Art. 39. (Eta' di pensionamento) 1. Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta' indicato dall'allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di eta', non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di eta', ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d'eta', fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.
4. La pensione di cui al comma precedente e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall'assicurazione generale obbligatoria.
5. Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta' previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell'anzianita' minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425 .
6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'articolo 147 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o, se piu' favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'articolo 41 del citato testo unico.
7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto versera' allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato.
8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell' articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni.
2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di eta', non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di eta', ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d'eta', fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.
4. La pensione di cui al comma precedente e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall'assicurazione generale obbligatoria.
5. Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta' previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell'anzianita' minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425 .
6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'articolo 147 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , o, se piu' favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'articolo 41 del citato testo unico.
7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto versera' allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato.
8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell' articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni.