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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. BE ZZ Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IG LL Giudice Ausiliario Relatore
Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 235/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 106/2021 emessa dal Tribunale civile di Enna
in data 23.02.2021, depositata in data 24.02.2021
PROPOSTO DA
nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), in proprio e quale titolare della impresa agricola C.F._1
individuale (n. rep. 52896, P.I. , rappresentata e difesa, P.IVA_1
disgiuntamente e/o congiuntamente, dall'avv. Sergio Mastroeni del foro di
ES e dall'avv. Luca Stefano Gangemi, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
23.4.1947, (C.F. , nata ad [...] CP_2 CodiceFiscale_3
il 12.8.1950, (C.F. ), nata a [...] CP_3 CodiceFiscale_4
1 AR (EN) il 22.7.1954, (C.F. CP_4 C.F._5
), nata ad [...] l'[...], (C.F.
[...] Controparte_5 [...]
), nato ad [...] il [...], tutti in proprio e nella C.F._6
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Persona_1
LM LC dall'avv. Michele LM LC, per procura in atti
Appellati
CONTRO
Notaio Dott.ssa (C.F. ), nata a Persona_2 CodiceFiscale_7
Siracusa il 03.02.1959, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marco Ferraro e dall'Avv. Stefano Giove per procura in atti
Appellata
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
il 20.07.1961, (C.F. ), nato a Controparte_7 CodiceFiscale_9
Conegliano (TV) il 14.01.1995, (C.F. CP_8 C.F._10
), nata a [...] il [...], quest'ultima in proprio e nella
[...]
qualità genitore esercente la potestà genitoriale di (C.F. Persona_3
, nata a [...] il [...], tutti CodiceFiscale_11
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Sole e dall'Avv. Andrea Pietro
Caponetto per procura in atti
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata ad [...] Controparte_9 C.F._12
(EN) il 30.03.1966, in proprio e nella qualità di erede del SI. Per_4
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e
[...] C.F._13
2 deceduto in data 16.08.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Stefano
Gangemi per procura in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni delle parti.
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Parti attrici premettevano di essere
possessori e proprietari del fondo rustico sito in Aidone (EN), c.da
Dragofosso, in catasto al foglio 114 particelle n. 9, 10, 77, 282, 283, 284 e
340, attivato a noccioleto, uliveto, mandorleto e vigneto e varie piante
arboree da frutto.
Aggiungevano che - limitrofo al proprio fondo - si trova quello ereditato dai
SIg.ri , , , e CP_1 CP_3 CP_4 CP_2
, anch'esso catastato al foglio 114, ma composto dalle Controparte_5
particelle n. 8, 318, 319, 359, 360 sub. 1 (ex 285) e 360 sub. 2, ove si trova
una fonte con attigui recipienti - uno in terra e uno in cemento - di raccolta
delle acque.
Specificavano che in forza degli afferenti rogiti gli appezzamenti attorei
(fondo dominante) godevano di servitù che consentiva, da tempo
immemorabile, il diritto di attingere acqua per usi domestici da una vasca in
cemento e di derivarla per uso irriguo attraverso una canaletta ("saia")
dipartentesi da una vasca di raccolta in terra e pietra ("gebbia") che
attraversava il terreno dei convenuti e giungeva sui terreni Di Persona_5
3 e, continuando, attraversava la strada provinciale 37 per giungere sugli altri
terreni degli odierni riassumenti.
Narravano che tali servitù erano state sempre esercitate dagli attori sino alla
fine del 2006, allorché veniva eliminata la "saia" per il deflusso dell'acqua
ad uso irriguo dalla "gebbia" ed anche la tubazione in ferro ed il filo elettrico per l'alimentazione di un motore necessario per derivare acqua ad uso domestico. In conseguenza promuovevano azione di reintegrazione in
possesso, transatta con atto del 4 giugno 2008 che poneva fine alla lite, in quanto l'effettiva autrice dei danneggiamenti - SI.ra , de Parte_2
cuius dei SIg.ri - si obbligava a ripristinare ogni manufatto entro CP_1
il 30 settembre 2008.
Dopo più di due anni, lamentano gli attori, tuttavia, ogni servitù tornava ad
essere distrutta ed ulteriormente resa inservibile la vasca di proprietà
comune tra le parti, in quanto riempita di terra ed occupata da agrumeti nel
suo interno. Così, gli attori notificavano ulteriore costituzione in mora del
22 maggio 2012 chiedendo invano il ripristino dei luoghi, mentre la Per_1
replicava con nota del 7 agosto 2012, contestando, stavolta, la stessa
esistenza delle servitù. In seguito al decesso della si succedevano in Per_1
proprietà i SI.ri continuavano a sostenere l'inesistenza delle CP_1
servitù. Gli attori pertanto hanno introdotto il presente giudizio al fine di accertare l'esistenza del predetto diritto di servitù e la proprietà in comune del serbatoio, nonché dichiarare l'illegittimità della condotta dei convenuti che avrebbero distrutto le servitù; in subordine hanno chiesto accertarsi
l'acquisto per usucapione delle predette servitù. In ogni caso hanno chiesto di ordinare il ripristino dello status quo ante ed il rispetto delle modalità di
esercizio previsto negli atti di acquisto, nonché al risarcimento del danno
4 patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito. In subordine hanno
chiesto il pagamento di una indennità per arricchimento senza causa.
In ulteriore subordine, chiamando in causa il Notaio rogante – hanno chiesto
accertarsi la responsabilità professionale e/o extracontrattuale dello stesso
e la condanna dello stesso al risarcimento del danno- e chiamando in causa
la parte venditrice, hanno chiesto di condannarla al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale causato per l'affermata mala fede nell'eliminazione (intesa come mancata contemplazione) delle servitù sugli atti notarili;
il tutto "... nel caso in cui l'On.le Tribunale adito dovesse aderire
alla tesi di parte avversa", appunto dovesse accogliere il contenuto delle
originarie tesi epistolari, fatte proprie in comparsa di risposta dai SIg.ri
. CP_1
Si sono costituiti tutti i convenuti i quali hanno dedotto l'infondatezza delle domande o comunque l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere;
i
in subordine hanno dedotto la responsabilità del notaio rogante e CP_1
del venditore;
in comparsa conclusionale hanno preliminarmente eccepito la
inammissibilità del ricorso per riassunzione per essere stato tardivamente proposto”.
Esaurita l'istruttoria il Tribunale di Enna definiva il giudizio n. 1365/2017
RG. con la sentenza n. 106/2021 emessa il 23.02.2021 e depositata in data
24.02.2021, con dispositivo del seguente tenore: “Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1365/2017 R.G., accerta i diritti di servitù e le pertinenze previste dall'atto notarile di compravendita del 24.11.95, così come integrato dal rinvio al titolo di
provenienza del 9.11.83, a carico del fondo di , CP_1 CP_3
, , SI.ra SI. e in
[...] CP_4 CP_2 Controparte_5
favore del fondo di parte attrice, consistenti nel diritto di accedere al
5 serbatoio, usufruire delle saie che dalla fonte portano l'acqua al serbatoio e di quelle che dal serbatoio conducono al noccioleto, nonché diritto di
comproprietà del serbatoio esistente sul fondo servente, diritto di attingervi
acqua tramite canalette e con diritto di passaggio reciproco e ripartizione di
spese di manutenzione di serbatoio e canalette, come meglio precisato nel
suddetto titolo;
rigetta tutte le altre domande;
compensa le spese di giudizio fra parte attrice e , CP_1 CP_3
, , SI.ra SI. ;
[...] CP_4 CP_2 Controparte_5
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalle
altre parti, che si liquidano in 2000,00 euro per compensi professionali in
favore della parte e 2000,00 euro in favore di Persona_2 CP_6
in proprio e n.q., per compensi professionali, in
[...] CP_8 CP_8
ogni caso oltre spese generali, iva e cpa se dovute”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto appello fondato su Parte_1
tre motivi.
Con il primo motivo, articolato in due sub motivi, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per “omessa ed errata indicazione delle parti ed inidoneità della sentenza a raggiungere lo scopo”. Sostiene l'appellante che
“la Dott.ssa , in qualità di unica figlia ed erede Controparte_9
legittima del , deceduto in data 16.08.2018, si costituiva Persona_4
in giudizio per effetto della riassunzione operata dalla sig.ra , ma Parte_1
il giudicante non ha dato atto -nel corpo della sentenza- della riassunzione
confronti degli eredi del e né tantomeno si evince dalla sentenza Per_4
che la si sia costituita quale erede del defunto Per_4 Per_4
”, e che la sentenza presenta lacune e omissioni non sanabili anche
[...]
in ordine all'individuazione dei convenuti e della loro qualità.
6 L'appellante, sempre con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice riportato in sentenza la domanda di ripristino delle servitù secondo le disposizioni contenute nella transazione del
2008 e per avere omesso ogni decisione e statuizione su di essa.
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto le servitù dedotte dagli attori,
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e di arricchimento senza giusta causa. Sostiene al riguardo che all'esito dell'espletata istruttoria, svoltasi mediante la produzione documentale depositata, la prova del danno risultava essere stata fornita.
L'appellante, infine, col terzo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di compensare le spese tra essa appellante e i sostenendo che le stesse, invero, avrebbero dovuto CP_1
porsi a carico di quest'ultimi per avere “negato infondatamente le servitù, per aver rifiutato di aderire a ben tre mediazioni e per aver spiegato
eccezioni procedurali del tutto infondate e fine a se stesse al solo scopo di ritardare e allungare il processo”.
3. In data 27.3.2022 si costituivano in giudizio , CP_1 CP_2
e , contestando i
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
motivi di gravame dedotti dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
4. In data 06.4.2022 si costituivano in giudizio gli appellati CP_6
e quest'ultima in proprio e nella
[...] Controparte_7 CP_8
qualità di esercente la potestà genitoriale di , eccependo la Persona_3
tardività del gravame, del quale nel merito ne chiedevano il rigetto.
7 5. In data 7.4.2022 si costituiva in giudizio il Notaio eccependo Persona_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, il rigetto nel merito dell'appello.
6. In data 8.4.2022 si costituiva in giudizio Controparte_9
formulando domande in parte adesive rispetto all'impugnazione principale, in parte oppositive e rassegnando istanza di rinnovazione istruttoria.
7. La Corte con Ordinanza riservata del 20.06.2022 riteneva necessario
“invitare: - gli appellati CP_10 CP_2
, , a chiarire CP_4 CP_3 Controparte_5
se si sono costituiti in appello in proprio e/o nella qualità di eredi di Per_6
e;
[...] Persona_1
- l'appellata a chiarire se si è costituita in Controparte_9
proprio e/o nella qualità di erede di;
Persona_4
- l'appellata a chiarire se si è costituita in proprio e/o CP_8
quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_3
(nata a [...] il [...]);…provvedendo, se necessario,
[...]
ad integrare la procura conferita ai rispettivi difensori”.
8. La Corte con Ordinanza riservata del 05.12.2022 dichiarava insussistenti i presupposti per la pronuncia dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rigettava i mezzi di prova richiesti dall'appellante perché
irrilevanti ai fini della decisione e quelli richiesti da Controparte_9
in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025, poi anticipata al 30 gennaio 2025.
9. Con atto del 28.01.2025 si costituiva quale nuovo procuratore di
[...]
l'avv. Luca Stefano Gangemi facendo propri tutti i motivi, CP_9
8 richieste, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate in comparsa di costituzione e nelle note di trattazione, ai quali si riportava.
10. All'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla richiesta di discussione orale presentata dall'appellante il 15.12.2024 la causa veniva discussa all'udienza del 30.10.2025 nel corso della quale veniva messa in decisione.
11. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame lo stesso si appalesa infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ritiene la Corte che l'errore lamentato da parte appellante in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver indicato in sentenza che la si fosse costituita in giudizio Per_4
quale erede del defunto , non configura ipotesi di nullità Persona_4
della sentenza, trattandosi, a tutto concedere, di mero errore materiale e come tale emendabile ai sensi dell'art. 287 cpc.
Secondo quanto ritenuto dalla SC “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero
errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288
cpc, quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza
l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della
sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il
contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cpc, e quando sussiste una situazione
di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce” (Cass. civ.
n. 22275/2017).
9 Nel caso di specie l'asserito errore commesso dal Giudicante
nell'intestazione della sentenza laddove ha indicato come parte attrice
[...]
N.Q. DI EREDE”, senza precisare che la stessa fosse Controparte_9
erede del sig. , non determina alcun equivoco circa Persona_4
l'identificazione della parte, essendo pacifico che la ebbe a Per_4
costituirsi in giudizio quale erede di , così come dalla Persona_4
stessa indicato nell'atto di costituzione e ribadito in questo grado, in esito alla riassunzione del giudizio operata da , di cui è pure cenno in Parte_1
sentenza contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in conseguenza dell'intervenuto decesso dell'attore . Persona_4
Nessuna paventata incertezza sussiste inoltre sull'effettiva destinazione della sentenza a tutti i soggetti che sono stati parte del procedimento né, a fortiori,
nessun vizio di contraddittorio è riscontrabile nel caso di specie, essendosi la parte regolarmente ed autonomamente costituita in Controparte_9
giudizio.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di nullità della sentenza per non avere il primo giudice riportato in sentenza la domanda di ripristino delle servitù secondo le disposizioni contenute nella transazione del 2008 e per avere omesso ogni decisione e statuizione su di essa, avendo il Tribunale richiamato in sentenza le “Conclusioni come da verbali ed atti di causa”, ed essendosi il Tribunale implicitamente pronunciato sulla domanda di ripristino delle servitù con la formula “rigetta tutte le altre domande” indicata in dispositivo.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello con cui l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte afferente alle domande formulate nei confronti dei di risarcimento danni, anche in forma CP_1
specifica, ed arricchimento ingiustificato.
10 A dire dell'appellante il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno e di arricchimento ingiustificato,
ritenendo che non fosse stata fornita la prova della responsabilità dei CP_1
per il mancato uso della servitù, sull'erroneo presupposto che “i convenuti
avevano negato di aver interrato la vasca o in altro modo impedito CP_1
l'attingimento di acqua, addebitando gli eventuali danni lamentati dalla controparte al cattivo stato di manutenzione della vasca medesima”, circostanza che, a dire dell'appellante, non sarebbe mai stata dedotta dai e, in ogni caso, sarebbe risultata in contrasto con i fatti di causa e CP_1
mai provata.
Risulta, invero, dagli atti del giudizio che i con la comparsa di CP_1
costituzione di risposta in primo grado, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, espressamente deducevano ed eccepivano che “Riguardo, invece, alla pretesa servitù d'acqua discontinua - “diritto di derivare acqua per uso irrigazione attraverso la canaletta attualmente esistente che partendo dalla detta fonte, si svolge sul terreno venduto……..Tale diritto di irrigazione sarà esercitato dalla compratrice dalle 18 di domenica e fino alle ore 8 del martedì successivo e per il periodo che va' dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno”. ( pag. n.1 atto cit. ) – è necessario rilevare che da quando la ha acquistato l'immobile, il 24 novembre 1995, il Per_1
cosiddetto recipiente in terra e pietra non è stato mai utilizzato né dalla
medesima né da altri, perché ridotto ad un acquitrino melmoso ed insano da
cui non era possibile derivare alcunché. Quindi, appaiono a prima vista
insussistenti i diritti asseriti da controparte e comunque estinti per
prescrizione. In merito, poi, alla presunta condotta di danneggiamento posta
in essere dalla sig.ra - che a dire di controparte avrebbe eliminato Per_1
la cosiddetta “saia” che consentiva l'utilizzo del recipiente in terra e pietra
11 ed avrebbe divelto la suddetta tubazione in ferro – si deve rilevare che
l'affermazione è inverosimile oltreché infondata. Invero la sig.ra Per_1
, nata in data [...], all'epoca dei fatti aveva 82 anni, ed era
[...]
di fatto fisicamente impossibilitata a porre in essere le condotte che le
vengono imputate. In realtà, i danneggiamenti denunciati da controparte,
sono da ricondurre alle abbondanti piogge che nel corso degli anni – causa
il mancato utilizzo dei manufatti - hanno in realtà prodotto i danni sopra
evidenziati. Quindi, nessuna colpa è oggi ascrivibile alla sig.ra Per_1
e di conseguenza ai sui eredi, odierni convenuti, per lo stato dei
[...]
luoghi” (pagg.
6-7 comparsa di risposta).
Tanto rilevato, il primo Giudice, dopo avere ricostruito puntualmente i fatti di causa, all'esito dell'espletata istruttoria svoltasi mediante produzione documentale acquisita agli atti del giudizio, ha correttamente rigettato sia la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica, sia di arricchimento ingiustificato, non avendo parte attrice in primo grado, oggi appellante, su cui incombeva l'onere, fornito la prova che la responsabilità del mancato esercizio della servitù era da ricondurre alla condotta di danneggiamento posta in essere dalla sig. specificatamente Per_1
individuata dall'appellante nell'eliminazione della cosiddetta “saia” che consentiva l'utilizzo del recipiente in terra e pietra e nell'avere divelto la tubazione in ferro, a nulla rilevando al riguardo il contenuto della transazione del 4.06.2008 stipulata tra il e per la Persona_4 Persona_1
rinuncia del primo al giudizio di reintegrazione nel possesso pendente innanzi al Tribunale di Enna, dallo stesso proposto contro la ove Per_1
non risulta che quest'ultima avesse riconosciuto essere responsabile dei danneggiamenti lamentati dagli attori in primo grado, né tantomeno la nota inviata dalla in data 07.08.2012, con la quale la stessa ebbe a limitarsi Per_1
12 a disconoscere il diritto di servitù vantato dagli attori e a contestare espressamente l'addebito di qualsiasi responsabilità per la distruzione delle tubature, della saia e il mancato utilizzo della vasca irrigua.
Del pari infondato è infine il motivo di gravame afferente alla regolamentazione delle spese con i convenuti avendo correttamente CP_1
il Tribunale motivato la decisione di compensazione totale delle spese con la soccombenza reciproca di esse parti.
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
13. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante e Controparte_9
[...]
14. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 106/2021 emessa dal Parte_1
13 Tribunale di Enna il 23.02.2021 e depositata in data 24.02.2021, che conferma.
Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore Parte_1
di , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, liquidate nella misura di € 5.809,00, oltre rimborso forfettario CP_5
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dall'avv. Michele
LM LC, dichiaratosi antistatario.
Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore Parte_1
di liquidate nella misura di € 5.809,00, oltre rimborso Persona_2
forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore Parte_1
di , , e Controparte_6 Persona_3 Controparte_7 CP_8
liquidate nella misura di € 5.809,00, oltre rimborso forfettario 15%,
[...]
iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante e Controparte_9
[...]
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IG LL BE ZZ
14