Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1048/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARRETTONI CP_1 C.F._2
MONICA RACHELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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2. In merito alla casa coniugale, sita in Sassuolo, via Rometta n. 285, le parti sono d'accordo che i figli e , entrambi maggiorenni, continueranno a risiedere presso l'abitazione materna Per_1 Per_2
e ciò sino all'autosufficienza economica degli stessi. Il Signor dichiara che si impegnerà a CP_1
cambiare la residenza nel termine rappresentativo di sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
3. Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della IG.ra CP_1 Parte_1
, verserà dal mese di marzo 2025 alla stessa una somma mensile anticipata di € 550,00
[...]
(cinquecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , alle Parte_1
coordinate bancarie IBAN alla stessa intestate che la medesima comunicherà.
4. Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio e sino al CP_1 Per_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, verserà dal mese di marzo 2025 alla madre una somma mensile anticipata di € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , alle coordinate bancarie IBAN alla stessa intestate che la medesima Parte_1
comunicherà.
5. Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia e sino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, verserà dal mese di marzo 2025 alla madre una somma mensile anticipata di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , alle coordinate bancarie IBAN alla stessa intestate che la Parte_1
medesima comunicherà.
6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e e sino al Per_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, le quali dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa, per cui il genitore onerato sarà tenuto al rimborso nel mese successivo all' esibizione. Per le spese straordinarie le parti fanno rinvio al Protocollo applicato dall'intestato Tribunale, qui integralmente riportato e trascritto:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e pagina 2 di 5 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso, le spese straordinarie, devono essere necessarie e, fuori dai casi espressamente previsti in questo paragrafo, devono essere assunte sempre di comune accordo fra i genitori e documentate. Le parti concordano che il diritto di deduzione e detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% a favore del padre e 50% a favore della madre.
7. Le parti sono d'accordo e si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la banca : [...], entro la fine del mese di marzo 2025. CP_2
8. Le parti si impegnano e si obbligano a stabilire in via preventiva e con congruo anticipo un calendario per la permanenza dei due animali di compagnia, cane Axel razza labrador e gatta NY, presso le rispettive case di ciascuno di essi, provvedendo ciascuno di essi a sostenere direttamente i costi ordinari (cibo, sabbietta, lattiera) durante il tempo di permanenza degli stessi presso di sé, mentre per le altre spese straordinarie, le parti sono d'accordo di dividerle al 50% (es. spese veterinarie).
pagina 3 di 5 9. Le parti sono d'accordo che le comunicazioni fra di loro avverranno in caso di estrema necessità e per motivi attinenti i figli.
10. Salve le previsioni di cui ai punti precedenti, le parti riconoscono di nulla pretendere l'una verso l'altra per qualsivoglia altro titolo e/o ragione, avendo gli stessi già regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico/patrimoniale.
11. Le spese legali rimarranno compensate tra le parti provvedendo ciascuna di esse al pagamento del proprio legale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e
[...]
note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 9/6/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RUBIERA (RE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 4 Parte II Serie A
III – Spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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