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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 790/2020 R.G. promossa da
(p.iva: Parte_1
) in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura speciale su foglio separato in atti, dagli avv.ti Elena Gazzola e Fabrizio
Belfiore, presso le cui caselle di posta elettronica certificata è domiciliata;
appellante contro
(p.iva: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone, domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Massimo
Vallone; appellata
All'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13.3.2020, il Tribunale di Ragusa ha rigettato il ricorso col quale ha lamentato l'illegittimità della risoluzione Parte_2
del contratto di appalto del 10.4.2017 per la fornitura triennale dei moduli software integrativi del sistema informatico dell' Controparte_1 destinati all'unità operativa di anatomia patologica, disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018, assumendo: a) l'insussistenza del necessario presupposto dell'inizio dell'esecuzione; b) l'insussistenza, comunque, dell'inadempimento, per essere la fornitura conforme al contratto e alle specifiche tecniche di cui al bando di gara;
c) in subordine, l'insussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento e, per l'effetto, chiesto “dichiarare ancora in essere il contratto di appalto fra le parti, con condanna della resistente ad accettare la fornitura”.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
-) a tenore del punto 5.0.4 del capitolato speciale accluso al disciplinare di gara, “il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità Cloud presso la server farm aziendale dell' (...). A livello CP_2
di client dovrà essere garantita la compatibilità esclusivamente con Internet Explorer
e/o Mozilla Firefox e non deve essere necessario installare sui client alcun software aggiuntivo ad eccezione di eventuali plug-in di ambiente come Adobe Air o Java (...)”;
-) il ctu ha concluso che il prodotto fornito da sfrutta un'architettura di Parte_2 sistema qualificabile come “web based”, unicamente richiedente l'installazione sul client di un plug-in ammesso dal capitolato tecnico e tale, perciò, da soddisfare una delle possibili interpretazioni dei requisiti tecnici di bando;
il ctu ha quindi inferito la genericità del bando in parte qua, sul rilievo che “oltre ad indicare web-based si doveva specificare anche l'architettura che sta dietro (web application server, terminal server, etc.)”;
-) nondimeno il punto 3.4 del capitolato, richiamato nelle specifiche tecniche, nel descrivere gli “hardware e software di base disponibili per la fornitura in oggetto” - Cont presso l' - ha esplicitato l'opzione per un'architettura web based del tipo web application server;
2 -) a tale opzione secondo interpretazione di buona fede ex art. 1362 c.c., Parte_2 avrebbe dovuto conformare la propria fornitura, a salvaguardia dell'interesse negoziale della stazione appaltante, nella specie pregiudicato dal prodotto web based in concreto offerto dalla ricorrente, a cagione della “forte incidenza sulle funzionalità
e sul sistema informatico esistente all'A.S.P. perché va in contrasto con altre applicazioni già esistenti che utilizzano tecnologie basate su web application server.
Infatti Pathox richiede un'infrastruttura hardware e software (Gateway, Server
Citrix, licenze RDP etc.) differenti da altri sistemi web-based”;
-) non può riconoscersi significativa rilevanza in contrario - in difetto di indicazioni sull'architettura del sistema in seno all'offerta e all'acclusa documentazione, sulla quale si esercitano in via prioritaria le valutazioni comparative propedeutiche e funzionali all'aggiudicazione della gara e il controllo delle imprese concorrenti - la circostanza che l'antecedente presentazione dimostrativa (cd. demo) somministrasse elementi dai quali potere inferire la tipologia dell'architettura web based sottesa al prodotto Pathox; Cont
-) essendo quest'ultimo difforme dal prodotto richiesto dall' a termini del richiamato bando di gara, deve perciò ritenersi il grave inadempimento della società aggiudicataria e il legittimo esercizio da parte della stazione appaltante - avuto anche riguardo alla doverosa tutela della par condicio di tutte le imprese partecipanti alla gara - del diritto potestativo di risoluzione del contratto in autotutela riconosciutole dall'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma primo, d.lgs. n. 50/2016, essendo stata bandita la procedura di che trattasi con delibera del 19.11.2015;
-) spese secondo soccombenza.
Avverso detta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ha proposto appello la soccombente con atto di citazione notificato il 5 giugno Parte_3
2020, cui ha resistito l'appellata . Controparte_1
Espletata nuova ctu, la causa è stata posta in decisione. Compiuti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sulla propria “domanda preliminare”, diretta ad accertare l'utilizzo strumentale e distorto dell'istituto della risoluzione contrattuale, in quanto, nel caso di specie, l'esecuzione del contratto di appalto non ha mai avuto inizio;
sicchè l'azienda avrebbe, semmai, potuto procedere attraverso un atto di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (come in effetti aveva disposto in sede di avvio del procedimento), ma riconoscendole l'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies l. 241 del 1990, o, viceversa, attraverso il recesso dal contratto ex art. 134 d.lgs. n. 163/2006, ma riconoscendole il prezzo dei lavori già eseguiti ed il 10% dell'importo delle opere non eseguite.
In ogni caso - ove intesa in termini di statuizione implicita - l'ordinanza appellata
è sul punto erronea, avendo il giudice confuso l'istituto della risoluzione contrattuale ex art. 136 d.lgs. 163/2006 con il diverso istituto del recesso unilaterale dal contratto di appalto regolato dall'art. 134 stesso d.lgs.
Con il secondo motivo, la società appellante censura l'ordinanza nella parte in cui ha respinto la sua “domanda principale di merito”, ossia diretta all'accertamento della conformità al contratto del prodotto oggetto di fornitura. Assume l'errata applicazione dell'art. 1362 c.c., in quanto il giudice, nel ritenere la fornitura difforme da quella Cont richiesta dall' ha erroneamente riferito l'interpretazione della volontà dei contraenti, non già alla lettera-contratto del 31.3.2017, bensì al bando di gara (delibera del 15.12.2016), o più precisamente al capitolato, ossia al punto 3.4; ignorando completamente il fatto che l'interpretazione dell'art. 1362 c.c. è preclusa in un contratto a contenuto obbligato, in cui non vi è alcuna clausola di dubbia interpretazione a fronte della quale “indagare quale sia stata la volontà comune dei contraenti” e che, nell'ambito delle procedure d'appalto pubblico, l'interpretazione ex art. 1362 c.c. (applicata peraltro per relationem dalla giurisprudenza amministrativa), rimane circoscritta agli atti di gara prodromici alla formazione del contratto, e sempre nel senso di garantire il favor partecipationis.
4 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha respinto la propria “domanda subordinata di merito”, diretta ad accertare la conformità del prodotto offerto allo stesso bando di gara. Deduce che il capitolato, al punto 3.4, ha indicato unicamente ed inequivocabilmente le “infrastrutture” sulle quali sarebbe stato possibile installare gli “application server aggiuntivi”, necessari a gestire i software;
ma neppure in questa parte del capitolato viene richiesto che l'applicazione sia del tipo “Web Application Server”; ciò costituisce inequivocabile conferma del fatto che il capitolato non ha affatto specificato (perché non intendeva farlo o perché lo ha omesso) che l'architettura che sta dietro al software offerto dovesse essere del tipo Web Application Server e non semplicemente un sistema Web based con installazione di un Application Server sulle infrastrutture esistenti, per come confermato anche dallo stesso consulente del tribunale.
In più il tribunale erroneamente liquida come irrilevante la circostanza che, come dimostrato a pagina 16 della perizia, in fase di demo fosse rilevabile il fatto che i client dovessero scaricare il plugin Citrix.
Col quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla propria “domanda ulteriormente subordinata”, di accertamento della non gravità dell'inadempimento. Ciò nonostante che dalle risultanze stesse della ctu si evinca chiaramente, come, comunque, la pretesa diversa architettura di Pathox, rispetto a quella desiderata dalla stazione appaltante, non avrebbe creato alcun maggior costo all'azienda, né alcuna complicazione di utilizzo agli utenti, i quali dovevano solamente scaricare un plug-in.
Inoltre, la scelta dello strumento della risoluzione contrattuale senza prendere in considerazione la soluzione proposta da - che si era impegnata a mettere a punto Pt_2
ed installare successivamente un upgrading ad un software Pathox Web nativo senza alcun costo per l'azienda, per come pacifico - palesa la mancanza di lealtà nel rapporto Contr contrattuale da parte dell' medesima: fattore, questo, ritenuto dalla giurisprudenza come di per sé è incompatibile con il concetto stesso di gravità dell'inadempimento.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, il collegio evidenzia, in fatto, quanto segue.
5 Contr Come emerge dalla premessa della delibera dell' del 19.6.2018 di risoluzione del contratto in esame, nonché dalla documentazione in atti, con delibera del
19.11.2015 l'azienda ha indetto la procedura di evidenza pubblica riguardante la fornitura di che trattasi. Con delibera del 15.12.2016 ha quindi aggiudicato il lotto n.
2, avente ad oggetto il software gestionale per l'anatomia patologica, a Parte_2
Con lettera-contratto del 31 marzo 2017, accettata dall'aggiudicataria il 10.4.2017,
è stato stipulato tra le parti il relativo contratto.
Con email del 10.5.2017 il dirigente analista del CED aziendale ha chiesto alla società aggiudicataria di essere contattato per dare avvio alla fornitura;
con email Pt_2
11.5.2017 e 26.5.2017 ha richiesto all'azienda le informazioni tecniche necessarie al fine di procedere all'installazione del software oggetto di fornitura;
il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con email del 29.5.2017, ha fornito le informazioni richieste;
con email di pari data la società ha richiesto informazioni tecniche riguardo all'architettura informatica interna all'azienda; lo stesso DEC con email del 31.5.2017 ha sollevato dubbi sull'architettura del software, chiedendo alla il motivo per cui si rendeva necessaria la disponibilità presso la struttura Pt_2
ospedaliera dei Terminal server RDSH e Terminal server Citrix ai fini del collegamento dei client remoti e delle applicazioni server;
con email del 9.6.2017 Pt_2 forniva all'azienda i dettagli riguardo ai server richiesti, specificando che “il server
RDP si rende necessario in quanto, come da allegato, Citrix si avvale dei protocolli Cont RDP di er far funzionare il suo protocollo HDX”, allegando il relativo schema di impianto. Cont Con nota del 26.10.2017 l' ha comunicato a che il nuovo direttore Pt_2 dell'esecuzione del contratto aveva evidenziato che “il sistema risulta necessitare di licenze e sistemi aggiuntivi tipicamente di tipo terminal server per il collegamento di client remoto ad applicazioni server e non web con uso esclusivamente di browser, in difformità al capitolato tecnico”, dando termine all'aggiudicataria per relazionare sul punto.
Con pec del 30.10.2017 ha riscontrato la suddetta contestazione, dichiarando: Pt_2
-) che il software applicativo Pathox proposto è compatibile con quanto richiesto;
6 infatti è fruibile su rete internet/intranet tramite qualunque tipo di browser;
è installabile in modalità cloud presso la server farm aziendale;
richiede unicamente l'installazione di un plug-in di ambiente sulle workstation così come previsto dal capitolato di gara;
è stato ritenuto idoneo e conforme dalla vostra commissione già in fase di demo;
-) che le proprie precedenti comunicazioni riguardo l'architettura di sistema dovevano ritenersi superate, in quanto sostituite dalle seguenti:
1. un application server virtuale;
2. un server Citrix virtuale (licenza d'uso Citrix a nostro carico);
3. un Netscaler in modalità Reverse-Proxy (di nostra fornitura);
4. un server
DB; -) che l'architettura così proposta è compatibile con quanto descritto al punto 3.4
“hardware e software disponibile per la fornitura in oggetto”, a pag. 7 del capitolato Contr tecnico e non comporta ulteriori costi e complessità sistemistiche a carico di
Con mail dell'8.11.2017 il DEC ha chiesto a aggiori dettagli sull'architettura Pt_2 di sistema da installare e di fornire un link da utilizzare tramite browser per l'accesso ad un ambiente di test;
indi, ricevuto il link di collegamento ed effettuato il test, il
DEC, con nota del 7.12.2017, ha relazionato l'azienda concludendo che il sistema che la ditta intende installare è di tipo client server e non web based come richiesto.
Con pec del 4.1.2018 l'azienda ha comunicato alla società l'avvio della procedura di revoca dell'aggiudicazione della fornitura;
detta nota è stata contestata da con Pt_2 email del 9.1.2018, nella quale si è rappresentata l'impossibilità della revoca, avendo già le parti provveduto alla stipula del contratto, insistendo per l'installazione ed il collaudo del sistema.
L'azienda ha quindi riconvocato la commissione tecnica, la quale, con verbale del
26.3.2018, ha ritenuto che, in fase di avvio della fornitura, ossia dall'esame del carteggio intercorso successivamente alla stipula del contratto, si era rilevata la reale natura del software Pathox offerto, necessitando di interporre un middleware,
[...]
per emulare l'accesso via web e quindi di infrastruttura hardware, sistemi CP_4
operativi e software aggiuntivi, con aumento di complessità e costi. Cont A seguito di nuova contestazione di con pec del 12.4.18 ha rappresentato Pt_2 che nel capitolato tecnico veniva testualmente richiesto “il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità cloud presso la
7 server farm aziendale”; ha, altresì, precisato che “questo risultato è ottenibile sia con un'architettura software web nativa (ad esempio HTML5), sia tramite l'utilizzo di tecnologie che rendono la presentation web based. ha optato per questa seconda Pt_2
soluzione che non è in contrasto coi requisiti del capitolato, non essendo richiesto un software con architettura web nativa”; infine, ha comunicato formalmente ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Asp e chiesto un incontro al fine di evitare un contenzioso.
Nell'incontro tra le parti tenuto l'8.5.2018 il rappresentante di ribadito che il Pt_2
prodotto offerto è conforme al capitolato, si è comunque dichiarato disponibile a fornire l'upgrade al nuovo prodotto HTML5 non appena disponibile;
in alternativa ha proposto la risoluzione contrattuale come da comunicazione del 12.4.2018 rinunciando ad azioni legali per il risarcimento. Con pec del 14.5.2018 ha quindi Pt_2 chiesto di poter avviare la fornitura e, in subordine, invitato l'azienda a procedere al recesso dal contratto, con liquidazione dell'indennizzo dovuto. Contr Con delibera del 19 giugno 2018 l' ha quindi dichiarato risolto il contratto di fornitura, per inadempimento dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n.
163/2006, rappresentando, al contempo, che le proposte formulate da Pt_2 nell'incontro dell'8.5.2018 non potevano essere accolte, in quanto: -) l'upgrade al nuovo prodotto HTML5 non è ancora disponibile pertanto la proposta è aleatoria;
-) la fornitura di un upgrade ad un nuovo prodotto HTML5 del software modifica l'offerta di gara;
-) la fornitura di un prodotto diverso da quanto offerto viola in modo palese il principio di par condicio tra i concorrenti;
-) la risoluzione contrattuale proposta con rinuncia all'azione legale da parte della ditta non può essere accolta in quanto il mancato avvio della fornitura non è riconducibile ad inadempienza Contr dell' bensì all'accertata non conformità del prodotto che la ditta intende fornire.
Indi, ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria stipulata.
3.) Così ricostruita, in fatto, la vicenda, passando all'esame delle ragioni della impugnazione, il primo motivo è infondato.
Valga infatti evidenziare che - a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni prospettate a suo fondamento - l'inadempimento del contratto di fornitura è stato
8 accertato e contestato dall'azienda successivamente all'aggiudicazione dell'offerta di gara e alla stipula del relativo contratto, ossia durante la fase della sua esecuzione, allorquando sono emersi elementi, concernenti la cd. architettura di sistema, che, a dire dell'azienda, l'hanno indotta a ritenere la non conformità della fornitura (il software Pathos da installare) al capitolato tecnico e quindi al contratto, sicchè (come pur ripetutamente sostenuto dalla stessa nelle comunicazioni antecedenti alla Pt_2 risoluzione) non era possibile provvedere ad una revoca dell'aggiudicazione, ma solo alla risoluzione per inadempimento del contratto, già in essere. Cont Detto in altri termini, l' non ha inteso (come pur avrebbe potuto fare, ma facendosi carico delle relative conseguenze) modificare le caratteristiche, esplicitate nel capitolato tecnico, della fornitura richiesta (i cd. desiderata), sicchè ove in realtà il software Pathos sia - come pur assume l'appellante - oggettivamente conforme al capitolato tecnico e/o comunque al contratto, non è di revoca dell'aggiudicazione che può legittimamente discutersi, ma di insussistenza dei presupposti (l'inadempimento) della dichiarata risoluzione.
D'altra parte, deve pure evidenziarsi che l'esecuzione del contratto di fornitura di che trattasi non coincide (né si esaurisce) con la sola istallazione del software, essendo, appunto, necessaria una fase preparatoria dell'installazione - in primis la trasmissione e l'esame delle informazioni tecniche dei sistemi in uso all'azienda - che, nel caso in esame, per quanto evidenziato in premessa, indubbiamente ha già avuto inizio.
4.) Il secondo motivo è pure infondato.
La lettera contratto del 31.3.2017, accettata il 10.4.2017 da concerne la Parte_2 fornitura “avente le caratteristiche, i componenti e gli accessori di cui all'offerta presentata in sede di gara ed aggiudicata” con deliberazione del 15.12.2016.
Le caratteristiche della fornitura oggetto del contratto stipulato dalle parti non possono pertanto che coincidere con quelle indicate nel capitolato tecnico di gara, le cui previsioni concorrono, reciprocamente collegate ed interferenti, alla formazione del complessivo regolamento contrattuale, soggiacendo tutte, con pari e reciproca rilevanza, ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
9 5.) Occorre a questo punto procedere all'esame del terzo motivo di impugnazione, concernente la conformità o meno al capitolato tecnico dell'applicativo Pathos, oggetto di contestazione.
Il punto 0.4 del capitolato tecnico esplicita che “Il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità cloud presso la server farm aziendale dell' descritta al punto “hardware e software di base CP_2 disponibile per la fornitura in oggetto”. A livello di client dovrà essere garantita la compatibilità esclusivamente con Internet Explorer e/o Mozilla Firefox e non deve essere necessario installare sui client alcun software aggiuntivo ad eccezione di eventuali plug-in di ambiente come Adobe Air o Java indicando, in tutti i casi, la versione minima richiesta garantendo che il software risulti compatibile ad ogni versione successiva”.
A sua volta il punto n.
3.4 del capitolato rubricato “hardware e software di base disponibile per la fornitura in oggetto” (espressamente richiamato dal precedente punto 04), citato dal tribunale a sostegno della decisione di rigetto della domanda in esame, indica “le infrastrutture virtuali HYPER-V” presenti presso la sede del servizio informatico dell'azienda, tra le quali la “infrastruttura HYPER-V dedicata agli
Application Server”, precisando che “è possibile installare gli Application Server necessari e più idonei a supportare il sistema offerto. Ad eccezione delle licenze del
Sistema Operativo Windows 2008 o Windows 2012 che rimangono a carico dell' sono a totale carico dell'aggiudicatario sia in termini di licenze che di CP_2
installazione configurazione e manutenzione gli Application Server aggiuntivi e quanto necessario a gestire l'ambiente proposto (driver, certificati, add-one, plugin, software server di supporto)”. Cont Ora, ha evidenziato il ctu del tribunale che “erroneamente ( fa differenza tra applicativi web-based e applicativi client - server. In realtà un applicativo web rientra tra le architetture client-server” ossia “un'architettura che è costituita da due moduli integrati ma distinti, residenti su calcolatori diversi”: il “computer client” e il
“computer server”; questa, - precisa il ctu - è una semplice architettura a due livelli, ma nella realtà si possono interporre altri livelli;
ed è ciò che accade col prodotto
10 Pathox il quale, per funzionare al meglio, necessita di un middleware di tipo terminal server in connessione remota, Citrix Netscaler, per emulare l'accesso via web;
ciò nondimeno, secondo il ctu, il programma, Citrix Receiver, che occorre installare sul client (solo una volta al primo accesso), per il corretto funzionamento dell'applicativo
Pathox “può essere considerato un plug-in e quindi compatibile a quanto indicato nel bando” e che il prodotto in questione è comunque “un sistema di virtualizzazione server web based”; per escludere tale complessa architettura, si sarebbe dovuto però specificare nel bando la necessità di un'architettura basata su una “web application server” (es. Microsoft Internet Information Services, Oracle Server, etc...) che fornisce, lato client, un'applicazione accessibile via web per mezzo di un network e di un browser.
Il ctu del tribunale ha quindi concluso che il prodotto fornito da sfrutta Parte_2 un'architettura di sistema qualificabile come “web based”, unicamente richiedente l'installazione sul client di un plug-in ammesso dal capitolato tecnico e tale, perciò, da soddisfare una delle possibili interpretazioni dei requisiti tecnici di bando.
Andando in senso contrario alle conclusioni del proprio ctu il primo giudice ha tuttavia evidenziato che le caratteristiche delle infrastrutture virtuali presenti presso la server farm dell'azienda, nel quale andava installato, in modalità cloud, il software oggetto di fornitura, quali rappresentate al punto 3.4 del capitolato, esplicitano l'opzione per un'architettura web based del tipo “web application server”; sicchè a tale opzione avrebbe dovuto conformare la propria fornitura, a salvaguardia Parte_2 dell'interesse negoziale della stazione appaltante;
ha quindi concluso che la fornitura Cont è difforme dal prodotto richiesto dall' a termini del richiamato bando di gara.
5.1) Le questioni poste dalla sentenza appellata hanno reso necessario, a giudizio della Corte, disporre nuova consulenza tecnica, al fine di accertare “la compatibilità
o meno del software Pathox alle specifiche tecniche del bando, alla luce - oltre che del punto 0.4 del capitolato tecnico (“tecnologia presentation”) - anche del punto 3.4
(espressamente richiamato dal precedente punto 04) ed in particolare se effettivamente il punto 3.4, rubricato “hardware e software di base disponibile per la fornitura in oggetto”, citato dal tribunale a sostegno della decisione di rigetto della
11 domanda, abbia esplicitato l'opzione per un'architettura web based del tipo web application server, ovvero abbia “forte incidenza sulle funzionalità e sul sistema informatico esistente all perché va in contrasto con altre applicazioni già CP_2
esistenti che utilizzano tecnologie basate su web application server”, come sostenuto dal tribunale”.
Le risultanze della nuova consulenza tecnica d'ufficio depongono senz'altro a favore delle ragioni dell'appellante.
Il ctu, infatti, dopo attenta analisi degli atti (avendo condivisibilmente esclusa l'utilità di verifiche dirette su infrastrutture difformi da quelle presenti all'epoca) e delle osservazioni delle parti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-) è possibile affermare che il punto 0.4 del bando richiedeva che il software fornito fosse esclusivamente web based, che fosse installato in modalità cloud presso la server farm aziendale dell' che, come illustrato al punto 3.4 del bando, CP_2 all'epoca dei fatti era costituita da più infrastrutture virtuali basate sul sistema Hyper-
V, dedicate sia ad ospitare application server che server-DB;
-) tale richiesta, formulata senza precisare ulteriormente la natura dei protocolli di comunicazione o più stringenti caratteristiche implementative, può riassumersi così: il software Pathox deve essere utilizzabile esclusivamente attraverso un browser e pertanto il suo utilizzo deve essere svincolato da installazioni nelle workstation dalle quali viene utilizzato, a meno di eventuali plugin di ambiente, previsti dal bando;
-) il sistema proposto da come verificato dal perito nel corso della Pt_2 Per_1 dimostrazione dell'1 ottobre 2019, presentava tali caratteristiche.
-) non è possibile affermare inequivocabilmente, sulla base dei pochi elementi disponibili, che l'architettura web based su cui è basato il sistema Pathox sia del tipo web application server (almeno non nativamente), però è pur vero, come già affermato, che nel bando ciò non era esplicitamente richiesto;
-) in merito alla paventata incompatibilità dell'architettura sottesa a Pathox rispetto ad altri sistemi dispiegati in altri ambienti virtualizzati presenti nella server farm Contr dell' di si può affermare che rispetto ad esso la commissione tecnica non CP_2
12 ha sollevato alcuna obiezione, e pertanto si deve assumere che non sia stato rilevato alcun problema di interoperabilità;
-) poiché è caratteristica precipua dei server virtualizzati (come quelli che costituirebbero la server farm dell' il fatto che idealmente sistemi CP_2 eterogenei convivano all'interno della medesima infrastruttura fisica in ambienti isolati, predisposti per garantirne il funzionamento senza interferenze con quanto viene eseguito nell'hardware host4 le preoccupazioni manifestate circa la paventata forte incidenza sulle funzionalità e sul sistema informatico dell' non CP_2
fossero giustificate.
In buona sostanza il ctu nominato in questo grado concorda col consulente di primo grado nel senso che il bando di gara - la cui genericità ha dato spazio, come rileva l'ing. , a “interpretazioni soggettive” - non autorizza a sostenere che la Per_1
fornitura dovesse essere “basata su un web application server”.
Precisa, infatti, il ctu che “di queste specifiche caratteristiche implementative, però, non vi è traccia nei documenti di gara”.
Sicchè - ferma la compatibilità del software Pathox alle caratteristiche della fornitura indicate al punto 0.4 del bando di gara - trova altresì smentita l'assunto del tribunale secondo cui il punto 3.4 del capitolato sottintendesse necessariamente un'architettura web based del tipo “web application server”.
Va pertanto escluso l'inadempimento, da parte dell'odierna appellante, posto a fondamento della dichiarata risoluzione, restando assorbito l'esame del quarto motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, va pertanto dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018 e condannata l'azienda a dare esecuzione al contratto
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi della vigenti tabelle
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza:
13 dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 10.4.2017, per la fornitura triennale dei moduli software integrativi del sistema informatico dell' destinati all'unità operativa di anatomia Controparte_1
patologica, disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018; per l'effetto, condanna l a dare esecuzione al contratto;
CP_1
Contr condanna l' di al pagamento in favore di delle spese del CP_2 Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida in €.14.103,00 quanto al primo grado,
€.14.317,00, quanto al grado di appello oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 790/2020 R.G. promossa da
(p.iva: Parte_1
) in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura speciale su foglio separato in atti, dagli avv.ti Elena Gazzola e Fabrizio
Belfiore, presso le cui caselle di posta elettronica certificata è domiciliata;
appellante contro
(p.iva: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone, domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Massimo
Vallone; appellata
All'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13.3.2020, il Tribunale di Ragusa ha rigettato il ricorso col quale ha lamentato l'illegittimità della risoluzione Parte_2
del contratto di appalto del 10.4.2017 per la fornitura triennale dei moduli software integrativi del sistema informatico dell' Controparte_1 destinati all'unità operativa di anatomia patologica, disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018, assumendo: a) l'insussistenza del necessario presupposto dell'inizio dell'esecuzione; b) l'insussistenza, comunque, dell'inadempimento, per essere la fornitura conforme al contratto e alle specifiche tecniche di cui al bando di gara;
c) in subordine, l'insussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento e, per l'effetto, chiesto “dichiarare ancora in essere il contratto di appalto fra le parti, con condanna della resistente ad accettare la fornitura”.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
-) a tenore del punto 5.0.4 del capitolato speciale accluso al disciplinare di gara, “il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità Cloud presso la server farm aziendale dell' (...). A livello CP_2
di client dovrà essere garantita la compatibilità esclusivamente con Internet Explorer
e/o Mozilla Firefox e non deve essere necessario installare sui client alcun software aggiuntivo ad eccezione di eventuali plug-in di ambiente come Adobe Air o Java (...)”;
-) il ctu ha concluso che il prodotto fornito da sfrutta un'architettura di Parte_2 sistema qualificabile come “web based”, unicamente richiedente l'installazione sul client di un plug-in ammesso dal capitolato tecnico e tale, perciò, da soddisfare una delle possibili interpretazioni dei requisiti tecnici di bando;
il ctu ha quindi inferito la genericità del bando in parte qua, sul rilievo che “oltre ad indicare web-based si doveva specificare anche l'architettura che sta dietro (web application server, terminal server, etc.)”;
-) nondimeno il punto 3.4 del capitolato, richiamato nelle specifiche tecniche, nel descrivere gli “hardware e software di base disponibili per la fornitura in oggetto” - Cont presso l' - ha esplicitato l'opzione per un'architettura web based del tipo web application server;
2 -) a tale opzione secondo interpretazione di buona fede ex art. 1362 c.c., Parte_2 avrebbe dovuto conformare la propria fornitura, a salvaguardia dell'interesse negoziale della stazione appaltante, nella specie pregiudicato dal prodotto web based in concreto offerto dalla ricorrente, a cagione della “forte incidenza sulle funzionalità
e sul sistema informatico esistente all'A.S.P. perché va in contrasto con altre applicazioni già esistenti che utilizzano tecnologie basate su web application server.
Infatti Pathox richiede un'infrastruttura hardware e software (Gateway, Server
Citrix, licenze RDP etc.) differenti da altri sistemi web-based”;
-) non può riconoscersi significativa rilevanza in contrario - in difetto di indicazioni sull'architettura del sistema in seno all'offerta e all'acclusa documentazione, sulla quale si esercitano in via prioritaria le valutazioni comparative propedeutiche e funzionali all'aggiudicazione della gara e il controllo delle imprese concorrenti - la circostanza che l'antecedente presentazione dimostrativa (cd. demo) somministrasse elementi dai quali potere inferire la tipologia dell'architettura web based sottesa al prodotto Pathox; Cont
-) essendo quest'ultimo difforme dal prodotto richiesto dall' a termini del richiamato bando di gara, deve perciò ritenersi il grave inadempimento della società aggiudicataria e il legittimo esercizio da parte della stazione appaltante - avuto anche riguardo alla doverosa tutela della par condicio di tutte le imprese partecipanti alla gara - del diritto potestativo di risoluzione del contratto in autotutela riconosciutole dall'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma primo, d.lgs. n. 50/2016, essendo stata bandita la procedura di che trattasi con delibera del 19.11.2015;
-) spese secondo soccombenza.
Avverso detta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ha proposto appello la soccombente con atto di citazione notificato il 5 giugno Parte_3
2020, cui ha resistito l'appellata . Controparte_1
Espletata nuova ctu, la causa è stata posta in decisione. Compiuti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sulla propria “domanda preliminare”, diretta ad accertare l'utilizzo strumentale e distorto dell'istituto della risoluzione contrattuale, in quanto, nel caso di specie, l'esecuzione del contratto di appalto non ha mai avuto inizio;
sicchè l'azienda avrebbe, semmai, potuto procedere attraverso un atto di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (come in effetti aveva disposto in sede di avvio del procedimento), ma riconoscendole l'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies l. 241 del 1990, o, viceversa, attraverso il recesso dal contratto ex art. 134 d.lgs. n. 163/2006, ma riconoscendole il prezzo dei lavori già eseguiti ed il 10% dell'importo delle opere non eseguite.
In ogni caso - ove intesa in termini di statuizione implicita - l'ordinanza appellata
è sul punto erronea, avendo il giudice confuso l'istituto della risoluzione contrattuale ex art. 136 d.lgs. 163/2006 con il diverso istituto del recesso unilaterale dal contratto di appalto regolato dall'art. 134 stesso d.lgs.
Con il secondo motivo, la società appellante censura l'ordinanza nella parte in cui ha respinto la sua “domanda principale di merito”, ossia diretta all'accertamento della conformità al contratto del prodotto oggetto di fornitura. Assume l'errata applicazione dell'art. 1362 c.c., in quanto il giudice, nel ritenere la fornitura difforme da quella Cont richiesta dall' ha erroneamente riferito l'interpretazione della volontà dei contraenti, non già alla lettera-contratto del 31.3.2017, bensì al bando di gara (delibera del 15.12.2016), o più precisamente al capitolato, ossia al punto 3.4; ignorando completamente il fatto che l'interpretazione dell'art. 1362 c.c. è preclusa in un contratto a contenuto obbligato, in cui non vi è alcuna clausola di dubbia interpretazione a fronte della quale “indagare quale sia stata la volontà comune dei contraenti” e che, nell'ambito delle procedure d'appalto pubblico, l'interpretazione ex art. 1362 c.c. (applicata peraltro per relationem dalla giurisprudenza amministrativa), rimane circoscritta agli atti di gara prodromici alla formazione del contratto, e sempre nel senso di garantire il favor partecipationis.
4 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha respinto la propria “domanda subordinata di merito”, diretta ad accertare la conformità del prodotto offerto allo stesso bando di gara. Deduce che il capitolato, al punto 3.4, ha indicato unicamente ed inequivocabilmente le “infrastrutture” sulle quali sarebbe stato possibile installare gli “application server aggiuntivi”, necessari a gestire i software;
ma neppure in questa parte del capitolato viene richiesto che l'applicazione sia del tipo “Web Application Server”; ciò costituisce inequivocabile conferma del fatto che il capitolato non ha affatto specificato (perché non intendeva farlo o perché lo ha omesso) che l'architettura che sta dietro al software offerto dovesse essere del tipo Web Application Server e non semplicemente un sistema Web based con installazione di un Application Server sulle infrastrutture esistenti, per come confermato anche dallo stesso consulente del tribunale.
In più il tribunale erroneamente liquida come irrilevante la circostanza che, come dimostrato a pagina 16 della perizia, in fase di demo fosse rilevabile il fatto che i client dovessero scaricare il plugin Citrix.
Col quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla propria “domanda ulteriormente subordinata”, di accertamento della non gravità dell'inadempimento. Ciò nonostante che dalle risultanze stesse della ctu si evinca chiaramente, come, comunque, la pretesa diversa architettura di Pathox, rispetto a quella desiderata dalla stazione appaltante, non avrebbe creato alcun maggior costo all'azienda, né alcuna complicazione di utilizzo agli utenti, i quali dovevano solamente scaricare un plug-in.
Inoltre, la scelta dello strumento della risoluzione contrattuale senza prendere in considerazione la soluzione proposta da - che si era impegnata a mettere a punto Pt_2
ed installare successivamente un upgrading ad un software Pathox Web nativo senza alcun costo per l'azienda, per come pacifico - palesa la mancanza di lealtà nel rapporto Contr contrattuale da parte dell' medesima: fattore, questo, ritenuto dalla giurisprudenza come di per sé è incompatibile con il concetto stesso di gravità dell'inadempimento.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, il collegio evidenzia, in fatto, quanto segue.
5 Contr Come emerge dalla premessa della delibera dell' del 19.6.2018 di risoluzione del contratto in esame, nonché dalla documentazione in atti, con delibera del
19.11.2015 l'azienda ha indetto la procedura di evidenza pubblica riguardante la fornitura di che trattasi. Con delibera del 15.12.2016 ha quindi aggiudicato il lotto n.
2, avente ad oggetto il software gestionale per l'anatomia patologica, a Parte_2
Con lettera-contratto del 31 marzo 2017, accettata dall'aggiudicataria il 10.4.2017,
è stato stipulato tra le parti il relativo contratto.
Con email del 10.5.2017 il dirigente analista del CED aziendale ha chiesto alla società aggiudicataria di essere contattato per dare avvio alla fornitura;
con email Pt_2
11.5.2017 e 26.5.2017 ha richiesto all'azienda le informazioni tecniche necessarie al fine di procedere all'installazione del software oggetto di fornitura;
il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con email del 29.5.2017, ha fornito le informazioni richieste;
con email di pari data la società ha richiesto informazioni tecniche riguardo all'architettura informatica interna all'azienda; lo stesso DEC con email del 31.5.2017 ha sollevato dubbi sull'architettura del software, chiedendo alla il motivo per cui si rendeva necessaria la disponibilità presso la struttura Pt_2
ospedaliera dei Terminal server RDSH e Terminal server Citrix ai fini del collegamento dei client remoti e delle applicazioni server;
con email del 9.6.2017 Pt_2 forniva all'azienda i dettagli riguardo ai server richiesti, specificando che “il server
RDP si rende necessario in quanto, come da allegato, Citrix si avvale dei protocolli Cont RDP di er far funzionare il suo protocollo HDX”, allegando il relativo schema di impianto. Cont Con nota del 26.10.2017 l' ha comunicato a che il nuovo direttore Pt_2 dell'esecuzione del contratto aveva evidenziato che “il sistema risulta necessitare di licenze e sistemi aggiuntivi tipicamente di tipo terminal server per il collegamento di client remoto ad applicazioni server e non web con uso esclusivamente di browser, in difformità al capitolato tecnico”, dando termine all'aggiudicataria per relazionare sul punto.
Con pec del 30.10.2017 ha riscontrato la suddetta contestazione, dichiarando: Pt_2
-) che il software applicativo Pathox proposto è compatibile con quanto richiesto;
6 infatti è fruibile su rete internet/intranet tramite qualunque tipo di browser;
è installabile in modalità cloud presso la server farm aziendale;
richiede unicamente l'installazione di un plug-in di ambiente sulle workstation così come previsto dal capitolato di gara;
è stato ritenuto idoneo e conforme dalla vostra commissione già in fase di demo;
-) che le proprie precedenti comunicazioni riguardo l'architettura di sistema dovevano ritenersi superate, in quanto sostituite dalle seguenti:
1. un application server virtuale;
2. un server Citrix virtuale (licenza d'uso Citrix a nostro carico);
3. un Netscaler in modalità Reverse-Proxy (di nostra fornitura);
4. un server
DB; -) che l'architettura così proposta è compatibile con quanto descritto al punto 3.4
“hardware e software disponibile per la fornitura in oggetto”, a pag. 7 del capitolato Contr tecnico e non comporta ulteriori costi e complessità sistemistiche a carico di
Con mail dell'8.11.2017 il DEC ha chiesto a aggiori dettagli sull'architettura Pt_2 di sistema da installare e di fornire un link da utilizzare tramite browser per l'accesso ad un ambiente di test;
indi, ricevuto il link di collegamento ed effettuato il test, il
DEC, con nota del 7.12.2017, ha relazionato l'azienda concludendo che il sistema che la ditta intende installare è di tipo client server e non web based come richiesto.
Con pec del 4.1.2018 l'azienda ha comunicato alla società l'avvio della procedura di revoca dell'aggiudicazione della fornitura;
detta nota è stata contestata da con Pt_2 email del 9.1.2018, nella quale si è rappresentata l'impossibilità della revoca, avendo già le parti provveduto alla stipula del contratto, insistendo per l'installazione ed il collaudo del sistema.
L'azienda ha quindi riconvocato la commissione tecnica, la quale, con verbale del
26.3.2018, ha ritenuto che, in fase di avvio della fornitura, ossia dall'esame del carteggio intercorso successivamente alla stipula del contratto, si era rilevata la reale natura del software Pathox offerto, necessitando di interporre un middleware,
[...]
per emulare l'accesso via web e quindi di infrastruttura hardware, sistemi CP_4
operativi e software aggiuntivi, con aumento di complessità e costi. Cont A seguito di nuova contestazione di con pec del 12.4.18 ha rappresentato Pt_2 che nel capitolato tecnico veniva testualmente richiesto “il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità cloud presso la
7 server farm aziendale”; ha, altresì, precisato che “questo risultato è ottenibile sia con un'architettura software web nativa (ad esempio HTML5), sia tramite l'utilizzo di tecnologie che rendono la presentation web based. ha optato per questa seconda Pt_2
soluzione che non è in contrasto coi requisiti del capitolato, non essendo richiesto un software con architettura web nativa”; infine, ha comunicato formalmente ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Asp e chiesto un incontro al fine di evitare un contenzioso.
Nell'incontro tra le parti tenuto l'8.5.2018 il rappresentante di ribadito che il Pt_2
prodotto offerto è conforme al capitolato, si è comunque dichiarato disponibile a fornire l'upgrade al nuovo prodotto HTML5 non appena disponibile;
in alternativa ha proposto la risoluzione contrattuale come da comunicazione del 12.4.2018 rinunciando ad azioni legali per il risarcimento. Con pec del 14.5.2018 ha quindi Pt_2 chiesto di poter avviare la fornitura e, in subordine, invitato l'azienda a procedere al recesso dal contratto, con liquidazione dell'indennizzo dovuto. Contr Con delibera del 19 giugno 2018 l' ha quindi dichiarato risolto il contratto di fornitura, per inadempimento dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n.
163/2006, rappresentando, al contempo, che le proposte formulate da Pt_2 nell'incontro dell'8.5.2018 non potevano essere accolte, in quanto: -) l'upgrade al nuovo prodotto HTML5 non è ancora disponibile pertanto la proposta è aleatoria;
-) la fornitura di un upgrade ad un nuovo prodotto HTML5 del software modifica l'offerta di gara;
-) la fornitura di un prodotto diverso da quanto offerto viola in modo palese il principio di par condicio tra i concorrenti;
-) la risoluzione contrattuale proposta con rinuncia all'azione legale da parte della ditta non può essere accolta in quanto il mancato avvio della fornitura non è riconducibile ad inadempienza Contr dell' bensì all'accertata non conformità del prodotto che la ditta intende fornire.
Indi, ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria stipulata.
3.) Così ricostruita, in fatto, la vicenda, passando all'esame delle ragioni della impugnazione, il primo motivo è infondato.
Valga infatti evidenziare che - a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni prospettate a suo fondamento - l'inadempimento del contratto di fornitura è stato
8 accertato e contestato dall'azienda successivamente all'aggiudicazione dell'offerta di gara e alla stipula del relativo contratto, ossia durante la fase della sua esecuzione, allorquando sono emersi elementi, concernenti la cd. architettura di sistema, che, a dire dell'azienda, l'hanno indotta a ritenere la non conformità della fornitura (il software Pathos da installare) al capitolato tecnico e quindi al contratto, sicchè (come pur ripetutamente sostenuto dalla stessa nelle comunicazioni antecedenti alla Pt_2 risoluzione) non era possibile provvedere ad una revoca dell'aggiudicazione, ma solo alla risoluzione per inadempimento del contratto, già in essere. Cont Detto in altri termini, l' non ha inteso (come pur avrebbe potuto fare, ma facendosi carico delle relative conseguenze) modificare le caratteristiche, esplicitate nel capitolato tecnico, della fornitura richiesta (i cd. desiderata), sicchè ove in realtà il software Pathos sia - come pur assume l'appellante - oggettivamente conforme al capitolato tecnico e/o comunque al contratto, non è di revoca dell'aggiudicazione che può legittimamente discutersi, ma di insussistenza dei presupposti (l'inadempimento) della dichiarata risoluzione.
D'altra parte, deve pure evidenziarsi che l'esecuzione del contratto di fornitura di che trattasi non coincide (né si esaurisce) con la sola istallazione del software, essendo, appunto, necessaria una fase preparatoria dell'installazione - in primis la trasmissione e l'esame delle informazioni tecniche dei sistemi in uso all'azienda - che, nel caso in esame, per quanto evidenziato in premessa, indubbiamente ha già avuto inizio.
4.) Il secondo motivo è pure infondato.
La lettera contratto del 31.3.2017, accettata il 10.4.2017 da concerne la Parte_2 fornitura “avente le caratteristiche, i componenti e gli accessori di cui all'offerta presentata in sede di gara ed aggiudicata” con deliberazione del 15.12.2016.
Le caratteristiche della fornitura oggetto del contratto stipulato dalle parti non possono pertanto che coincidere con quelle indicate nel capitolato tecnico di gara, le cui previsioni concorrono, reciprocamente collegate ed interferenti, alla formazione del complessivo regolamento contrattuale, soggiacendo tutte, con pari e reciproca rilevanza, ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
9 5.) Occorre a questo punto procedere all'esame del terzo motivo di impugnazione, concernente la conformità o meno al capitolato tecnico dell'applicativo Pathos, oggetto di contestazione.
Il punto 0.4 del capitolato tecnico esplicita che “Il software proposto dovrà essere esclusivamente web based e dovrà essere installato in modalità cloud presso la server farm aziendale dell' descritta al punto “hardware e software di base CP_2 disponibile per la fornitura in oggetto”. A livello di client dovrà essere garantita la compatibilità esclusivamente con Internet Explorer e/o Mozilla Firefox e non deve essere necessario installare sui client alcun software aggiuntivo ad eccezione di eventuali plug-in di ambiente come Adobe Air o Java indicando, in tutti i casi, la versione minima richiesta garantendo che il software risulti compatibile ad ogni versione successiva”.
A sua volta il punto n.
3.4 del capitolato rubricato “hardware e software di base disponibile per la fornitura in oggetto” (espressamente richiamato dal precedente punto 04), citato dal tribunale a sostegno della decisione di rigetto della domanda in esame, indica “le infrastrutture virtuali HYPER-V” presenti presso la sede del servizio informatico dell'azienda, tra le quali la “infrastruttura HYPER-V dedicata agli
Application Server”, precisando che “è possibile installare gli Application Server necessari e più idonei a supportare il sistema offerto. Ad eccezione delle licenze del
Sistema Operativo Windows 2008 o Windows 2012 che rimangono a carico dell' sono a totale carico dell'aggiudicatario sia in termini di licenze che di CP_2
installazione configurazione e manutenzione gli Application Server aggiuntivi e quanto necessario a gestire l'ambiente proposto (driver, certificati, add-one, plugin, software server di supporto)”. Cont Ora, ha evidenziato il ctu del tribunale che “erroneamente ( fa differenza tra applicativi web-based e applicativi client - server. In realtà un applicativo web rientra tra le architetture client-server” ossia “un'architettura che è costituita da due moduli integrati ma distinti, residenti su calcolatori diversi”: il “computer client” e il
“computer server”; questa, - precisa il ctu - è una semplice architettura a due livelli, ma nella realtà si possono interporre altri livelli;
ed è ciò che accade col prodotto
10 Pathox il quale, per funzionare al meglio, necessita di un middleware di tipo terminal server in connessione remota, Citrix Netscaler, per emulare l'accesso via web;
ciò nondimeno, secondo il ctu, il programma, Citrix Receiver, che occorre installare sul client (solo una volta al primo accesso), per il corretto funzionamento dell'applicativo
Pathox “può essere considerato un plug-in e quindi compatibile a quanto indicato nel bando” e che il prodotto in questione è comunque “un sistema di virtualizzazione server web based”; per escludere tale complessa architettura, si sarebbe dovuto però specificare nel bando la necessità di un'architettura basata su una “web application server” (es. Microsoft Internet Information Services, Oracle Server, etc...) che fornisce, lato client, un'applicazione accessibile via web per mezzo di un network e di un browser.
Il ctu del tribunale ha quindi concluso che il prodotto fornito da sfrutta Parte_2 un'architettura di sistema qualificabile come “web based”, unicamente richiedente l'installazione sul client di un plug-in ammesso dal capitolato tecnico e tale, perciò, da soddisfare una delle possibili interpretazioni dei requisiti tecnici di bando.
Andando in senso contrario alle conclusioni del proprio ctu il primo giudice ha tuttavia evidenziato che le caratteristiche delle infrastrutture virtuali presenti presso la server farm dell'azienda, nel quale andava installato, in modalità cloud, il software oggetto di fornitura, quali rappresentate al punto 3.4 del capitolato, esplicitano l'opzione per un'architettura web based del tipo “web application server”; sicchè a tale opzione avrebbe dovuto conformare la propria fornitura, a salvaguardia Parte_2 dell'interesse negoziale della stazione appaltante;
ha quindi concluso che la fornitura Cont è difforme dal prodotto richiesto dall' a termini del richiamato bando di gara.
5.1) Le questioni poste dalla sentenza appellata hanno reso necessario, a giudizio della Corte, disporre nuova consulenza tecnica, al fine di accertare “la compatibilità
o meno del software Pathox alle specifiche tecniche del bando, alla luce - oltre che del punto 0.4 del capitolato tecnico (“tecnologia presentation”) - anche del punto 3.4
(espressamente richiamato dal precedente punto 04) ed in particolare se effettivamente il punto 3.4, rubricato “hardware e software di base disponibile per la fornitura in oggetto”, citato dal tribunale a sostegno della decisione di rigetto della
11 domanda, abbia esplicitato l'opzione per un'architettura web based del tipo web application server, ovvero abbia “forte incidenza sulle funzionalità e sul sistema informatico esistente all perché va in contrasto con altre applicazioni già CP_2
esistenti che utilizzano tecnologie basate su web application server”, come sostenuto dal tribunale”.
Le risultanze della nuova consulenza tecnica d'ufficio depongono senz'altro a favore delle ragioni dell'appellante.
Il ctu, infatti, dopo attenta analisi degli atti (avendo condivisibilmente esclusa l'utilità di verifiche dirette su infrastrutture difformi da quelle presenti all'epoca) e delle osservazioni delle parti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-) è possibile affermare che il punto 0.4 del bando richiedeva che il software fornito fosse esclusivamente web based, che fosse installato in modalità cloud presso la server farm aziendale dell' che, come illustrato al punto 3.4 del bando, CP_2 all'epoca dei fatti era costituita da più infrastrutture virtuali basate sul sistema Hyper-
V, dedicate sia ad ospitare application server che server-DB;
-) tale richiesta, formulata senza precisare ulteriormente la natura dei protocolli di comunicazione o più stringenti caratteristiche implementative, può riassumersi così: il software Pathox deve essere utilizzabile esclusivamente attraverso un browser e pertanto il suo utilizzo deve essere svincolato da installazioni nelle workstation dalle quali viene utilizzato, a meno di eventuali plugin di ambiente, previsti dal bando;
-) il sistema proposto da come verificato dal perito nel corso della Pt_2 Per_1 dimostrazione dell'1 ottobre 2019, presentava tali caratteristiche.
-) non è possibile affermare inequivocabilmente, sulla base dei pochi elementi disponibili, che l'architettura web based su cui è basato il sistema Pathox sia del tipo web application server (almeno non nativamente), però è pur vero, come già affermato, che nel bando ciò non era esplicitamente richiesto;
-) in merito alla paventata incompatibilità dell'architettura sottesa a Pathox rispetto ad altri sistemi dispiegati in altri ambienti virtualizzati presenti nella server farm Contr dell' di si può affermare che rispetto ad esso la commissione tecnica non CP_2
12 ha sollevato alcuna obiezione, e pertanto si deve assumere che non sia stato rilevato alcun problema di interoperabilità;
-) poiché è caratteristica precipua dei server virtualizzati (come quelli che costituirebbero la server farm dell' il fatto che idealmente sistemi CP_2 eterogenei convivano all'interno della medesima infrastruttura fisica in ambienti isolati, predisposti per garantirne il funzionamento senza interferenze con quanto viene eseguito nell'hardware host4 le preoccupazioni manifestate circa la paventata forte incidenza sulle funzionalità e sul sistema informatico dell' non CP_2
fossero giustificate.
In buona sostanza il ctu nominato in questo grado concorda col consulente di primo grado nel senso che il bando di gara - la cui genericità ha dato spazio, come rileva l'ing. , a “interpretazioni soggettive” - non autorizza a sostenere che la Per_1
fornitura dovesse essere “basata su un web application server”.
Precisa, infatti, il ctu che “di queste specifiche caratteristiche implementative, però, non vi è traccia nei documenti di gara”.
Sicchè - ferma la compatibilità del software Pathox alle caratteristiche della fornitura indicate al punto 0.4 del bando di gara - trova altresì smentita l'assunto del tribunale secondo cui il punto 3.4 del capitolato sottintendesse necessariamente un'architettura web based del tipo “web application server”.
Va pertanto escluso l'inadempimento, da parte dell'odierna appellante, posto a fondamento della dichiarata risoluzione, restando assorbito l'esame del quarto motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, va pertanto dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018 e condannata l'azienda a dare esecuzione al contratto
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi della vigenti tabelle
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza:
13 dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 10.4.2017, per la fornitura triennale dei moduli software integrativi del sistema informatico dell' destinati all'unità operativa di anatomia Controparte_1
patologica, disposta dall'azienda con delibera del 19.6.2018; per l'effetto, condanna l a dare esecuzione al contratto;
CP_1
Contr condanna l' di al pagamento in favore di delle spese del CP_2 Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida in €.14.103,00 quanto al primo grado,
€.14.317,00, quanto al grado di appello oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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