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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17774 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dagli avv.ti LEPERINO ALFONSO e LEPERINO ETTORE;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato le ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto Persona_1 in data 20/04/2015, chiedevano, in esecuzione della sentenza n. 5997/2016 del Tribunale di Napoli: A) il diritto al riconoscimento della complessiva somma di € 11.466,57 e, per l'effetto B) Condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, al pagamento in favore delle istanti dell'anzidetta somma di € 11.466,57, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Nel costituirsi l rilevava che con mandato n. 9000101642 del CP_1 11/04/2025 l'ufficio aveva provveduto ad eseguire la sentenza n. 5997/2016 riconoscendo, come da prospetto di riliquidazione TFS che si allega, un importo lordo pari a € 11.466,58 maggiorato degli interessi di ritardato pagamento di € 1.005,02 per un totale netto di € 10.088,57.
Entrambe le parti convenivano sulla intervenuta cessazione della materia del contendere.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate,
o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77).
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto nelle more è intervenuto il soddisfacimento integrale della pretesa in sede stragiudiziale.
Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto solo in corso di causa, vanno poste a carico dell e compensate nella misura del 50% atteso CP_1 l'intervenuto riconoscimento della domanda da parte dell'ente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensate per la CP_1 metà, liquida in € 930,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese con distrazione.
Napoli, il 07.05.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli