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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6299 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4663 dell'anno 2023, vertente tra
, nato a [...] il [...]– C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Napoli alla via Nazionale n.3, presso lo studio dell'avv. Massimo Comunale (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende;
Appellante
e
(C.F. , P.IVA ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Melisurgo n. 44, presso lo studio dell'avv.to Gian Tommaso Avati, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come da atto per notaio del 18.12.2014 Rep. n.186905; Persona_1
Appellata
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4016 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 10/10/2023, non notificata, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 25.11.2025 depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, CP_1 asserendo che in data 2.02.2017, alle ore 19.30 circa, mentre percorreva in bicicletta la via Cinque Vie, in Afragola, veniva tamponato da un'auto Fiat Punto di colore scuro che, provenendo da tergo ad elevata velocità, colpiva l'attore facendolo cadere a terra e causandogli lesioni personali.
Il conducente dell'auto non si fermava a prestare soccorso ma accelerando scappava via. Pertanto, il non riusciva a leggere il numero di targa dell'auto che lo Pt_1 aveva colpito.
Sicché, l'attore, che presentava formale querela in data 2.03.2017 nei confronti di ignoti presso il Comando dei Carabinieri di Afragola, agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto ed ottenere il risarcimento di tutte le lesioni riportate in conseguenza dell'evento dannoso.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1 all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di due prove testimoniali e con l' espletamento di una C.T.U. medico legale e veniva decisa con la sentenza n. 4016 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
10.10.2023, che così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna al Parte_1 pagamento nei confronti delle quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica
pagina 2 di 16 d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.”
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “la domanda va rigettata per difetto di prova. Innanzitutto, del denunziato tamponamento, cioè la collisione tra il lato anteriore dell'autovettura rimasta non identificata con la parte posteriore della bicicletta condotta dal non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale Pt_1 desumere, per l'appunto, che il dedotto sinistro si verificò così come riportato dall'attore nell'atto di citazione e dai testi escussi. La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dell'autovettura e della bicicletta a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare di entrambi l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato
(cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022). Lascia poi da pensare la circostanza che a seguito del sinistro, verificatosi secondo le modalità descritte e producente le conseguenze così gravi e nefaste sulla persona dell'attore, non sia stato seguito dall'intervento delle Autorità, di cui non si fa alcun cenno nelle ricostruzione fattuale prospettata dall'attore.
Assume poi particolare rilevanza la circostanza che il risulti coinvolto, Pt_1 successivamente al sinistro per cui è causa, in altri n. 8 sinistri occorsi tra il 2016 ed il
2020. Ebbene, a tal proposito, risulta pienamente condivisibile l'osservazione di parte convenuta, che avanza dubbi e perplessità sul come ed il perché egli possa essere stato coinvolto come vittima e/o responsabile in tal quantità di sinistri stradali.
A ciò, poi, si aggiungano le deposizioni rese dai testimoni escussi su indicazione del che sono risultate tra loro contraddittorie, inverosimili e, dunque, nel complesso, Pt_1 non idonee a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo. Invero, il teste
, escusso all'udienza del 27 aprile 2021, rispetto alla dinamica Testimone_1 del sinistro e a quanto accaduto successivamente, riferì: “(…) il ragazzo con la bici si trovava sul lato destro della sua carreggiata, (…) io camminavo sul marciapiede in senso contrario e mi trovavo a circa sei – sette metri;
(…) io camminavo da solo mentre il ragazzo in bici era in compagnia di altro ragazzo pure in bici;
le due bici camminavano una davanti all'altra ed il ragazzo investito si trovava dietro;
per la strada al momento non vi erano altre persone né auto in circolazione;
(…) il ragazzo che stava con lui, chiamò i genitori;
io me ne andai dopo che Controparte_2
pagina 3 di 16 arrivarono i genitori e lasciai loro i miei recapiti (…)”. Dal suo canto, il teste CP_2
escusso all'udienza del 28.06.2022, dichiarò: “(…) Eravamo in sella alle
[...] nostre bici in fila indiana, io mi trovavo avanti ed il mi seguiva. Io mi voltai
Pt_1 quando sentii rumore di freni e vidi l'impatto di questa Punto scura di cui non riuscii a prendere il numero di targa perché correva ed attinse dal lato del passeggero la ruota posteriore della bici condotta dal il quale cadde a destra e finì con i gomiti a
Pt_1 terra. Poiché si lamentava mi diede il numero per chiamare dei parenti che sopraggiunsero e la bici la prese un suo cugino e la portò a casa mentre il fu
Pt_1 portato in ospedale;
(…) eravamo noi due in bici e dopo l'impatto sopraggiunse anche un signore con cui ricordo il scambiò i dati (…)”.
Pt_1
Orbene, innanzitutto appare inverosimile, così come rilevato da parte convenuta, che il fu in grado di assistere all'impatto tra l'autovettura e la bici del CP_2 Pt_1 atteso che il sinistro avvenne alle sue spalle. Allo stesso modo, appare singolare che mentre il riferì che per la strada al momento del sinistro non vi erano altre Tes_1 persone né auto in circolazione e che fu egli stesso a fornire i propri dati ai genitori del sopraggiunti sul luogo del sinistro, il dichiarò invece che Pt_1 CP_2 successivamente all'impatto sopraggiunse un signore (senza fare menzione alcuna del
che, invece, all'epoca dei fatti era poco più che ventenne) e che questi Tes_1 scambiò i propri dati direttamente con il e non con i genitori di quest'ultimo. Né Pt_1 depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata a firma del dott.
nella quale le lesioni riportate dal sono state ritenute compatibili con la Per_2 Pt_1 dinamica del sinistro. Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. Nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il consulente vanno disattese dal momento che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi dimostrata la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore. A ciò si aggiunga la sussistenza di una considerevole plurisinistrosità a suo carico, senza trascurare le incongruenze della ricostruzione fattuale ed il mancato intervento delle Autorità e del pronto soccorso”.
B. Giudizio d'appello.
pagina 4 di 16 Con atto di citazione regolarmente notificato a parte appellata, ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Napoli Nord, articolando all'uopo un solo motivo di gravame: Errata valutazione delle risultanze istruttorie ed, in particolare, delle prove testimoniali e degli ulteriori mezzi di prova.
L'appellante, innanzitutto, ha lamentato la disapplicazione dei principi informatori in materia di onere probatorio e l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte e degli ulteriori mezzi di prova.
In particolare, secondo l'appellante, “va sottolineato che con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che, come nel caso de quo, agisca nel confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada al fine di conseguire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, esso non è difforme dalla regola generale, per cui il danneggiato deve provare, in primo luogo, le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente di un altro veicolo, ed in secondo luogo provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui ''la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali e dichiarazioni orali quali la prova testimoniale'' non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione avuto riguardo alle sue condizioni psico-fisiche ed alle circostanze del caso concreto, senza che si configuri a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione '' eccessivo'' rispetto alle comuni risorse che finisca per trasformarlo in un investigatore privato e necessariamente in un querelante”.
Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, non avrebbe applicato correttamente i principi richiamati.
Inoltre, secondo il le foto, ritenute utili dal Giudice di prime cure per la Pt_1 ricostruzione della dinamica del sinistro, non avrebbero aggiunto nulla all'istruttoria, atteso che la domanda attorea ineriva il risarcimento danni per lesioni personali inferiori a 9 punti di danno biologico. Sicché l'attore, non potendo richiedere anche il danno risarcitorio alle cose, non ha depositato le foto della bicicletta.
pagina 5 di 16 L'appellante, altresì, ha evidenziato di aver soddisfatto pienamente l'onere probatorio avendo allegato e provato l'evento mediante: “a) Referto di pronto soccorso ove si legge: '' riferisce di essere stato ''investito'' da un auto in Via Cinque Vie ad Afragola con omissione di soccorso ''; b) Atto di citazione : ove si descrive la dinamica del sinistro come tamponamento subito dalla bicicletta condotto dall'odierno appellante ad opera di una fiat Punto;
c) Denuncia tempestiva al Comando dei CARABINIERI di
Afragola: ove si denuncia la dinamica del sinistro come tamponamento di auto fiat punto in danno della bicicletta condotto dallo istante, oltre a denunciarsi l'omissione di soccorso subita, ad integrazione di quanto già fatto al sanitario che lo ebbe in prime cure in qualità di pubblico ufficiale in sede di primo soccorso;
d) Deposizione testimoniale dei due testi escussi: che affermano di aver assistito al tamponamento da parte della Fiat Punto in danno della bicicletta condotta da facendolo Parte_1 cadere in terra lo stesso;
e) Le risultanze della Ctu che hanno affermato la piena compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del sinistro così come narrata dall'attore ed acquisita dalle risultanze istruttorie assunte in giudizio”.
Invero, per il Casoli, l'assenza di un intervento immediato sul posto delle Forze dell'Ordine non è un elemento idoneo ad avvalorare l'idea che il fatto dichiarato dall'attore non sia veritiero.
Difatti, l'appellante, a suo dire, riceveva soccorso immediato dalle persone presenti.
Pertanto, ha potuto raggiungere il PS senza l'intervento dell'autoambulanza.
Inoltre, arrivato all'Ospedale Villa dei Fiori di Acerra, denunciava Parte_1 immediatamente l'omissione di soccorso, facendo così scattare la procedura di comunicazione della notizia di reato procedibile d'ufficio ricevuta dal sanitario, quale pubblico ufficiale, alla Procura della Repubblica competente.
L'appellante, in via ulteriore, ha evidenziato la tardività del deposito nel fascicolo telematico delle risultanze ivass di ricorrenze di sinistri sulla persona dell'attore.
Tuttavia, secondo il seppure il deposito non fosse avvenuto tardivamente tali Pt_1 risultanze non sarebbero state rilevanti, atteso che, per un verso, nessun sinistro aveva ad oggetto lesioni personali, per altro verso, in genere non rileva la quantità di sinistri subiti da un soggetto nella valutazione della veridicità di un diverso sinistro.
In relazione alla presunta inattendibilità dei testi, essa deriverebbe, secondo il
Giudice di prime cure, dalla circostanza che il teste non avrebbe potuto CP_2
pagina 6 di 16 vedere un tamponamento che avveniva alle sue spalle e dalla contraddizione tra le dichiarazioni dei due testi e in punto di Testimone_1 Controparte_2 chi si sia avvicinato al dopo il sinistro e a chi il avrebbe comunicato Pt_1 Tes_1
i propri dati identificativi.
In realtà, secondo l'appellante, non sussisterebbe tale inattendibilità, atteso che il dichiarava di essersi voltato solo dopo aver sentito un rumore di freni. Tes_1
Pertanto, nonostante il teste si trovasse davanti all'appellante, lo stesso avrebbe ugualmente potuto vedere il sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi, secondo l'appellante, non sarebbero contraddittorie, come ritenuto dal primo Giudice.
Invero, il teste ben avrebbe potuto dare i suoi dati prima a come CP_2 Pt_1 affermato dal teste e poi ai genitori dell'appellante, come dichiarato dal Tes_1 teste CP_2
Tuttavia, comunque, tale circostanza sarebbe irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: -“Voglia Ill.ma Corte di Appello di
Napoli così provvedere, reietta ogni contraria istanza, a) Accogliere l'appello e per
l'effetto riformulare la sentenza impugnata dichiarando la totale ed esclusiva responsabilità nell'occorso sinistro del conducente della detta Fiat Punto non identificata e per l'effetto ex art 283 lett A TU Assicurazioni condannare Controparte_1 nella qualità di Fondo vittime della strada - in persona del rapp legale p.t.
[...] pagamento a favore dell'appellante di tutti i danni subiti e subendi nel sinistro per cui
è causa ivi compreso danno Biologico, ITT, ITP, danno morale, oltre interessi dal dì de fatto al soddisfo. Ai soli fini della normativa sul contributo unificato si dichiara essere il valore della presente controversia tale per cui è dovuto un contributo unificato pari ad € 356,00 salvo ad integrare;
b) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali iva e cpa per ambedue i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
La nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha Controparte_1 negato, innanzitutto, la presunta tardività dell'allegazione dell'estratto della lista sinistri relativi all'appellante dalla quale si evince come lo stesso, negli anni pagina 7 di 16 precedenti e successivi all'evento denunciato nel giudizio de quo, sia stato coinvolto in un numero “preoccupante” − come definito dall'appellata − di incidenti.
Invero, tale documento è stato ritualmente allegato dall'appellata nella memoria ex art. 183 c.p.c. 1° termine, depositata in via telematica in data 24.10.2019.
Circa il merito dell'impugnazione l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile e improponibile.
Invero, secondo la stessa “..a dispetto delle doglianze di controparte, va subito detto che la precisa ed esaustiva sentenza di primo grado non meritava censura alcuna tanto meno in forza delle discutibili motivazioni avverse. Ed invero, il Tribunale ha, con dovizia di particolari, esaminato sia le prove testimoniali che quelle documentali giungendo alla conclusione, ampiamente motivata, che la domanda del fosse Pt_1 da respingere poiché non provata”.
In particolare, la parte appellata ha evidenziato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del teste il quale sosteneva “..di aver visto il venir CP_2 Pt_1 tamponato da una Fiat Punto essendosi voltato proprio nel momento in cui si sarebbe verificato l'urto”.
Nonché, la ha sottolineato la singolarità delle dichiarazioni del Controparte_1 teste che ricordava perfettamente il modello della bici del ma non Tes_1 Pt_1 anche il modello della Fiat investitrice.
L'appellata, altresì, ha sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi.
Difatti, per la stessa, “Sempre il ha dichiarato di aver fornito le proprie Tes_1 generalità ai genitori del smentendo, dunque, quanto dichiarato, sul punto, Pt_1 dall'altro teste.”
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 13.2.2024, le parti si sono riportate integralmente ai propri atti difensivi e hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata la causa per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta pagina 8 di 16 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 25.11.2025 ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria in data 26.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto da la Corte ritiene che Parte_1 lo stesso sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, giova precisare che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n.
209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
pagina 9 di 16 Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto pagina 10 di 16 nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato.
Ed invero, l'omessa produzione delle foto della bicicletta non dà la possibilità di ricostruire correttamente la dinamica del sinistro.
Difatti, diversamente da quanto sottolineato dall'appellante, le foto non sarebbero state utili solo alla determinazione del danno alle cose, ossia alla bicicletta – insuscettibile di essere oggetto di domanda in questo caso, − ma avrebbero potuto rappresentare elementi idonei a confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro, come riportata dall'appellante.
pagina 11 di 16 Difatti, atteso che, per l'appellante, l'auto Fiat Punto avrebbe colpito la ruota posteriore della bicicletta, secondo questa Corte, sulla stessa sarebbero potuti essere evidenti elementi che dessero prova di tale scontro.
Al contrario, l'appellante non ha fornito tali foto, ritenendole inutili.
Pertanto, non si può trarre conferma della ricostruzione della dinamica del sinistro, come riportata dall'appellante.
In via ulteriore, nell'immediatezza del fatto, non sono intervenute le forze dell'Ordine sul posto. Pertanto, seppure questa Corte non lo ritiene necessario ai fini della ricostruzione della dinamica, nemmeno sotto tale profilo si può trarre conferma della ricostruzione del fatto.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali assunte, come già evidenziato dal Giudice di primo grado, risultano, per la Corte, inverosimili e tra loro contraddittorie.
Invero, per un verso, il teste ha dichiarato “dopo l'impatto sopraggiunse CP_2 anche un signore con cui ricordo il scambiò i dati”. Pt_1
Tale dichiarazione risulta, a questa Corte, inverosimile visto che il “signore”, secondo l'appellante, altri non era che l'altro teste, che all'epoca aveva Testimone_1 appena 22 anni, ossia solo due anni in più al dichiarante.
Inoltre, per altro verso, le due dichiarazioni testimoniali sarebbero tra loro contrastanti.
Difatti, il teste ha dichiarato di aver scambiato i suoi dati con i genitori Tes_1 dell'appellante e non direttamente con il come sostenuto, al contrario, dal Pt_1 teste CP_2
Invero, nonostante la circostanza su cui le dichiarazioni testimoniali risultano incoerenti tra loro non attiene strettamente alla dinamica del fatto, la stessa rappresenta, comunque, un elemento di inattendibilità dei testi.
Inoltre, a sostegno della valutazione di inattendibilità dei testi può richiamarsi il mancato riferimento ad entrambi i testi sia nella prima che nella seconda lettera di messa in mora inoltrate alla rispettivamente il 6.3.2017 e Controparte_1
24.4.2018 (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione scritta in primo grado del 7.9.2022).
La dichiarazione testimoniale di risulta ancor più inattendibile, Testimone_1 inoltre, se si considera che, a differenza del teste la sua presenza sul CP_2
pagina 12 di 16 posto del sinistro non risulta nemmeno dalla denuncia−querela effettuata peraltro solo in 2.3.2017 ossia un mese dopo il riferito sinistro (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione scritta in primo grado del 7.9.2022).
Invero, seppure tale omissione non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, essa può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico di inattendibilità dei testimoni stessi (Cass.
Sez. 3, n. 9939 del 18/06/2012).
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3,
Ord., 15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della pagina 13 di 16 dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
In ultimo, va rigettata la censura dell'appellante relativa alla tardività del deposito dell'estratto della lista sinistri relativi a Invero, tale deposito, come Parte_1 correttamente evidenziato da parte appellata, è avvenuto nella memoria ex art. 183
c.p.c. 1° termine, depositata in via telematica in data 24.10.2019.
Pertanto, nei termini affinché il Giudice di primo grado potesse tenerne conto ai fini della sua decisione.
Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie, non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto dall'appellante, deve, dunque, ritenersi che l'appellante attore in primo non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, il rigetto integrale dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal pagina 14 di 16 DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 4016 del Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1 pubblicata in data 10/10/2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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