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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
BARBARA BORTOT Presidente
GAETANO CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 CP_2
, nato a [...], il [...], C.F. ; tutti elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati presso lo Studio e la persona dell'avv. Alberto Impellizzeri, Via Bissolati 6 - 30174 Venezia
Mestre (VE), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto VALETTINI del Foro di MA CA (C.F.
) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio BARBIERI del Foro di C.F._4
MA CA (C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Benedetta C.F._5
BERTOLINI del Foro di MA CA (C.F. ), in virtù di mandato di cui è C.F._6
procura in atti (indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
e numero di fax: 0187.421053) Email_2 Email_3
Parti appellanti contro
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. Controparte_3
1 765/58, C.F. e P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1
legale rappresentante Dott.ssa C.F. , con sede legale in NT CP_4 C.F._7
AM (CO), Via Don Luigi Monza n. 1, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giorgio
Albè del Foro di NO (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._8
Valentina Castelli del Foro di US ZI (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._9
ai sensi e per gli effetti di legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata i quali hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le Email_4
comunicazioni di cancelleria via fax al n. 0331.637439 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_4
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: cambio di contratto collettivo di lavoro;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parti appellanti:
“I – in via principale:
1. accertare e dichiarare, in virtù dell'applicazione del rinnovo contrattuale di cui in narrativa, il diritto dei ricorrenti a percepire dalla
resistente tutte le retribuzioni e gli aumenti retributivi a far data dal 1 luglio 2020 sino ad oggi o alla data ritenuta di giustizia, nonchè la
somma a titolo di “una tantum”, derivanti dall'applicazione del CCNL Sanità Privata rinnovato dell'8.10.2020 per i titoli e le ragioni di cui in
narrativa o, comunque, per le causali che saranno accertate, e per l'effetto,
2. condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Via Don Luigi Monza 1, Controparte_3
NT AM (CO), P.I. /C.F. , al pagamento in favore dei ricorrenti, per i titoli e le causali di cui in narrativa, delle differenze P.IVA_1 retributive e degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del CCNL Sanità Privata rinnovato in data 8.10.2020 ed in particolar modo:
quanto a della somma netta di € 1000,00 a titolo di una tantum ex art. 54 CCNL Sanità Privata sottoscritto in data 08 CP_1 ottobre 2020, nonché della somma lorda di € 2.141,28 lordi a titolo di aumenti retributivi dal 1° luglio 2020 ad oggi o alla data ritenuta di
giustizia, e/o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute, provate o di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale
rivalutato dal maturato al saldo;
quanto a della somma netta di € 1.000,00 a titolo di una tantum ex art. 54 CCNL Sanità Privata sottoscritto in data Controparte_2
08 ottobre 2020, nonché della somma lorda di € 2.767,14 a titolo di aumenti retributivi dal 1° luglio 2020 ad oggi o alla data ritenuta di
giustizia, e/o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute, provate o di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale
rivalutato dal maturato al saldo;
quanto a della somma netta di € 1000,00 a titolo di una tantum ex art. 54 CCNL Sanità Privata sottoscritto in Parte_1 data 08 ottobre 2020, nonché della somma lorda di € 2280,96 lordi a titolo di aumenti retributivi dal 1° luglio 2020 ad oggi o alla data
ritenuta di giustizia, e/o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute, provate o di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi
2 sul capitale rivalutato dal maturato al saldo;
II – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfetario spese ex art. 14
t.p.”.
Per parte appellata:
“in via principale: rigettare il ricorso proposto e le domande in esso contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 590/2023 resa dal Tribunale di Padova il 20.12.2023;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi
di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande dei lavoratori in epigrafe indicati, volte ad ottenere la condanna dell Controparte_3
(successivamente, anche “ ), datrice di lavoro, al pagamento di € 1.000,00 a titolo di una CP_5
tantum in applicazione del CCNL Sanità Privata rinnovato l'8.10.2020 (rectius CCNL IRCCS) nonché
le somme pretese a titolo di aumenti retributivi stabiliti dal rinnovo del predetto CCNL.
1.1. I sigg. , e sono dipendenti di che svolge attività in ambito Parte_1 CP_1 CP_2 CP_5
sanitario e socio assistenziale erogando servizi di diagnosi e cura nonché di riabilitazione, anche extraospedaliera. Gli stessi sono stati assunti presso la sede di Padova come personale non medico con applicazione del CCNL Sanità Privata 2002-2005, il quale all'art. 4 prevedeva che “il presente
contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”. Dopo lunghe trattative e previa sottoscrizione di un'ipotesi di accordo del 10.6.2020, non ratificata nei termini, le parti sociali,
in data 8.10.2020, sottoscrivevano il nuovo CCNL il quale prevede – in particolare – il riconoscimento di un aumento tabellare con efficacia retroattiva dal 1°.
7.2020 e l'erogazione “una tantum” di €
1.000,00 a titolo di ritardato rinnovo (art. 54). Nelle more delle trattative per il rinnovo del CCNL
Sanità Privata, in data 27.1.2020, aveva comunicato che dal mese successivo avrebbe CP_5
applicato ai lavoratori in questione il CCNL CDR del 5.12.2012 (relativo al personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione); in data 18.2.2020 aveva provveduto a sospendere tale modifica;
in data 29.7.2020 era receduta dalla propria organizzazione di categoria,
ARIS (firmataria sia del CCNL Sanità Privata sia del CCNL CDR), per giusta causa;
infine, in data
10.12.2020, aveva comunicato la revoca della sospensione del CCNL CDR, con effetto retroattivo
3 dall'1.2.2020.
I lavoratori, ritenendo di aver diritto all'applicazione del nuovo CCNL Sanità Privata (CCNL
IRCCS), hanno instaurato la presente causa al fine di ottenere il pagamento delle relative differenze retributive maturate e non percepite dal 1°.7.2020.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande dei lavoratori affermando che:
- la possibilità di disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, con conseguente inefficacia della disdetta dal CCNL Sanità privata che l' ha inteso dare il 27.1.2020; CP_5
- la vigenza ultrattiva del CCNL Sanità privata è proseguita finché non è sopravvenuto un evento estintivo che ne ha determinato la cessazione, in concomitanza con la rinnovazione stipulata l'8.10.2020;
- poiché a tale data l'Associazione datrice di lavoro aveva già esercitato il proprio recesso da
, il CCNL da questa stipulato in rinnovazione non ha prodotto effetti vincolanti nei confronti di CP_6
CP_5
- nemmeno può ritenersi che l'Associazione datrice di lavoro abbia manifestato la volontà di aderire al C.C.N.L. Sanità privata dell'8.10.2020 per fatti concludenti;
- quanto agli effetti del rinvio alla contrattazione collettiva nazionale contenuto nei contratti individuali di lavoro, deve essere esclusa la natura dinamica dei rinvii al CCNL Sanità privata contenuti nei contratti individuali siglati da ciascuno dei ricorrenti;
- quanto alla questione della vincolatività dell''ipotesi di accordo' del 10.6.2020, deve essere escluso che l'Associazione datrice di lavoro si sia obbligata all'osservanza del contenuto economico e normativo del CCNL Sanità privata dell'8.10.2020 in quanto già vincolata sin dalla sottoscrizione,
da parte degli organismi rappresentativi collettivi, dell''ipotesi di accordo' del 10.6.2020.
2. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i sigg. , e Parte_1 CP_1
sulla base di cinque motivi. Ripercorrono la vicenda e illustrano le singole posizioni CP_2
lavorative.
2.1. Con il primo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1373 c.c. ovvero per avere erroneamente e contraddittoriamente
4 ritenuto valido ed efficace il recesso di dall'associazione datoriale e per aver ritenuto CP_5 CP_7
non vincolante il CCNL Sanità rinnovato l'8.10.2020 (CCNL IRCCS), stante tale precedente recesso.
Gli appellanti sostengono che il recesso dall'organizzazione di categoria aveva effetto ex art. 24 c.c. allo scadere dell'anno in corso, sicché tale recesso non ha impedito il recepimento degli accordi medio tempore sottoscritti, e che comunque esso non è determinante in quanto l'associazione si è obbligata all'applicazione del CCNL Sanità Privata in forza di un comportamento concludente successivo al rinnovo dell'8.10.2020 (applicazione di tale CCNL fino alla lettera del
10.12.2020). Evidenziano la pretestuosità del recesso il quale è avvenuto il 29.7.2020 ossia il giorno antecedente il termine previsto per la ratifica dell'ipotesi di accordo del 10.6.2020, in cui le parti sociali aveva già condiviso gli incrementi contrattuali da riconoscere ai dipendenti. In ogni caso il vincolo deriverebbe dalle clausole nei contratti individuali di lavoro.
2.2. Con il secondo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c. ovvero per avere erroneamente e contraddittoriamente ritenuto insussistente la volontà della di aderire al CCNL Sanità Privata CP_5
rinnovato per fatti concludenti.
2.3. Con il terzo motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per avere erroneamente e contraddittoriamente escluso la natura dinamica dei rinvii al CCNL Sanità Privata
contenuti nei contratti individuali.
Gli appellanti rilevano che i contratti individuali rinviano al CCNL Sanità Privata con un rinvio formale/dinamico e quindi il datore di lavoro non era legittimato a mutare contratto collettivo senza l'adesione del lavoratore.
2.4. Con il quarto motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1399, 1362 e 1363 c.c. ovvero per avere erroneamente e contraddittoriamente ritenuto non vincolante l'ipotesi di accordo del 10.6.2020.
Gli appellanti sostengono che l'ipotesi di accordo era già vincolante, ha trovato corrispondenza nel CCNL rinnovato dell'8.10.2020 e comunque è stata ratificata nel settembre 2020
come si evince da articoli di stampa e comunicati.
2.5. Con il quinto motivo di appello i lavoratori hanno impugnato la sentenza per violazione
5 e falsa applicazione dell'art. 1373 c.c. ovvero per avere erroneamente e contraddittoriamente ritenuto applicabile il principio della libera recedibilità contrattuale.
Gli appellanti ribadiscono che la clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata prevedeva il
dies ad quemsino alla sottoscrizione del nuovo CCNL;
pertanto tale contratto era vigente fino all'8.10.2020 e il recesso da parte dell'associazione, intervenuto in costanza dell'ultrattività, è
illegittimo. Al riguardo richiamano sentenze di legittimità (Cass. n. 3671/2021, n. 3672/2021, n.
40409/2021).
3. Si è costituita l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Illustra i servizi sanitari CP_5
che svolge, in diverse sedi, e in particolare quelli del centro di Padova ove lavorano le controparti.
Evidenzia che le controparti hanno svolto esclusivamente attività relative alla riabilitazione e non alla diagnosi e cura.
3.1. Iniziando, per questioni di priorità logica, dal quinto motivo di appello, l ribadisce CP_5
che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 11325/2005; n. 14961/2022), il CCNL
Sanità Privata – che era a tempo determinato con scadenza al 31.12.2005 – si è trasformato a tempo indeterminato in forza della clausola di ultrattività (art. 4) e pertanto era recedibile o comunque disapplicabile dall'associazione datrice di lavoro. Precisa, infatti, che il dies ad quem della predetta clausola di ultrattività è una condizione e non un termine, in quanto la stipulazione del rinnovo contrattuale è un evento incerto nell'an e nel quando.
3.2. Quanto al primo motivo di appello, l evidenzia di essere receduta CP_5
dall'organizzazione di categoria ARIS (lettera del 29.7.2020) e quindi alla scadenza del CCNL Sanità
Privata (8.10.2020) non era tenuta a comunicare alcuna disdetta e comunque non ha mai applicato
– neppure per fatti concludenti – il CCNL IRCCS ai dipendenti addetti alle strutture di riabilitazione.
Rileva che il CCNL Sanità Privata è scaduto l'8.10.2020 e l'effetto estintivo si è prodotto automaticamente;
pertanto ha legittimamente applicato il CCNL CDR, come da propria libera scelta comunicata ai lavoratori (lettera del 27.1.2020).
Quanto al secondo motivo di appello, l ribadisce che non è sussistente né risulta CP_5
provato alcun comportamento concludente volto a recepire il CCNL IRCCS o a prolungare l'applicazione del CCNL Sanità Privata, osservando che l'applicazione dopo l'8.10.2020 non è stata
6 costante e prolungata e comunque è stata espressamente condizionata e contestata. Precisa che i riferimenti al CCNL Sanità Privata contenuti nei cedolini derivavano da motivazioni tecniche e organizzative, non costituenti riconoscimento legale o contrattuale, e che essa doveva attendere la conclusione delle trattative con le organizzazioni sindacali prima di applicare il CCNL CDR.
Quanto al terzo motivo di appello, l precisa che il rinvio contenuto nei contratti CP_5
individuali non è vincolante nel caso di specie poiché: se materiale, non fa riferimento ai successivi rinnovi;
se formale, giurisprudenza e dottrina ritengono che sia consentito mutare il contratto.
Quanto al quarto motivo di appello, l rileva che l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CP_5
CCNL Sanità Privata non è stata ratificata entro il termine essenziale del 30.7.2020, quindi non è
entrata in vigore e ha perso efficacia. Evidenzia che comunque l'asserita successiva ratifica non è
stata provata.
4. All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni che inducano a discostarsene, all'orientamento della Suprema Corte
di Cassazione che ha già risolto alcune delle questioni in diritto dirimenti ai fini della decisione.
6.1. Si veda, in particolare, Cass. n. 26927/2024 che ha chiarito che il CCNL Sanità Privata
con scadenza 31.12.2005 era un contratto a termine con clausola di ultrattività (art. 4) contenente un termine certus an e incertus quando, rappresentato dalla stipulazione del nuovo CCNL. Tale
orientamento ha, inoltre, ribadito che il singolo datore di lavoro, aderente a una delle Organizzazioni
stipulanti il CCNL, non può recedere unilateralmente dal CCNL (essendo tale facoltà concessa solo ai soggetti stipulanti e, dunque, alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti) ma è obbligato ad applicarlo sino alla sua scadenza, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione alla quale sia iscritto tale datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
7 “Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo
manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito
temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento
collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà
delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass.
sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di
stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è
quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti
citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla
previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto
il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente
individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione
cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021;
Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del
CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex
multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è
possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa,
nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio). Peraltro,
secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto
collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle
associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della
disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto
collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c.,
conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali
stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima
Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale
da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo
termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal
8 contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta
scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo
sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione
imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà
vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel
caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino
al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante
nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio
2020.” (Cass. n. 26927/2024).
Sicché, anche nel caso di specie deve ritenersi che il CCNL Sanità Privata, che aveva scadenza al 31/12/2005, in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020,
e pertanto, trattandosi di CCNL a termine, fino a quella data era certamente vincolante nei confronti di con conseguente inefficacia della sua disdetta nel momento in cui è stata intimata (gennaio CP_5
2020).
6.2. Né è possibile ritenere nulla per indeterminatezza la clausola di ultrattività di cui all'art. 4 del CCNL Sanità Privata scaduto il 31.12.2005, come già chiarito dalla Suprema Corte: “La
clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente
l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius
dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel
quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti
dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza
connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale,
nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie
insussistenti).” (Cass. n. 26927/2024).
6.3. Va, a questo punto, rilevato che, medio tempore, il 29.7.2020 (doc. 19 , era CP_5 CP_5
receduta dall'Organizzazione datoriale di appartenenza , firmataria del CCNL Sanità Privata, CP_6
con effetto immediato, per giusta causa.
Sicchè, quantomeno dal momento del rinnovo del CCNL Sanità (avvenuto con la stipula del
9 CCNL IRCCS), avvenuto il giorno 8.10.2020, non era più vincolata al predetto contratto in CP_5
virtù del principio di rappresentanza sindacale: “Dunque è esatto in via di principio, come afferma la
ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR CP_5
o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati
tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35).” (Cass. n. 26927/2024).
6.4. Non coglie nel segno il richiamo all'art. 24 c.c. che prevede, in via generale “L'associato
può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e
ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Ed invero, con la lettera del 29.7.2020 ha intimato ad (doc. 19 ) il CP_5 CP_6 CP_3
recesso per giusta causa con effetto immediato ed ne ha preso atto, dichiarando di rispettare CP_6
la scelta e senza contestare l'efficacia immediata del recesso o la sussistenza della giusta causa
(doc. 20 , lettera del 3.8.2020). Deve, dunque, ritenersi verosimile che lo Statuto di CP_3
consentisse il recesso con effetto immediato per giusta causa o che, comunque, sia CP_6
intervenuto un accordo tra le parti ( e ) sul punto. CP_5 CP_6
7. Questa Corte ritiene che, dopo l'8.10.2020, non fosse più vincolata all'applicazione CP_5
del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data, il CCNL IRCCS) nemmeno per comportamenti concludenti,
ovverosia per effetto di una spontanea recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte”
collettiva.
7.1. Trattasi di una valutazione in fatto, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che, invero,
nel precedente sopra richiamato non ha sindacato la valutazione operata dai giudici di merito sul punto.
7.2. Ebbene, questa Corte ritiene che l'attento esame di tutti i documenti di causa, anteriori e posteriori all'8.10.2020 evidenzi la ferma, costante, esplicita e inequivoca volontà di di CP_5
sostituire il CCNL Sanità Privata con altro CCNL (ed in particolare con il CCNL CDR) nella regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale addetto ai centri di riabilitazione.
Sicchè non si configura un comportamento concludente tale da vincolare ad applicare CP_5
10 il CCNL Sanità Privata rinnovato (rectius CCNL IRSCC) dopo l'8.10.2020. La non ha tenuto CP_5
alcun comportamento tale da configurare spontanea recezione tacita o implicita del CCNL Sanità,
perché ha sempre contestato la sua applicazione (sin dal gennaio 2020, momento in cui non poteva ancora legittimamente variare il CCNL applicato), ed in particolare dopo l'8.10.2020 (momento a partire dal quale poteva legittimamente variare il CCNL), applicandolo dichiaratamente solo in via temporanea (e manifestando espressamente di non volersi con tale applicazione temporanea obbligare pro futuro) per il tempo strettamente necessario a chiudere le trattative in corso con il proprio personale dipendente addetto ai centri di riabilitazione e, dopo il conclamato fallimento delle trattative medesime (due mesi dopo il rinnovo del CCNL Sanità), per il tempo tecnico strettamente necessario alla riorganizzazione amministrativa conseguente alla transizione in oggetto (che coinvolgeva numerosissime sedi e numerosissimi lavoratori in tutta Italia).
7.3. In particolare, sotto tale profilo, la volontà di non applicare più il CCNL Sanità Privata
emerge già dalle lettere del 27-28 gennaio 2020 (doc. 13, 14, 15 ) con le quali CP_3 CP_5
manifestava alle OO.SS. e a tutti i propri dipendenti del settore la volontà di variare il CCNL applicato al personale impiegato nei centri di riabilitazione, applicando il CCNL CDR.
Ancorchè si tratti di comunicazioni sul piano giuridico inidonee allo scopo nel momento in cui sono state formulate, non potendo, per quanto precede, a quella data l (ancora) sottrarsi CP_5
all'applicazione del CCNL Sanità Privata, si tratta di comportamento senz'altro valutabile per ricostruire la volontà di anche posteriore all'8.10.2020 e, dunque, per escludere, come detto, CP_5
dopo tale data, la sussistenza di un comportamento concludente che vincoli a continuare ad CP_5
applicare il CCNL Sanità Privata e suoi rinnovi.
Con successiva lettera del 19.2.2020 (doc. 17 ), l ha comunicato la CP_3 CP_5
sospensione della variazione del CCNL (dal CCNL Sanità Privata al CCNL CDR) comunicata il mese precedente.
Questo perché, come si evince dalla lettura di tale documento, dopo le citate lettere del gennaio 2020 (doc. 13, 14 e 15 cit.) si è aperto un tavolo di trattative tra l e le CP_3
Organizzazioni Sindacali, le quali avevano rappresentato ad il possibile impiego, a sostegno CP_5
del settore, di finanziamenti regionali, con correlata riduzione del costo del lavoro che avrebbe potuto
11 incidere sulla decisione di variazione del CCNL o, comunque, di adottare eventuali accordi migliorativi in merito. In tale contesto, si è riservata di valutare la prospettiva ribadendo, CP_5
comunque, la volontà già manifestata (“senza con ciò innovare sulla decisione originariamente
assunta”). Tanto che, nella medesima lettera, si specifica che la sospensione dell'applicazione del
CCNL CDR sarebbe avvenuta solo con riferimento al personale già in forza al 31.1.2020, mentre sarebbe proseguita per il personale assunto dal 1°.2.2020 (al quale, evidentemente, sin dall'assunzione è stato applicato il CCNL CDR, del pari stipulato da , a cui, a quella data, CP_6 CP_5
era ancora aderente). Anche il documento in esame, dunque (ferma, per quanto precede,
l'inefficacia giuridica dell'indicazione del CCNL CDR con riferimento al personale il cui rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL Sanità Privata e che aveva diritto alla applicazione di quest'ultimo sino all'8.10.2020), esprime un comportamento di contrario alla perdurante applicazione del CP_5
CCNL Sanità Privata e utile a interpretare il comportamento di successivo all'8.10.2020 nel CP_5
senso di escludere la sussistenza di un comportamento concludente favorevole all'applicazione del
CCNL Sanità.
Emblematico, nel senso qui sostenuto, il fatto che ai neoassunti addetti ai centri di riabilitazione abbia applicato il CCNL CDR. CP_5
Ancora, in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente della CP_5
volto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità Privata dopo il suo rinnovo, si richiama il recesso per giusta causa di dall'organizzazione datoriale del 29.7.2020 (doc. 19 ) CP_5 CP_6 CP_3
che fonda la giusta causa proprio nel fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità
Privata, è stata sottoscritta una ipotesi di accordo del 10.6.2020 che prevedeva un vincolo all'applicazione del CCNL rinnovato anche ai centri di riabilitazione che, alla data di sottoscrizione della ipotesi di accordo in questione, adottavano il CCNL Sanità previgente.
Va qui puntualizzato che tale ipotesi di accordo era soggetta a ratifica “entro e non oltre” il
30.7.2020, ratifica pacificamente non intervenuta, v. doc. 1 dei lavoratori che consiste in un comunicato delle OO.SS che denunciano la mancata ratifica dell'ipotesi di accordo di cui si discorre,
non immediatamente vincolante, come ammesso dalla medesime OO.SS, e la rottura delle trattive.
La mancata ratifica dell'ipotesi di accordo entro il termine essenziale del 30 luglio 2020 ha, dunque,
12 comportato la caducazione di tale documento, come riconosciuto dalle stesse OO.SS nel citato comunicato. In ogni caso, è decisivo il fatto che, al momento della stipula del CCNL IRCCS
(ancorchè con effetti retrodatati al 1°.7.2020), non era più affiliata ad , e non era più CP_5 CP_6
vincolata all'applicazione della contrattazione sottoscritta da tale associazione datoriale.
Del resto, il doc. 16 dei lavoratori non prova affatto la ratifica dell'ipotesi di accordo del
10.6.2020, essendo un articolo di stampa in cui le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per la “conferma” di una decisione dalla Conferenza Stato-Regioni che aveva disposto che ogni
Regione provvedesse - con risorse a carico del Fondo Sanitario regionale - al riconoscimento della compartecipazione al 50% per il rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata. Si
tratta, del resto, di un documento del settembre 2020 e, quindi, in ogni caso successivo al recesso
CP_ di da . CP_5
Anche successivamente al rinnovo CCNL Sanità (rectius, da quel momento, CCNL IRCCS),
l ha tenuto comportamenti che escludono la volontà di recepire tale rinnovo. CP_5
Innanzitutto, pacificamente, il CCNL IRCCS non è stato mai applicato da che, in via CP_5
transitoria, ha continuato per qualche mese ad applicare il “vecchio” CCNL Sanità, comunque espressamente dichiarando le ragioni di tale temporanea applicazione e ribadendo sempre la volontà di passare al CCNL CDR, v. testè infra.
In particolare, a partire dai prospetti paga di ottobre 2020, ha pacificamente eliminato CP_5
il codice 031, indicante il “vecchio” CCNL Sanità.
Inoltre, dalla lettura della lettera 6.11.2020 dell' a tutti gli addetti al comparto non CP_5
medico (doc. 22 ) emerge che, dopo il rinnovo CCNL Sanità, sono continuati gli incontri CP_3
e le trattative tra le Organizzazioni Sindacali e l che ribadiva di non voler più applicare tale CP_5
contratto, coerentemente al comportamento inequivoco tenuto sino al quel momento, ma rimaneva disponibile a trovare possibili contemperamenti con le esigenze dei lavoratori: “In questi mesi La
Nostra Famiglia, pur confermando in ogni occasione la sua scelta, non ha mai smesso di interrogarsi
sulle soluzioni In grado di contemperare le richieste dei lavoratori con la necessità di garantire
continuità e sostenibilità In una visione di lungo periodo… La proposta discussa oggi…..”.
In tale lettera l sintetizza ai dipendenti la proposta discussa con le OO.SS, incentrata CP_5
13 sull'applicazione, agli addetti ai centri di riabilitazione, del CCNL CDR medio tempore rinnovato nel
2020, con alcuni miglioramenti.
Il 10.12.2020 (doc. 23 Associazione), l scrivendo alle OO.SS, ha dichiarato di revocare CP_5
la sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL CDR disposta nel febbraio 2020 per i dipendenti al 31.1.2020 addetti ai centri di riabilitazione “in considerazione del venir meno dei motivi
che l'avevano determinata”, precisando che a tale personale sarebbe stato applicato da (non CP_5
più aderente, a tale data, ad ) il CCNL CDR sino alla sottoscrizione della contrattazione di CP_6
settore.
Con comunicazione in pari data (10.12.2020) indirizzata ai dipendenti (doc. 24 ) CP_3
l ha ribadito che “come anticipato con nostra comunicazione del 6 novembre u.s. e nel corso CP_5
degli incontri con le Organizzazioni Sindacali, l' ha deciso di applicare ai dipendenti CP_3
non medici il CCNL coerente con l'attività svolta”, ovverosia il CCNL CDR. ha richiamato “La CP_5
proposta comunicatale il 6.11.2020 …. ” proseguendo “Purtroppo le trattative hanno avuto esito
negativo e non possiamo quindi che dare applicazione rigorosa del CCNL per il personale
dipendente da Residenze Sanitarie Assistenziali …” (ovverosia, al CCNL CDR).
In tale lettera, l ha inequivocabilmente chiarito: “Per una questione meramente tecnica CP_5
temporanea, … gli importi indicati nel CCNL CDR verranno indicati in maniera esplicita nel LUL di
gennaio 2021: i riferimenti che troverete nel LUL di novembre e dicembre, quindi, al CCNL applicato
al 31 gennaio 2020 sono solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL stesso, senza alcun altro effetto
legale e/o contrattuale …. L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore come previsto all'art. 18
del CCNL CDR …. Dal 01.05.2021 …..Per una questione meramente tecnica e per consentire di
mantenere la stessa retribuzione nel LUL troverà ancora il riferimento all'orario di lavoro settimanale
di 36 ore anziché di 38, ma solo appunto allo scopo di ovviare alle logiche del programma di
elaborazione dati, senza alcun valore legale e/o contrattuale.
Conseguentemente le 2 ore settimanali prestate in meno dal 01.11.2020 al 30.4.2021
verranno conteggiate a parte e risulteranno a debito da parte Sua”.
Anche tale lettera depone inequivocabilmente in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente di nel senso dell'applicazione del CCNL Sanità rinnovato. La CP_5
14 volontà espressa è quella di applicare il CCNL CDR, tant'è che solo per ragioni tecniche legate all'elaborazione di un elevato numero di cedolini paga (sono stati allegati 1600 addetti ai centri di riabilitazione in tutta Italia) la transizione è avvenuta gradualmente sul piano tecnico: emblematica la pianificazione del passaggio dal vecchio al nuovo orario di lavoro (36 ore del CCNL Sanità/38 ore del CCNL CDR).
7.4. In definitiva, deve ritenersi che, se prima dell'8.10.2020 l non era libera di CP_5
disapplicare il CCNL Sanità Privata, dall'8.10.2020 poteva farlo, non essendo più vincolata per rappresentanza sindacale (non essendo più affiliata ad ) all'applicazione del CCNL Sanità CP_6
rinnovato (CCNL IRCCS).
Né, per tutto quanto esposto, si configura un comportamento concludente vincolante CP_5
ad applicare, anche dopo l'8.10.2020 il CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS) posto che, sia prima che dopo tale data, ha sempre espresso la volontà di mutare CCNL;
inoltre, l'applicazione del CP_5
CCNL Sanità (mai del rinnovato IRCCS) è avvenuta dichiaratamente in via temporanea, nelle more delle trattative con le OO.SS per una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori e,
fallite le trattative, per il tempo tecnico strettamente necessario ad adeguare il settore amministrativo di gestione del personale alla transizione al CCNL CDR (si tenga presente l'elevatissimo numero di sedi e di dipendenti interessati sul territorio nazionale).
Un tanto, sempre nella ferma, espressamente e inequivocabilmente dichiarata da CP_5
volontà di svincolarsi dal CCNL Sanità.
Non vi sono, in definitiva, elementi, secondo questa Corte, per la configurazione di un comportamento concludente di segno diverso.
8. Questa Corte ritiene, infine, che, dopo l'8.10.2020, non fosse più vincolata CP_5
all'applicazione del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore a tale data, non più vigente, né
nella versione rinnovata e vigente da tale data: il CCNL IRCCS) nemmeno per effetto delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro.
8.1. Ed invero, questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in via generale, il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla contrattazione collettiva lascia, in generale, impregiudicata la natura del CCNL come
15 “fonte” eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro che resta esterna e non viene recepita / non si incorpora nel contenuto regolatorio del contratto individuale. In tale prospettiva, la “fonte” esterna
è, come tale, suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali
(v. Cass. 18902/2024 che richiama Cass. n. 5285/1989) e, dunque, secondo le regole derivanti dall'affiliazione e dalla rappresentatività sindacale.
8.2. In questa prospettiva, per tutto quanto precede, non può sostenersi che le clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro imponessero a l'applicazione del CCNL CP_5
Sanità anche dopo la sua scadenza, l'8.10.2020, in quanto dopo tale data non era più CP_5
obbligata ad applicare quel contratto (né nella versione originaria, scaduta, né nella versione rinnovata, id est CCNL IRCCS), non essendo più affiliata ad . CP_6
8.3. Coerentemente con il predetto generale orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, si ritiene che anche nel caso di specie - in cui era, all'epoca di stipulazione dei CP_5
contratti individuali per cui è causa, già iscritta all'organizzazione sindacale ARIS, stipulante il CCNL
Sanità Privata (sino al 2012 unico contratto di settore) – le clausole di rinvio di cui si discorre,
contenute nei contratti individuali di lavoro, debbano essere interpretate, (non essendo stati allegati e provati indici fattuali di segno diverso), come una mera dichiarazione ricognitiva di un obbligo che già derivava (allora) in capo alla dall'iscrizione all'associazione datoriale (ovverosia CP_5 CP_6
quello di applicare il CCNL Sanità, sino al 2012 unico contratto di settore).
Le clausole contenute nei contratti individuali sono, invero, del tutto generiche, fanno talvolta riferimento al solo settore ( “CCNL vigente per il personale non medico dipendente da Enti
ecclesiastici che gestiscono Case di Cura, Centri di Riabilitazione ed Ospedali Classificati”) e/o all'associazione datoriale stipulante (“contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei
Centri di Riabilitazione associati ad ”), e/o sono per lo più redatte in un'epoca in cui CP_6
pacificamente, l'unico contratto del settore stipulato da era il CCNL Sanità (ante 2012), sicchè CP_6
non è dirimente nemmeno l'indicazione del CCNL “vigente”.
8.4. Non si configura, viceversa, una volontà negoziale che individui ulteriori obblighi tra le parti, ed in particolare l'obbligo di di continuare ad applicare il CCNL Sanità (allora vigente e/o CP_5
eventualmente rinnovato) per tutta la durata di quei rapporti di lavoro, a prescindere dalle dinamiche
16 delle relazioni sindacali. Questo perché non sono stati specificamente allegati e provati elementi,
nella formulazione delle clausole dei contratti individuali di lavoro (come detto, generiche) o aliunde
ricavabili, che consentano di ritenere sussistente un obbligo in capo a di continuare ad CP_5
applicare il CCNL Sanità e i suoi eventuali futuri rinnovi anche nel caso di mutamento dell'affiliazione sindacale.
Si è sopra argomentato sul perché non si configura un comportamento concludente in tal senso.
8.5. Né vi è alcun elemento (né testuale né aliunde ricavabile) che induca a ritenere che, nel caso di specie, in deroga all'orientamento generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione,
le parti abbiano inteso incorporare nel contratto individuale il CCNL Sanità, nella sua formulazione originaria e/o anche nelle successive modifiche (inserendo, per tal via, un obbligo non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro).
8.6. Non c'è, in definitiva, alcun elemento che induca a ritenere che il datore di lavoro CP_5
abbia inteso, al momento della stipula dei contratti individuali, sostanzialmente abdicare pro futuro
alla possibilità di cessare di applicare il CCNL Sanità mediante il recesso dall'associazione datoriale stipulante.
8.7. In conclusione, stante la genericità delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali e in difetto di altri specifici elementi, sulla base di un ragionamento presuntivo basato sull'id quod plerumque accidit (per cui il datore di lavoro iscritto ad una organizzazione datoriale, in via generale, fa riferimento nelle lettere di assunzione al CCNL che è vincolato ad applicare, ciò che non implica, di per sé solo e in difetto di ulteriori elementi, alcuna ulteriore manifestazione di volontà
negoziale nel senso di abdicare alla possibilità di recedere in futuro dal sistema di rappresentanza sindacale), si deve escludere che le parti abbiano voluto, in deroga ai principi generali, recepire il
CCNL Sanità, incorporandolo nel contratto individuale, o comunque obbligare ad applicare, CP_5
per tutta la durata dei rapporti di lavoro in questione, il CCNL Sanità e i suoi rinnovi.
8.8. Del resto, anche il lavoratore qualifica come “formale” il richiamo al CCNL contenuto nelle lettere di assunzione, peraltro senza allegare specificamente la formulazione di tale richiamo né indicare elementi testuali o di altro tipo a sostegno dell'asserito effetto che tale richiamo dovrebbe,
17 nella sua prospettazione, avere (ovverosia quello di obbligare ad applicare il rinnovo del CCNL CP_5
Sanità ancorchè non più affiliata all'organizzazione datoriale che lo ha stipulato).
Prospettazione che, per quanto precede, questa Corte ritiene infondata.
Né risulta dirimente che, dopo il legittimo recesso da , abbia inteso applicare il CP_6 CP_5
CCNL CDR, ritenuto dalle lavoratrici “peggiorativo”, non configurandosi, anche per quanto precede,
un diritto quesito delle lavoratrici medesime ad un determinato trattamento economico normativo (v.
Cass. 18902/2024).
9. Quale elemento che corrobora le conclusioni sin qui raggiunte, questa Corte rileva che il
CCNL CDR è stato sottoscritto anche da CISL FP, sindacato di iscrizione del lavoratore per cui è
causa.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi incluse le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate in sede di udienza di discussione),
l'appello deve essere rigettato.
11. In considerazione della numerosità e della complessità, in fatto e in diritto, delle questioni di causa, sulle quali vi è contrasto nella giurisprudenza di merito, le spese di lite del grado vengono interamente compensate tra le parti.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a
18 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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