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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 803/2023
T R A
nato il [...] a [...] e residente in Trentola Ducenta Parte_1 alla Via Nunziale San Antonio P.Co Arcobaleno SNC, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Cantile presso il quale elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via A. Ligabue n.4; Appellante
E
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli presso Avvocatura INPS alla via A. De Gasperi 55 presso gli avv.ti Mario Roberto Tarzia, Erminio Capasso e Vincenzo Di Maio, che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 ha proposto appello per la riforma Parte_1 parziale della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 691/2023 pubbl. il 15/02/2023, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla sua domanda di liquidazione degli arretrati della indennità di disoccupazione NA, con compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione delle spese osservando che “…la domanda della parte alla prestazione di cui è causa è fondata, come emerge dalla circostanza che l'Inps ha difatti riconosciuto e liquidato il dovuto;
tuttavia, quanto al governo delle spese di lite, deve rilevarsi come la liquidazione della prestazione da parte dell'Inps sia avvenuta in data 9 giugno 2020 e, dunque, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto il
1 18-23.6.2020 (v. notifica in atti). Le spese di lite sono quindi compensate integralmente, atteso il pagamento della prestazione prima della notifica del ricorso, e considerato altresì il comportamento processuale della parte”.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità unicamente in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale.
Ha osservato che l'Inps in data 12.6.2019 aveva accolto la domanda di disoccupazione NA presentata dall' con decorrenza dal 21.3.2019 ma non aveva poi provveduto alla Parte_1 liquidazione della prestazione. Non avendo avuto chiarimenti sul mancato pagamento della NA, il ricorrente aveva instaurato il giudizio con atto depositato in data 18.5.2020. L'Inps era rimasto contumace nonostante la regolare notifica del ricorso in data 23-26 giugno 2020. Nel corso del procedimento, poi, il ricorrente aveva appreso dell'intervenuto pagamento in data 9.6.2020, da parte dell' , della prestazione richiesta pari ad euro 9.294,29, Controparte_2 oltre il termine di 60 (sessanta) giorni previsto per legge, dopo un anno dal provvedimento di accoglimento del 12.06.2019, nonché successivamente al deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c. del 18.05.2020.
Ha rimarcato che la declaratoria di cessata materia del contendere non giustifica in alcun modo la compensazione delle spese di lite, atteso che il giudizio de quo è stato reso necessario per stabilire il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità NA.
Ha concluso chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata, di: “condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate tra le parti, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario;
condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite del presente grado di appello da quantificare in applicazione delle tariffe professionali vigenti e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l'Inps resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. In particolare l'istituto appellato ha eccepito il difetto di soccombenza virtuale dello stesso, avendo corrisposto la prestazione prima della notifica del ricorso giurisdizionale. Ha osservato che la sentenza di primo grado era perfettamente in linea con la legge e non risultava affetta da alcun preteso “deficit motivazionale” considerato che la formula utilizzata, richiamando il pagamento della prestazione avvenuto prima della notifica del ricorso e il comportamento processuale della parte, integrava una delle ipotesi nominate di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. e, in quanto ipotesi nominata, non necessitava di ulteriore motivazione da parte del Giudice.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
2 In diritto, come già ritenuto in precedenti decisioni di questo Collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, essendo pacifico che la prestazione oggetto di domanda è stata erogata dall'Inps in corso di causa soltanto in data 9.6.2020, dopo l'instaurazione del presente giudizio avvenuta con ricorso depositato in data 18.5.2020, sia pur prima della notifica dell'atto (idel 23.06.2020).
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Non merita condivisione la statuizione del primo Giudice che ha assegnato rilievo al pagamento della prestazione prima della notifica del ricorso e al comportamento diligente dell'Inps. Seppure l'istituto previdenziale ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute in data 9 6.2020 prima di avere conoscenza dell'instaurato giudizio, è pur vero che il tardivo pagamento della prestazione, dopo un anno dall'accoglimento della domanda di NA (12.6.2019), ha reso necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria, mediante il ricorso depositato il 18.5.2020 quando la NA non era stata ancora erogata, al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Inoltre, con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il Collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
La Corte Costituzionale ha limitato comunque la possibilità di compensazione alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e determinate in complessivi euro 2697,00, avuto riguardo ai valori tariffari per le “cause di previdenza” previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Infatti, premesso che il valore della controversia, pari alla somma liquidata dall'Inps (euro 9.294,29), è ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, gli importi dovuti per gli onorari sono pari ad euro 2697,00, di cui euro 465,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 832,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 1.011,00 per fase decisoria.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, al solo importo di euro 2.697,00) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono quindi applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'INPS, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma, condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite di primo grado pari a complessivi euro 2697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione;
4 -condanna l'Inps al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 803/2023
T R A
nato il [...] a [...] e residente in Trentola Ducenta Parte_1 alla Via Nunziale San Antonio P.Co Arcobaleno SNC, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Cantile presso il quale elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via A. Ligabue n.4; Appellante
E
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli presso Avvocatura INPS alla via A. De Gasperi 55 presso gli avv.ti Mario Roberto Tarzia, Erminio Capasso e Vincenzo Di Maio, che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 ha proposto appello per la riforma Parte_1 parziale della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 691/2023 pubbl. il 15/02/2023, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla sua domanda di liquidazione degli arretrati della indennità di disoccupazione NA, con compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione delle spese osservando che “…la domanda della parte alla prestazione di cui è causa è fondata, come emerge dalla circostanza che l'Inps ha difatti riconosciuto e liquidato il dovuto;
tuttavia, quanto al governo delle spese di lite, deve rilevarsi come la liquidazione della prestazione da parte dell'Inps sia avvenuta in data 9 giugno 2020 e, dunque, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto il
1 18-23.6.2020 (v. notifica in atti). Le spese di lite sono quindi compensate integralmente, atteso il pagamento della prestazione prima della notifica del ricorso, e considerato altresì il comportamento processuale della parte”.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità unicamente in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale.
Ha osservato che l'Inps in data 12.6.2019 aveva accolto la domanda di disoccupazione NA presentata dall' con decorrenza dal 21.3.2019 ma non aveva poi provveduto alla Parte_1 liquidazione della prestazione. Non avendo avuto chiarimenti sul mancato pagamento della NA, il ricorrente aveva instaurato il giudizio con atto depositato in data 18.5.2020. L'Inps era rimasto contumace nonostante la regolare notifica del ricorso in data 23-26 giugno 2020. Nel corso del procedimento, poi, il ricorrente aveva appreso dell'intervenuto pagamento in data 9.6.2020, da parte dell' , della prestazione richiesta pari ad euro 9.294,29, Controparte_2 oltre il termine di 60 (sessanta) giorni previsto per legge, dopo un anno dal provvedimento di accoglimento del 12.06.2019, nonché successivamente al deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c. del 18.05.2020.
Ha rimarcato che la declaratoria di cessata materia del contendere non giustifica in alcun modo la compensazione delle spese di lite, atteso che il giudizio de quo è stato reso necessario per stabilire il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità NA.
Ha concluso chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata, di: “condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate tra le parti, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario;
condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite del presente grado di appello da quantificare in applicazione delle tariffe professionali vigenti e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l'Inps resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. In particolare l'istituto appellato ha eccepito il difetto di soccombenza virtuale dello stesso, avendo corrisposto la prestazione prima della notifica del ricorso giurisdizionale. Ha osservato che la sentenza di primo grado era perfettamente in linea con la legge e non risultava affetta da alcun preteso “deficit motivazionale” considerato che la formula utilizzata, richiamando il pagamento della prestazione avvenuto prima della notifica del ricorso e il comportamento processuale della parte, integrava una delle ipotesi nominate di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. e, in quanto ipotesi nominata, non necessitava di ulteriore motivazione da parte del Giudice.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
2 In diritto, come già ritenuto in precedenti decisioni di questo Collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, essendo pacifico che la prestazione oggetto di domanda è stata erogata dall'Inps in corso di causa soltanto in data 9.6.2020, dopo l'instaurazione del presente giudizio avvenuta con ricorso depositato in data 18.5.2020, sia pur prima della notifica dell'atto (idel 23.06.2020).
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Non merita condivisione la statuizione del primo Giudice che ha assegnato rilievo al pagamento della prestazione prima della notifica del ricorso e al comportamento diligente dell'Inps. Seppure l'istituto previdenziale ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute in data 9 6.2020 prima di avere conoscenza dell'instaurato giudizio, è pur vero che il tardivo pagamento della prestazione, dopo un anno dall'accoglimento della domanda di NA (12.6.2019), ha reso necessario per l'istante adire l'autorità giudiziaria, mediante il ricorso depositato il 18.5.2020 quando la NA non era stata ancora erogata, al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Inoltre, con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il Collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
La Corte Costituzionale ha limitato comunque la possibilità di compensazione alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e determinate in complessivi euro 2697,00, avuto riguardo ai valori tariffari per le “cause di previdenza” previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Infatti, premesso che il valore della controversia, pari alla somma liquidata dall'Inps (euro 9.294,29), è ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, gli importi dovuti per gli onorari sono pari ad euro 2697,00, di cui euro 465,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 832,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 1.011,00 per fase decisoria.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, al solo importo di euro 2.697,00) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono quindi applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'INPS, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma, condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite di primo grado pari a complessivi euro 2697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione;
4 -condanna l'Inps al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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