialmente, la ragione posta a base del diniego gravato”.
In data 16.4.2026 l’Amministrazione, in adempimento al disposto incombente istruttorio, ha depositato documentata relazione.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Alla luce della documentazione prodotta in adempimento dell’ordinanza istruttoria, il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova ricordare che il comma 10 dell’art. 103 del D.M. n. 34/2020, per quanto qui rileva, dispone che “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 (cioè la procedura di emersione dei rapporti di lavoro) del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni (…) ”; l’art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998 prevede che “ 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) (….); b) (….); c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
Ebbene, tanto premesso, ebbene, l’Amministrazione resistente, in adempimento della ricordata ordinanza istruttoria, ha prodotto in giudizio, tra l’altro, il provvedimento di espulsione assunto dalla Prefettura di Modena e notificato al ricorrente il 12.4.2026, che non risulta essere stato da quest’ultimo impugnato. Come emerge dal suo tenore letterale, tale provvedimento di espulsione è stato assunto in quanto al ricorrente (i) “ gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno (art. 13c.1 l. b D.Lgs n. 286/98 e 12 DPR n. 394/19999) con provvedimento del Questore di Modena emesso il 30.11.2015, notificato il 11.12.2015 e non ha volontariamente lasciato il territorio nazionale ”, (ii) “ appartiene ad una delle categorie di persone pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica di cui all’art. 1 del D.lvo n. 159 del 06.09.2011, in quanto risulta avere diverse condanne e precedenti penali e/o di Polizia per reati di : furto, ricettazione e stupefacenti ”.
Dunque, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il diniego gravato è stato correttamente assunto, giusta la previsione di cui all’art. 103, comma 10, del D.M. n. 34/2020, proprio perché il ricorrente è stato espulso dal Prefetto in quanto, tra l’altro, appartenente “ a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
Né, corrisponde al vero -come, invece, sostenuto in ricorso – che l’espulsione dall’area Schengen nell’anno 2016 non sarebbe avvenuta in Italia e non sarebbe stata inflitta per motivi di pericolosità sociale, atteso che dai documenti prodotti in giudizio dall’Amministrazione emerge esattamente il contrario, cioè che tale espulsione è stata disposta dal Prefetto di -OMISSIS- proprio per ragioni di pericolosità sociale.
Indefinitiva, le censure formulate dal ricorrente sono infondate e il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
AL FA, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AL FA | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.