Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cinzia Fraccaro che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
LL MO (MI) in Via Marconi n. 10, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Cinzia Fraccaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“I ricorrenti, come innanzi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473 – bis. 51, comma 2, confermando la volontà di non riconciliarsi e di voler procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ES NC (CE) il 14 settembre 2002 e ricorrono affinché la S.V. Ill.ma dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo le seguenti congiunte conclusioni
Piaccia all' Ill.mo Tribunale così provvedere:
pagina 1 di 3
[...]
e in ES NC (CE) il 14 settembre 2002, Atto di Parte_1 Parte_2 Matrimonio Parte II Serie A al numero 82, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES NC (CE) di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, viene affidato in via condivisa ai genitori e R_ abiterà a settimane alternate con il padre e con la madre. attesa la sua età, R_ compatibilmente con le sue esigenze e gli impegni universitari, concorderà con i genitori come e in compagnia di chi trascorrere le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
3) Ciascuno dei due genitori, durante la settimana di permanenza col figlio, si occuperà di tutte le necessità ed i bisogni di Tuttavia, il IG. e la IG.ra R_ Parte_2 Parte_1 hanno concordemente stabilito che tutte le spese inerenti sia ordinarie sia straordinarie, R_ verranno sostenute in ragione del 50% attingendo da un conto comune cointestato (conto We Bank nr.
00059786), che i genitori si obbligano a mantenere sempre capiente mediante il deposito di somme di volta in volta previamente concordate per iscritto e di pari quota. In ogni caso, tutte le spese straordinarie, sanitarie (mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (tra cui quelle per libri, rette universitarie, stage all'estero, etc), le spese per le attività sportivo/ricreative e per le vacanze che si rendessero necessarie per il figlio, verranno previamente concordate per iscritto tra i genitori. Per il dettagliato elenco delle spese altresì straordinarie i genitori, di comune accordo, si riportano alle linee guida del Tribunale di Monza. L'assegno unico universale, attualmente percepito al 50% tra i coniugi, continuerà ad essere depositato da entrambi i genitori sul sopra citato conto corrente cointestato presso We Bank.
4) La IG.ra si obbliga a cedere al sig. , che accetta, il 50% Parte_1 Parte_2 della quota di sua proprietà dell'abitazione coniugale, delle pertinenze e del box così individuate: proprietà per ½ in Comune di LL MO (MI), Foglio 28, Mappale 380, Subalterno 22, via Guglielmo Marconi, 10, piano 2-S1, zona censuaria U, Categoria A/2, Classe 02, vani 7 e proprietà superficiaria per ½ in Comune di LL MO (MI), nel corpo di autorimesse con ingresso da via Marconi, 18, distinto con il numero 54, piano S1, zona censuaria U, box ad uso autorimessa privata, Foglio, 28, Mappale 540, Subalterno 55, Categoria C/6, Classe 07.
Il sig. , a fronte di tale cessione, si obbliga a corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, che accetta, la complessiva somma di € 60.000,00 da versarsi con le seguenti modalità:
[...]
- € 30.000,00 all'atto del deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante bonifico bancario;
- € 30.000,00 a saldo, entro e non oltre il termine fissato dal Giudice per il deposito delle note scritte di udienza in sostituzione della personale comparizione delle parti, sempre a mezzo bonifico bancario.
Le spese notarili per l'atto di trasferimento di proprietà saranno a totale carico del sig. Pt_2
[...]
5) I coniugi danno atto di aver dato esecuzione a tutti gli accordi di separazione e di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e pendenza di carattere economico e di nulla più avere reciprocamente a pretendere;
essendo economicamente autosufficienti essi si manterranno ciascuno con il proprio reddito. pagina 2 di 3 Si chiede la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di ES NC (CE) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 25.1.2023.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi, ad eccezione di quanto previsto in merito all'affidamento, in quanto il figlio è maggiorenne, possono essere recepite nella presente sentenza atteso che risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in ES NC (CE) il 14.9.2002 (trascritto al n. 82
[...] Parte_2
Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES NC (CE) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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