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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.312/2024
@-Acc.AL - ODI(indennità lic.nullo)2112(eredi) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 18.09.2024, e vertente tra e in qualità di eredi/aventi causa di Parte_1 Parte_2
deceduto in data 22.07.2022 (appellanti), contro la Persona_1 Controparte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°70/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Le appellanti e in qualità di eredi/aventi causa Parte_1 Parte_2 di hanno proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha Persona_1 accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n°154/2022 emesso dal Tribunale di Macerata in data 28.05.2022, con il quale era stato ingiunto alla C predetta società, in solido con la ( ) e la Controparte_2 CP_4 Controparte_5
(in forza di contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 15.02.2017 tra le due
[...]
1 predette società, e di successivo contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 29.04.2021 tra la e la , il pagamento della somma di Controparte_5 Controparte_1
€.71.959,62 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto derivanti dalla sentenza della
Corte di Appello di Ancona n.226/2021 del 31.08.2021 (che ha dichiarato nullo il licenziamento intimato al dalla in data 07.07.2017), con revoca del decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo opposto e condanna delle odierne appellanti al pagamento delle spese legali.
Le appellanti hanno censurato la predetta decisione, che ha accolto l'opposizione della
[...]
1) per vizio di ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dei principi generali in Controparte_1 materia di trafserimento d'azienda ex art. 2112 c.c., errato apprezzamento dei fatti e della documentazione di causa, carenza e contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova;
2) per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art.111 c.p.c., nella parte in cui si afferma che la non può essere Controparte_1 considerata avente causa della Servizi Cimiteriali Società Cooperativa; 3) per violazione e falsa applicazione dell'art.2560 c.c. in relazione all'art. 2112 c.c. e del principio di solidarietà tra cedente e cessionario;
4) in via subordinata, per aver disposto la revoca del decreto ingiuntivo, senza espressamente limitare la statuizione alla sola opponente e senza tener Controparte_1 conto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti delle coobbligate che non avevano proposto opposizione nei termini;
5) in via subordinata, per aver statuito che non si è verificato il trasferimento del lavoratore ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla alla Controparte_2 [...]
6) per aver disposto la condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite Controparte_5 sostenute dalla Controparte_1
Hanno quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, respingersi l'opposizione proposta dalla , Controparte_6 con conferma del decreto ingiuntivo n. 154/2022 e, in ogni caso, con condanna della OP
, unitamente alle obbligate in solido
[...] Controparte_8
“a corrispondere alla signora e
[...] Parte_2
, quali eredi del sig. , deceduto in data 22.07.2022, entrambe Parte_1 Persona_1 residenti a [...], la somma di euro 71.959,62, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di euro 55.429,62, rivalutata anno per anno dal 31.08.2021 al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria sulla restante somma di euro 16.530,00, anno per anno rivalutata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
le spese della procedura monitoria liquidate in euro 2.135,00, per compenso professionale, 379,50 per esborso oltre al 15% per spese generali iva e cap come per legge, o, in via subordinata, condannare le stesse in solido alla somma che sarà accertata in corso di causa”. Hanno altresì chiesto la condanna della “a Controparte_6 restituire quanto corrisposto in forza dell'atto di precetto relativo alle spese del giudizio di primo grado
2 notificato alle odierne appellanti in data 18.04.2024”. In via subordinata, hanno chiesto la riforma della sentenza sul punto in cui non ha limitato la statuizione alla sola opponente in primo grado CP
, dichiarando, viceversa, la obbligata nei confronti delle odierne
[...] Controparte_5 appellanti in ordine alle causali di cui al decreto ingiuntivo n. 250/2021 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 28.05.2022. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
Con memoria depositata in data 19.06.2025 la parte appellante ha chiarito di non aver proposto appello nei confronti della e la e che Controparte_2 CP_2 Controparte_5
l'indicazione di tali società nell'atto di appello costituisce un mero refuso.
Con una serie articolata di motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, le appellanti e censurano Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ha disatteso la tesi attorea secondo cui il rapporto di lavoro di (ad insaputa del prestatore) era stato trasferito dalla Persona_1 alla unitamente a tutto il ramo d'azienda inerente Controparte_2 Controparte_5
i servizi di gestione dei servizi cimiteriali e trattamento salme, comprensivo anche del contratto di appalto con il Comune di NZ NA, con le conseguenze di cui all'art.2112 c.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Il primo giudice, come si è detto, ha accolto l'opposizione proposta dalla Controparte_1 sul presupposto che, da un lato, non risulterebbe provato che alla data
[...] Persona_1 del licenziamento disciplinare intimato dalla Servizi Cimiteriali Società Cooperativa in data 07.07.2017 era stato trasferito ai sensi dell'art.2112 c.c. alla per effetto del contatto di Controparte_5 affitto di azienda 15.02.2017, e che, dall'altro, “non essendosi verificato il trasferimento del lavoratore ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla Servizi Cimiteriali società cooperativa alla , la Controparte_5 cessione del ramo d'azienda dalla alla non può Controparte_5 Controparte_6 aver prodotto l'effetto del trasferimento del lavoratore in capo alla cessionaria, per cui l'opponente non può essere considerata avere causa per gli effetti di cui agli artt. 2909 cc. e 111 cpc.
[...]
”. Controparte_9
Le appellanti contestano tale decisione, sostenendo che il primo giudice avrebbe fatto cattivo uso, operando così una ricostruzione distorta dei fatti di causa, delle risultanze documentali e dei principi
3 (normativi e giurisprudenziali) di riferimento, che avrebbero invece dovuto condurre alla affermazione del diritto del lavoratore a percepire le somme ingiunte (anche) dalla Controparte_1 quale responsabile solidale ex art.2112 c.c. e/o ai sensi dell'art.2909 c.c. e del comma 4 dell'art. 111
c.p.c..
Fatte tali premesse, le censure di parte appellante sono meritevoli di essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, risulta per tabulas che:
- è stato assunto a tempo indeterminato dalla Servizi Cimiteriali Società Persona_1
Cooperativa in data 07.01.2015, con mansioni di operaio V Livello ed orario di lavoro part-time
8 ore settimanali, con sede di lavoro presso il Cimitero di NZ NA (sede confermata anche dopo la modifica contrattuale del 31.01.2015, che ha elevato l'orario a 24 ore settimanali);
- in data 15.02.2017 la ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo Controparte_2 di azienda con la avente ad oggetto il ramo di azienda attinente alla Controparte_5 attività di “gestione di servizi cimiteriali e verde, sia pubblico che attrezzato, compreso il trattamento delle salme”, senza ulteriori specificazioni;
- amministratore/liquidatore della è che è anche Controparte_2 CP0 amministratore unico e titolare del 98% del capitale sociale della (v. Controparte_5 visure camerali), per cui le due società fanno capo ad un nucleo proprietario comune;
- pur se il contratto di affitto di ramo di azienda del 15.02.2017 nulla specifica espressamente, si desume dal compendio documentale che ha continuato ad essere Persona_1 considerato dipendente della ed ha continuato ad operare Controparte_2 prevalentemente presso il Cimitero di NZ PI, come si desume dalle seguenti circostanze:
o l'art.5 del contratto di affitto di ramo di azienda del 15.02.2017 specifica che “la concedente, e segnatamente per il ramo di azienda concesso in affitto, non ha, alla data odierna, nessun dipendente in forza”;
o la busta paga del mese di aprile 2017 di è stata emessa dalla Persona_1
Controparte_2
o in data 04.05.2017 è stato destinatario di una proposta di Persona_1 variazione contrattuale da parte della in cui si dà atto che il Controparte_2
svolge mansioni di custode del Comune di NZ NA; Parte_1
o in data 07.07.2017 è stato destinatario di lettera di licenziamento Persona_1 da parte della avverso la quale ha proposto ricorso dinanzi Controparte_2 al Tribunale di Macerata (in atti) contro la sola giudizio Controparte_2 conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Ancona n.226/2021 del 31.08.2021 (in atti), passata in giudicato;
4 - con Determina del n.4/2017 in data 31.05.2017 l'appalto per i servizi Controparte_11 cimiteriali del Comune di NZ NA è passato dalla alla Controparte_2
per il solo periodo dal 01.06.2017 al 30.09.2017, data in cui il Controparte_5 medesimo servizio è stato affidato ad altra società (v. Determina NZ NA n.4/353 CP1 del 29.09.2017);
- in data 29.04.2021 la ha ceduto alla “il Controparte_5 Controparte_1 ramo di azienda svolgente l'attività di servizi cimiteriali e verde sia pubblico che attrezzato gestito in NZ NA”;
- in data 01.05.2021 (due soli giorni dopo la stipula del contratto di cessione di ramo di azienda del
29.04.2021) la ha aperto una sede nel Comune di NZ NA Controparte_1
(v. visura camerale);
- con nota in data 08.07.2021, il Comune di NZ NA ha attestato che “l'ultimo appalto per
l'espletamento del servizio cimiteriale …. affidato alla … è scaduto il Controparte_5
30.09.2017.
In punto di diritto, l'art. 2112, 5° comma, c.c., nella formulazione introdotta dal D. Lgs 2 febbraio
2001 n. 18 (in attuazione della Direttiva 98/50/CE) - anteriore alla riforma introdotta dall'art. 32, comma
I, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 - individuava nel trasferimento d'azienda “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.”
Se ne deduce dunque che, nel vigore della precedente disposizione, ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista per il trasferimento d'azienda, il ramo ceduto doveva essere innanzi tutto dotato – già prima della cessione – di una autonomia funzionale;
doveva quindi trattarsi di un complesso di beni che, sotto il profilo organizzativo ed economico godesse di una propria identità, tale da consentire lo svolgimento di un'attività volta alla produzione di determinati beni o servizi facenti parte dell'impresa globalmente considerata che, tuttavia, fossero suscettibili di un'organizzazione e valutazione economica scindibili dal resto dell'azienda.
5 Con l'intervento dell'art. 32, comma I, D. Lgs. n.276/2003, immutata la nozione di trasferimento d'azienda, è stato modificando il comma 5° dell'art. 2112 c.c. nella parte riguardante la definizione di ramo d'azienda prevedendosi testualmente che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Fissate tali coordinate normative, occorre innanzitutto prendere le mosse dai principi giurisprudenziali ormai consolidati in tema di cessione di parte dell'azienda, elaborati anche sulla scorta delle direttive europee in materia (cfr. tra altre Cass. 15701/2015, Cass. 9949/2014, Cass. 9642/2014, Cass. 8757/2014,
Cass. 2766/2013). Come ripetutamente osservato dalla S.C., “per ramo d'azienda, ai sensi dell'art.2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE
n.98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo” (Cass. civ., sez. lav., 5932 in data 05/03/2008). E' quindi necessario che sia ceduto “un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato come tale solo al momento del trasferimento ed in esclusiva funzione di esso, in quanto ciò consentirebbe di estromettere dall'impresa i lavoratori eccedenti, senza rispettare per essi le garanzie previste dal rapporto di lavoro preesistente, quali sussistenza di contratti collettivi o diritto alla stabilità del posto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 04/12/2002 n.17207).
In tale contesto, la Suprema Corte ha chiarito che la norma di cui all'art.3, comma 24, del D.L. n. 203 del 2005 “parla in realtà proprio di un trasferimento di un "ramo d'azienda" e pertanto richiama la nozione codicistica di cui all'art. 2112 c.c.”, con la conseguenza che “il requisito della preesistenza del
"ramo" (nel senso di una entità produttiva funzionalmente autonoma) all'atto di cessione continua ad essere un presupposto per la legittimità della traslazione del contratto in capo al cessionario senza il consenso del lavoratore”.
In quest'ordine di concetti, si è affermato che in materia di trasferimento di parte o ramo dell' azienda
“tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale
(art. 2112 c.c., comma 5, sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32 applicabile al caso di specie ratione temporis), perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale
i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a
6 proseguire con continuità l'attività produttiva (vedi Cass. n. 22613 del 3 ottobre 2013, Cass. n. 5678 del
7 marzo 2013). Si è al riguardo rilevato come la citata direttiva n. 50 del 1998 richieda che il ramo
d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente,
l'art.2112 c.c., comma 5, si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (cfr., Cass. n. 13171 del 08.06.2009).
Deve dunque ritenersi che l'art.32 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (emanato a seguito della Legge Delega
n. 30 del 2003 che prevedeva innanzitutto il "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria"), vada interpretato alla luce di quest'ultima - che presuppone che l'oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma, la quale resti conservata con il trasferimento (cfr. direttive CE 1998/50 e n. 23/2001) (v. Cass. 9361/2014).
Secondo l'interpretazione prevalente dell'art. 2112 c.c., in conformità alle direttive europee e all'interpretazione della Corte di Giustizia (di recente ribadita nella sentenza della Corte di giustizia UE
6 marzo 2014 n. C- 458/12), ciò che deve conservarsi nell'entità oggetto di cessione (ed essere pertanto a questa preesistente) è la particolare conformazione del legante organizzativo, il nesso funzionale tra i fattori stabilmente orientati alla produzione di determinati beni o servizi, che devono essere obiettivamente idonei a svolgere l'attività economica in maniera autonoma, senza la necessità di apporti di altre strutture organizzative dell'impresa cedente.
Al fine di accertare la sussistenza della preesistente entità economica funzionalmente autonoma, è necessario, quindi, procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi materiali e immateriali coinvolti dal trasferimento, che devono essere tali da costituire, ex ante, un nucleo organizzato con modalità tali da assicurare un risultato produttivo obiettivamente apprezzabile.
Fissate tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che, alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, il trasferimento di ramo d'azienda attuato nella fattispecie rientra appieno nel perimetro di applicazione delle tutele previste dall'art.2112 c.c., tenuto conto del fatto che: a) non risultano nel compendio documentale atti organizzativi che abbiano previsto una autonomia funzionale dei servizi cimiteriali resi presso il Cimitero di NZ NA rispetto a quelli svolti presso altri Comuni, come dimostrato dal fatto che il era inviato a rendere servizi anche nei cimiteri di Camerata Parte_1
NA e Montefano (v. attestazioni); b) non risulta che l'ipotizzata (ma non dimostrata) autonomia organizzativa dei servizi cimiteriali resi presso il Cimitero di NZ NA sia rimasta conservata in
7 sede di trasferimento del ramo di azienda in data 15.02.2017 tra la e la Controparte_2
che fa generico riferimento a tutta l'attività di “gestione di servizi cimiteriali e Controparte_5 verde, sia pubblico che attrezzato, compreso il trattamento delle salme”, senza ulteriori specificazioni;
c) come si è detto, la e la fanno capo ad un nucleo Controparte_2 Controparte_5 proprietario comune ( amministratore/liquidatore della ed CP0 Controparte_2 amministratore unico e titolare del 98% del capitale sociale della , per cui le Controparte_5 due società erano in grado di ideare ed attuare in modo coordinato una situazione di sostanziale
“codatorialità”, (cioè di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro tra il , da un Parte_1 lato, e le due società, dall'altra), sussistendo una sostanziale promiscuità della struttura organizzativa, una stretta connessione funzionale tra le due compagini societarie e il correlativo interesse comune, un evidente coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative del da parte delle due società; d) Parte_1 con Determina del Comune NZ NA n.4/2017 in data 31.05.2017 è stato espressamente disposto il passaggio dell'appalto per i servizi cimiteriali del Comune di NZ NA dalla Controparte_2 alla per il periodo dal 01.06.2017 al 30.09.2017 (v. Determina
[...] Controparte_5
Comune NZ NA n.4/353 del 29.09.2017), con la conseguenza che il lavoratore Persona_1
ha sicuramente prestato la sua opera alle dipendenze della (quanto meno
[...] Controparte_5 in regime di “codatorialità”) nel periodo dal 01.06.2017 al 07.07.2017;e) con nota in data 08.07.2021, il
Comune di NZ NA ha espressamente attestato che “l'ultimo appalto per l'espletamento del servizio cimiteriale …. affidato alla Servizi Cimiteriali Srls … è scaduto il 30.09.2017”.
Per quanto fin qui esposto, in difformità da quanto statuito dal primo giudice, deve dunque ritenersi che nella fattispecie, con riguardo al trasferimento del ramo di azienda intercorso in data 15.02.2017 tra la e la devono trovare applicazione in favore del Controparte_2 Controparte_5 lavoratore le tutele di cui all'art.2112 c.c.. Persona_1
Ciò premesso, deve tenersi conto della stretta interconnessione tra l'impugnativa del licenziamento del 07.07.2017 (conclusasi con sentenza della Corte di Appello di Ancona n.226/2021 del 31.08.2021, passata in giudicato) ed il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che da quella ha tratto origine. Ciò sul duplice (indefettibile) presupposto della applicazione, da un lato, della tutela reintegratoria “piena” conseguente alla declaratoria di nullità del licenziamento (art.18 primo comma
Legge n.300/1970) e, dall'altro, del principio di continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda (art.2112 c.c.).
Tale duplice presupposto è sicuramente sussistente nella fattispecie in disamina, atteso che la sentenza di questa Corte n.226/2021 del 31.08.2021 (passata in giudicato) ha dichiarato nullo il
8 licenziamento intimato a in data 07.07.2017, applicando quindi la c.d. tutela reale Persona_1
“piena” ex art.18 primo comma, Legge n.300/1970, e così condannando la Controparte_2
a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato (con effetti ex tunc) ed a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne segue che, posto che la tutela reintegratoria ex art.18, primo comma, Legge n.300/1970 postula la reviviscenza del medesimo rapporto di lavoro cessato a seguito del licenziamento dichiarato nullo, deve ritenersi la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ed il lavoratore sia alla data del trasferimento del ramo Controparte_5 Persona_1 di azienda in data 15.02.2017 tra la e la sia alla Controparte_2 Controparte_5 data della successiva cessione del medesimo ramo di azienda in data 29.04.2021 tra la
[...]
e la (non essendo state neanche allegate circostanze di Controparte_5 Controparte_1 fatto da cui desumere che il rapporto di lavoro, ricostituito ex tunc a seguito dell'ordine di reintegra, sia venuto meno in epoca anteriore a detta cessione).
Tali conclusioni non risultano scalfite dalla circostanza che l'Allegato C del contratto di cessione in data in data 29.04.2021 tra la e la non faccia Controparte_5 Controparte_1 menzione alcuna della commessa per i servizi cimiteriali del Comune di NZ NA, sia perché non risulta dimostrato che tale articolazione aziendale abbia mai costituito un'entità economica con una propria identità funzionalmente autonoma rimasta conservata con il primo trasferimento di ramo di azienda del 15.02.2017, sia perché, ad ogni buon conto, la commessa della Controparte_5 presso il Comune di NZ NA è definitivamente cessata in data 30.09.2017 (v. nota
[...]
08.07.2021), e quindi in epoca ben anteriore alla cessione in data in data 29.04.2021 tra CP1 la e la Controparte_5 Controparte_1
Va tuttavia considerato che la sentenza di questa Corte n.226/2021 del 31.08.2021, se ha contenuto dichiarativo nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ha invece natura costitutiva nella parte in cui ha disposto la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna della a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima Controparte_2 retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Ne segue che la responsabilità solidale della non può trovare titolo nella Controparte_1 norma di cui all'art.2112 c.c., atteso che tale disposizione, al secondo comma, limita la responsabilità solidale ai soli “crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Nella fattispecie, la cessione del ramo di azienda tra la e la è avvenuta in Controparte_5 Controparte_1 data 29.04.2021, e quindi anteriormente alla sentenza (costitutiva) di questa Corte n.226/2021 del
31.08.2021, per cui alla data del trasferimento del ramo di azienda non era Persona_1 ancora titolare di crediti di lavoro su cui potesse operare la solidarietà prevista dall'art.2112 c.c..
9 Ciò nonostante, ritiene il Collegio che il giudicato di cui alla sentenza di questa Corte n.226/2021 del
31.08.2021 sia comunque opponibile nei confronti della sia perché nel Controparte_1 relativo giudizio non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario
(Cass.Civ., sez. lav., 13/01/2021, n.438; Cass.Civ., sez. lav., 29/11/2005, n.25952), sia ai sensi dell'art.2909 c.c. e del comma 4 dell'art. 111 c.p.c., essendo la Controparte_1 successore a titolo particolare della (Cassazione civile sez. I, 09/10/2013, Controparte_5
n.22918; Cass.Civ., sez. lav., 29/11/2005, n.25952), sia perché il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato dichiarato nullo, senza che rilevi l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda, non avendo il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., opposto eccezioni relative alle modalità della cessazione del rapporto di lavoro o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore
(Cass.Civ., sez. lav., 21/02/2014, n.4130). E' infatti noto il principio giurisprudenziale secondo cui “il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Tuttavia, poiché la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l'art. 111, comma 4, c.p.c., espressamente dispone che la sentenza può essere impugnata anche dal successore”. Nella fattispecie, quindi, si è determinata una estensione dei limiti soggettivi del giudicato di cui alla sentenza di questa Corte n.226/2021 del 31.08.2021, ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., per cui, pur essendo tale decisione pronunciata contro l'alienante
[...]
(obbligata in solido ex art.2112 c.c. con la , la stessa Controparte_2 Controparte_5 esplica i suoi effetti anche nei riguardi della quale successore a titolo Controparte_1 particolare nel diritto controverso.
In quest'ordine di concetti, la domanda proposta originariamente in sede monitoria da merita di essere accolta, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n°154/2022 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Macerata in data 28.05.2022, che va dunque confermato.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento di ogni altra questione sollevata con l'atto di gravame.
10 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originariamente proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°154/2022 emesso dal Tribunale di Macerata in data 28.05.2022 va respinta.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°70/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n°154/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Macerata in data 28.05.2022;
- condanna la a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi Controparte_1 del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.5.400,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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