Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489 , riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta".
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489 , riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta".
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".