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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d' Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 1013/2023 R.G.
Promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e per essa, nella qualità di mandataria, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1 avvocati Marco Vorano e Damiano Tommasini
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1471 pubblicata in data 07.11.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “in accoglimento delle ragioni della odierna appellante annullare revocare o dichiarare inefficace con qualsiasi formula la sentenza ex art. 281 sexies resa a verbale in data 7.11.2023, emessa dal
Giudice Patrizia Pietracci nel procedimento relativo al giudizio di opposizione a precetto RG. 3730/2022; - rigettare in toto l'appello incidentale della difesa avversaria in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni esposte in atti;
Condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato e appellante incidentale: “in via principale rigettare l'appello di in quanto infondato per le ragioni esposte nel presente Parte_1 giudizio e, comunque, accertare e dichiarare che non ha diritto Parte_1
a procedere ad esecuzione nei confronti di per i motivi esposti nel CP_1 presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità del precetto notificato in data 17 luglio 2022 e ogni altro atto ulteriore. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i motivi CP_1 Parte_1 esposti nel presente giudizio o, in estremo subordine, limitare la pretesa di nei limiti di giustizia. In via incidentale, in ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa azionata da e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e Parte_1
l'illegittimità del precetto notificato in data 17 luglio 2022 e ogni altro atto ulteriore. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...] per i motivi esposti nel presente giudizio o, in estremo subordine, Parte_1 limitare la pretesa di nei limiti di giustizia. In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6°
pagina 2 di 13 comma, n. 2), c.p.c., depositata nell'interesse di e che qui si CP_1 ritrascrivono”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto allo stesso CP_1 notificato dalla il 17.07.2022, ponendo a carico di quest'ultima le Parte_1 spese di lite.
Il primo giudice ha rilevato che l'opposta aveva intimato tale atto quale cessionaria del credito azionato, fondato sul contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29.06.2007 tra l'opponente e la Controparte_2 poi fusa per incorporazione nell' in seguito Controparte_3 cedente il ramo d'azienda alla la quale, nell'ambito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione, aveva a sua volta ceduto alla Parte_1 taluni crediti incluso, nella prospettazione dell'opposta, quello controverso.
Il Tribunale ha respinto in ogni caso l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine decennale dalla scadenza dell'ultima rata convenuta nel contratto di mutuo, con la conseguenza che lo stesso non poteva dirsi spirato al momento della notifica dell'atto di precetto.
Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla attesa la carenza di prova della cessione del credito controverso Parte_1 dalla considerando a tal fine inidonea la documentazione Controparte_4 prodotta dall'opposta: l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione non dimostrerebbe infatti l'inclusione del credito di specie nell'oggetto della stessa;
la medesima conclusione dovrebbe trarsi in relazione alla comunicazione di conferma della cessione trasmessa dalla non essendo dimostrata l'appartenenza della Controparte_5
pagina 3 di 13 dichiarante al gruppo , né la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo CP_4 alla medesima.
Propone appello in via principale ribadendo di essere titolare Parte_1 del credito e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione dell'opposizione al precetto.
L'appellato si costituisce, sollevando l'eccezione di inammissibilità CP_1 dei nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. (cfr. docc. nn. 3-4-5 allegati all'atto di appello principale) e chiedendo il rigetto dell'appello principale;
propone poi appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione avversaria, riproponendo le domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di prime cure e rimaste assorbite ed insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Con ordinanza del 08.05.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
assegnati quindi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, ha trattenuto la causa in decisione in data 07.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), (nel prosieguo, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 impugna la pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto comprovata la titolarità del credito in capo alla opposta.
L'appellante ribadisce invece che sarebbe sufficiente a riguardo la produzione dell'avviso dell'operazione di cartolarizzazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ed idoneo pertanto a consentire l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, anche ove non venga prodotto il contratto di pagina 4 di 13 cessione;
lamenta poi che il primo giudice non abbia unitariamente valutato gli elementi comunque emersi dal giudizio a riprova della titolarità del credito, con particolare riferimento alla materiale disponibilità del titolo esecutivo ed alla dichiarazione di conferma della cessione resa dalla
[...]
i cui poteri rappresentativi non erano stati mai Controparte_5 contestati e che comunque faceva notoriamente parte del medesimo gruppo bancario.
Tali motivi, unitariamente considerati, debbono essere accolti.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. n.
17944/2023; in termini, Cass. n. 28790/2024).
pagina 5 di 13 Applicando tali principi alla presente controversia, deve ritenersi che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante), valutata unitamente alla disponibilità da parte dell'appellante del titolo esecutivo e di tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa al mutuo ipotecario (cfr. docc. nn. 1-2-3 del fascicolo di primo grado dell'appellante) ed alla circostanza che l'appellato non ha mai allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte dell'originaria titolare del credito, costituisca adeguata prova della titolarità attuale del credito in capo alla quale sua cessionaria, Parte_1 restando assorbita ogni ulteriore questione.
2) Con un unico motivo di appello incidentale, censura invece la CP_1 statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito;
l'appellante incidentale osserva che l'opposta non avrebbe mai contestato l'intervenuta prescrizione del diritto, né avrebbe allegato e provato il diverso dies a quo per la decorrenza del termine o dedotto di aver compiuto un atto interruttivo dello stesso: sostiene pertanto che, stante la non contestazione sul punto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione.
Tale censura è infondata.
Il principio di non contestazione impone infatti al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ma non lo dispensa dal doveroso vaglio sull'integrazione dei presupposti della norma invocata.
Nel caso in esame, la dedotta carenza di contestazione sull'intervenuta prescrizione del diritto non esimeva il Tribunale dal verificare l'integrazione di tale fattispecie estintiva: nella specie, il primo giudice ha negato che il diritto azionato potesse dirsi prescritto, dovendosi individuare il dies a quo del termine ordinario nella scadenza dell'ultima rata convenuta nel contratto di mutuo.
pagina 6 di 13 Tale motivazione, condivisibile e conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema, non è stata neppure censurata con il gravame incidentale, che va pertanto respinto.
3) In via subordinata, l'appellato ripropone poi ex art. 346 c.p.c. le domande avanzate nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice, volte a far dichiarare, in via gradata: la nullità del contratto per carenza di causa o per contrarietà a norme imperative, l'annullabilità dello stesso per dolo, l'inesigibilità della pretesa per mancato verificarsi della situazione di fatto presupposta nonché per l'inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collegato.
L'appellato ribadisce, in estrema sintesi, che il mutuo stipulato con la
[...]
avrebbe fatto parte di un più ampio programma Controparte_2 negoziale volto a favorire la propria IP ed il coniuge di Parte_3 quest'ultima, ; in tale contesto, avrebbe Persona_1 CP_1 acquistato da loro un immobile e vi avrebbe poi iscritto ipoteca a garanzia del mutuo che ha contratto con la citata banca e che avrebbe avuto il solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata dai propri parenti, assicurando altresì un'ulteriore garanzia all'istituto di credito;
la IP ed il marito avrebbero contestualmente sottoscritto una scrittura privata con cui si impegnavano a versare allo zio, con cadenza mensile, una somma pari alle rate del mutuo, nonché a riacquistare l'immobile anche tramite contratto di leasing, consentendogli in caso di inadempimento di disporre liberamente del bene (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
4.1) In tale contesto, l'appellato ribadisce la propria domanda volta a sentir accertare la nullità per carenza di causa del contratto di mutuo, in quanto stipulato non già per finanziare il mutuatario, bensì per ridurre l'esposizione debitoria di terzi ed incrementare le garanzie in favore della banca.
Tale domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Infatti, come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “la conoscenza da parte della banca della necessità del
pagina 7 di 13 mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”
(cfr. Cass., S.U., sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025).
Alla luce di tale principio, la circostanza che la somma mutuata fosse destinata al ripianamento dell'esposizione debitoria di terzi (ove tale deduzione si ritenga effettivamente comprovata) non determina un difetto di causa, né tantomeno un profilo di illiceità del contratto, restando relegata alla sfera dei motivi interni che non inficiano la validità del contratto.
4.2) L'appellato ribadisce poi che il contratto di mutuo sarebbe nullo per contrarietà alle norme imperative che sovrintendono all'attività di erogazione del credito (cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre
2006, doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellato), tenuto conto che la banca non avrebbe adeguatamente valutato la limitata capacità reddituale del mutuatario, la sua età anagrafica avanzata (68 anni a fronte di un mutuo con piano di ammortamento a quattordici anni) e l'incongrua valutazione del bene ipotecato, all'evidenza eccedente il suo valore venale.
Anche tale domanda è infondata.
E' stato infatti chiarito che l'eventuale violazione delle regole in tema di valutazione del c.d. merito creditizio non produce conseguenze sul piano della nullità del contratto, ma soltanto sotto il diverso profilo della responsabilità dell'autore della violazione: in linea con la tradizionale distinzione fra norme di validità e norme di comportamento tracciata da
Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, è stato infatti chiarito anche di recente che “tale obbligo [quello di valutazione del merito
pagina 8 di 13 creditizio] è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2082 c.c..
[…] Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di “altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico” a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati” (cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza n.
18610 del 30.06.2021).
La prospettazione dell'appellato non trova in ogni caso riscontro nelle risultanze documentali dalle quali si evince che, prima di concedere il finanziamento, la banca aveva valutato la complessiva situazione economico-patrimoniale del mutuatario, dando atto che egli era proprietario di 50 ettari di terreno, dell'abitazione principale e di una casa colonica e fruiva di un consistente reddito derivante dall'attività di impresa agricola, il cui fatturato annuo era di circa 100.000 euro.
Né la valutazione del bene ipotecato appare ictu oculi sproporzionata rispetto al suo presumibile valore venale al tempo del mutuo, discutendosi pagina 9 di 13 di un locale ad uso ufficio sito ad Agugliano, in zona di forte espansione di edilizia residenziale, avente una superficie di circa 110 mq. (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
4.3) L'appellato eccepisce poi l'annullabilità del contratto per dolo, lamentando di essere stato indotto a stipulare il mutuo sia dalle rassicurazioni provenienti dalla IP, dal coniuge di quest'ultima e dal loro consulente finanziario sul buon esito della complessiva operazione negoziale, sia in forza della viziata valutazione del merito creditizio e del bene dato in garanzia ad opera della banca.
Anche tale censura dev'essere rigettata, non avendo il neppure CP_1 dedotto eventuali condotte fraudolente consistite in artifizi, raggiri o reticenze imputabili ai soggetti indicati, evincendosi piuttosto dalla sua prospettazione difensiva che l'articolato programma negoziale sarebbe fallito per cause estranee alla sfera degli stessi, o comunque non prevedibili al tempo della stipula del contratto di mutuo.
Le considerazioni già sopra svolte in ordine alla valutazione del c.d. merito creditizio ed alla stima del bene ipotecato consentono altresì di escludere che vi siano state condotte dolose sotto tali profili.
4.4) L'appellato eccepisce da ultimo che le obbligazioni assunte a proprio carico sarebbero inesigibili in quanto non si sarebbe realizzata la situazione di fatto assunta quale presupposto dell'intera operazione, ovvero il ritrasferimento del compendio immobiliare ai debitori e Persona_2 [...]
attraverso un contratto di compravendita o di leasing immobiliare;
Per_1 sotto altro profilo, l'obbligazione sarebbe inesigibile in quanto sussisterebbe un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la scrittura privata con cui e avevano assunto a proprio carico Parte_3 Persona_1
l'obbligo di riacquisire la disponibilità dell'immobile.
L'eccezione d'inesigibilità dev'essere disattesa sotto entrambi i profili.
E' stato infatti chiarito che “si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in
pagina 10 di 13 mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione” (Cass. Sez. U,
20.04.2018 n. 9909).
Nel caso di specie, non emerge neppure dalla citata scrittura privata
(peraltro priva di data certa) che l'adempimento degli impegni assunti da e costituisse un presupposto condizionante il Persona_2 Persona_1 contratto di mutuo;
nessun elemento consente poi di ritenere che la stipula del contratto di leasing ivi previsto costituisse un evento condiviso anche dalla banca mutuante e che avesse natura oggettiva, essendo piuttosto subordinata al positivo esito delle trattative con la società finanziaria e ragionevolmente incerta, anche alla luce della complessiva esposizione debitoria dei soggetti in questione.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la deduzione secondo cui vi sarebbe stato un collegamento negoziale tra tale scrittura privata ed il contratto di mutuo.
Va a riguardo osservato che “l'eccezione di inadempimento prevista dall'art.
1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti
pagina 11 di 13 sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024,
n.21070).
Nel caso di specie, non vi sono elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un collegamento funzionale o teleologico tra la citata scrittura
(si ribadisce, priva di data certa) ed il mutuo per cui è causa, atteso che la prima involge esclusivamente i rapporti interni tra gli stipulanti e, stante la natura soltanto eventuale della conclusione del leasing immobiliare, non appare orientata al raggiungimento di un risultato ulteriore che potesse risultare d'interesse anche per la banca mutuante.
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ammettere le istanze istruttorie reiterate dall'appellato, aventi ad oggetto circostanze da comprovare documentalmente o comunque superflue, tenuto conto delle considerazioni già svolte.
L'appello incidentale va pertanto rigettato, al pari delle domande riproposte nel presente grado dall'appellato.
In accoglimento dell'appello principale ed in integrale riforma della sentenza gravata, invece, dev'essere rigettata l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'atto di precetto notificato dalla in data Parte_1
17.07.2022.
5) L'accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali anche per quanto riguarda il primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello principale.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga,
[...] va condannato a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
pagina 12 di 13 lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
1471 pubblicata in data 07.11.2023, così provvede:
In accoglimento dell'appello principale ed in integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto CP_1 notificato dalla in data 17.07.2022. Parte_1
RIGETTA l'appello incidentale e le domande riproposte da CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €
11.000,00 per compenso professionale e, per il secondo grado, in complessivi €
10.060,00 per compenso professionale ed € 1.848,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Ancona, così deciso lì 29.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d' Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 1013/2023 R.G.
Promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e per essa, nella qualità di mandataria, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1 avvocati Marco Vorano e Damiano Tommasini
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1471 pubblicata in data 07.11.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “in accoglimento delle ragioni della odierna appellante annullare revocare o dichiarare inefficace con qualsiasi formula la sentenza ex art. 281 sexies resa a verbale in data 7.11.2023, emessa dal
Giudice Patrizia Pietracci nel procedimento relativo al giudizio di opposizione a precetto RG. 3730/2022; - rigettare in toto l'appello incidentale della difesa avversaria in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni esposte in atti;
Condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato e appellante incidentale: “in via principale rigettare l'appello di in quanto infondato per le ragioni esposte nel presente Parte_1 giudizio e, comunque, accertare e dichiarare che non ha diritto Parte_1
a procedere ad esecuzione nei confronti di per i motivi esposti nel CP_1 presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità del precetto notificato in data 17 luglio 2022 e ogni altro atto ulteriore. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i motivi CP_1 Parte_1 esposti nel presente giudizio o, in estremo subordine, limitare la pretesa di nei limiti di giustizia. In via incidentale, in ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa azionata da e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e Parte_1
l'illegittimità del precetto notificato in data 17 luglio 2022 e ogni altro atto ulteriore. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...] per i motivi esposti nel presente giudizio o, in estremo subordine, Parte_1 limitare la pretesa di nei limiti di giustizia. In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6°
pagina 2 di 13 comma, n. 2), c.p.c., depositata nell'interesse di e che qui si CP_1 ritrascrivono”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto allo stesso CP_1 notificato dalla il 17.07.2022, ponendo a carico di quest'ultima le Parte_1 spese di lite.
Il primo giudice ha rilevato che l'opposta aveva intimato tale atto quale cessionaria del credito azionato, fondato sul contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29.06.2007 tra l'opponente e la Controparte_2 poi fusa per incorporazione nell' in seguito Controparte_3 cedente il ramo d'azienda alla la quale, nell'ambito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione, aveva a sua volta ceduto alla Parte_1 taluni crediti incluso, nella prospettazione dell'opposta, quello controverso.
Il Tribunale ha respinto in ogni caso l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine decennale dalla scadenza dell'ultima rata convenuta nel contratto di mutuo, con la conseguenza che lo stesso non poteva dirsi spirato al momento della notifica dell'atto di precetto.
Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla attesa la carenza di prova della cessione del credito controverso Parte_1 dalla considerando a tal fine inidonea la documentazione Controparte_4 prodotta dall'opposta: l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione non dimostrerebbe infatti l'inclusione del credito di specie nell'oggetto della stessa;
la medesima conclusione dovrebbe trarsi in relazione alla comunicazione di conferma della cessione trasmessa dalla non essendo dimostrata l'appartenenza della Controparte_5
pagina 3 di 13 dichiarante al gruppo , né la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo CP_4 alla medesima.
Propone appello in via principale ribadendo di essere titolare Parte_1 del credito e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione dell'opposizione al precetto.
L'appellato si costituisce, sollevando l'eccezione di inammissibilità CP_1 dei nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. (cfr. docc. nn. 3-4-5 allegati all'atto di appello principale) e chiedendo il rigetto dell'appello principale;
propone poi appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione avversaria, riproponendo le domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di prime cure e rimaste assorbite ed insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Con ordinanza del 08.05.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
assegnati quindi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, ha trattenuto la causa in decisione in data 07.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), (nel prosieguo, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 impugna la pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto comprovata la titolarità del credito in capo alla opposta.
L'appellante ribadisce invece che sarebbe sufficiente a riguardo la produzione dell'avviso dell'operazione di cartolarizzazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ed idoneo pertanto a consentire l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, anche ove non venga prodotto il contratto di pagina 4 di 13 cessione;
lamenta poi che il primo giudice non abbia unitariamente valutato gli elementi comunque emersi dal giudizio a riprova della titolarità del credito, con particolare riferimento alla materiale disponibilità del titolo esecutivo ed alla dichiarazione di conferma della cessione resa dalla
[...]
i cui poteri rappresentativi non erano stati mai Controparte_5 contestati e che comunque faceva notoriamente parte del medesimo gruppo bancario.
Tali motivi, unitariamente considerati, debbono essere accolti.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. n.
17944/2023; in termini, Cass. n. 28790/2024).
pagina 5 di 13 Applicando tali principi alla presente controversia, deve ritenersi che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante), valutata unitamente alla disponibilità da parte dell'appellante del titolo esecutivo e di tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa al mutuo ipotecario (cfr. docc. nn. 1-2-3 del fascicolo di primo grado dell'appellante) ed alla circostanza che l'appellato non ha mai allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte dell'originaria titolare del credito, costituisca adeguata prova della titolarità attuale del credito in capo alla quale sua cessionaria, Parte_1 restando assorbita ogni ulteriore questione.
2) Con un unico motivo di appello incidentale, censura invece la CP_1 statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito;
l'appellante incidentale osserva che l'opposta non avrebbe mai contestato l'intervenuta prescrizione del diritto, né avrebbe allegato e provato il diverso dies a quo per la decorrenza del termine o dedotto di aver compiuto un atto interruttivo dello stesso: sostiene pertanto che, stante la non contestazione sul punto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione.
Tale censura è infondata.
Il principio di non contestazione impone infatti al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ma non lo dispensa dal doveroso vaglio sull'integrazione dei presupposti della norma invocata.
Nel caso in esame, la dedotta carenza di contestazione sull'intervenuta prescrizione del diritto non esimeva il Tribunale dal verificare l'integrazione di tale fattispecie estintiva: nella specie, il primo giudice ha negato che il diritto azionato potesse dirsi prescritto, dovendosi individuare il dies a quo del termine ordinario nella scadenza dell'ultima rata convenuta nel contratto di mutuo.
pagina 6 di 13 Tale motivazione, condivisibile e conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema, non è stata neppure censurata con il gravame incidentale, che va pertanto respinto.
3) In via subordinata, l'appellato ripropone poi ex art. 346 c.p.c. le domande avanzate nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice, volte a far dichiarare, in via gradata: la nullità del contratto per carenza di causa o per contrarietà a norme imperative, l'annullabilità dello stesso per dolo, l'inesigibilità della pretesa per mancato verificarsi della situazione di fatto presupposta nonché per l'inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collegato.
L'appellato ribadisce, in estrema sintesi, che il mutuo stipulato con la
[...]
avrebbe fatto parte di un più ampio programma Controparte_2 negoziale volto a favorire la propria IP ed il coniuge di Parte_3 quest'ultima, ; in tale contesto, avrebbe Persona_1 CP_1 acquistato da loro un immobile e vi avrebbe poi iscritto ipoteca a garanzia del mutuo che ha contratto con la citata banca e che avrebbe avuto il solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata dai propri parenti, assicurando altresì un'ulteriore garanzia all'istituto di credito;
la IP ed il marito avrebbero contestualmente sottoscritto una scrittura privata con cui si impegnavano a versare allo zio, con cadenza mensile, una somma pari alle rate del mutuo, nonché a riacquistare l'immobile anche tramite contratto di leasing, consentendogli in caso di inadempimento di disporre liberamente del bene (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
4.1) In tale contesto, l'appellato ribadisce la propria domanda volta a sentir accertare la nullità per carenza di causa del contratto di mutuo, in quanto stipulato non già per finanziare il mutuatario, bensì per ridurre l'esposizione debitoria di terzi ed incrementare le garanzie in favore della banca.
Tale domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Infatti, come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “la conoscenza da parte della banca della necessità del
pagina 7 di 13 mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”
(cfr. Cass., S.U., sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025).
Alla luce di tale principio, la circostanza che la somma mutuata fosse destinata al ripianamento dell'esposizione debitoria di terzi (ove tale deduzione si ritenga effettivamente comprovata) non determina un difetto di causa, né tantomeno un profilo di illiceità del contratto, restando relegata alla sfera dei motivi interni che non inficiano la validità del contratto.
4.2) L'appellato ribadisce poi che il contratto di mutuo sarebbe nullo per contrarietà alle norme imperative che sovrintendono all'attività di erogazione del credito (cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre
2006, doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellato), tenuto conto che la banca non avrebbe adeguatamente valutato la limitata capacità reddituale del mutuatario, la sua età anagrafica avanzata (68 anni a fronte di un mutuo con piano di ammortamento a quattordici anni) e l'incongrua valutazione del bene ipotecato, all'evidenza eccedente il suo valore venale.
Anche tale domanda è infondata.
E' stato infatti chiarito che l'eventuale violazione delle regole in tema di valutazione del c.d. merito creditizio non produce conseguenze sul piano della nullità del contratto, ma soltanto sotto il diverso profilo della responsabilità dell'autore della violazione: in linea con la tradizionale distinzione fra norme di validità e norme di comportamento tracciata da
Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, è stato infatti chiarito anche di recente che “tale obbligo [quello di valutazione del merito
pagina 8 di 13 creditizio] è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2082 c.c..
[…] Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di “altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico” a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati” (cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza n.
18610 del 30.06.2021).
La prospettazione dell'appellato non trova in ogni caso riscontro nelle risultanze documentali dalle quali si evince che, prima di concedere il finanziamento, la banca aveva valutato la complessiva situazione economico-patrimoniale del mutuatario, dando atto che egli era proprietario di 50 ettari di terreno, dell'abitazione principale e di una casa colonica e fruiva di un consistente reddito derivante dall'attività di impresa agricola, il cui fatturato annuo era di circa 100.000 euro.
Né la valutazione del bene ipotecato appare ictu oculi sproporzionata rispetto al suo presumibile valore venale al tempo del mutuo, discutendosi pagina 9 di 13 di un locale ad uso ufficio sito ad Agugliano, in zona di forte espansione di edilizia residenziale, avente una superficie di circa 110 mq. (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
4.3) L'appellato eccepisce poi l'annullabilità del contratto per dolo, lamentando di essere stato indotto a stipulare il mutuo sia dalle rassicurazioni provenienti dalla IP, dal coniuge di quest'ultima e dal loro consulente finanziario sul buon esito della complessiva operazione negoziale, sia in forza della viziata valutazione del merito creditizio e del bene dato in garanzia ad opera della banca.
Anche tale censura dev'essere rigettata, non avendo il neppure CP_1 dedotto eventuali condotte fraudolente consistite in artifizi, raggiri o reticenze imputabili ai soggetti indicati, evincendosi piuttosto dalla sua prospettazione difensiva che l'articolato programma negoziale sarebbe fallito per cause estranee alla sfera degli stessi, o comunque non prevedibili al tempo della stipula del contratto di mutuo.
Le considerazioni già sopra svolte in ordine alla valutazione del c.d. merito creditizio ed alla stima del bene ipotecato consentono altresì di escludere che vi siano state condotte dolose sotto tali profili.
4.4) L'appellato eccepisce da ultimo che le obbligazioni assunte a proprio carico sarebbero inesigibili in quanto non si sarebbe realizzata la situazione di fatto assunta quale presupposto dell'intera operazione, ovvero il ritrasferimento del compendio immobiliare ai debitori e Persona_2 [...]
attraverso un contratto di compravendita o di leasing immobiliare;
Per_1 sotto altro profilo, l'obbligazione sarebbe inesigibile in quanto sussisterebbe un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la scrittura privata con cui e avevano assunto a proprio carico Parte_3 Persona_1
l'obbligo di riacquisire la disponibilità dell'immobile.
L'eccezione d'inesigibilità dev'essere disattesa sotto entrambi i profili.
E' stato infatti chiarito che “si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in
pagina 10 di 13 mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione” (Cass. Sez. U,
20.04.2018 n. 9909).
Nel caso di specie, non emerge neppure dalla citata scrittura privata
(peraltro priva di data certa) che l'adempimento degli impegni assunti da e costituisse un presupposto condizionante il Persona_2 Persona_1 contratto di mutuo;
nessun elemento consente poi di ritenere che la stipula del contratto di leasing ivi previsto costituisse un evento condiviso anche dalla banca mutuante e che avesse natura oggettiva, essendo piuttosto subordinata al positivo esito delle trattative con la società finanziaria e ragionevolmente incerta, anche alla luce della complessiva esposizione debitoria dei soggetti in questione.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la deduzione secondo cui vi sarebbe stato un collegamento negoziale tra tale scrittura privata ed il contratto di mutuo.
Va a riguardo osservato che “l'eccezione di inadempimento prevista dall'art.
1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti
pagina 11 di 13 sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024,
n.21070).
Nel caso di specie, non vi sono elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un collegamento funzionale o teleologico tra la citata scrittura
(si ribadisce, priva di data certa) ed il mutuo per cui è causa, atteso che la prima involge esclusivamente i rapporti interni tra gli stipulanti e, stante la natura soltanto eventuale della conclusione del leasing immobiliare, non appare orientata al raggiungimento di un risultato ulteriore che potesse risultare d'interesse anche per la banca mutuante.
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ammettere le istanze istruttorie reiterate dall'appellato, aventi ad oggetto circostanze da comprovare documentalmente o comunque superflue, tenuto conto delle considerazioni già svolte.
L'appello incidentale va pertanto rigettato, al pari delle domande riproposte nel presente grado dall'appellato.
In accoglimento dell'appello principale ed in integrale riforma della sentenza gravata, invece, dev'essere rigettata l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'atto di precetto notificato dalla in data Parte_1
17.07.2022.
5) L'accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali anche per quanto riguarda il primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello principale.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga,
[...] va condannato a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
pagina 12 di 13 lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
1471 pubblicata in data 07.11.2023, così provvede:
In accoglimento dell'appello principale ed in integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto CP_1 notificato dalla in data 17.07.2022. Parte_1
RIGETTA l'appello incidentale e le domande riproposte da CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €
11.000,00 per compenso professionale e, per il secondo grado, in complessivi €
10.060,00 per compenso professionale ed € 1.848,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Ancona, così deciso lì 29.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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