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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34303 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VISCIANO CIRO
RICORRENTE
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Carta Docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023, la premesso di aver lavorato alle Pt_1
dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, in CP_1
forza di contratti a termine, ha richiesto di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, del decreto di comparizione e del provvedimento autorizzatorio del rinnovo della notifica, l'Amministrazione non si è costituita.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta negli anni sopra indicati, con contratti a termine sino al termine dell'attività didattiche.
1 Attualmente, poi, la ricorrente presta servizio presso l'IC Marta Russo di Roma, in forza di un ulteriore contratto a termine con scadenza al 30.6.2025.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di supplenza nell'a.s.
2024/25, deve dichiararsi il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, per il valore nominale complessivo di € 2.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla
2 piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento Pt_1
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per il servizio prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, CP_1
dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di €
2.000,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore dei procuratori costituti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 7.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34303 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VISCIANO CIRO
RICORRENTE
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Carta Docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023, la premesso di aver lavorato alle Pt_1
dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, in CP_1
forza di contratti a termine, ha richiesto di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, del decreto di comparizione e del provvedimento autorizzatorio del rinnovo della notifica, l'Amministrazione non si è costituita.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta negli anni sopra indicati, con contratti a termine sino al termine dell'attività didattiche.
1 Attualmente, poi, la ricorrente presta servizio presso l'IC Marta Russo di Roma, in forza di un ulteriore contratto a termine con scadenza al 30.6.2025.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di supplenza nell'a.s.
2024/25, deve dichiararsi il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, per il valore nominale complessivo di € 2.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla
2 piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento Pt_1
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per il servizio prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, CP_1
dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di €
2.000,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore dei procuratori costituti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 7.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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