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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
RE OR
In persona della Giudice, AR PR, all'esito della udienza del 4.11.2025, svolta con trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 207/2025 promossa da
, difeso dall'avv. Antonella CIOCCA Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente presentava domanda amministrativa per il riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 e dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, con esito negativo, e successivamente adiva il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro con domanda ex art. 445 bis c.p.c..
Il nominato CTU, nell'evidenziare le patologie dalle quali il ricorrente era affetto, individuandole in: ipertensiva disturbo bipolare spondilodiscoartrosi gastroresecato per ulcera peptica>>, escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle richieste prestazioni, argomentando che misura apprezzabile la capacità del Leone di compiere con sufficiente autonomia le azioni elementari del vivere quotidiano, presupposto sanitario per beneficiare dell'indennità di
pagina 1 di 6 accompagnamento e “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 Legge 104/92)>> ritenendo, dunque, il ricorrente soggetto
<<…affetto da un complesso di infermità che non giustifica il riconoscimento del diritto a fruire
dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)>>.
Nella presente sede di merito, il ricorrente chiede l'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Contesta la valutazione del CTU, chiedendone la rinnovazione con nomina di altro consulente, sostenendo che:
- il CTU non avrebbe usato gli strumenti neuropsicometrici che il caso richiedeva, ritenendo, in particolare, che la somministrazione del test MMSE fosse poco adatto allo studio dei pazienti affetti da disturbo bipolare e più congeniale alla valutazione di patologie quali il morbo di Alzheimer;
- il CTU si sarebbe soffermato molto sulla valutazione dell'aspetto cognitivo ossia sullo studio della memoria, afasia, agnosia, aprassia aspetti, ritenuti dal ricorrente estranei al proprio quadro patologico, connotato da comportamentali psichiatrici come evidenziato dal proprio CTP, dott. in Per_1 Per_2 sede di osservazioni all'elaborato peritale;
- il giudizio espresso dal CTU non era condivisibile, in quanto il disturbo bipolare, nel caso di specie, in considerazione del suo carattere intenso e pervasivo, inficiava gravemente lo svolgimento degli atti della vita quotidiana. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, replicando che:
- nel proposto ricorso non erano stati esplicitati specifici motivi di contestazione, riducendosi le deduzioni del ricorrente ad ipotesi di mero dissenso diagnostico;
- il ricorso era inammissibile, in considerazione del fatto che il ricorrente si era limitato a riproporre censure meramente riproduttive del contenuto delle osservazioni all'elaborato peritale già formulate dal CTP in sede di accertamento tecnico preventivo, alle quali il CTU aveva fornito puntuale riscontro, confermando l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione richiesta;
- il CTU, in maniera puntuale, aveva evidenziato nell'elaborato tecnico le ragioni cliniche sottese all'insussistenza delle condizioni sanitarie ritenute dalla legge necessarie per il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni richieste. pagina 2 di 6 Insisteva, pertanto, nel rigetto dell'avverso ricorso.
_____________
1.L'opposizione è infondata.
2.Deve essere in primo luogo rilevato che le censure sollevate dal ricorrente all'elaborato peritale, lungi dall'evidenziare vizi logico – formali che si concretino nella devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, configurano un mero dissenso diagnostico (cfr. Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Parte ricorrente, infatti, contestava le conclusioni del CTU assumendo che la patologia principale di cui era affetto il era la malattia psichiatrica Disturbo Bipolare che, Pt_1 unitamente alle altre patologie, inficerebbe gravemente lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Si ricorda che il CTU, nel proprio elaborato, ricostruiva in maniera puntuale la situazione clinica dell'odierno ricorrente, sostanzialmente confermando il giudizio espresso dalla
Commissione, ossi che il risultava affetto da Lesione focale pancreatica di NDD Pt_1 sindrome metabolica cardiopatia ipertensiva disturbo bipolare spondilodiscoartrosi gastroresecato per ulcera peptica”; il ctu considerava ognuna delle patologie emergenti dalla documentazione sanitaria allegata in atti, valutandone, in maniera circostanziata, l'incidenza sulla capacità di svolgimento delle attività connesse alla vita quotidiana, evidenziando che: relazionale, verosimilmente grazie all'adeguato trattamento farmacologico del disturbo bipolare/disturbo di personalità dal quale risulta affetto il ricorrente. La funzionalità articolare, pur parzialmente compromessa per il concorso funzionale dell'obesità con la patologia artrosica, è tale da permettere al di muoversi autonomamente e di compiere quelle Pt_1 azioni elementari che svolgono ordinariamente i soggetti appartenenti alla medesima fascia di età. La retinopatia diabetica, al momento, non ha ancora determinato una significativa pagina 3 di 6 compromissione del visus e la stessa cardiopatia sclero ipertensiva e valvolare, nonostante
l'oggettivo rilievo clinico, incide in misura modesta sul grado di autonomia personale del ricorrente. A parere dello scrivente, pertanto, il complesso delle minorazioni non è tale da compromettere in misura apprezzabile la capacità del di compiere con sufficiente Pt_1 autonomia le azioni elementari del vivere quotidiano, presupposto sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 Legge 104/92)>>.
Inoltre, osservato che i motivi di opposizione non concernono l'omessa valutazione di documentazione medica ovvero l'omessa valutazione di talune patologie, ma si incentrano sulla ritenuta preponderante incidenza nel quadro clinico del ricorrente del bipolare con prevalenza dei disturbi comportamenti psichiatrici>>, definito “grave”, invero, dal solo CTP, si osserva che il CTU, in sede di risposta alle osservazioni mosse all'elaborato, dava espressamente atto della circostanza che la connotazione di gravità del predetto disturbo non poteva desumersi nelle certificazioni mediche allegate in atti, precisando infatti che tanto i dati anamnestico-clinici che l'obiettività emersa in sede di visita peritale sono sufficienti a escludere la significatività del quadro psichiatrico ai fini del riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Osservava, nello specifico, il ctu (nel rispondere alle osservazioni del ctp, riproposte nella presente sede come motivo di censura) di aver fondato tale valutazione (anche) sulla documentazione sanitaria agli atti, tra cui:
- lettera di dimissione del 25.10.2019: “… Anamnesi di disturbo bipolare in trattamento farmacologico”; - visita psichiatrica del 9.1.2020: “… Diagnosi disturbo bipolare e disturbo di personalità”; - lettera di dimissione in data 1.10.2022: “... Rilievo anamnestico di disturbo bipolare e della personalità”; - certificato specialistico in data 22.1.2024: “… disturbo dell'umore…”; lettera di dimissione in data 19.2.2024: “… Disturbo bipolare e della personalità
…”; - visita chirurgica del 4.6.2024: “… Disturbo bipolare e della personalità …”.
Evidenziava quindi il ctu che “In 5 anni il ricorrente è stato visitato solo nel 2020 da uno psichiatra che ha formulato una diagnosi di “… disturbo bipolare e disturbo di personalità”; tutti gli altri specialisti che hanno avuto in cura il non hanno mai fatto riferimento a Pt_1
“disturbi comportamentali psichiatrici GRAVI”.
pagina 4 di 6 Neppure la certificazione - allegata dal CTP alle proprie osservazioni - resa in data 7/1/2024 dal Dipartimento di Salute Mentale facente capo alla locale Azienda Sanitaria, a firma del dott. attesta la situazione in termini di gravità del disturbo bipolare dell'umore, Per_3
Il CTU concludeva, quindi, che sia i dati anamnestico-clinici che l'obiettività emersa in sede di visita peritale erano sufficienti a escludere la significatività del quadro psichiatrico ai fini del riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, aggiungendo che la diagnosi, effettuata dal solo CTP, documentazione sanitaria allegata che dalla obiettività rilevata in sede di visita peritale, ove era precisato che il LE “… al colloquio appare orientato nei tre parametri e senza evidenti deficit cognitivo-mnesici; il tono dell'umore risulta orientato vero basse polarità”>>.
3. Effettuate tali premesse, si ritiene che l'iter argomentativo e motivazionale seguito dal CTU nel proprio elaborato sia immune da carenze o lacune di sorta - invero, neppure adeguatamente allegate dalla parte ricorrente - e si reputa, pertanto, che lo stesso abbia formulato complete ed esaustive argomentazioni medico legali, sfociate nelle seguenti conclusioni:<< è affetto da un complesso di infermità che non giustifica Parte_1 il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)>>.
Infatti: va ribadito che le censure sollevate rispetto all'elaborato peritale sono strutturate in termini di mero dissenso diagnostico, in quanto non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma esprimono valutazioni differenti rispetto a quelle operate dal CTU circa l'entità e l'incidenza del quadro patologico presentato dall'odierno ricorrente;
non si ravvisa alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica che abbia inciso sulla formulazione di una corretta diagnosi;
emerge che il ctu -le cui conclusioni medico-legali si condividono pienamente, perché fondate su una analitica verifica del materiale sanitario e sull'esame obiettivo della parte e perché basate su argomentazioni lineari ed immuni di vizi logici- abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione, anche sanitaria, in atti, ritenendo che le patologie riscontrate, complessivamente e motivatamente, fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati;
pagina 5 di 6 non sono state sollevate contestazioni circa la valutazione clinica effettuata dal CTU con riferimento alle ulteriori patologie emergenti dal quadro clinico del ricorrente;
le censure del ricorrente in merito all'operato del CTU sono insufficienti per operare il rinnovo delle operazioni peritali, anche perché non è stato provato l'aggravamento delle patologie o del quadro clinico generale della parte, né è stata prodotta documentazione sanitaria ulteriore e/o non vagliata dal ctu, relativa alla propria storia clinica il cui deposito era stato, invero, preannunciato dal CTP in sede di osservazioni.
Non emergendo, sulla scorta dei motivi di opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento devono essere dunque confermate, con rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Dichiara che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e non soddisfa il requisito sanitario per il godimento della prestazione di handicap in situazione di gravità;
2)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell , spese che CP_1 liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come legge e rimborso forfettario del
15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_2
290,00 ai sensi dell'art. 21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico del ricorrente attesa l'assenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in ricorso.
Campobasso, 5 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
AR PR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
RE OR
In persona della Giudice, AR PR, all'esito della udienza del 4.11.2025, svolta con trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 207/2025 promossa da
, difeso dall'avv. Antonella CIOCCA Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente presentava domanda amministrativa per il riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 e dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, con esito negativo, e successivamente adiva il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro con domanda ex art. 445 bis c.p.c..
Il nominato CTU, nell'evidenziare le patologie dalle quali il ricorrente era affetto, individuandole in: ipertensiva disturbo bipolare spondilodiscoartrosi gastroresecato per ulcera peptica>>, escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle richieste prestazioni, argomentando che misura apprezzabile la capacità del Leone di compiere con sufficiente autonomia le azioni elementari del vivere quotidiano, presupposto sanitario per beneficiare dell'indennità di
pagina 1 di 6 accompagnamento e “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 Legge 104/92)>> ritenendo, dunque, il ricorrente soggetto
<<…affetto da un complesso di infermità che non giustifica il riconoscimento del diritto a fruire
dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)>>.
Nella presente sede di merito, il ricorrente chiede l'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Contesta la valutazione del CTU, chiedendone la rinnovazione con nomina di altro consulente, sostenendo che:
- il CTU non avrebbe usato gli strumenti neuropsicometrici che il caso richiedeva, ritenendo, in particolare, che la somministrazione del test MMSE fosse poco adatto allo studio dei pazienti affetti da disturbo bipolare e più congeniale alla valutazione di patologie quali il morbo di Alzheimer;
- il CTU si sarebbe soffermato molto sulla valutazione dell'aspetto cognitivo ossia sullo studio della memoria, afasia, agnosia, aprassia aspetti, ritenuti dal ricorrente estranei al proprio quadro patologico, connotato da comportamentali psichiatrici come evidenziato dal proprio CTP, dott. in Per_1 Per_2 sede di osservazioni all'elaborato peritale;
- il giudizio espresso dal CTU non era condivisibile, in quanto il disturbo bipolare, nel caso di specie, in considerazione del suo carattere intenso e pervasivo, inficiava gravemente lo svolgimento degli atti della vita quotidiana. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, replicando che:
- nel proposto ricorso non erano stati esplicitati specifici motivi di contestazione, riducendosi le deduzioni del ricorrente ad ipotesi di mero dissenso diagnostico;
- il ricorso era inammissibile, in considerazione del fatto che il ricorrente si era limitato a riproporre censure meramente riproduttive del contenuto delle osservazioni all'elaborato peritale già formulate dal CTP in sede di accertamento tecnico preventivo, alle quali il CTU aveva fornito puntuale riscontro, confermando l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione richiesta;
- il CTU, in maniera puntuale, aveva evidenziato nell'elaborato tecnico le ragioni cliniche sottese all'insussistenza delle condizioni sanitarie ritenute dalla legge necessarie per il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni richieste. pagina 2 di 6 Insisteva, pertanto, nel rigetto dell'avverso ricorso.
_____________
1.L'opposizione è infondata.
2.Deve essere in primo luogo rilevato che le censure sollevate dal ricorrente all'elaborato peritale, lungi dall'evidenziare vizi logico – formali che si concretino nella devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, configurano un mero dissenso diagnostico (cfr. Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Parte ricorrente, infatti, contestava le conclusioni del CTU assumendo che la patologia principale di cui era affetto il era la malattia psichiatrica Disturbo Bipolare che, Pt_1 unitamente alle altre patologie, inficerebbe gravemente lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Si ricorda che il CTU, nel proprio elaborato, ricostruiva in maniera puntuale la situazione clinica dell'odierno ricorrente, sostanzialmente confermando il giudizio espresso dalla
Commissione, ossi che il risultava affetto da Lesione focale pancreatica di NDD Pt_1 sindrome metabolica cardiopatia ipertensiva disturbo bipolare spondilodiscoartrosi gastroresecato per ulcera peptica”; il ctu considerava ognuna delle patologie emergenti dalla documentazione sanitaria allegata in atti, valutandone, in maniera circostanziata, l'incidenza sulla capacità di svolgimento delle attività connesse alla vita quotidiana, evidenziando che: relazionale, verosimilmente grazie all'adeguato trattamento farmacologico del disturbo bipolare/disturbo di personalità dal quale risulta affetto il ricorrente. La funzionalità articolare, pur parzialmente compromessa per il concorso funzionale dell'obesità con la patologia artrosica, è tale da permettere al di muoversi autonomamente e di compiere quelle Pt_1 azioni elementari che svolgono ordinariamente i soggetti appartenenti alla medesima fascia di età. La retinopatia diabetica, al momento, non ha ancora determinato una significativa pagina 3 di 6 compromissione del visus e la stessa cardiopatia sclero ipertensiva e valvolare, nonostante
l'oggettivo rilievo clinico, incide in misura modesta sul grado di autonomia personale del ricorrente. A parere dello scrivente, pertanto, il complesso delle minorazioni non è tale da compromettere in misura apprezzabile la capacità del di compiere con sufficiente Pt_1 autonomia le azioni elementari del vivere quotidiano, presupposto sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 Legge 104/92)>>.
Inoltre, osservato che i motivi di opposizione non concernono l'omessa valutazione di documentazione medica ovvero l'omessa valutazione di talune patologie, ma si incentrano sulla ritenuta preponderante incidenza nel quadro clinico del ricorrente del bipolare con prevalenza dei disturbi comportamenti psichiatrici>>, definito “grave”, invero, dal solo CTP, si osserva che il CTU, in sede di risposta alle osservazioni mosse all'elaborato, dava espressamente atto della circostanza che la connotazione di gravità del predetto disturbo non poteva desumersi nelle certificazioni mediche allegate in atti, precisando infatti che tanto i dati anamnestico-clinici che l'obiettività emersa in sede di visita peritale sono sufficienti a escludere la significatività del quadro psichiatrico ai fini del riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Osservava, nello specifico, il ctu (nel rispondere alle osservazioni del ctp, riproposte nella presente sede come motivo di censura) di aver fondato tale valutazione (anche) sulla documentazione sanitaria agli atti, tra cui:
- lettera di dimissione del 25.10.2019: “… Anamnesi di disturbo bipolare in trattamento farmacologico”; - visita psichiatrica del 9.1.2020: “… Diagnosi disturbo bipolare e disturbo di personalità”; - lettera di dimissione in data 1.10.2022: “... Rilievo anamnestico di disturbo bipolare e della personalità”; - certificato specialistico in data 22.1.2024: “… disturbo dell'umore…”; lettera di dimissione in data 19.2.2024: “… Disturbo bipolare e della personalità
…”; - visita chirurgica del 4.6.2024: “… Disturbo bipolare e della personalità …”.
Evidenziava quindi il ctu che “In 5 anni il ricorrente è stato visitato solo nel 2020 da uno psichiatra che ha formulato una diagnosi di “… disturbo bipolare e disturbo di personalità”; tutti gli altri specialisti che hanno avuto in cura il non hanno mai fatto riferimento a Pt_1
“disturbi comportamentali psichiatrici GRAVI”.
pagina 4 di 6 Neppure la certificazione - allegata dal CTP alle proprie osservazioni - resa in data 7/1/2024 dal Dipartimento di Salute Mentale facente capo alla locale Azienda Sanitaria, a firma del dott. attesta la situazione in termini di gravità del disturbo bipolare dell'umore, Per_3
Il CTU concludeva, quindi, che sia i dati anamnestico-clinici che l'obiettività emersa in sede di visita peritale erano sufficienti a escludere la significatività del quadro psichiatrico ai fini del riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, aggiungendo che la diagnosi, effettuata dal solo CTP, documentazione sanitaria allegata che dalla obiettività rilevata in sede di visita peritale, ove era precisato che il LE “… al colloquio appare orientato nei tre parametri e senza evidenti deficit cognitivo-mnesici; il tono dell'umore risulta orientato vero basse polarità”>>.
3. Effettuate tali premesse, si ritiene che l'iter argomentativo e motivazionale seguito dal CTU nel proprio elaborato sia immune da carenze o lacune di sorta - invero, neppure adeguatamente allegate dalla parte ricorrente - e si reputa, pertanto, che lo stesso abbia formulato complete ed esaustive argomentazioni medico legali, sfociate nelle seguenti conclusioni:<< è affetto da un complesso di infermità che non giustifica Parte_1 il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)>>.
Infatti: va ribadito che le censure sollevate rispetto all'elaborato peritale sono strutturate in termini di mero dissenso diagnostico, in quanto non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma esprimono valutazioni differenti rispetto a quelle operate dal CTU circa l'entità e l'incidenza del quadro patologico presentato dall'odierno ricorrente;
non si ravvisa alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica che abbia inciso sulla formulazione di una corretta diagnosi;
emerge che il ctu -le cui conclusioni medico-legali si condividono pienamente, perché fondate su una analitica verifica del materiale sanitario e sull'esame obiettivo della parte e perché basate su argomentazioni lineari ed immuni di vizi logici- abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione, anche sanitaria, in atti, ritenendo che le patologie riscontrate, complessivamente e motivatamente, fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati;
pagina 5 di 6 non sono state sollevate contestazioni circa la valutazione clinica effettuata dal CTU con riferimento alle ulteriori patologie emergenti dal quadro clinico del ricorrente;
le censure del ricorrente in merito all'operato del CTU sono insufficienti per operare il rinnovo delle operazioni peritali, anche perché non è stato provato l'aggravamento delle patologie o del quadro clinico generale della parte, né è stata prodotta documentazione sanitaria ulteriore e/o non vagliata dal ctu, relativa alla propria storia clinica il cui deposito era stato, invero, preannunciato dal CTP in sede di osservazioni.
Non emergendo, sulla scorta dei motivi di opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento devono essere dunque confermate, con rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Dichiara che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e non soddisfa il requisito sanitario per il godimento della prestazione di handicap in situazione di gravità;
2)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell , spese che CP_1 liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come legge e rimborso forfettario del
15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_2
290,00 ai sensi dell'art. 21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico del ricorrente attesa l'assenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. in ricorso.
Campobasso, 5 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
AR PR
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