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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1119/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. nato a GG (FG) in [...] Parte_1 C.F._1
03/04/1965, rappresentato e difeso dall'avv. GIOLO LAURA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a [...] in data [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. ZAMBELLI ANGELA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “rinuncia alle rispettive domande di addebito della separazione e rinuncia di all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in Parte_1 proprio favore;
provvederà al mantenimento della figlia , mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione direttamente a quest'ultima dell'assegno mensile di 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo Indice Istat;
1 concorda con tale modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia CP_1
; Per_1
Le parti si obbligano a sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
nessun assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, in quanto entrambi economicamente indipendenti”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio llegando: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 21/04/2001;
- che dal matrimonio è nata , in data [...], maggiorenne ed attualmente Per_1 studentessa, iscritta al DAMS di Bologna;
- che la moglie ha lasciato la casa familiare a novembre 2024 insieme alla figlia, trasferendosi nell'abitazione di proprietà della di lei madre, mentre egli si trovava a Foggia;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale adottarsi i Parte_1 provvedimenti indicati in ricorso.
Si è costituita parte resistente d ha dedotto: CP_1
2 - Che la separazione è addebitabile al ricorrente, il quale non ha contribuito a far fronte alle esigenze della famiglia, sottraendosi alle sue responsabilità e non reperendo una occupazione;
- di essere affetta da anni della grave patologia della fibromialgia e della artrite reumatoide psoriasica;
- che il marito nel 2024, senza preavviso, è tornato a Foggia presso la sua famiglia di origine, senza fornire alcuna indicazione su un suo eventuale ritorno;
- che il ricorrente ha fatto rientro solo dopo avere ricevuto la missiva con cui ella ha preannunciato la volontà di separarsi.
Ciò posto, a chiesto a questo Tribunale i provvedimenti indicati in comparsa. CP_1
Le parti hanno svolto le difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 2.12.2025, sentite le parti, il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa, relativa alle sole questioni attinenti alla separazione, posto che è stata anche formulata domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta ed è quindi stata disposta la discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
Giova precisare come le parti abbiano reciprocamente rinunciato alle rispettive domande di addebito.
4. Domande accessorie
Atteso che gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre questioni ai sensi dell'art. 473- bis.22 e dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
3 Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, dell'affidamento dei figli nonché economiche.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
, e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio tenutasi in data 02/12/2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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