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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10528/2021, tra
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato ANTONELLO CIRO SPINELLI (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
ATTORE contro
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato CATERINA MIRANDA (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indicato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. a Parte_1 convenuto in giudizio l' in persona del l.r.p.t. per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...]
, in persona del legale rapp. p.t., per le causali di cui in Controparte_2 premessa;
b) per effetto della dichiarazione che precede, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 nei confronti dell'attore sig. al pagamento della somma di € Parte_1
117.978,75 per il danno materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico, esistenziale subiti in conseguenza dell'evento descritto in premessa, oltre interessi legali e moratori, dal fatto fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in via subordinata condannarsi la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti
[...] dell'attore sig. di quella diversa somma, superiore o inferiore, Parte_1 che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di C.T.U. medico-legale che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali e moratori, dal fatto fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannarsi la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese, diritti ed onorari del giudizio, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette che: i) nel 2012, all'età di 22 anni, affetto da obesità patologica, si sottoponeva ad intervento chirurgico di by-pass gastrico presso il P.O. PI RA di TE NO con esito positivo;
ii) in data 10.05.2014, dopo aver avvertito un intenso dolore in sede addominale alle prime ore del mattino, si recava presso il P.S. del P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania dove era diagnosticata una colica addominale e dal quale decideva di essere dimesso in medesima data;
iii) si recava presso il P. S. del P.O. PI RA di TEvolturno dove gli era diagnosticato “addome acuto in paziente sottoposto a bypass gastrico vls per obesità patologica;
il ricovero viene qualificato di tipo urgente” e, in data 29.5.2014, era sottoposto a intervento di resezione intestinale massiva con asportazione di circa 60 cm del digiuno distale e ricostruzione di continuità del tubo digerente;
iv) la diagnosi in ingresso presso il P.S. dell' era Controparte_3 errata per la responsabilità degli operatori sanitari del predetto ospedale e che tale ritardo diagnostico era stato tale da determinare un infarto di un lungo tratto di intestino e successivamente alla necrosi intestinale massiva;
v) dall'evento de quo è derivato un danno biologico, estetico e morale in quanto, in conseguenza del comportamento imperito dei sanitari del P.O. San Giuliano, è stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici;
v) secondo le Tabelle di Milano il danno può quantificarsi in 117.978,75.
3. In punto di diritto, richiama la giurisprudenza in materia di errore diagnostico secondo cui “l'errore diagnostico è tale non solamente quando il medico – in presenza di uno o più sintomi della malattia – non è in grado di inquadrare il caso clinico in una classe di patologie note alla scienza, o effettua un errore di inquadramento;
ma si configura altresì quando: il sanitario non sottopone il paziente a controlli e accertamenti che sarebbero utili per formulare una corretta diagnosi” (cfr. Corte di Cassazione n. 47448/2018).
4. In data 22.12.2021 si è costituita in giudizio la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“- Preliminarmente accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, stante la mancanza della causa petendi, elemento fondamentale ed indispensabile per garantire alla parte convenuta un'adeguata difesa e, dunque, emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.; - Nel merito rigettare le domande proposte nei confronti dell per Controparte_1 aver comunque il personale sanitario dell' adempiuto alle Controparte_3 obbligazioni nascenti dalle prestazioni sanitarie erogate in favore dell'attore per i motivi esposti nel presente atto, avuto riguardo alle sia pur generiche contestazioni di inadempimento o inesatto adempimento qualificato eventualmente mosse con l'atto introduttivo e considerata inoltre l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato e la condotta professionale dei sanitari dell;
- In Controparte_3 via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte, anche solo parzialmente, liquidare solo le voci di danno effettivamente dovute dall' , senza duplicazioni, effettuando le dovute decurtazioni Controparte_1 del caso ex art. 1227 c.c. laddove l'attrice risultasse aver concorso nella determinazione e/o nell'aggravamento del danno per il cui risarcimento si agisce (alle ore 19,20 di sua volontà contro il parere dei sanitari lasciava l'ospedale, ma accedeva al PS di PI soltanto alle ore 23,32, ovvero 4 ore dopo), tenendo conto Pt_2 del fatto che nella liquidazione del danno eventualmente risarcibile occorre considerare che il quadro anatomo-funzionale dovrà essere inquadrato come danno differenziale, rispetto allo stato anteriore del paziente e a ciò che sarebbe comunque residuato;
- In ogni caso, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice circa il risarcimento dei danni materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico ed esistenziale alla luce delle considerazioni sopra indicate e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU medico legale attese le carenze di allegazione e probatorie, essendo la CTU deputata solo a tale accertamento scientifico, e non potendo la CTU supplire a carenze di alligazione e probatorie della parte che la invoca. In caso di ammissione di CTU si chiede che sia nominato un collegio composto da un medico legale e specialisti di branca. - Con vittoria di spese e competenze di lite, ovvero con compensazione se ritenuti sussistere i motivi per disporla”.
5. Parte convenuta preliminarmente eccepisce: i) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento, da parte dell'attore, del procedimento di mediazione;
ii) la nullità della citazione ex art. 164 comma 4.
6. Nel merito deduce: 1) l'infondatezza dell'avversa domanda poiché quando l'attore giunse al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giugliano non vi era alcun segno clinico e strumentale di un addome acuto o di altra emergenza in atto. Pertanto, secondo il principio del “più probabile che non” il comportamento dei sanitari di Giugliano non fu causa degli eventi successivi;
2) che in relazione al riparto degli oneri probatori, il paziente danneggiato deve allegare l'inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione ed il nesso causale rispetto alla lesione della salute;
3) che, rispetto alla richiesta risarcitoria, il quadro anatomo-funzionale dovrà essere inquadrato come danno differenziale e, pertanto, in sede di quantificazione del danno, dovrà tenersi conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza;
3) rispetto al danno morale rappresenta che, per il costante orientamento giurisprudenziale, la figura di danno deve ritenersi omnicomprensiva.
7. Disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025.
8. In tale occasione, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, concludendo in conformità.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex artt. 189- 190 c.p.c. Le parti hanno ribadito, anche negli scritti conclusionali, i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, insistendo per l'accoglimento delle domande o delle eccezioni formulate.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
10. Conviene muovere dalla esposizione dei principi giurisprudenziali – consolidati e condivisibili - conferenti con il caso di specie:
a) la responsabilità che incombe sull'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale perché discende da un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. 'contratto di spedalità '), che si conclude all'accettazione del paziente presso la struttura e dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del s.s.n.) insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi di varia natura (alberghieri, messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie). Tale responsabilità può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente sanitario, che all'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario (di recente, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Napoli, n. 5689/2023; trattasi di principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103);
b) in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. 27.2.2023, n. 5808)
c) in tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. 15.3.2024, n. 7074). 11. Dall'istruttoria compiuta (così come già dalla documentazione allegata al libello introduttivo), è emerso che l'attore si recò effettivamente presso il PO AN GIULIANO di Giugliano in Campania, e che ivi fu diagnosticata una colica addominale e che, visto il repentino peggioramento delle condizioni di salute, chiese di essere rimesso onde recarsi presso altra struttura sanitaria.
In questo senso, può richiamarsi quanto dichiarato dal teste ***, della ammissibilità (anche tenuto conto del regime patrimoniale intercorrente tra i coniugi) ed attendibilità della cui testimonianza non vi è motivo di dubitare:
“dopo poco tempo è stato visitato da una dottoressa, di cui sconosco il
Pt_1 nome;
adr: la visita è avvenuta in uno stanzone dove vi erano delle tendine ma noi eravamo comunque vicino a e ricordo che la circostanze del precedente
Pt_1 intervento venne riferita anche alla dottoressa dalla madre;
adr: ricordo che su enne effettuata un'ecografia e fece le analisi del sangue;
adr: ricordo che
Pt_1 la dottoressa, dopo aver visionato i risultati di tali accertamenti riferì che c'era sicuramente un'infezione in atto ma che non poteva fare una TAC perché l'apparecchio è guasto;
adr: vvisava delle fitte nella pancia e il suo addome
Pt_1 si gonfiava sempre di più e non riusciva a defecare e riferì tali circostanze alla dottoressa che lo visitava;
adr: su disposizione della dottoressa venne
Pt_1 ricoverato;
adr: noi decidemmo poi di recarci All'ospedale di PI dove Pt_2 enne operato d'urgenza”
Pt_1
Circa l'errore nella diagnosi operata presso il PO AN , rileva quanto CP_3 indicato dai CTU nominati, le cui conclusioni, diffusamente argomentate e non efficacemente confutate (malgrado l'assegnazione di un termine a tanto rivolto, tenuto conto della sollevata eccezione di parte convenuta: v. provvedimento del ***), devono qui essere integralmente condivise:
Durante gli accessi eseguiti presso il PS ed il reparto chirurgico del PO “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA) non fu predisposto ed attuato un corretto e completo algoritmo diagnostico. Dunque i sanitari del predetto nosocomio non giunsero nei tempi dovuti alla corretta diagnosi e al tempestivo trattamento, dimettendo il paziente, sia pure cps, con diagnosi generica ed inconclusiva di colica addominale, stante la persistenza/ingravescenza del dolore addominale lamentato improvvisamente in mattinata e mai regredito. La diagnosi di certezza fu idoneamente posta dai sanitari del PS del PO “PI RA ” di TE NO (CE), dove il paziente fu poi successivamente operato in urgenza nel reparto di Chirurgia Generale:
Addome acuto (11/05/2014) in paziente già sottoposto a by pass gastrico vls (dic. 2011) per obesità patologica. Sindrome dell'Intestino corto (14/06/2014) in paziente sottoposto a duplice, estesa resezione intestinale per necrosi intestinale massiva da torsione e strozzamento di ernia interna. Interventi eseguiti: 11/05/2014: prima estesa resezione Intestinale (oltre 4 mt. di digiuno) per necrosi massiva e digiunostomia temporanea;
11/05/2014: ri-resezione intestinale (60 cm. di digiuno) per intervenuta ischemia della stomia digiunale temporanea da poco confezionata e ileostomia temporanea;
29/05/2014: ricostruzione della continuità intestinale con gastroanastomosi, anastomosi digiuno digiunale, anastomosi digiuno ileale, appendicectomia. I postumi permanenti sofferti dal Sig. sono rappresentati Parte_1 da esiti cicatriziali di interventi laparotomici, estesa resezione intestinale ed appendicectomia, con ricostruzione della continuità intestinale con gastroanastomosi, anastomosi digiuno digiunale, anastomosi digiuno ileale. Tali esiti sono da addebitare al ritardo diagnostico dovuto all'omissivo operato dei sanitari dell'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA).
La cicatrice mediana xifo-pubica deve essere esclusa dal computo da addebitarsi all'omissivo comportamento dei sanitari giuglianesi poiché il paziente era comunque destinato quanto meno ad una laparotomia ampia. La percentuale di danno biologico ascrivibile alla colposa condotta dei sanitari del P.O. di Giugliano ammonta al 16%. I postumi permanenti derivati dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento.
Alla luce di tanto, la deduzione difensiva, svolta dalla convenuta, secondo cui “il comportamento dei sanitari di Giugliano non fu causa degli eventi successivi;
in quanto il 10/05/14 quando il pervenne in Pronto Soccorso non vi erano Parte_1 segni clinici o strumentali che potessero giustificare una laparotomia esplorativa, l'osservazione era coerente con l'assenza di criticità della condizione clinica riscontrata nell'occasione e con i protocolli ordinariamente osservati e praticati, ed alle ore 19,20 il paziente lasciava l'ospedale contro parere sanitario. Pertanto, non si rilevano, elementi tecnici che facciano presumere una non corretta adeguatezza delle cure rispetto al trattamento del caso presentatosi”, è destituita di fondamento.
Sul punto va richiamato, ancora, quanto diffusamente argomentato dai CTU:
Secondo le buone norme di pratica clinica e le linee guida specifiche del caso i sanitari del P.O. di Giugliano avrebbero dovuto: - valutare appieno e correttamente l'importanza del dato anamnestico più volte citato in precedenza, anche alla luce della consolidata e concorde letteratura scientifica internazionale circa la crescente importanza e diffusione della complicanza (ernia interna addominale nelle sue varianti, compresa l'ernia di Petersen) nell'era della chirurgia bariatrica laparoscopica (il dato è stato misconosciuto o nettamente e colpevolmente sottovalutato); - valutare coerentemente e correttamente, nel contesto clinico dell'addome acuto in atto, la presentazione di una leucocitosi neutrofila (peraltro refertata nel tardo pomeriggio del 10/05/2014) a fronte di un emocromo sostanzialmente negativo all'accesso in P.S. avvenuto in mattinata (10:40). Il dato è stato ignorato tout court. - Eseguire tempestivamente una TC addome con mdc, vista l'alta sensibilità e specificità della metodica rispetto ai bassi indici dimostrati della mera radiografia diretta dell'addome e l'efficacia quasi sempre risolutiva in alto numero di casi nell'identificazione tanto della sede che della natura dell'occlusione della Tomografia Computerizzata. L'esame TC, dimostratosi risolutivo anche in questo caso, è stato eseguito, purtroppo, in altro nosocomio (PI RA di TE NO), all'accesso in P.S., oltre 12 ore dall'esordio sintomatologico dell'addome acuto. Se fosse stata eseguita nel nosocomio giuglianese, con alta probabilità il paziente sarebbe stato portato al tavolo operatorio molte ore prima della mezzanotte, certamente prima dell'instaurarsi della gangrena intestinale massiva ed irreversibile riscontrata dai chirurghi di TE NO, consentendo di risparmiare totalmente ovvero di contenere al minimo l'estesa resezione intestinale poi eseguita nel corso della duplice laparotomia realizzata di necessità nell'ospedale PI RA. - sottoporre il paziente ad un monitoraggio intensivo delle condizioni cliniche ed eventualmente ad una laparoscopia esplorativa, perdurando una incertezza diagnostica etiologica. Ed ancora che:
Si ricorda che gli accertamenti strumentali radiologici di base (ecografia addominale, Rx diretta addome in ortostatismo) furono eseguiti subito dopo il transito in P.S. a Giugliano (10:40) unitamente alla routine di laboratorio e mai più ripetuti fino all'ora della dimissione (19:20). L'unico accertamento di laboratorio di controllo, refertato intorno alle ore 18 (peraltro patologico e fortemente indicativo, vista la netta leucocitosi neutrofila riscontrata), rimane il solo ed isolato atto diagnostico posto in essere in tale nosocomio nell'arco di 8- 9 ore, fine a se stesso ed ignorato. Dal ricovero in reparto chirurgico (15:00) e fino alla dimissione non compare alcuna notazione valutativa obiettiva nella diaria clinica del nosocomio giuglianese: è questo il monitoraggio intensivo dello stato emodinamico e delle condizioni cliniche del paziente suggerito come strategia dalle Linee Guida allorquando l'etiologia del dolore addominale acuto resta indeterminata? Risulta così evidente come le complesse condizioni su cui si trovarono ad operare i sanitari del “PI ND di TE NO (CE) furono certamente da addebitare al ritardo diagnostico (mancata diagnosi etiologica) avutosi presso il “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA). Le omissioni metodologiche dei sanitari giuglianesi sono da considerarsi, con elevata probabilità, la causa dell'esteso danno anatomo-funzionale patito dal paziente nei riscontri operatori ed alla dimissione da PI RA (estesa resezione del tenue con sindrome dell'intestino corto ed hanno comportato un'alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute della parte periziata.
12. Da quanto sopra appare chiaro: a) che l'attore si rivolse, in prima battuta, al PO AN GIULIANO;
b) che ricevette in quella sede una diagnosi “generica ed inconclusiva”; c) che, invece, le cause del relativo stato di salute furono correttamente individuate presso il di TE NO, ove Controparte_4
l'attore fu sottoposto ai trattamenti sopra indicati;
d) che l'errore diagnostico fu determinante delle “complesse condizioni su cui si trovarono ad operare i sanitari del
“PI ND di TE NO (CE) furono certamente”; e) che da tanto discese, secondo gli ordinari principi in tema di nesso causale, debitamente applicati nella specie, un danno biologico quantificato nella misura percentuale sopra riportata.
13. In particolare, relativamente alla responsabilità per errore diagnostico, il quadro dei principi sopra richiamati va completato con il riferimento all'orientamento pretorio secondo cui “con specifico riguardo alla fattispecie delle prestazioni mediche diagnostiche, l'errore si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, il medico non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o formula una diagnosi erronea, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (da ultimo v. Trib. Catanzaro n. 620/2023).
14. In applicazione di tutti i riferiti principi giurisprudenziali, deve affermarsi la responsabilità, per le causali di cui sopra, della convenuta.
15. In merito alla quantificazione del risarcimento dovuto, va tenuto conto di quanto indicato dai CTU (“tenuto conto dell'obiettività clinica ed in considerazione del fatto che il corretto ragionamento medico-legale in responsabilità civile, non prevede la semplice sommatoria delle percentuali previste per i singoli danni, si è proceduto alla valutazione complessiva della globale incidenza delle menomazioni rilevate sulla integrità psico-fisica del Sig. ” e del documentato ricovero di 35 gg.) in Parte_1 applicazione delle tabelle milanesi, il danno va liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 47.697,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 62.960,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00
Spese mediche € 150,00
Totale generale: € 67.135,00
Va evidenziato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); d'altro canto, la medesima giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto parametro sia applicabile “solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. 22.3.2023, n. 8265); allegazione nella specie non avvenuta.
16. Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (10.5.2014), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10528/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA la CP_1
al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di euro 67.135,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità indicate in motivazione (par. 16);
2) CONDANNA la alla refusione in favore del sig. Controparte_1 delle spese del presente giudizio, quantificate in Parte_1 complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANTONELLO CIRO SPINELLI, per anticipo fattone;
3) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spettanze dei CTU nominati.
Così deciso in Aversa, il 16.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10528/2021, tra
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato ANTONELLO CIRO SPINELLI (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
ATTORE contro
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato CATERINA MIRANDA (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indicato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. a Parte_1 convenuto in giudizio l' in persona del l.r.p.t. per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...]
, in persona del legale rapp. p.t., per le causali di cui in Controparte_2 premessa;
b) per effetto della dichiarazione che precede, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 nei confronti dell'attore sig. al pagamento della somma di € Parte_1
117.978,75 per il danno materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico, esistenziale subiti in conseguenza dell'evento descritto in premessa, oltre interessi legali e moratori, dal fatto fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in via subordinata condannarsi la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti
[...] dell'attore sig. di quella diversa somma, superiore o inferiore, Parte_1 che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di C.T.U. medico-legale che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali e moratori, dal fatto fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannarsi la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese, diritti ed onorari del giudizio, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette che: i) nel 2012, all'età di 22 anni, affetto da obesità patologica, si sottoponeva ad intervento chirurgico di by-pass gastrico presso il P.O. PI RA di TE NO con esito positivo;
ii) in data 10.05.2014, dopo aver avvertito un intenso dolore in sede addominale alle prime ore del mattino, si recava presso il P.S. del P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania dove era diagnosticata una colica addominale e dal quale decideva di essere dimesso in medesima data;
iii) si recava presso il P. S. del P.O. PI RA di TEvolturno dove gli era diagnosticato “addome acuto in paziente sottoposto a bypass gastrico vls per obesità patologica;
il ricovero viene qualificato di tipo urgente” e, in data 29.5.2014, era sottoposto a intervento di resezione intestinale massiva con asportazione di circa 60 cm del digiuno distale e ricostruzione di continuità del tubo digerente;
iv) la diagnosi in ingresso presso il P.S. dell' era Controparte_3 errata per la responsabilità degli operatori sanitari del predetto ospedale e che tale ritardo diagnostico era stato tale da determinare un infarto di un lungo tratto di intestino e successivamente alla necrosi intestinale massiva;
v) dall'evento de quo è derivato un danno biologico, estetico e morale in quanto, in conseguenza del comportamento imperito dei sanitari del P.O. San Giuliano, è stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici;
v) secondo le Tabelle di Milano il danno può quantificarsi in 117.978,75.
3. In punto di diritto, richiama la giurisprudenza in materia di errore diagnostico secondo cui “l'errore diagnostico è tale non solamente quando il medico – in presenza di uno o più sintomi della malattia – non è in grado di inquadrare il caso clinico in una classe di patologie note alla scienza, o effettua un errore di inquadramento;
ma si configura altresì quando: il sanitario non sottopone il paziente a controlli e accertamenti che sarebbero utili per formulare una corretta diagnosi” (cfr. Corte di Cassazione n. 47448/2018).
4. In data 22.12.2021 si è costituita in giudizio la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“- Preliminarmente accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, stante la mancanza della causa petendi, elemento fondamentale ed indispensabile per garantire alla parte convenuta un'adeguata difesa e, dunque, emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.; - Nel merito rigettare le domande proposte nei confronti dell per Controparte_1 aver comunque il personale sanitario dell' adempiuto alle Controparte_3 obbligazioni nascenti dalle prestazioni sanitarie erogate in favore dell'attore per i motivi esposti nel presente atto, avuto riguardo alle sia pur generiche contestazioni di inadempimento o inesatto adempimento qualificato eventualmente mosse con l'atto introduttivo e considerata inoltre l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato e la condotta professionale dei sanitari dell;
- In Controparte_3 via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte, anche solo parzialmente, liquidare solo le voci di danno effettivamente dovute dall' , senza duplicazioni, effettuando le dovute decurtazioni Controparte_1 del caso ex art. 1227 c.c. laddove l'attrice risultasse aver concorso nella determinazione e/o nell'aggravamento del danno per il cui risarcimento si agisce (alle ore 19,20 di sua volontà contro il parere dei sanitari lasciava l'ospedale, ma accedeva al PS di PI soltanto alle ore 23,32, ovvero 4 ore dopo), tenendo conto Pt_2 del fatto che nella liquidazione del danno eventualmente risarcibile occorre considerare che il quadro anatomo-funzionale dovrà essere inquadrato come danno differenziale, rispetto allo stato anteriore del paziente e a ciò che sarebbe comunque residuato;
- In ogni caso, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice circa il risarcimento dei danni materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico ed esistenziale alla luce delle considerazioni sopra indicate e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU medico legale attese le carenze di allegazione e probatorie, essendo la CTU deputata solo a tale accertamento scientifico, e non potendo la CTU supplire a carenze di alligazione e probatorie della parte che la invoca. In caso di ammissione di CTU si chiede che sia nominato un collegio composto da un medico legale e specialisti di branca. - Con vittoria di spese e competenze di lite, ovvero con compensazione se ritenuti sussistere i motivi per disporla”.
5. Parte convenuta preliminarmente eccepisce: i) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento, da parte dell'attore, del procedimento di mediazione;
ii) la nullità della citazione ex art. 164 comma 4.
6. Nel merito deduce: 1) l'infondatezza dell'avversa domanda poiché quando l'attore giunse al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giugliano non vi era alcun segno clinico e strumentale di un addome acuto o di altra emergenza in atto. Pertanto, secondo il principio del “più probabile che non” il comportamento dei sanitari di Giugliano non fu causa degli eventi successivi;
2) che in relazione al riparto degli oneri probatori, il paziente danneggiato deve allegare l'inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione ed il nesso causale rispetto alla lesione della salute;
3) che, rispetto alla richiesta risarcitoria, il quadro anatomo-funzionale dovrà essere inquadrato come danno differenziale e, pertanto, in sede di quantificazione del danno, dovrà tenersi conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza;
3) rispetto al danno morale rappresenta che, per il costante orientamento giurisprudenziale, la figura di danno deve ritenersi omnicomprensiva.
7. Disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025.
8. In tale occasione, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, concludendo in conformità.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex artt. 189- 190 c.p.c. Le parti hanno ribadito, anche negli scritti conclusionali, i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, insistendo per l'accoglimento delle domande o delle eccezioni formulate.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
10. Conviene muovere dalla esposizione dei principi giurisprudenziali – consolidati e condivisibili - conferenti con il caso di specie:
a) la responsabilità che incombe sull'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale perché discende da un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. 'contratto di spedalità '), che si conclude all'accettazione del paziente presso la struttura e dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del s.s.n.) insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi di varia natura (alberghieri, messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie). Tale responsabilità può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente sanitario, che all'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario (di recente, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Napoli, n. 5689/2023; trattasi di principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103);
b) in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. 27.2.2023, n. 5808)
c) in tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. 15.3.2024, n. 7074). 11. Dall'istruttoria compiuta (così come già dalla documentazione allegata al libello introduttivo), è emerso che l'attore si recò effettivamente presso il PO AN GIULIANO di Giugliano in Campania, e che ivi fu diagnosticata una colica addominale e che, visto il repentino peggioramento delle condizioni di salute, chiese di essere rimesso onde recarsi presso altra struttura sanitaria.
In questo senso, può richiamarsi quanto dichiarato dal teste ***, della ammissibilità (anche tenuto conto del regime patrimoniale intercorrente tra i coniugi) ed attendibilità della cui testimonianza non vi è motivo di dubitare:
“dopo poco tempo è stato visitato da una dottoressa, di cui sconosco il
Pt_1 nome;
adr: la visita è avvenuta in uno stanzone dove vi erano delle tendine ma noi eravamo comunque vicino a e ricordo che la circostanze del precedente
Pt_1 intervento venne riferita anche alla dottoressa dalla madre;
adr: ricordo che su enne effettuata un'ecografia e fece le analisi del sangue;
adr: ricordo che
Pt_1 la dottoressa, dopo aver visionato i risultati di tali accertamenti riferì che c'era sicuramente un'infezione in atto ma che non poteva fare una TAC perché l'apparecchio è guasto;
adr: vvisava delle fitte nella pancia e il suo addome
Pt_1 si gonfiava sempre di più e non riusciva a defecare e riferì tali circostanze alla dottoressa che lo visitava;
adr: su disposizione della dottoressa venne
Pt_1 ricoverato;
adr: noi decidemmo poi di recarci All'ospedale di PI dove Pt_2 enne operato d'urgenza”
Pt_1
Circa l'errore nella diagnosi operata presso il PO AN , rileva quanto CP_3 indicato dai CTU nominati, le cui conclusioni, diffusamente argomentate e non efficacemente confutate (malgrado l'assegnazione di un termine a tanto rivolto, tenuto conto della sollevata eccezione di parte convenuta: v. provvedimento del ***), devono qui essere integralmente condivise:
Durante gli accessi eseguiti presso il PS ed il reparto chirurgico del PO “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA) non fu predisposto ed attuato un corretto e completo algoritmo diagnostico. Dunque i sanitari del predetto nosocomio non giunsero nei tempi dovuti alla corretta diagnosi e al tempestivo trattamento, dimettendo il paziente, sia pure cps, con diagnosi generica ed inconclusiva di colica addominale, stante la persistenza/ingravescenza del dolore addominale lamentato improvvisamente in mattinata e mai regredito. La diagnosi di certezza fu idoneamente posta dai sanitari del PS del PO “PI RA ” di TE NO (CE), dove il paziente fu poi successivamente operato in urgenza nel reparto di Chirurgia Generale:
Addome acuto (11/05/2014) in paziente già sottoposto a by pass gastrico vls (dic. 2011) per obesità patologica. Sindrome dell'Intestino corto (14/06/2014) in paziente sottoposto a duplice, estesa resezione intestinale per necrosi intestinale massiva da torsione e strozzamento di ernia interna. Interventi eseguiti: 11/05/2014: prima estesa resezione Intestinale (oltre 4 mt. di digiuno) per necrosi massiva e digiunostomia temporanea;
11/05/2014: ri-resezione intestinale (60 cm. di digiuno) per intervenuta ischemia della stomia digiunale temporanea da poco confezionata e ileostomia temporanea;
29/05/2014: ricostruzione della continuità intestinale con gastroanastomosi, anastomosi digiuno digiunale, anastomosi digiuno ileale, appendicectomia. I postumi permanenti sofferti dal Sig. sono rappresentati Parte_1 da esiti cicatriziali di interventi laparotomici, estesa resezione intestinale ed appendicectomia, con ricostruzione della continuità intestinale con gastroanastomosi, anastomosi digiuno digiunale, anastomosi digiuno ileale. Tali esiti sono da addebitare al ritardo diagnostico dovuto all'omissivo operato dei sanitari dell'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA).
La cicatrice mediana xifo-pubica deve essere esclusa dal computo da addebitarsi all'omissivo comportamento dei sanitari giuglianesi poiché il paziente era comunque destinato quanto meno ad una laparotomia ampia. La percentuale di danno biologico ascrivibile alla colposa condotta dei sanitari del P.O. di Giugliano ammonta al 16%. I postumi permanenti derivati dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento.
Alla luce di tanto, la deduzione difensiva, svolta dalla convenuta, secondo cui “il comportamento dei sanitari di Giugliano non fu causa degli eventi successivi;
in quanto il 10/05/14 quando il pervenne in Pronto Soccorso non vi erano Parte_1 segni clinici o strumentali che potessero giustificare una laparotomia esplorativa, l'osservazione era coerente con l'assenza di criticità della condizione clinica riscontrata nell'occasione e con i protocolli ordinariamente osservati e praticati, ed alle ore 19,20 il paziente lasciava l'ospedale contro parere sanitario. Pertanto, non si rilevano, elementi tecnici che facciano presumere una non corretta adeguatezza delle cure rispetto al trattamento del caso presentatosi”, è destituita di fondamento.
Sul punto va richiamato, ancora, quanto diffusamente argomentato dai CTU:
Secondo le buone norme di pratica clinica e le linee guida specifiche del caso i sanitari del P.O. di Giugliano avrebbero dovuto: - valutare appieno e correttamente l'importanza del dato anamnestico più volte citato in precedenza, anche alla luce della consolidata e concorde letteratura scientifica internazionale circa la crescente importanza e diffusione della complicanza (ernia interna addominale nelle sue varianti, compresa l'ernia di Petersen) nell'era della chirurgia bariatrica laparoscopica (il dato è stato misconosciuto o nettamente e colpevolmente sottovalutato); - valutare coerentemente e correttamente, nel contesto clinico dell'addome acuto in atto, la presentazione di una leucocitosi neutrofila (peraltro refertata nel tardo pomeriggio del 10/05/2014) a fronte di un emocromo sostanzialmente negativo all'accesso in P.S. avvenuto in mattinata (10:40). Il dato è stato ignorato tout court. - Eseguire tempestivamente una TC addome con mdc, vista l'alta sensibilità e specificità della metodica rispetto ai bassi indici dimostrati della mera radiografia diretta dell'addome e l'efficacia quasi sempre risolutiva in alto numero di casi nell'identificazione tanto della sede che della natura dell'occlusione della Tomografia Computerizzata. L'esame TC, dimostratosi risolutivo anche in questo caso, è stato eseguito, purtroppo, in altro nosocomio (PI RA di TE NO), all'accesso in P.S., oltre 12 ore dall'esordio sintomatologico dell'addome acuto. Se fosse stata eseguita nel nosocomio giuglianese, con alta probabilità il paziente sarebbe stato portato al tavolo operatorio molte ore prima della mezzanotte, certamente prima dell'instaurarsi della gangrena intestinale massiva ed irreversibile riscontrata dai chirurghi di TE NO, consentendo di risparmiare totalmente ovvero di contenere al minimo l'estesa resezione intestinale poi eseguita nel corso della duplice laparotomia realizzata di necessità nell'ospedale PI RA. - sottoporre il paziente ad un monitoraggio intensivo delle condizioni cliniche ed eventualmente ad una laparoscopia esplorativa, perdurando una incertezza diagnostica etiologica. Ed ancora che:
Si ricorda che gli accertamenti strumentali radiologici di base (ecografia addominale, Rx diretta addome in ortostatismo) furono eseguiti subito dopo il transito in P.S. a Giugliano (10:40) unitamente alla routine di laboratorio e mai più ripetuti fino all'ora della dimissione (19:20). L'unico accertamento di laboratorio di controllo, refertato intorno alle ore 18 (peraltro patologico e fortemente indicativo, vista la netta leucocitosi neutrofila riscontrata), rimane il solo ed isolato atto diagnostico posto in essere in tale nosocomio nell'arco di 8- 9 ore, fine a se stesso ed ignorato. Dal ricovero in reparto chirurgico (15:00) e fino alla dimissione non compare alcuna notazione valutativa obiettiva nella diaria clinica del nosocomio giuglianese: è questo il monitoraggio intensivo dello stato emodinamico e delle condizioni cliniche del paziente suggerito come strategia dalle Linee Guida allorquando l'etiologia del dolore addominale acuto resta indeterminata? Risulta così evidente come le complesse condizioni su cui si trovarono ad operare i sanitari del “PI ND di TE NO (CE) furono certamente da addebitare al ritardo diagnostico (mancata diagnosi etiologica) avutosi presso il “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA). Le omissioni metodologiche dei sanitari giuglianesi sono da considerarsi, con elevata probabilità, la causa dell'esteso danno anatomo-funzionale patito dal paziente nei riscontri operatori ed alla dimissione da PI RA (estesa resezione del tenue con sindrome dell'intestino corto ed hanno comportato un'alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute della parte periziata.
12. Da quanto sopra appare chiaro: a) che l'attore si rivolse, in prima battuta, al PO AN GIULIANO;
b) che ricevette in quella sede una diagnosi “generica ed inconclusiva”; c) che, invece, le cause del relativo stato di salute furono correttamente individuate presso il di TE NO, ove Controparte_4
l'attore fu sottoposto ai trattamenti sopra indicati;
d) che l'errore diagnostico fu determinante delle “complesse condizioni su cui si trovarono ad operare i sanitari del
“PI ND di TE NO (CE) furono certamente”; e) che da tanto discese, secondo gli ordinari principi in tema di nesso causale, debitamente applicati nella specie, un danno biologico quantificato nella misura percentuale sopra riportata.
13. In particolare, relativamente alla responsabilità per errore diagnostico, il quadro dei principi sopra richiamati va completato con il riferimento all'orientamento pretorio secondo cui “con specifico riguardo alla fattispecie delle prestazioni mediche diagnostiche, l'errore si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, il medico non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o formula una diagnosi erronea, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (da ultimo v. Trib. Catanzaro n. 620/2023).
14. In applicazione di tutti i riferiti principi giurisprudenziali, deve affermarsi la responsabilità, per le causali di cui sopra, della convenuta.
15. In merito alla quantificazione del risarcimento dovuto, va tenuto conto di quanto indicato dai CTU (“tenuto conto dell'obiettività clinica ed in considerazione del fatto che il corretto ragionamento medico-legale in responsabilità civile, non prevede la semplice sommatoria delle percentuali previste per i singoli danni, si è proceduto alla valutazione complessiva della globale incidenza delle menomazioni rilevate sulla integrità psico-fisica del Sig. ” e del documentato ricovero di 35 gg.) in Parte_1 applicazione delle tabelle milanesi, il danno va liquidato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 47.697,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 62.960,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00
Spese mediche € 150,00
Totale generale: € 67.135,00
Va evidenziato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); d'altro canto, la medesima giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto parametro sia applicabile “solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. 22.3.2023, n. 8265); allegazione nella specie non avvenuta.
16. Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (10.5.2014), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10528/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA la CP_1
al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di euro 67.135,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità indicate in motivazione (par. 16);
2) CONDANNA la alla refusione in favore del sig. Controparte_1 delle spese del presente giudizio, quantificate in Parte_1 complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANTONELLO CIRO SPINELLI, per anticipo fattone;
3) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spettanze dei CTU nominati.
Così deciso in Aversa, il 16.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta