TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata SEZIONE LAVORO
RgN 5953 /2023
Il Giudice Rosa Mole' , all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.25 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to/dagli Avv.ti GALLUCCIO PAOLO, come in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti COZZOLINO CP_1
BIAGIO E FERRARO ANTONELLA, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.10.23, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto: di essere dipendente dell' ; di aver lavorato per quest' ultima CP_1 nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso;
di non aver goduto del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi che nel periodo indicato, aveva prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, per le giornate complessivamente indicate sempre nel predetto ricorso, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, il proprio diritto a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l al pagamento delle somme risultanti dai Parte_2 conteggi allegati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Contr La si è costituita, eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione quinquennale l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle intere annualità 2016, 2017, 2018, e deducendo il pagamento integrale della somma effettivamente dovuta in virtù della determina Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024, pari ad € 3.226,41, a fronte degli € 4.107,18 richiesti in ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento giusta decreto n. 11/2025 del Presidente del Tribunale, ha deciso la causa.
Dev dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, in riferimento alla somma di € € 3.226,41, rispetto alla quale non sussistono ragioni di contrasto tra le parti, per cui l'avvenuto pagamento ha fatto venire meno l'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio. Va altresì riconosciuto il residuo credito vantato dal ricorrente per le annualità antecedenti al 2019. Contr Sul punto la senza contestare il merito della pretesa, ha sollevato l'eccezione di prescrizione. La suddetta eccezione va rigettata, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora versata in atti (cfr. documentazione in atti ed, in particolare, la lettera pervenuta a destinazione il 06.05.2021). Al riguardo si deve ritenere ammissibile una lettera cumulativa, per più nominativi, di interruzione della prescrizione, risultando pienamente Contr comprensibile, trattandosi di dipendenti della anche alla luce della clausola generale di buona fede, di quali crediti si invocasse il pagamento. Contr Al riguardo le contestazioni della anche relative alla integrità del documento appaiono generiche, non essendo stato nemmeno prodotto dalla Contr un documento diverso, che si assuma recapitato al posto di quello depositato del ricorrente. La domanda va pertanto accolta per l'importo residuo, essendo incontestato il diritto richiesto nonché la quantificazione delle somme, ed essendo, inoltre, effettivamente provata l'attività lavorativa infrasettimanale festiva svolta dal ricorrente nelle giornate indicate. Risulterà quindi dovuta ancora la somma di euro 881,37, quale importo risultante dalla differenza tra quanto effettivamente pagato (€ 3.226,41) e quanto richiesto nel ricorso introduttivo (€ 4107,78). Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va Controparte_1 condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio, in ragione del tempestivo pagamento da parte della azienda convenuta (dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica)
Pag. 2 di 3 sono compensate in misura della metà, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
b) accoglie la domanda del ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Parte_2
p.t., al pagamento di euro 881,37 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge;
c) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 650,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, compensando la restante metà delle spese. Si comunichi.
Cosi deciso in Torre Annunziata, il 16.01.25
Il Giudice
dr. Rosa Molè
Pag. 3 di 3
RgN 5953 /2023
Il Giudice Rosa Mole' , all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.25 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to/dagli Avv.ti GALLUCCIO PAOLO, come in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti COZZOLINO CP_1
BIAGIO E FERRARO ANTONELLA, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.10.23, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto: di essere dipendente dell' ; di aver lavorato per quest' ultima CP_1 nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso;
di non aver goduto del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi che nel periodo indicato, aveva prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, per le giornate complessivamente indicate sempre nel predetto ricorso, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, il proprio diritto a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l al pagamento delle somme risultanti dai Parte_2 conteggi allegati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Contr La si è costituita, eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione quinquennale l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle intere annualità 2016, 2017, 2018, e deducendo il pagamento integrale della somma effettivamente dovuta in virtù della determina Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024, pari ad € 3.226,41, a fronte degli € 4.107,18 richiesti in ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento giusta decreto n. 11/2025 del Presidente del Tribunale, ha deciso la causa.
Dev dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, in riferimento alla somma di € € 3.226,41, rispetto alla quale non sussistono ragioni di contrasto tra le parti, per cui l'avvenuto pagamento ha fatto venire meno l'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio. Va altresì riconosciuto il residuo credito vantato dal ricorrente per le annualità antecedenti al 2019. Contr Sul punto la senza contestare il merito della pretesa, ha sollevato l'eccezione di prescrizione. La suddetta eccezione va rigettata, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora versata in atti (cfr. documentazione in atti ed, in particolare, la lettera pervenuta a destinazione il 06.05.2021). Al riguardo si deve ritenere ammissibile una lettera cumulativa, per più nominativi, di interruzione della prescrizione, risultando pienamente Contr comprensibile, trattandosi di dipendenti della anche alla luce della clausola generale di buona fede, di quali crediti si invocasse il pagamento. Contr Al riguardo le contestazioni della anche relative alla integrità del documento appaiono generiche, non essendo stato nemmeno prodotto dalla Contr un documento diverso, che si assuma recapitato al posto di quello depositato del ricorrente. La domanda va pertanto accolta per l'importo residuo, essendo incontestato il diritto richiesto nonché la quantificazione delle somme, ed essendo, inoltre, effettivamente provata l'attività lavorativa infrasettimanale festiva svolta dal ricorrente nelle giornate indicate. Risulterà quindi dovuta ancora la somma di euro 881,37, quale importo risultante dalla differenza tra quanto effettivamente pagato (€ 3.226,41) e quanto richiesto nel ricorso introduttivo (€ 4107,78). Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va Controparte_1 condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio, in ragione del tempestivo pagamento da parte della azienda convenuta (dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica)
Pag. 2 di 3 sono compensate in misura della metà, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
b) accoglie la domanda del ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Parte_2
p.t., al pagamento di euro 881,37 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge;
c) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 650,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, compensando la restante metà delle spese. Si comunichi.
Cosi deciso in Torre Annunziata, il 16.01.25
Il Giudice
dr. Rosa Molè
Pag. 3 di 3